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Conto bancario personale in Lettonia

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Informazioni per l’apertura Conti bancari Societari in Lettonia

Nota bene:La direttiva europea in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi si applica esclusivamente ai conti personali.

Testo della Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

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Caratteristiche generali del conto

Conto bancario presso banca in Lettonia.

Conto bancario nelle seguenti valute

 EUR –  GBP – USD

Carte e operatività

Carta di debito VISA.
Carta di credito VISA.

Limiti di prelievo agli ATM:

  • Limite giornaliero a partire da USD 3,000 – EUR 2,500
  • Nessun limite mensile;
  • Possibilità di richiedere carte con limiti maggiori, previa approvazione della banca;

Operatività:

  • Servizio di Internet Banking ;

Spese di conto

  • Spesa minima gestione conto di EUR 10 annuale.

Eleggibilità

  • Ogni cittadino di un paese aderente alla Comunità Europea può aprire un conto bancario, nessuna restrizione particolare salvo per le persone politicamente esposte e per i cittadini USA.

Documenti

 Documentazione richiesta per l’apertura del conto:

  • Prova di identità:
    • Copia del passaporto o della Carta di identità;
  • Prova dell’indirizzo di residenza:
    • Una fattura / bolletta (recente, non oltre tre mesi) per una fornitura di luce, acqua, gas o telefono fisso resa all’indirizzo di residenza; in mancanza estratto conto di banca o carta di credito.

Certificazione ed autentica documenti.

  • I Funzionari della Ascheri & Partners Ltd sono abilitati ad autenticare e certificare i documenti.

Deposito minimo iniziale

  • EUR – USD – GBP 1,000 ( non obbligatorio ma consigliato)

Tempistica apertura conto

  • Una decina di giorni o poco più per apertura conto e ricevere all’indirizzo di casa la o le carte VISA.

Direttiva Europea Tassazione Risparmio

  • Applicata

Scambio informazioni

  • Applicata

[…]

Dalle giurisdizioni

IVIE : Le menzogne di Stato, il caso degli immobili in Francia.

pinocchioCon il decreto “ Salva Italia” è stata istituita l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero , abbreviata IVIE.

Questa imposta si presta a numeriose critiche.

La principale è l’evidente profilo di incostituzionalità: non vi puo’ essere disparità di trattamento fiscale fra i proprietari di immobili sulla base dell’ubicazione degli stessi, sia  nazionale che estera.

Secondo il consolidato costume del  legislatore italiano la normativa è stata introdotta, modificata ed integrata; il solito ginepraio.

Questo intervento è interessato solo gli aspetti operativi immediati in vista della  scadenza del termine per il pagamento. Tutte le altre questioni sono rinviate a successivi  interventi.

Per ragioni di opportunità si esamina solo la situazione dei contribuenti italiani che posseggono un immobile in Francia. La situazione è analoga per tutti gli altri paesi, ma non abbiamo il tempo e le necessarie informazioni  per una esaustiva trattazione.

Presupposto dell’imposta e soggetti passivi.

L’imposta è istituita con effetto retroattivo, a decorrere dal periodo d’imposta 2011.
L’imposta è dovuta dalle persona fisiche residenti nel territorio dello Stato che detengono degli immobili ( terreni e fabbricati) all’estero,  a qualsiasi uso essi siano destinati.

Soggetto passsivo dell’imposta è il proprietario dell’immobile ovvero il titolare di un diritto reale.

Intanto bisognerebbe chiarire che per residenza si intende la residenza fiscale, residenza che attrae al sistema impositivo italiano tutti i redditi ovunque siano stati prodotti.

La  nuova imposta patrimoniale ha lo scopo dichiarato di assoggettare ad imposizione gli investimenti effettutai all’estero dai residenti fiscali italianI.
Orbene, la dizione letterale della normativa lascia intendere che l’immigrtato che acquisisce lo status di residente fiscale italiano deve assoggettare ad imposta anche gli immobili che eventualmente possedeva nel paese di origine o altrove ancor prima di immigrare in Italia.

Assai difficile comprendere la ratio di questo passaggio, se non una mera esigenza di cassa.

Misura dell’imposta.

L’aliquota dell’imposta è fissata nella misura dello 0,76 per cento, calcolata sul valore dell’immobile.
L’imposta non è dovuta qualora non superi  i 200 euro.
L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Nel computo della durata si considera mese intero quello in cui il possesso si è protratto per almeno quindici giorni.

Credito e super credito d’imposta.

Dalll’imposta dovuta di detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale  imposta patrimoniale versata nell’anno di riferimento nello Stato estero in cui è situato l’immobile.

L’imposta sul patrimonio fa parte delle imposte dirette e colpisce il patrimonio netto del contribuente. Nel caso in cui un’imposta, come per l’IVIE, colpisce una determinata categoria di beni, si dovrebbe parlare di tassa di possesso o, a tutto concedere, di imposta patrimoniale specifica.  L’esatta qualificazione della nuova imposta è fondamentale per gli effetti che produce.

Per scongiurare il rischio di impugnazione ed eventuale annullamento dei trattati contro le doppie imposizione il fisco italiano accorda la possibilità di detrarre l’equivalente imposta pagata nello stato estero in cui sono situano i beni immobili.
Situazione Kafkiana: non pare esistano stati esteri che applicano un’imposta patrimoniale specifica, o tassa di possesso sugli immobili. Infatti in tutti gli stati esteri, se e quando è applicata un’imposta patrimoniale, la base imponibile è determinata detraendo tutti gli oneri ammessi in detrazione come  i mutui e quant’altro. Tra l’altro la maggior parte dei Paesi comunitari ha abolito da tempo l’imposta patrimoniale: Irlanda (1978), Austria (nel 1994) Danimarca (1997) Germania (1997) Olanda (2001) , Islanda,Finlandia e Lussemburgo (2006), Svezia (2007). Il Giappone l’aveva già abolita nel 1950. L’imposta patrimoniale era, fino a qualche mese fa,  un argomento secondario, una scelta di politica fiscale in netto declino, sia sul piano teorico che su quello pratico. Resta la posizione della Francia che esaminiamo a parte.

Il contribuente ha il diritto di avvantaggiarsi di un credito di imposta analoga all’Ivie;  imposta che non paga.

Nell’ipotesi estrema in cui vi sia uno Stato estero ove è applicata un’imposta analoga all’Ivie, scatta la seconda trappola.

Questa fantomatica “ imposta patrimoniale analoga” estera  è detraibile, ai fini del calcolo dell’imposta IVIE, nell’anno di riferimento nello stato estero in cui è situato l’immobile.  Il che vale quanto  dire, sempre nell’esercitazione scolastica,  per un’imposta estera analoga, che non esiste, si ha: anno di competenza 2011, anno di presentazione della dichiarazione per l’applicazione dell’imposta patrimoniale estera  2012, anno di pagamento, principio di cassa, 2012.
Morale: i contribuenti italiani non posso detrarre l’ipotetica imposta pagata all’estero perché non sono stati effettivamente inciso nell’anno di competenza dell’IVIE.

Niente paura: arriva il super credito d’imposta.
Se dopo aver detratto, si fa per dire, l’imposta patrimoniale pagata all’estero  si  resta a debito  si può portare in detrazione l’eventuale residuo credito di imposta originato dalla tassazione di redditi prodotti all’estero. Le regole per la detrazione del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero sono note.

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo, al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione.

 I redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri di reciprocità con lo stato estero. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato estero.  A proposito di criterio di reciprocità, non è appurato che la nuova imposta sia regolata dal trattato contro le doppie imposizioni vigente fra Italia e Francia ed in tutti i trattati ispirati al modello OCSE.

Ed ecco la trappola. La detrazione , leggi credito d’imposta, deve essere conteggiata  nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è  prodotto il reddito estero al quale si riferisce l’imposta ( esempio 2011), a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente, si procede a nuova liquidazione dell’imposta dovuta e si finisce a credito.

In pratica che possiede un immobile in Francia, paga le imposte sul reddito ( Impôt sur le revenu) a metà ottobre,  deve presentare la dichiarazione, pagare il dovuto, senza tener conto del credito d’imposta, e quindi a fine ottobre procede ad una nuova liquidazione della dichiarazione presentata.

Il nostro contribuente potrebbe, i seguito alla nuova liquidazione dell’imposta, vantare un credito nei confronti dell’Erario, sui tempi del rimborso non vi è certezza.

Base imponibile.

Nella prima parte del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate non emergono particolari problemi e lo si riprende pari pari. Il valore è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è situato l’immobile.

Qualora l’immobile non sia più posseduto alla data del 31 dicembre dell’anno si deve fare
riferimento al valore dell’immobile rilevato al termine del periodo di detenzione.

Per gli immobili acquisiti per successione o donazione il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato o, in mancanza, il costo di acquisto sostenuto dal de cuius o dal donante risultante dalla relativa documentazione o, in assenza di documentazione, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.

I problemi pratici ed interpretativi cominciano con la parte relativa agli immobili siti nell’Unione Europea e nello Spazio Economico Europeo. Vediamo cosa dice la legge e che cosa precisa l’Agenzia delle Entrate.

Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione Europea o in Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo, che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato, assunto a base per la determinazione di imposte reddituali o patrimoniali. Tale criterio si applica anche qualora gli immobili sono pervenuti per successione o donazione.

In assenza del suddetto valore, si assume il costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.

Innanzi tutto, vista la continua mutazione delle liste bianche, grigie e nere, appare opportuno precisare che, per l’anno 2011, i paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni sono gli attuali 27 paesi dell’Unione Europea e la Norvegia; per quanto riguarda lo Spazio Economico Europeo restano fuori Islanda e Liechtestein.

Il vero problema è rappresentato dalla previsione di privilegiare la determinazione dell’ imponibile sulla base del valore catastale. In primis potrebbe anche andar bene, l’Erario cerca di far cassa anche per gli anni a venire confidando sulle rivalutazioni periodiche degli estimi catastali.

Subito dopo l’Agenzia delle Entrate precisa che il valore catastale si aplica cosi’ come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato, ed è stato assunto a base per la determinazione di imposte reddituali o patrimoniali nel Paese estero stesso.

Siamo punto ed a capo. Credo che il valore catastale non sia assunto ai fini della determinazione dell’imposta sul reddito o dell’imposta patrimoniale in alcun stato dell’Unione Europea o della Spazio Economico Europero. Poiché una simile previsione supera di gran lunga ogni possibile fantasia: ci si limita ad esaminare il caso degli immobili siti in Francia, fattispecie per la quale si dispone delle necessarie informazioni.

Immobili siti in Francia: base imponibile ed imposte deducibili.

Per una soddisfacente disamina delle problematiche relative all’applicazione dell’Ivie agli immobili siti in Francia ed appartenenti a contribuenti residenti in Italia occorrono alcune premesse teoriche.

Cio’ è indispensabile per poter analizzare compitamente e serenamente la legge che istituisce l’Ivie e le successive istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

Imposte e tasse.
In estrema sintesi le imposte sono quanto il contribuente corrisponde, a secondo la sua capacità contributiva, e senza alcun nesso diretto  con lo svolgimento da parte dell’Ente pubblico di una particolare attività o di un servizio. Le imposte sul reddito sono, di regola progressive.
Le tasse sono il  corrispettivo che il cittadino versa allo Stato, o ad altra istituzione pubblica, in relazione ad un’utilità che egli trae da determinati servizi prestati dallo stato o dagli altri organismi ed organizzazioni pubblici. Le tasse, di regola, non sono progressive ed,a volte, sono applicate in misura fissa.

Imposte e tasse francesi gravanti sugli immobili.

In Francia, sugli immobili, sono in vigore un’imposta patrimoniale e un’imposta sul reddito,  oltre a due tasse locali.

L’imposta patrimoniale francese ( Impôt sur la fortune) non ha niente a che vedere con l’Ivie italiana.
Le persone fisiche con domicilio fiscale in Francia che dispongono di un patrimonio di valore superiore o uguale a 1 milione e 300 mila euro devono pagare l’ISF. L’imposta è dovuta anche dalle persone fisiche che, pur non residenti in Francia, posseggono beni ivi situati, per un valore netto superiore o uguale a 1,3 milioni di euro.
Ci sono alcune regole attenuative che non incidono su questa analisi specifica.

In primo luogo emerge chiaramente ed indiscutibilmente che il fisco francese, a seconda dei casi, assoggetta ad imposta patrimoniale il patrimonio o il valore netto dei beni. Questo sta a significare che il contribuente porta in detrazione debiti, oneri, muti e quant’altro.
Il contribuente italiano è chiamato a pagare l’imposta sul valore di acquisto o in base alle rendite catastali rivalutate, senza possibilità alcuna di detrarre alcunché.
Si sa che in Francia è possibile contrarre dei mutui “in fine”, mutui per i quali il contribuente è finanziato sino al 100% del prezzo di acquisto e paga i soli interessi. Il debito verrà estinto se e quanto il debitore lo riterrà opportuno. Non è un caso limite, il ragionamento vale, in qualche modo, per qualsivoglia tipo di mutuo.
Ne consegue che il contribuente italiano è obbligato a pagare l’Ivie su un patrimonio determinato artificialmente senza tener conto degli elementi passivi che riducono legalmente ed effettivamente questo valore.

Il patrimonio preso a base per il calcolo dell’imponibile Iimposta sulla fortuna francese è quello del nucleo familiare, nucleo  che puo’ essere diverso da quello per l’imposta sui redditi, caso in cui si applica lo splitting.

Nessuna analogia tra l’imposta patrimoniale francese e l’Ivie italiana.

L’imposta sul reddito francese ( impôt sur le revenu). Per la determinazione del reddito imponibile  le rendite catastali rivalutate non sono mai prese in considerazione. Il sistema fiscale francese assoggetta a tassazione i redditi realmente conseguiti dai contribuenti, con esclusione di qualsivoglia presunzione di reddito e con esclusione del ricorso alle rendite catastali.

Quindi l’importo pagato a questo titolo non trova applicazione per la determinazione del credito di imposta da conteggiare ai fini Ivie.
Restano le imposte locali: tassa fondiaria (taxe foncière) sulle proprietà costruite o da costruire, e la Taxe d’habitation.

Intanto è bene notare che la legislazione francese parla correttamente di tasse e non di imposte, il che basta ad impedire di tenere conto di queste tasse nella determinazione dell’eventuale credito d’imposta.
Comunque entrambe le tasse sono destinate al pagamento delle spese sostenute dal comune e dagli altri enti territoriali per soddisfare le necessità dei cittadini e quindi nonhanno nessuna anlogia con l’imposta patrimoniale italiana.

Questo conferma ulteriormente, ammesso che ve ne fosse bisogno, che le tasse e le imposte che gravano sugli immobili ubicati in Francia non concorrono alla determinazione di un eventuale credito di imposta da conteggiare ai fini Ivie.

Lo stesso vale per il précompte immobilier  belga e per la Council Tax del Regno Unito.
Pur necessitando una ulteriore e specifica analisi non è difficile prevedere che nei paesi della Comunità Europea e dello Spazio Economico Europeo sia in vigore un’imposta patrimoniale analoga all’IVIE italiana.

Sono soggetti all’Invie esclusivamente le persone fisiche residenti in Italia e sono, percio’ esclusi, dall’applicazione dell’imposta le società semplici, gli enti non commerciali e i trust che soggiaciono alla normativa  ed agli adempimenti di monitoraggio fiscale.

Conclusioni.

La commissione europea  ha già avviato una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia in relazione al conflitto fra la disciplina del modulo RW ed il Trattato sul funzionamento dell’Unione.

Oltre ad alcuni profili di incostituzionalità non è difficile prevedere che la legge che introduce l’imposta patrimoniale sugli immobili e attività finanziarie all’estero sia in aperto e flagrante contrasto con il Trattato istituivo dell’Unione Europea che prevede la libera circolazione di persone, merci e capitali.

 

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Far amministrare le proprietà immobiliari in Francia.

imagesCA7NPQNIFar amministrare le proprietà immobiliari in Francia.

Si rivela interessante e molto pratico affidare la gestione degli immobili posseduti in Francia ad un agente immobiliare che sia anche “administrateur de biens”.

La professione di « administrateur de biens »
L’administrateur de biens è al servizio dei proprietari, viene anche chiamato “gestore di patrimonio” o “gerente d’immobili”, egli amministra e si occupa della gestione dei beni immobiliari dei proprietari, in qualità di mandatario.

In tale veste: ricerca ed immette negli alloggi gli inquilini; controlla le loro garanzie; compila i contratti di affitto e “l’état des lieux” inventario completo e dettagliato delle condizioni dell’appartamento contenente l’elencazione dei mobili e degli accessori; incassa gli affitti e paga le spese (condominio, assicurazioni, ecc.); vigila a che i beni siano correttamente conservati e che corrispondano sempre alle loro funzioni ed alle norme in vigore; assiste i proprietari nelle pratiche amministrative e fiscali. Se necessario, fa eseguire dei lavori.

Se richiesto e se ricorrono le condizioni può assicurare la garanzia del pagamento dei canoni di affitto e anche i rischi di eventuali deterioramenti fatti dagli inquilini. Si puo’ occupare delle imposte inerenti agli immobili. Inoltre accerta e definisce le effettive possibilità degli inquilini e propone loro degli appartamenti corrispondenti; vigila sulle alle norme di sicurezza e di decenza in vigore.

Requisiti per l’esercizio della professione di « administrateur de biens”
Per esercitare la professione occorre una carta professionale che attesti l’autorizzazione ad esercitare l’attività di “Gestion immobilière”.

Il professionista deve:
– possedere un certificato di attitudine professionale che viene rilasciato sulla base degli studi effettuati e sulla base della esperienza pratica.;
– disporre di una garanzia finanziaria destinata ad assicurare il denaro incassato e detenuto per conto di terzi, la garanzia è determinata sulla base dell’ammontare massimo della giacenza di denaro nel corso degli ultimi 12 mesi ed in ogni caso non può essere inferiore a 120 000 euro, in seguito viene adeguata secondo il giro d’affari.
– essere assicurato contro i rischi professionali ;
– non deve essere oggetto di alcuna incapacità giuridica o di divieto di esercizio dell’attività.

Compensi
Gli onorari spettanti all’amministratore di beni sono stabiliti liberamente e vengono riportati nel mandato scritto che gli è conferito dal proprietario dell’immobile.
In generale si tratta di una percentuale sul canone mensile d’affitto: abitualmente tra il 6 ed il 10%.

In conclusione appare interessante affidarsi ad un professionista qualificato che si occupa professionalmente della gestione del proprio investimento in Francia. I costi di gestione sono ampiamente giustificati dai benefici e dalla tranquillità che ne derivano e sono fiscalmente deducibili.

 

 

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Dalle giurisdizioni

Redditi fondiari conseguiti da privati in Francia

Redditi fondiari conseguiti da privatNizza-biblioi in Francia.

Le persone che non hanno il loro domicilio fiscale in Francia e che dispongono di una o più abitazioni, a qualsivolgia titolo, direttamente o indirettamente, sono soggetti all’imposta sul reddito su una base forfettaria uguale a tre volte il valore locativo reale di questa o queste abitazioni.

Questo regime ha per scopo di stabilire una contribuzione minima a carico dei non residenti, tuttavia non si appplica ai contribuenti:

– I cui redditi di fonte francese sono superiori alla base forfettaria, nel cui caso il montante di questi redditi serve da base per l’imposta;

– Che sono domiciliati in un paese o territorio che ha concluso con la Francia una convenzione destinata ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito ( è il caso dei residenti fiscalmente in Italia);

– Di nazionalità francese quando dimostrano di essere sottoposti nel paese o territorio dove hanno il loro domicilio fiscale ad una imposta personale sull’insieme dei loro redditi almeno uguale ai due terzi dell’imposta che essi avrebbero a pagare in Francia sulla stessa base imponibile;

– Citttadini dei paesi che hanno concluso con la Francia un accordo di reciprocità ed aventi le condizioni indicate per i cittadini francesi;

– Di nazionalità monegasca e ai Francesi, titolari del certificato di docicilio, che risiedono a Monaco, in virtù di una residenza secondaria situata nella regione Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Determinazione del reddito

Il non residente deve dichiarare nella categoria dei redditi fondiari gli affitti ed i ricavi accessori prodotti dagli immobili che fanno parte del suo patrimonio.

Poco importa la natura dell’immobile : casa, villa, appartamento, locale commerciale o garage.
Poco importa che il contribuente sia proprietario direttamente o a mezzo di una società non sottoposta all’imposta sui redditi delle società, di cui il contribuente detiene delle parti sociali: una Sci ad esempio.

Poco importa il regime di imposizione: microfoncier, microbic, o reale.

Bisogna dichiarare la totalità degli affitti incassati anche se si tratta di recupero di arretrati o di anticipi per l’anno successivo. Non si devono dichiarare (salvo regime reale) le spese incassate dall’inquilino, per oneri che sono a suo carico.

Del pari non devono essere dichiarati gli affitti scaduti nell’anno ma non incassati per inadempienza dell’inquilino. A richiesta del fisco bisogna dimostrare che sono state iniziate le pratiche per il recupero del dovuto, per cominciare basta una lettera raccomandata.

Se l’ammontare del canone dichiarato è palesemente sottovalutato il fisco puo’ determinare la base imponoibile facendo riferimento all’ affitto di un alloggio equivalente ed al prezzo di mercato per la zona dove è ubicato l’immobile.

I proprietario di un bene diverso da una casa ad uso locativo di cui si riserva il godimento deve dichiarare il suo valore locativo effettivo.

Si tratta di tutti gli immobili, costruiti o no, diversi da quelli ad uso abitativo, ad esempio: locali commerciali o professionali, terreni, laghi, stagni. Godimento di una proprietà agricola non pertinenza dell’abitazione. Il reddito da dichiarare è pari all’affitto che questo o questi immobili produrrebbero in condizioni normali del mercato.

Il socio di una società immobiliare, non sottoposta all’imposta sui redditi delle società, che concede in locazione non ammobiliata gli immobile che appartengono alla società ( SCI, SCPI, società trasparente), dichiarano la quota parte dei redditi ricavati dalla società.
Poco importa che i redditi non siano distribuiti ma portati a riserva della società.

Il regime microfoncier

E’ un regime forfettario semplificato. Sull’insieme dei ricavi da locazione il fisco applica un abbattimento del 30%; ovviamente non è ammessa alcuna ulteriore deduzione.

Questo regime si applica automaticamente se i ricavi lordi dell’anno 2011 non eccedono 15.000 euro e se il contribuente non affitta, direttamente o a mezzo di una società, non sottoposta all’imposta sulle società , di cui è socio, degli immobili che beneficiano di un regime fiscale particolare, ad esempio: Robien, Borloo, Besson o Périssol, ed ancora, monumenti storici.

Il contribuente puo’ rinunciare a questo regime ed optare per il regime reale, l’opzione è vincolante per tre anni dopodiche si rinnova tacitamente di anno in anno.

I redditi devono provenire dalla locazione di immobili non ammobiliati e non beneficianti dei regimi e vantaggi particolari. Il regime microfoncier resta in ogni caso applicabile se il contribuente è proprietario di un solo alloggio affittato secondo la legge Scellier e Malraux nuovo. Anche in questo caso si puo’ essere direttamente proprietari ovvero a mezzo di una società non sottoposta all’imposta sulle società.

Il limite di 15.000 euro tiene conto di tutti gli affitti lordi incassati da tutti i componenti del nucleo familiare, determinato secondo le norme fiscali. Il limite di 15.000 euro è annuale e non deve essere calcolato alcun prorata in caso di locazione per una parte dell’anno.

L’applicazione del microfoncier non fa venir meno il diritto di imputare i deficit fondiari, ancora riportabili al 1 gennaio dell’anno di imposizione , relativi agli anni precedenti, durante i quali il contribuente era sottoposto al regime reale. In pratica si tratta dei deficit relativi agli ultimi dieci anni, che devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi, e che saranno dedotti dai vosri ricavi netti, dopo l’abbattimento del 30%, fino allo scadere del termine ultimo per il riporto a nuovo.

Il regime reale

Questo regime consiste nel determinare i redditi fondiari imponibili detraendo dagli affitti e ricavi accessori le spese che sono state sostenute nell’anno per incassarli.

Se il risultato è positivo, il risultato fondiario è aggiunto agli altri redditi per formare il reddito globale sottoposto all’imposta progressiva.

Se il risultato è negativo, il deficit accertato è imputato in parte ai redditi globali ed in parte ai redditi fondiari degli anni successivi.

Il regime reale si applica automaticamente se gli affitti incassati superano 15.000 euro. Indipendentemente dall’ammontare degli affitti incassati il regime reale si applica se un membro del nucleo familiare fiscale è proprietario, direttamente o indirettamente, di un bene immobile che gode di agevolazioni particolari: Robien, Borloo, Besson, Perissol ed altre.

Le condizioni di deduzione delle spese fondiarie per essere deducibili devono soddisfare 5 condizioni:

essere relativi a dei beni i cui ricavi sono inponibili in quanto redditi fondiari;
aver originato un effettivo esborso di denaro, non si possono dedurre le spese per lavori eseguiti personalmente;
essere state pagate nell’anno di riferimento;
essere giustificate, se del caso occorre provare la realità, la natura, la pertinenza e l’ammontare delle spese dedotte;
essere effettuate per l’acquisizione o la conservazione dei redditi fondiari.

Le spese connesse agli alloggi sfitti non sono, in principio, deducibili. Tuttavia si possono dedurre quelle afferenti un alloggio destinato alla locazione, del quale il proprietario non si riserva il godimento e che cerca effettivamente un inquilino.
Per un immobile in corso di costruzione possono essere dedotti anche gli interessi pagati prima della locazione se è stata comunicata all’Amministrazione fiscale l’intenzione di affittarlo una volta ultimato.

Le spese deducibili sono dettagliatamente regolamentate, le indichiamo a titolo non esaustivo e senza analizzarle una per una:

Spese di gestione ed amministrazione;
Retribuzione del guardiano
Remunerazione di soggetti terzi
Spese di eventuali procedure
Altre spese non qualificate
Premi delle assicurazioni
Assicurazione dell’immobile
Assicurazione dei mobili
Spese per lavori
Lavori di manutenzione e riparazione
Lavori di miglioramento
Lavori di ricostruzione ed ampliamento
Spese a carico dell’inquilino che non ha pagato ed ha liberato l’alloggio
Le indennità di evizione e di re alloggio per l’inquilino per il periodo di durata dei lavori
Imposte e tasse
Interessi e spese di mutuo.

Micro BIC e la locazione di immobili mobiliati.

Il contribuente che affitta in modo abituale un appartamento dotato di mobili esercita un’attività commercile. Gli affitti sono imponibili nella categoria dei redditi industriali e commerciali (BIC);

La categoria comprende i redditi provenienti dalla locazione di immobili ammobiliati anche se solo stagionalmente.
Rientrano in questa categoria i ricavi da affitto di immobili vuoti quando l’inquilino sub loca l’appartamento dopo averlo ammobiliato.

Si applica il regime micro – BIC se gli affitti degli alloggi ammobiliati non hanno superato la somma di 32.600 euro si applica automaticamente il regime microBic. Il fisco applicherà sui ricavi un abbattimento forfettario del 50 per cento, con un montante minimo di 305 euro.

Attenzione, i proprietari di gites rurali, di ammobiliati turistici o di camere per gli ospiti beneficiano di un plafond più elevato. Il plafond è fissato a 81.500 euro e l’abattimento forfettario è del 71% degli affitti incassati.

Se si superano i plafond si rientra nel regime dei Benenfici industriali e commerciali e le regole per la determinazione degli imponibili sono quelle generali per ogni attività, ammortamenti compresi.

Imposta sulla fortuna

Per l’anno 2011 la legge delle Finanze prevede che la soglia di tassazione è portata a 1.300.000 di patrimonio netto tassabile.

I non residenti, ai sensi della legislazione interna francese, sono tassabili in base ai loro soli beni situati in Francia.

L’imposizione è determinanta sulla base del nucleo familiare.

Gli investimenti finanziari dei non residenti sono espressamente esonerati dalla ISF.
Tuttavia, sono imponibili:

I titoli, azioni o parti possedute in una società o in una persona morale non quotata il cui attivo è principalmente costituito di immobili o di diritti immobiliari situati sul territorio francese, in proporzione tra il valore di questi beni e l’atttivo totale della società;
I titoli di partecipazione rappresentanti almeno il 10% del capitale di una società;
Le azioni o quote possedute direttamente o indirettamente per oltre il 50 % da persone morali o organismi proprietari d’immobili o di diritti reali situati in Francia.
Per regola generale, i beni imponibili sono valutati secondo le regole applicabili in materia di imposta sulle successioni ( in pratica, si tratta del valore venale). Il valore è determinato con riferimento al 1° gennaio dell’anno di imposizione.

L’imposta si applica a scaglioni che vanno dallo 0,55 all’1,80 per cento.

Tassa sul valore venale degli immobili posseduti in Francia da entità giuridiche (3%)

In pratica si tratta delle società cosidette “opacche” cioe’ di cui non si conoscono i soci.

Per mantenere l’anonimato si paga l’imposta del 3%. Per essere esonerati dal pagamento di questa imposta gli amministratori di queste società comunicano o si impegano a comunicare all’Amministrazione fiscale l’ubicazione, la consistenza ed il valore degli immobili posseduti al 1° gennaio di ogni anno, l’identità e l’indirizzo di ciascun azionista, associato o membro, ed anche il numero di azioni, quote o altri diritti posseduti da ciascuno di essi.
L’Amministrazione Fiscale Francese non comunica a terzi queste informazioni.

Per contro le società che devono corrispondere la tassa del 3% devono sottoscrivere entro il 15 maggio di ogni anno, una dichiarazione che esponga l’ubicazione, la consistenza ed il valore venale degli immobili e dei diritti immobiliari imponibili posseduti al 1° gennaio dell’anno di imposizione. Questa ddichiarazione deve essere accompagnata dal pagamento della tassa.

Le imposte dirette locali

Le imposte dirette locali sono le più antiche imposte del sistema fiscale francese. Le imposte locali sono incassate dallo Stato a vantaggio delle colletività territoriali ( regioni, dipartimenti, comuni) e delle organizzazioni pubbliche di cooperazione intercomunale.

La fiscalità locale si compone di quattro imposte principali: la taxe fonciere sulle proprietà costruite, la taxe fonciere sulle proprietà non costruite, la taxe d’habitation e la contribuzione economica territoriale, che rimpiazza la tassa professionale abolita nel 2010.
Occorre aggiungere delle tasse connesse o assimilate.

La fiscalità locale si caratterizza per il fatto che la base d’imposizione delle imposte locali è costituita essenzialmente dal valore locativo catastale. Il valore locativo catastale non rappresenta gli affitti alle condizioni normali ma il rendimento teorico di una proprietà determinato dall’Amministrazione.

I tassi di queste imposte sono fissati dai Consigli regionali e dai Consigli comunali il che comporta importanti variazioni da un comune all’altro. Esistono numerosi esoneri permanenti o temporanei.

La tassa fondiaria sulle proprietà costruite.

L’ ammontare della taxe foncière è stabilita anualmente.
Le propietà imponibili sono costituite da tutte le costruzioni fissate al suolo in modo perpetuo e che presentano le reali caratteristiche di costruzione. A titolo di esempio, si possono citare gli immobili ad uso abitativo, i beni professionali ed i terreni che sono pertinenze delle costruzioni.

La base imponibile fa riferimento al valore locativo catastale.

La tassa è dovuta dalla persona proprietaria al 1° gennaio dell’anno di imposizione.

Delle esonerazioni e degli sgravi sono accordati d’ufficio, a certe condizioni di reddito e di coabitazione, alle persone anziane o handicappate e di condizioni econiomiche modeste.

La tassa fondiaria sulle proprietà non costruite.

Anche la taxe foncière sulle proiprietà non costruite è stabilita annualmente e viene incassata dallo stato a favore dei comuni e delle organizzazioni pubbliche di cooperazione intercomunale.

La base imponibile fa riferimento al valore locativo catastale.

La taxe d’habitation

I locali ad uso abitativo sufficientemente ammobiliati e le loro dipendenze ( giardini, garage, parcheggi privati) sono imponibili alla taxe d’habitation.

La tassa è dovuta dalla persona che dispone, al 1° gennaio dell’anno di imposizione, di locali imponibili, qualsivoglia sia il titolo del possesso ( proprietario, inquilino, occupante a titolo gratuito).

Nei comuni in cui non è in vigore la tassa annuale sugli alloggi vacanti la taxe d’habitation si applica a partire dal quinto anno di mancata occupazione.
Anche la tassa di abitazione è calcolata con riferimento al valore locativo catastale e sono previste riduzioni e sgravi che variano da comune e comune.

Modalità di pagamento delle imposte

In Francia è l’Amministrazione fiscale che calcola le imposte. Il contribuente riceve l’Avis d’imposition sul quale sono indicati i redditi, le modalità di calcolo e l’imposta dovuta.

La scadenza per il pagamento delle imposte sul reddito è fissata al 15 settembre.

Il pagamento delle imposte puo’ essere effettuato nei seguenti modi:

TIP ( da utilizzare se si è titolari di un conto bancario in Francia): è un modello precompilato che si trova in calce della prima pagina dell’Avis d’imposition), deve essere firmato ed inviato alla Tesoreria unitamente al RIB (coordinate bancarie)
Addebito automatico in conto ( per i titolari di conto bancario in Francia): si aderisce a questo sistema inviando una domanda all’Ufficio imposte competente. Si racccomanda di inviare con molto anticipo questa richiesta;
Assegno; si spedisce alla tesoreria in uno con una copia dell’Avis d’Imposition;
Bonifico: deve essere eseguito almeno dieci giorni prima della scadenza, indicare nella causale il numero di riferimento dell’Avis d’Imposition.

Modulo RW ed imposta patrimoniale.

E’ ormai noto, per i residenti fiscalmente in Italia, l’obbligo di compilazione del modulo RW con l’indicazione degli investimentti all’estero.

La novità di quest’anno è l’imposta patrimoniale dello 0,76 % che si calcola sul costo e, in mancanza, sul valore di mercato degli immobili posseduti all’estero.

Questo argomento merita una separata ed approfondita analisi.

In questa sede basta sottolineare che l’imposta è stata introdotta con effetto retroattivo e che dall’imposta patrimoniale si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito di imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile. Molto bene. Ma in quali stati è applicata l’imposta patrimoniale ed a partire da quale consistenza patrimoniale?
Per la Francia alla base imponibile dell’imposta sulla fortuna, che si applica a partire di un patrimonio netto superiore a 1.300.000 euro, concorrono anche beni diversi dagli immobili.
In pratica significa che, salvo rari quanto ipotetici casi, nessun residente fiscale italiano che possiede uno o più immobili in Francia beneficerà del credito d’imposta.

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Coopération dans le domaine fiscal

Accord sur la directive relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal est dans l’intérêt de notre place financière

Le 7 décembre 2010, le ministre des Finances, Luc Frieden, a annoncé qu’un accord politique a été trouvé au Conseil “Affaires économiques et financières” sur la directive relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.

“Nous avons unanimement trouvé un compromis sur la directive qui est dans l’intérêt de l’Europe et du Luxembourg”, s’est réjoui Luc Frieden. En effet, l’échange d’informations sur demande entre les administrations fiscales, principe appliqué depuis 2009 par le Luxembourg dans le cadre des accords de non-double imposition suivant le modèle de l’OCDE, deviendra le principe de base au sein de l’Union européenne.

L’échange d’informations sur demande entre les administrations fiscales s’applique à partir du 1er janvier 2011 et n’a pas d’effet rétroactif.

Le Luxembourg a aussi obtenu gain de cause sur les “fishing expeditions”, qui n’entrent pas dans le champ d’application de la directive. Dans le cadre d’une demande d’information à un autre pays, l’identité de la personne concernée doit être mentionnée précisément, de même que le motif de la demande.

Parallèlement, les ministres des Finances de l’UE se sont aussi accordés sur un échange automatique des informations, qui est toutefois limité à 5 catégories de revenu et de capital, à condition que l’information soit disponible : les salaires des non-résidents, les retraites des non-résidents, les tantièmes, les assurances-vie et la propriété immobilière. Les avoirs bancaires ne sont donc pas concernés par l’échange automatique. Chaque État membre ne doit appliquer l’échange automatique qu’à 3 des 5 catégories de revenu et est libre de choisir les 3 catégories sur lesquelles il compte l’appliquer.

La directive entrera en vigueur au 1er janvier 2013. À partir de 2015, les États membres doivent appliquer l’échange automatique et au plus tard en 2017, ils doivent l’appliquer à 3 catégories de revenu.

Le ministre des Finances a d’ores et déjà annoncé que le Luxembourg appliquera à partir de 2013 l’échange automatique sur les salaires et les retraites des non-résidents. Probablement à partir de l’année 2015, le Luxembourg l’appliquera également sur les tantièmes. Selon le ministre des Finances, ces 3 catégories de revenu n’ont pas d’effet sur les activités de la gestion du patrimoine (private banking) au Luxembourg. Le Luxembourg n’appliquera pas l’échange automatique aux assurances-vie. Cet échange d’informations sur demande, combiné au principe inchangé de la retenue à la source sur les avoirs des non-résidents, est donc « une bonne solution pour nous car il n’y aura aucun changement pour le secteur du private banking au Luxembourg. La confidentialité des données bancaires restera assurée”. “Cet accord est dans l’intérêt du Luxembourg et de notre place financière”, a résumé Luc Frieden, “parce que nous avons atteint nos deux objectifs : une bonne coopération dans la lutte contre la fraude fiscale ainsi que la protection des droits privés et la protection des données”.

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Gli obbligati al monitoraggio fiscale

untitledResidente all’estero ed iscritto AIRE: non soggetto al monitoraggio.

Non è obbligato alla compilazione del quadro RW in quanto non è considerato un soggetto residente fiscalmente in Italia, in quanto è iscritto all’Aire, non dimora abitualmente in Italia ed il suo centro di interesse sono situati all’estero, pertanto non sarà soggetto ad obbligo dichiarativo in Italia in quanto la potestà impositiva spetta allo Stato estero in cui risiede.

Nello stato estero di residenza dovrà dichiarare i redditi secondo il principio del world-wide income taxation principle, infatti in materia di imposte sul reddito, per i soggetti residenti nel territorio italiano si applica il principio della tassazione su base mondiale.

Secondo tale principio sono soggetti a tassazione nel nostro paese tutti i redditi del soggetto, a prescindere dal luogo in cui essi sono stati prodotti: dunque, anche se prodotti all’estero.

Resta da ricordare che il centro di interesse deve essere effettivamente nello stato estero in quanto in caso contrario potrebbe essere considerato fiscalmente residente in Italia e per questo sarebbe soggetto a tutti gli obblighi dichiarativi e impositivi dello Stato Italiano.

Dipendenti pubblici all’estero non soggetti al monitoraggio

I dipendenti di ruolo pubblici in servizio all’estero non sono tenuti all’osservanza dell’obbligo sul monitoraggio (compilazione del modulo RW) relativamente ai depositi e ai conti correnti detenuti presso banche estere per l’accredito degli emolumenti. Se però rientrano in Italia sono tenuti alla dichiarazione.

Lavoratori transfrontalieri

I lavoratori dipendenti transfrontalieri e i dipendenti di imprese multinazionali che lavorano all’estero sono, in quanto residenti in Italia, tenuti agli obblighi di monitoraggio relativamente ai depositi e ai conti correnti detenuti presso banche estere per l’accredito degli emolumenti.

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Dalle giurisdizioni

Prester des services de manière occasionnelle et temporaire au Luxembourg

Prestation transfrontalière de services
Prester des services de manière occasionnelle et temporaire au Luxembourg

La prestation de services sur base régulière sur le territoire luxembourgeois nécessite généralement la création d’un établissement stable au Luxembourg.

Les entreprises établies sur le territoire de la confédération helvétique (CH) ou dans un pays de l’Espace économique européen (EEE) peuvent néanmoins se livrer occasionnellement et temporairement à des activités commerciales, artisanales, industrielles ou libérales au Luxembourg sans y avoir un établissement stable.

Elles doivent, dans ce cas, accomplir certaines formalités auprès de différentes autorités compétentes au Luxembourg en matière :

de détachement de personnel ;
de notification de la prestation (entreprise artisanale ou industrielle) ;
de TVA applicable aux prestations de service ;
d’imposition des bénéfices (impôt sur le revenu des personnes physiques ou impôt sur le revenu des collectivités).
L’Espace économique européen (EEE) est une union économique rassemblant les 27 États membres de l’Union européenne et 3 des 4 États membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE). La Confédération helvétique (CH) y est rattachée par des accords bilatéraux.

Qui est concerné ?

Est considérée comme prestation de services occasionnelle et temporaire toute opération effectuée sur le territoire luxembourgeois par des prestataires établis sur le territoire de la CH ou dans un pays de l’EEE et qui ne constitue ni une livraison, ni une acquisition intracommunautaire, ni une importation d’un bien.

Les entreprises établies sur le territoire de la CH ou dans un pays de l’EEE bénéficient de la libéralisation des prestations de services sur base du principe de reconnaissance mutuelle des qualifications.

Les entreprises établies en dehors de la CH ou de l’EEE ne sont pas concernées. Elles doivent obligatoirement disposer d’une autorisation d’établissement pour toute activité occasionnelle et temporaire sur le territoire luxembourgeois.

Notification de la prestation

Les entreprises de l’EEE ou de la CH qui viennent occasionnellement ou passagèrement recueillir des commandes ou prester des services relevant des professions commerciales et libérales sont dispensées de toute autorisation administrative de la part des autorités luxembourgeoises.

Les entreprises artisanales ou industrielles de l’EEE ou de la CH doivent, au préalable, notifier toute prestation de services occasionnelle et temporaire sur le territoire luxembourgeois auprès du ministère des Classes moyennes.

TVA applicable aux prestations de services

La TVA applicable aux prestations de services dépend de la nature du preneur et de la nature de la prestation.

Depuis le 1er janvier 2010, la TVA est en principe due :

dans le lieu d’établissement du preneur dans le cas de prestations de services entre assujettis;
dans le lieu d’établissement du prestataire dans le cas de prestations de services à des consommateurs finaux
Certains types de prestations de services font néanmoins exception à cette règle générale tant pour les assujettis que pour les personnes non-assujetties.

L’entreprise étrangère qui effectue des opérations soumises à la TVA luxembourgeoise doit s’inscrire à la TVA auprès de l’Administration de l’enregistrement et des domaines.

Imposition des bénéfices de l’entreprise

En règle générale, les bénéfices sur des prestations de service occasionnelles ne sont pas soumis à l’impôt sur les bénéfices au Luxembourg.

Néanmoins, lorsque l’entreprise dispose d’un “établissement stable” au sens fiscal – par exemple lorsque la durée d’un chantier dépasse 6 mois, les entreprises étrangères doivent déclarer les bénéfices réalisés dans le cadre de ce projet auprès de l’Administration des contributions directes.

Elles s’acquitteront alors, selon le cas :

de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ;
ou de l’impôt sur le revenu des collectivités.
Détachement de travailleurs

Une entreprise établie dans un autre Etat membre de l’Union européenne*, peut, dans le cadre d’une prestation de services, détacher librement ses travailleurs, quelle que soit leur nationalité, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, du moment que les travailleurs détachés ont, pendant la durée du détachement, le droit de travailler et de séjourner dans l’Etat membre dans lequel l’entreprise d’envoi est établie.

Dans tous les cas, les salariés doivent faire partie du personnel permanent de l’entreprise étrangère.

L’entreprise qui détache du personnel vers le Luxembourg doit notamment :

effectuer une déclaration de détachement et désigner un mandataire auprès de l’Inspection du Travail et des Mines ;
justifier, pour ses salariés et pour l’entrepreneur lui-même :d’une affiliation auprès de la sécurité sociale de leur pays d’origine en cas de détachement d’une durée inférieure à 24 mois ;
d’une affiliation à la sécurité sociale luxembourgeoise en cas de détachement d’une durée de plus de 24 mois (sauf demande de prolongation) ;
soumettre les salaires des travailleurs détachés :à l’impôt sur le revenu de l’Etat du siège de l’entreprise si leur séjour au Luxembourg n’excède pas 183 jours ;
à l’impôt sur le revenu luxembourgeois si leur séjour excède une durée de 183 jours ;
respecter le droit du travail luxembourgeois, notamment en matière de salaire minimum et de durée du travail.
Sont considérés comme Etats membres ou assimilés à l’UE :

les Etats membres de l’UE, (actuellement, les ressortissants de la Roumanie et de la Bulgarie restent soumis à autorisation de travail pendant la première année de leur arrivée) ;
l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège en tant qu’Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen ;
la Confédération suisse.

 

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Forme d’organisation

untitledForme d’organisation

Maintenant que vous avez décidé de créer votre propre entreprise, vous devrez trouver la structure d’entreprise ou la forme d’organisation qui répond à vos besoins. La structure de votre entreprise dépendra de la façon dont vous voudrez la gérer : seul ou avec des partenaires ou associés. Il existe quatre genres de structures d’entreprise : l’entreprise à propriétaire unique, la société en nom collectif, la société par actions et la coopérative.

Entreprise à propriétaire unique

Si vous choisissez ce type d’organisation, vous serez entièrement responsable de toutes les dettes et obligations liées à votre entreprise. Par contre, tous les profits vous reviendraient. Si vous êtes propriétaire unique d’une entreprise, un créancier pourrait réclamer vos biens personnels ou commerciaux pour rembourser toute dette.

Avantages :

  • il est facile et peu coûteux de constituer une entreprise à propriétaire unique (vous n’aurez qu’à enregistrer votre nom d’entreprise au niveau provincial, sauf à Terre-Neuve-et-Labrador);
  • les coûts liés à la constitution de votre entreprise sont bas;
  • le fardeau de la réglementation est le plus bas des quatre types de société;
  • vous avez un contrôle direct sur la prise de décision;
  • le fonds de roulement requis pour le démarrage est minimal;
  • vous bénéficiez d’avantages fiscaux lorsque votre entreprise se porte mal, p. ex. déduire vos pertes de votre revenu personnel ou bénéficier d’une tranche d’imposition plus basse lorsque vos profits sont moindres, et ainsi de suite;
  • tous les profits vous reviendront directement.

Inconvénients :

  • votre responsabilité est illimitée (si vous avez des dettes commerciales, vos biens personnels seraient utilisés pour rembourser la dette);
  • le revenu que rapporte votre entreprise est imposable à votre taux personnel : si votre entreprise est rentable, vous seriez imposé à une tranche d’imposition plus élevée;
  • si vous devez vous absenter, le manque de continuité nuira à votre entreprise;
  • il pourrait être difficile de mobiliser des capitaux par vos propres moyens.

Société en nom collectif

La société en nom collectif pourrait être un bon choix, si vous voulez gérer votre entreprise avec un partenaire et si vous ne désirez pas constituer votre entreprise en société. Une société en nom collectif vous permettrait de combiner vos ressources financières à celles d’un partenaire d’affaires. Vous pouvez établir les modalités de votre entreprise avec votre partenaire et vous protéger en cas de désaccord ou de dissolution au moyen d’un accord commercial. En tant que partenaire, vous partagerez les profits réalisés selon les modalités de l’accord.

Une société à responsabilité limitée (s.r.l.) pourrait aussi vous convenir. Si vous choisissez ce type de partenariat, vous ne prendrez pas part au contrôle ou à la gestion de l’entreprise, mais vous ne serez responsable des dettes que jusqu’à un certain degré.

Lorsqu’on établit un partenariat, il est recommandé de dresser un contrat d’association avec l’aide d’un avocat, pour veiller à :

  • protéger ses intérêts;
  • établir clairement les modalités de l’accord qui traitent des questions comme le partage des profits, la dissolution du partenariat, et ainsi de suite;
  • respecter les exigences juridiques liées à l’établissement d’une société à responsabilité limitée (s’il y a lieu).

Avantages :

  • il est facile d’établir un partenariat;
  • les coûts de démarrage sont partagés également entre vous et votre partenaire;
  • la gestion, les profits et les biens sont partagés également;
  • vous bénéficiez d’avantages fiscaux, si les revenus découlant du partenariat sont peu élevés ou si vous perdez de l’argent (votre partenaire et vous pouvez inclure votre part du partenariat dans votre déclaration de revenus des particuliers).

Inconvénients :

  • la société en nom collectif est semblable à la société à propriétaire unique : légalement, il n’y a aucune différence entre vous et votre entreprise;
  • la responsabilité est illimitée (si vous avez des dettes commerciales, vos biens personnels seront utilisés pour rembourser la dette);
  • il est difficile de trouver un partenaire qui vous convienne;
  • il est possible que vous et votre partenaire ayez des conflits;
  • vous serez tenu responsable financièrement des décisions d’affaires prises par votre partenaire (p. ex. bris de contrat).

Société par actions

La société par actions est un autre type d’entreprise. Vous pouvez constituer une telle société au niveau provincial ou fédéral. Lorsque vous constituez votre entreprise en société par actions, votre entreprise devient une entité légale à part entière, distincte de ses propriétaires et actionnaires. En tant qu’actionnaire d’une société par actions, vous ne serez pas tenu personnellement responsable des dettes, des obligations ou des décisions de la société.

Avantages :

  • la responsabilité est limitée;
  • la propriété est transférable;
  • l’existence de la société par actions est continue;
  • la société constitue une entité légale distincte;
  • il est plus facile de mobiliser des capitaux;
  • il est possible de bénéficier d’avantages fiscaux, puisque les entreprises constituées en société pourraient payer moins d’impôts.

Inconvénients :

  • les sociétés par actions sont régies par des règlements stricts;
  • il est plus coûteux de constituer une société par actions qu’une société en nom collectif ou qu’une entreprise à propriétaire unique;
  • les sociétés requièrent la tenue d’un grand nombre de dossiers, notamment tenir des réunions avec les actionnaires et les directeurs, et faire parvenir des documents au gouvernement tous les ans;
  • il est possible qu’il y ait des conflits entre les actionnaires et les directeurs;
  • il peut y avoir des problèmes liés au lieu de résidence des directeurs (s’ils vivent dans une autre province ou si la majorité d’entre eux ne sont pas canadiens).

Coopératives

La dernière structure d’entreprise que vous pourriez adopter est la coopérative. Si vous choisissez ce modèle, votre entreprise sera détenue par une association de membres. La coopérative est le type d’entreprise le plus rare, mais elle pourrait s’avérer adéquate pour un groupe de personnes ou d’entreprises qui choisissent de regrouper leurs ressources pour répondre à des besoins communs, comme la prestation de produits ou services, la vente de produits ou services, des emplois, et ainsi de suite.

Avantages :

  • la coopérative appartient aux membres et est contrôlée par ces derniers;
  • la structure d’une coopérative offre un contrôle démocratique (un vote par membre);
  • la responsabilité est limitée;
  • les profits sont répartis.

Inconvénients :

  • les conflits sont possibles entre les membres;
  • le processus de prise de décision est long;
  • la participation des membres est essentielle au succès;
  • la tenue de dossiers est exhaustive;
  • il y a moins de motivation à investir des capitaux additionnels.

Plus de renseignements:
info@ascheri.co.uk

 

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