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Europa: IVA non prevista l’applicazione del prorata mondiale

Una società la cui sede è stabilita in uno Stato membro non può prendere in considerazione, nel calcolare il proprio prorata di detrazione dell’IVA, il fatturato delle sue succursali stabilite all’estero
La sesta direttiva IVA non prevede applicazione del «prorata mondiale»
In seguito a una verifica della sua contabilità, l’istituto di credito Le Crédit Lyonnais (LCL), la cui sede è stabilita in Francia e che detiene succursali all’estero, è stato oggetto di due notifiche di rettifica. L’amministrazione tributaria francese gli ha infatti inviato solleciti relativi, in particolare, all’IVA per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 e il 31 dicembre 1989, lamentando che esso aveva preso in considerazione l’importo degli interessi dei prestiti accordati alle sue succursali stabilite fuori del territorio francese al fine di calcolare il prorata di detrazione dell’IVA applicabile alla banca.

 LCL ha proposto tre reclami in cui faceva valere la contestazione e la restituzione dell’IVA che la banca ritiene di aver pagato a torto per gli anni dal 1988 al 1990 (circa EUR 31,7 milioni). In seguito al rigetto di tali reclami da parte dell’amministrazione tributaria, LCL ha adito i giustizia amministrativa francese, sostenendo che qualora non si potesse tenere conto dell’importo degli interessi fatturati dalla sede principale alle succursali, in quanto la sede principale formerebbe, unitamente alle succursali estere, un’unica entità, i proventi delle operazioni che queste ultime realizzano con terzi dovrebbero essere considerati come ad essa facenti capo ed essere presi in considerazione per il calcolo del prorata di detrazione ad essa applicato («prorata mondiale»).

 A seguito del rigetto del suo ricorso nonché dell’impugnazione, LCL ha adito in cassazione il Conseil d’État (Francia) che ha deciso di interrogare la Corte di giustizia sull’interpretazione della sesta direttiva IVA . Si tratta di stabilire se la società la cui sede è stabilita in uno Stato membro e che dispone di succursali site all’estero, al momento di assolvere i suoi obblighi tributari nei confronti dello Stato membro in cui ha sede – nella misura in cui realizza sia operazioni che danno diritto alla detrazione sia operazioni che non vi danno diritto – debba prendere in considerazione o meno, per calcolare il suo prorata di detrazione dell’IVA, il proprio fatturato totale, cioè integrare sia quello della sede centrale sia quello delle sue diverse succursali.

 Con la sentenza odierna, la Corte ricorda, in primo luogo, che il regime delle detrazioni sancito dalla direttiva è diretto a sgravare integralmente l’imprenditore dall’onere dell’IVA dovuta o assolta nel contesto di tutte le sue attività economiche. Di conseguenza, il sistema comune dell’IVA garantisce una perfetta neutralità quanto all’onere tributario di tutte le attività economiche, qualunque siano i loro scopi o i loro risultati a condizione che tali attività siano soggette all’IVA. In particolare, allorché l’IVA si riferisce a beni o servizi che sono utilizzati dal soggetto d’imposta per effettuare sia operazioni che danno diritto a detrazione sia operazioni che non vi danno diritto, la detrazione è ammessa soltanto per quella quota dell’IVA che è proporzionale all’importo delle prime operazioni tassate. Il diritto a detrazione è calcolato secondo un prorata determinato in conformità alla direttiva . Orbene, dal momento che il

calcolo del prorata di detrazione costituisce un elemento del regime delle detrazioni, le modalità di tale calcolo rientrano nella sfera d’applicazione della normativa nazionale in materia di IVA alla quale un’attività o un’operazione deve essere fiscalmente collegata (principio di territorialità). Spetta pertanto alle autorità tributarie nazionali stabilire il metodo di determinazione del diritto a detrazione autorizzandole a prevedere la fissazione di un prorata distinto per ciascun settore d’attività oppure la detrazione secondo la destinazione  di  tutti  o  parte  dei  beni  e  servizi  ad  un’attività  precisa  o  anche  a  prevedere l’esclusione del diritto a detrazione al ricorrere di talune condizioni.

 La Corte precisa peraltro che la modalità di restituzione dell’IVA (per detrazione o rimborso) è esclusivamente in funzione del luogo di stabilimento del soggetto d’imposta (sede ma anche stabile organizzazione situata negli altri Stati membri). Così, una società che ha fissato la propria sede in uno Stato membro e che dispone di una stabile organizzazione   in un altro Stato membro deve essere considerata, per tale motivo, stabilita in quest’ultimo Stato per le attività ivi compiute e non potrà più chiedere il rimborso dell’IVA. Spetterà a detta stabile organizzazione sollecitare, presso le autorità tributarie di tale Stato, la detrazione dell’IVA relativa agli acquisti che ivi sono stati realizzati.

 Nei limiti in cui la Corte ha dichiarato che la stabile organizzazione  situata in uno Stato membro e la sede principale situato in un altro Stato membro costituiscono un unico e solo soggetto d’IVA, ne consegue che un unico soggetto passivo è sottoposto, oltre al regime applicabile nello Stato in cui ha sede, ad altrettanti regimi di detrazione nazionali quanti sono gli Stati membri nei quali egli dispone di stabili organizzazioni.

 Orbene, poiché le modalità del calcolo del prorata costituiscono un elemento fondamentale del regime delle detrazioni, non si può tenere conto, nel calcolo applicabile alla sede principale di un soggetto d’imposta stabilito in uno Stato membro, della cifra d’affari realizzata da tutti gli stabili organizzazioni di cui tale soggetto d’imposta dispone negli altri Stati membri.

 Del pari, la Corte risponde, in secondo luogo, che la direttiva deve essere interpretata nel senso che, ai fini della determinazione del prorata di detrazione dell’IVA ad essa applicabile, una società la cui sede è situata in uno Stato membro non può prendere in considerazione il fatturato realizzato dalle sue succursali stabilite nei paesi terzi.

 È giocoforza constatare che la direttiva non contiene alcun indizio che consenta di concludere che la circostanza che un soggetto d’imposta disponga di una stabile organizzazione fuori dell’Unione europea sia idonea ad avere un’incidenza sul regime delle detrazioni alle quali tale soggetto d’imposta è sottoposto nello Stato membro in cui è situata la sua sede principale. La Corte confuta così l’argomento di LCL secondo cui una società che dispone di una succursale in un paese terzo deve, sotto il profilo dell’IVA, beneficiare dello stesso trattamento di una società che dispone di una controllata in tale Stato. Al contrario, secondo la Corte, tali diverse opzioni riflettono situazioni chiaramente distinte e non possono quindi ricevere lo stesso trattamento tributario.

 La Corte constata, in terzo luogo, che la direttiva non consente ad uno Stato membro di accogliere una regola di calcolo del prorata di detrazione per settore d’attività di una società soggetta ad imposta che autorizzi quest’ultima a prendere in considerazione la cifra d’affari realizzata da una succursale stabilita in un altro Stato membro o in un paese terzo.

 Infatti, la nozione di «settori d’attività» non riguarda zone geografiche, ma diversi generi d’attività economiche come le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi.

( Fonte : Curia)

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L’Unione Europea corre ai ripari…

Sia la riscossione delle imposte sia la lotta alle frodi e all’evasione fiscale sono responsabilità delle autorità nazionali dei paesi dell’UE. Ciononostante, una grande percentuale dei casi di frode avviene a livello transfrontaliero e un paese che agisca da solo non riuscirà a ottenere grandi risultati. L’UE fornisce da tempo strumenti per assistere gli Stati membri a contrastare le frodi in modo più efficace. Ora vuole cambiare marcia e migliorare ulteriormente. Da qui il piano d’azione

…all’interno…

Grazie agli strumenti informatici e ad altri mezzi, l’UE consente la cooperazione e lo scambio d’informazioni tra i suoi Stati membri su tutti i tipi d’imposta, in particolare sulla tassazione del risparmio e sull’IVA. Ad esempio, un sistema UE di assistenza reciproca permette alle autorità fiscali nazionali di recuperare imposte non versate con l’aiuto e la cooperazione delle autorità fiscale di un altro paese UE.

…e a livello mondiale

Molte imprese sono attive a livello mondiale, e lo stesso vale per l’evasione fiscale.  L’UE ha stipulato accordi con una serie di paesi vicini e partecipa a tutte le iniziative internazionali tese a prevenire le pratiche abusive nel settore fiscale. Inoltre, i paradisi fiscali sono sempre più presi di mira.

Questo il comunicato ufficiale.
Nellà realtà di lotta all’evasione fiscale si parla da sempre.
Risultati: nessuna traccia.

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Cayman: cerca l’inclusione nella Convenzione OCSE

Il governo delle Isole Cayman ha annunciato che ha formalmente chiesto al Regno Unito di estendere alle Isole Cayman la condizione di membro dell’OCSE / Consiglio d’ Europa Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia.

” La nostra richiesta formale di adesione arriva dopo molti mesi di discussioni sostanziali tra Cayman e Regno Unito , e sottolinea il nostro continuo impegno per la partecipazione attiva in materia di cooperazione fiscale internazionale “, ha detto il ministro per i servizi finanziari , Wayne Panton .

La convenzione prevede tutte le possibili forme di cooperazione amministrativa tra Stati membri nella valutazione e la riscossione delle imposte , in particolare al fine di combattere l’elusione e l’evasione fiscale . Questa cooperazione varia da scambio di informazioni , compresi gli scambi automatici, al recupero dei crediti fiscali estere .

Il comunicato stampa diramato da “Isle Cayman Financial Services ( CIFS )” precisa  che Cayman non gestirà le questioni relative alle richieste per il recupero dei crediti fiscali estere , o di scambio di informazioni per quanto riguarda le imposte locali , e dei contributi previdenziali .

Ministro Panton ha detto che attende dai funzionari Cayman e del Regno Unito che lavorano insieme il completamento delle misure necessarie per l’estensione .

CIFS ha dichiarato che supporta pienamente il Ministro e il Governo nella decisione di aderire alla convenzione .

“Il settore dei servizi finanziari è stata consultata , attraverso Cayman Finanza , nel corso di queste discussioni e siamo fiduciosi che l’attuazione degli accordi bilaterali che scaturiranno dalla convenzione prenderà in considerazione le esigenze della nostra giurisdizione “, ha detto il CEO Gonzalo Jalles .

Ha aggiunto che la convenzione è uno standard rispettato da più di 50 paesi, e ha detto che era fondamentale per i servizi finanziari di Cayman restare allineato con i movimenti globali in direzione di scambio automatico di informazioni .

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Italia: Irpef sulle seconde case sfitte

La bozza del D.L. n. 102/2013 sulla cancellazione della prima rata dell’IMU 2013 conteneva, inizialmente, una disposizione che prevedeva il ritorno dell’Irpef, nella misura del 50%, sugli immobili a disposizione sfitti (seconde o terze case per le vacanze, case date in uso ad un familiare). Con una nota ufficiale diffusa dal Governo, viene confermato che la disposizione, sebbene contenuta nella bozza del decreto legge, non è stata mantenuta nella versione finale del decreto, quella pubblicata in Gazzetta Ufficiale e, quindi, l’Irpef sugli immobili tenuti a disposizione sfitti è saltata.

Da tenere sotto controllo.

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Lotta alle frodi ed all’evasione fiscale: l’UE corre ai ripari

Sia la riscossione delle imposte sia la lotta alle frodi e all’evasione fiscale sono responsabilità delle autorità nazionali dei paesi dell’UE. Ciononostante, una grande percentuale dei casi di frode avviene a livello transfrontaliero e un paese che agisca da solo non riuscirà a ottenere grandi risultati. L’UE fornisce da tempo strumenti per assistere gli Stati membri a contrastare le frodi in modo più efficace. Ora vuole cambiare marcia e migliorare ulteriormente. Da qui il piano d’azione.

Grazie agli strumenti informatici e ad altri mezzi, l’UE consente la cooperazione e lo scambio d’informazioni tra i suoi Stati membri su tutti i tipi d’imposta, in particolare sulla tassazione del risparmio e sull’IVA. Ad esempio, un sistema UE di assistenza reciproca permette alle autorità fiscali nazionali di recuperare imposte non versate con l’aiuto e la cooperazione delle autorità fiscale di un altro paese UE.

Molte imprese sono attive a livello mondiale, e lo stesso vale per l’evasione fiscale.  L’UE ha stipulato accordi con una serie di paesi vicini e partecipa a tutte le iniziative internazionali tese a prevenire le pratiche abusive nel settore fiscale. Inoltre, i paradisi fiscali sono sempre più presi di mira.

Molto bene, anzi benissimo. Sia consentita una domanda.  Tutti questi comunicati, tutte queste iniziative tutti questi controllori di cui sentiamo parlare da decenni non riescono ad aver ragione dei frodatori e degli evasori.
Da quale delle due parti sta il problema? Da scoprire!

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Regno Unito

Direttori ed Amministratori

Amministratori

Quando registrate la vostra azienda, dovete nominare almeno un amministratore. L’amministratore è legalmente responsabile della gestione della società. Un amministratore deve avere più di sedici anni e non essere interdetto dalla qualifica di amministratore. È possibile nominare anche una società come amministratore – in ogni caso uno degli amministratori deve essere una persona fisica. Gli Amministratori sono responsabili della corretta gestione dell’azienda.

Responsabilità degli amministratori.

In qualità di amministratore di una società, la legge prevede che, gli stessi debbano:

  • Far ottenere un risultato economico positivo all’azienda utilizzando abilità, esperienza e prudenza.
  • Seguire le regole della società, indicate nello statuto.
  • Prendere le decisioni nell’interesse della società, e non per il proprio.
  • Informare gli altri soci se da una transazione derivano dei benefici personali per l’amministratore.
  • Tenere i registri aziendali e segnalare le modifiche alla Companies House e al HM Revenue & Customs,
  • Assicurarsi che i conti della società siano la riproduzione ‘fedele’ delle finanze aziendali.
  • Registrarsi per il “Self Assessment” e inviare la dichiarazione dei redditi ogni anno.

Si può delegare altre persone la gestione delle formalità ordinarie. Ad esempio, un ragioniere è in grado di gestire la contabilità per voi – ma voi sarete sempre legalmente responsabili .

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Regno Unito

Il Segretario

Il Segretario

Il segretario della società assume solitamente la posizione di capo responsabile amministrativo della società; il suo ruolo ha quindi un peso alquanto significativo nell’ambito del normale funzionamento di una società Limited. Le società per azioni pubbliche (PLC) hanno l’obbligo per legge di designare un segretario. Tale norma non si applica alle società’ per azioni private (LTD), le quali comunque hanno la facoltà di nominare tale figura se lo ritengono necessario. Gli estremi del segretario devono essere registrati nei registri sociali. Il Registro delle Imprese deve essere inoltre prontamente informato di eventuali modifiche. Gli amministratori istruiscono e determinano le funzioni del segretario della società. Il segretario si assicura che l’amministrazione della società sia condotto nel rispetto degli obblighi e di leggi, quali ad esempio:

  • Redigere i registri sociali e mantenerli aggiornati;
  • Rispettare le scadenze relative alle dichiarazioni annuali da inviare al Registro delle Imprese;
  • Organizzazione e verbalizzare le assemblee dell’organo di amministrazione;
  • Garantire che le registrazioni contabili siano mantenute in conformità alle disposizioni di legge;
  • Garantire che il bilancio sia preparato e depositato in conformità alle disposizioni di legge;
  • Monitorare in generale che le attività’ della società’ sia condotte in conformità’ alle disposizione di legge;
  • Opporre la propria firma sui documenti societari ove richiesto dalla legge;

Il segretario della società ha inoltre il potere di concludere contratti con terzi nell’ambito delle ordinarie necessità di amministrazione della società.

Al segretario è solitamente demandato il compito di mantenere i seguenti registri sociali, come previsto per legge per tutte le società:

  • Registro dei soci;
  • Registro delle ipoteche e pegni;
  • Registro degli amministratori e segretari;
  • Copia dei contratti di servizio e indennità degli amministratori;
  • Copia delle delibere di soci, amministratori e dei verbali delle assemblee;
  • Registro degli obbligazionisti (tale registro non e’ obbligatorio, ma ove esistente esso
  • deve essere mantenuto in conformità al Companies Act 2006).
  • Registro degli interessi in azioni (solamente per le società PLC);

Il segretario della società e’ la figura solitamente demandata al trasmettere l'”Annual Return” al Registro delle Imprese, debitamente aggiornato alla data prescritta per legge, che può essere l’anniversario di costituzione o l’anniversario della data del precedente “Annual Return”. Tale documento contiene le seguenti informazioni:

  • L’indirizzo della sede legale della società.
  • L’indirizzo (se differente) dove sono depositati e mantenuti i registri sociali;
  • Il tipo di società e le sue attività principali;
  • Il numero totale di azioni emesse, il loro valore nominale complessivo e gli importi pagati e non pagati per ogni azione;
  • Per ciascuna categoria di azioni, i diritti di tali azioni, il numero totale di azioni della categoria e il loro valore nominale complessivo;
  • I dati relativi ai membri della società;
  • I dati di coloro che hanno cessato di essere membri dopo l’invio dell’ultimo “Annual Return”.
  • Il numero di azioni di ciascuna classe detenute dai membri alla data dell'”Annual Return”, ed i trasferimenti avvenuti dalla data di costituzione o dall’ultimo “Annual Return”.
  • I dati relativi agli amministratori e segretari;

Il segretario e’ inoltre solitamente responsabile del deposito delle copie delle delibere speciali presso il Registro delle Imprese, entro 5 giorni dalla loro approvazione. Questo, naturalmente, include le modifiche allo Statuto, una cui copia cartacea del documento deve essere allegato alla comunicazione.

Esistono delle precise scadenze per il deposito delle informazioni previste per legge. Eventuali ritardi possono essere sanzionati per legge, ed azioni di responsabilità’ promosse contro la società ed i suoi amministratori.

Il segretario ha gli stessi obblighi di corretta gestione ed amministrazione in capo agli amministratori. Ad esempio, egli, in qualità di ufficiale della società, può (assieme agli amministratori) essere sanzionato per la mancata o tardiva presentazione del bilancio o dell'”Annual Return”.

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Società Limited Inglese

Panoramica

È possibile costituire una private limited company al fine di esercitare un’attività. È necessario nominare le persone per gestire l’impresa (chiamati gli amministratori) e registrarsi (o’ incorporarsi’) presso la Companies House. Una volta che l’azienda è registrata, si riceve un “Certificate of Incorporation”, che prova l’esistenza giuridica dell’azienda, indica il numero della società e la data di costituzione della stessa.

Gli imprenditori individuali sono personalmente responsabili per i debiti aziendali, ma la responsabilità di una società privata è di solito limitata agli azionisti.

Le tipologie di società a responsabilità limitata

Nella private company limited by shares la responsabilità dei soci (azionisti) è limitata al valore iniziale delle azioni emesse e non pagate.

Esempio

Un’azionista ha 500 azioni inizialmente valutate a una sterlina ciascuna. Nel momento che la società fallisce, egli ha pagato solo per 100 azioni, quindi è responsabile fino al valore originario delle azioni che non aveva pagato (£ 400).

Una società privata a responsabilità limitata implica che i membri della società sono responsabili economicamente nei confronti dell’azienda fino ad un importo specifico se la società è in perdita .

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Monitoraggio: finito l’obbligo di indicare i movimenti da e verso l’Italia e/o i trasferimenti estero su estero

Con il recepimento della normativa europea, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 agosto scorso, sono state apportate significative modifiche alle che disciplinano gli obblighi in materia di dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività estere e le relative sanzioni.

 Per quanto riguarda gli obblighi dichiarativi (articolo 4), è da segnalare l’abrogazione dell’obbligo, a carico dei contribuenti, di compilazione delle sezioni I e III del quadro RW e il permanere in vita del solo obbligo di compilazione della sezione II, relativa al saldo dei capitali detenuti all’estero al 31 dicembre di ciascuna annualità.

L’adempimento relativo alla sezione I, è del tutto marginale e residuale, la sua abrogazione è quasi ininfluente. Per contro è rilevante l’abrogazione dell’obbligo riguardante la sezione III, destinata a fornire indicazioni sui flussi in entrata e in uscita dall’Italia e sui trasferimenti di disponibilità estero su estero.

 Di grande interesse l’eliminazione del limite dei 10mila euro come soglia di riferimento superata la quale il contribuente era tenuto a compilare la sezione II.

Gli obblighi dichiarativi sono estesi al  “titolare effettivo”, vale a dire “la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché’ la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, individuate nel decreto sull’antiriciclaggio.

La sanzione per omessa trasmissione delle comunicazioni è graduata dal 10 al 25% mentre, per le violazioni commesse dai contribuenti, la mancata compilazione della Sezione II del quadro RW, le sanzioni variano dal 3 al 15%, mentre prima erano comprese tra il 10 e il 50 per cento.

In contro tendenza nelle ipotesi di investimenti o attività estere detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, le sanzioni sono raddoppiate: oscilleranno tra il 6 e il 30 per cento.

In ultimo, il contribuente può sanare la mancata compilazione del quadro RW entro 90 giorni dallo scadere del termine per la presentazione della dichiarazione annuale, la sanzione è pari a 258 euro.

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