L’Italia e Isola di Man hanno firmato l’accordo sullo scambio di informazioni

L’Italia e l’Isola di Man hanno sottoscritto a Londra, n data 16 settembre 2013, un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, basato sul Modello di “Tax Information Exchange Agreement” (TIEA) dell’OCSE del 2002.

Tale Modello ha lo scopo di promuovere la cooperazione in materia fiscale, agevolando lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati contraenti.
Il TIEA, non ha carattere vincolante, rappresenta un modello per la conclusione di accordi bilaterali sullo scambio di informazioni in materia fiscale, nei casi in cui non sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Lo stesso giorno l’Isola di Man ha stipulato accordo analogo con il Lesotho.
Il Ministro del Tesoro dell’Isola di Man ricorda che ad oggi l’Isola di Man ha stipulato 41 accordi basati sugli standard OCSE, di cui 31 TIEA.
Con l’Italia salgono a diciassette i Paesi membri dell’Unione europea con i quali l’Isola di Man ha concluso un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale sulla base degli standard OCSE.

Le autorità competenti dei due Stati hanno la facoltà di avviare lo scambio delle informazioni rilevanti per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni nazionali relative a ogni imposta rientrante nell’ambito di applicazione del TIEA: le parti contraenti sono tenute a fornire tutte le informazioni prevedibilmente rilevanti per l’Amministrazione fiscale richiedente, incluse quelle informazioni relative alla determinazione, alla verifica e al recupero delle imposte riferite alla persona sottoposta a indagine/controllo da parte dell’Autorità fiscale.
Tuttavia, l’autorità richiesta non è tenuta a fornire le informazioni non richieste dalla normativa fiscale nazionale.

E’ previsto l’obbligo dello Stato richiesto di utilizzare i poteri di cui dispone per raccogliere le informazioni  che gli sono richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i suoi propri fini fiscali interni.
E’ esteso l’obbligo dello scambio di informazioni anche a quelle detenute da una banca o da altra istituzione finanziaria, nonché da soggetto che opera in qualità di agente o fiduciario.

Sono individuati i casi in cui lo Stato richiesto può legittimamente rifiutarsi di fornire le informazioni allo Stato richiedente, facendo riferimento ai casi in cui la richiesta non sia effettuata in conformità con le disposizioni del TIEA, o la divulgazione delle informazioni richieste sia contraria all’ordine pubblico o possa rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale.
Un’ulteriore ipotesi di “legittimo rifiuto” fa riferimento al caso in cui le informazioni richieste riguardino una disposizione fiscale dello Stato richiedente che discrimina tra un cittadino dello Stato richiesto e un cittadino dello Stato richiedente, in presenza delle medesime circostanze.

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