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Anagrafe dei conti bancari : ennesima buffala dell’Agenzia delle Entrate

Il SID ( Sistema di interscambio dati) che nulla ha a vedere con i Servizi Segreti italiani che, dopo lo scandalo delle schedature del SIFAR e del Piano Solo, dettero i natali al primo SID (Servizio Informazioni Difesa)

Ieri si schedavano i cittadini per sesso, religione, razza, colore della pelle, orientamento politico e sessuale.

Oggi non si schedano piu’ i cittadini ma i conti correnti bancari.

Le similitudini sono assolutamente casuali e non volute.

Oggi i diritti della persona sono inviolabili, la tutela è ferrea ed inossidabile.

Attraverso l’Anagrafe dei conti correnti l’Amministrazione finanziaria disporrà di tutte le informazioni relative ai conti correnti ed analizzando questi dati stabilirà se il reddito dichiarato da ciascun contribuente è in linea con le spese ch’egli ha sostenuto.

Udite, udite!

Le banche i gli intermediari finanziari comunicheranno dati aggregati come il saldo iniziale, il saldo finale, il totale degli addebiti ed il totale degli accrediti per consentire all’Amministrazione Fiscale una visione d’insieme.

Queste notizie e questi dati sono necessari per individuare gli evasori.

Bumh: “aggettivo” che ci crede.

Che trovata! Peccato che non faccia ridere.

I dati immagazzinati via l’Anagrafe dei conti bancari confluiranno nel sistema Serpico.

Quel fenomenale sistema che utilizzando uno o piu’ super o iper computer raccoglie i dati relativi ai contribuenti: dichiarazione dei redditi, case, terreni, auto, barche e chi piu’ ne ha piu’ ne metta.

Si dice che da questa immensa mole di informazioni e dati l’Agenzia delle Entrate sarà in grado di debellare l’evasione.

Verificare o ricostruire il reddito di ciascun contribuente sarà un gioco da ragazzi. Il margine di errore imputabile al sistema è meno che scarso, il tenore di vita di ogni cittadino sarà codificato e dovrà essere compatibile con le spese e gli incassi emersi dalle comunicazioni che arriveranno dalle banche.

I dati arrivano per masse di aggregazione ma, con un miracolo il cui merito è tutto delle nuove tecnologie, verranno disaggregati ed attribuiti ai contribuenti.

Ad ognuno il suo tenore di vita.

Bumh: ancora “aggettivo” che ci crede.

In tutta sincerità credo che l’Agenzia delle Entrate migliorerebbe la sua produttività se dedicasse energie e risorse alla clonazione della lampada di Aladino.

Da ragazzino ero costretto a fare i compiti delle vacanze, il libro si intitolava “Repetita juvant”.
Qui si ha l’impressione di essere in ipotesi di copia ed incolla.
Nel 1971 l’allora Ministro delle Finanze Preti inauguro’ il Progetto Athéna che si basava sulle straordinarie potenzialità di un calcolatore Ibm.
Anche a quei tempi le tasse le pagavano in pochi, talmente pochi che il Ministro parlava al singolare.
Ma il Ministro Preti assicurò: «Basterà spingere un bottone per scovare l’evasore».
Visti i risultati della lotta all’evasione vien da pensare che qualche monello abbia nascosto il bottone.

Guido Ascheri

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Applicazione dell’Exit Tax in caso di trasferimento del domicilio fiscale al di fuori della Francia.

561191-297643-jpg_384917_434x276Premessa

La Francia, come altri paesi europei, conosce il fenomeno dell’emigrazione fiscale.

Il carico fiscale è giudicato eccessivo da molti contribuenti, specialmente i piu’ agiati; i francesi normalmente scelgono di emigrare in Belgio o in Svizzera per ridurre le loro imposte.

Per combattere questo fenomeno la Francia ha adottato una normativa per tassare, al momento del trasferimento del domicilio fiscale, le plusvalenze latenti su titoli e quelle in differimento d’imposizione.

Nel primo caso, quello delle plusvalenze latenti, si tratta di impedire che la plusvalenza su titoli venga monetizzata all’estero e sfugga ad ogni imposizione in Francia. Per questa ragione i titoli debbono essere valutati dal contribuente, che presenta apposita dichiarazione, al momento del trasferimento del domicilio fiscale.

L’imposta, calcolata su questa plusvalenza stimata ma non monetizzata, è dovuta immediatamente. Il contribuente, in alcuni casi, puo’ chiedere la sospensione del pagamento ed in altri, ricorrendone le condizione,  si vedrà rimborsare l’imposta pagata.

Soggetti passivi.

I contribuenti che trasferiscono il loro domicilio fiscale al di fuori della Francia sono immediatamente assoggetati all’imposta sulle plusvalenze latenti che colpisce i diritti di società, valori, titoli o altri diritti.
La tassazione di queste plusvalenze è applicabile ai contribuenti che sono stati fiscalmente domiciliati in Francia durante almeno 6 dei 10 anni precedenti al trasferimento del loro domicilio fiscale al di fuori della Francia.

Il periodo di dieci anni di domiciliazione fiscale in Francia è conteggiato dalla data del trasferimento del domicilio fiscale.

Ad esempio:  in caso di trasferimento del domicilio fiscale avvenuto il 1 maggio 2012, si tiene conto delle condizioni di domiciliazione fiscale per il periodo dal 30 aprile 2002 al 30 aprile 2012.

La condizione di domiciliazione fiscale in Francia per sei anni si valuta nel complesso e quindi puo’ essere discontinua o intervallata nei dieci anni precedenti il trasferimento.

Sono previste norme particolari e dettagliate per il trasferimento nelle collettività e nei territori d’oltremare e nel dipartimento d’oltre mare di Mayotte.

Base imponibile e condizioni per la tassazione.

Le plusvalenze sui valori mobiliari e diritti sociali accertate al momento del trasferimento del domicilio fiscale al di fuori della Francia delle persone fisiche, sono assoggetate, al momento della successiva vendita, all’imposta sui redditi ed ai prelevamenti sociali a condizione che la vendita avvenga entro otto anni dall’uscita dal territorio nazionale.

L’exit tax, prevista dal Codice Generale delle Imposte, riguarda:

1)      i contribuenti per i quali sussistono entrambe le seguenti condizioni:

a)      Trasferiscono al di fuori della Francia il loro domicilio fiscale;

b)      Posseggono al momento del trasferimento, comprendendo gli altri membri del focolare fiscale, una partecipazione diretta o indiretta di almeno l’1 per cento nel capitale di una società oppure una partecipazione diretta o indiretta in una società per un valore superiore a 1,3 milioni di euro.

2)      Le plusvalenze accertate e le plusvalenze in sospensione di tassazione su diritti sociali di società francesi o straniere assoggettabili all’imposta sui redditi delle società o di un’imposta equivalente.
La base imponibile della plusvalenza accertata corrisponde alla differenza tra il valore dei titoli il giorno del trasferimento ed il loro valore di acquisto diminuita, in determinati casi, degli abbattimenti rapportati alla durata del possesso.

Molti titoli non concorrono a formare la base imponibile. A titolo non esaustivo si possono indicare: SICAV, SPPICAV, SCOMI, titoli inerenti la partecipazione al risparmio dei salariati, quote di società a preponderanza immobiliare ed altri ancora. Nel complesso si tratta di quote o azioni di investimenti che sono esonerati dalla tassazione delle plusvalenze ovvero l’imposta è incassata ad altro titolo.

Sia le minusvalenze derivanti da cessione di titoli e o diritti effettuate tra il ° gennaio dell’anno del trasferimento del domicilio fiscale al di fuori della Francia e la data del trasferimento sia le minusvalenze derivanti da cessioni effettuate negli anni precedenti ed ancora in sospensione di pagamento non sono deducibili dalle plusvalenze latenti.

Aliquota dell’imposta

L’aliquota dell’imposizione è complessivamente del 34,5%; di cui 19% a titolo di imposta e 15,5% a titolo di prelevamenti sociali.

Sospensione del pagamento

In conformità al dritto comunitario, la legislazione accorda una sospensione di pagamento, dei diritti e senza necessità di garanzia alcuna, se il contribuente trasferisce il suo domicilio fiscale in un paese dellUnione Europea, o  in un altro stato che fa parte dello Spazio Economico Europeo ( attualmente solo Islanda e Norvegia , il Liechtestein non ha concluso convenzioni con la Francia) che abbia concluso con la Francia una convenzione fiscale di assistenza amministrativa allo scopo di lottare contro la frode e l’evasione fiscale nonché una convenzione di mutua assistanza in lateria di riscossione delle imposte.
La sospensione si applica anche in caso di trasferimento nella collettività d’oltre mare di Saint-Martin.

Se il contribuente trasferisce il suo domicilio in un’altro stato, l’impossizione si applica alla data della partenza dalla Francia. Il contribuente, prestando opportune garanzie,  puo’ richiedere una sospensione del pagamento.

Di regola, per beneficiare della sospensione del pagamento delle imposte il contribuente deve nomminare un rappresentante fiscale domiciliato in Francia.

Dichiarazione delle plusvalenze

Il contribuente deve dichiarare le plusvalenze, l’ammontare delle relative imposte e tutti gli elementi necessari al calcolo delle imposte.

Per il calcolo delle plusvalenze latenti  è consentito di considerare il valore dei titoli alla data del deposito della dichiarazione N. 2074 ET e non il loro valore alla data del trasferimento del domicilio fiscale al di fuori della Francia;

Sgravio e rimborso dell’imposta.

L’imposta relativa alle plusvalenze latenti o in riposto d’i tassazionne è sgravata o restituita:

  1. Allo spirare del temine di otto anni successivi al trasferimento del domicilio fuori della Francia, solo per l’imposta sui redditi relativi alle plusvalenze latenti;
  2. Se prima dello spirare degli otto anni il contribuente ritrasferisce il suo domicilio fiscale in Francia.
  3. In caso di morte del contribuente.
  4. In caso di donazione dei titoli o dei crediti.

Al momento della vendita o donazione dei titoli, l’imposta relativa alle plusvalenze constatate e preventivamente calcolata è diminuita se la plusvalenza effettivamente realizzata è inferiore a quella constatata, o cancellata in caso di minusvalenze.
Allo stesso modo se, alla data di vendita o donazione dei titoli,  l’abbattimento rapportato alla durata di possesso calcolato al momento del trasferimento è superiore a quello applicato al momento del trasferimento del domicilio fiscale al di fuori della Francia, l’imposta è ricalcolata sulla base delle plusvalenze ridotte per tale effetto.

Alcuni paesi non tassano le plusvalenze su titoli mentra altri applicano aliquote differenti, ad esempio per il Regno Unito l’imposta è dovuta nella misura del 18%.

Al fine di evitare la doppia imposizione, l’imposta eventualmente pagata nel paese di residenza è portata in deduzione dell’imposta dovuta in Francia, con esclusione di rimborso totale o parziale, nel limite di questa imposta ed in proporzione alla parte di base imponibile tassata in Francia.

Decorrenza.

L’exit tax è applicabile ai trsaferimenti di domicilio fiscale al di fuori della Francia intervenuti a partire dal 3 marzo 2011, sono previste disposizioni transitorie per i trasferimenti di domicilio fiscale intervenuti dal 3 marzo 2011 ed il 1 giugno 2012.

Guido Ascheri

info@ascheri.co.uk

Pubblicato su «  Fiscalità estera » Maggioli editore

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Al lupo al lupo! Storie di esportazione di capitali

al lupoNella favola attribuita ad Esopo il pastore si divertiva a gridare: “al lupo al lupo”, voleva fare uno scherzo agli abitanti del villaggio che, spaventati dalle grida , si alzavano in piena notte per correre a proteggere i loro greggi.
Quando il lupo arrivò veramente, nessuno corse in aiuto del pastore burlone; il lupo sbrano’ tutte le pecore. Fine della burla ed ognuno trae la sua morale.

Oggi il “custode dei contribuenti” grida all’esportazione illecita dei capitali, strepita ed urla a destra ed a manca ed i giornali e la televisione si uniscono al coro.

Vediamo se la morale è sempre la stessa.

Il nostro amico Carletto, artigiano edile, che ha lavorato sodo sin dalla prima infanzia è riuscito, nonostante tutto e con grande sacrificio, a mettere da parte un gruzzoletto.
Si avvicina l’età della pensione ed il nostro Carletto pensa di aprire un conto bancario nel Regno Unito per trasferirvi  i suoi sudati risparmi, convertirli in parte in sterline, per mettersi al riparo della crisi della zona euro ove i debiti degli Stati non si contano più da tempo. Nel senso che nessuno è in grado di dirci a quanto esattamente ammontano.

Il nostro amico Carletto chiede a destra ed a manca, lui che ha sempre  e solo lavorato sodo e pagato le tasse vuol essere certo di non sbagliare.
La pensione sarà bassa e non si sa se e fino a quando sarà erogata regolarmente.

Alla televisione tutti parlano di esportazione illegale di capitali. Carletto compra un quotidiano e subito legge: arrestati due imprenditori che hanno esportato capitali all’estero, la Guardia di Finanza controlla tutti i bonifici da e verso l’estero, all’Agenzia delle Entrate hanno acquistato un super, super computer che controllerà tutte le operazioni in tempo reale. Le banche segnalano al fisco chi effettua pagamenti verso l’estero.

Carletto è spaventato e confuso, parla con il suo commercialista, chiede all’avvocato, al farmacista, al parroco e ad un amico finanziere.

Peggio che mai: chi esporta i capitali è un criminale, una persona da evitare e da indicare al pubblico disprezzo.

Il Carletto è ormai terrorizzato ed alla notte ha degli incubi terribili. Si vede obbligato a circolare con una fascia da braccio bianca portante la scritta ”esportatore di capitali”. Tutti devono sapere di che cosa è stato capace il nostro Carletto.

L’unica soluzione, pensa il Carletto, è chiedere al direttore della Banca; prende appuntamento, si mette il vestito buono e si presenta dal direttore.

Sai, caro direttore, ho messo da parte qualche risparmio e vorrei investirlo in modo da avere una rendita che mi assicuri una vecchiaia tranquilla. Ho pensato di aprire un conto bancario a Londra, convertire la metà dei miei risparmi in sterline, tanto per essere più tranquillo. Mi hanno detto che la banca inglese si occupa di gestire i miei risparmi investendoli in azioni ed altri titoli. MI sembrerebbe una buona scelta.

Il Direttore con fare paterno, da una pacca sulle spalle al Carletto, e rassicurante dice :” ma no; non è una buona idea, la nostra banca ti assicura gli stessi servizi e ti da le stesse garanzie. Il nostro Carletto ne vuol sapere un pochino di più.

Se ho ben capito, esordisce, voi potete gestire i miei risparmi investendoli nel mio interesse in azioni e obbligazioni.

Ma certo, lo rassicura il signor Direttore, noi facciamo di più, ti garantiamo il capitale; qualunque  cosa succeda i tuoi risparmi sono al sicuro.

Sappi che le banche hanno bisogno di denaro per fare dei prestiti agli imprenditori, concedere mutui a chi compra casa e finanziamenti a chi acquista un’auto, dei mobili e quant’altro può essergli utile o necessario.
Se i capitali vengono esportati le banche non possono più fare il loro mestiere ed è tutta l’economia che si blocca. Un vero disastro.

Ogni cittadino deve fare il suo dovere e contribuire al buon andamento dell’economia.

Il nostro amico Carletto è rincuorato, vuol fare la sua parte di onesto cittadino, ma mantiene alcuni dubbi.

Ed è per questo che chiede timidamente al signor Direttore se può avere della documentazione che spieghi meglio gli investimenti che gli sono consigliati nonché una lista dei principali titoli in cui saranno investiti i suoi risparmi.

Il signor direttore non se lo fa dire due volte e consegna al Carletto depliants esplicativi e la lista dei titoli suggeriti  per un redditizio e tranquillo investimento.

Tutto contento il Carletto se ne torna a casa e neppure cena; vuol leggere subito tutto questo materiale informativo che gli ha consegnato il signor Direttore.

Molti paroloni che non capisce esattamente, molte parole straniere, nel complesso tutto pare chiaro.

Le cose si complicano quando il Carletto legge la lista dei titoli suggeriti per l’investimento dei suoi sudati risparmi.

Sorpresa: sono tutti titolo esteri, dei titoli italiani solo tracce; pare di leggere i risultati delle analisi della pipi. Ma non basta nessuna delle società o dei fondi di investimento elencati ha effettuato investimenti in Italia, non hanno società controllate o partecipate, non partecipano a consorzi o altro: assenti.

Il nostro amico Carletto non è tipo da scoraggiarsi e si dice: “ Se io mando i miei soldi a Londra sono un criminale, se li lascio nella banca italiana, tutto bene, sono loro che li esportano.” Non devo neppure pagare l’imposta sugli investimenti effettuati all’estero.

Sarà vero, ma il Carletto non capisce questo strano giro dei soldi, non capisce più chi sono i buoni e chi sono i cattivi.

Non sappiamo che cosa abbia deciso di fare il nostro Carletto, non si confida più con nessuno.

Non dovremmo dirlo, ma ieri l’altro, abbiamo visto il Carletto, accompagnato dal figlio che ha studiato all’Università e parla un perfetto inglese, che stava uscendo da una banca nel pieno centro di Londra.
Certamente si è limitato a chiedere informazioni. […]

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Conto bancario personale in Lettonia

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Informazioni per l’apertura Conti bancari Societari in Lettonia

Nota bene:La direttiva europea in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi si applica esclusivamente ai conti personali.

Testo della Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

Rietumu logo
Caratteristiche generali del conto

Conto bancario presso banca in Lettonia.

Conto bancario nelle seguenti valute

 EUR –  GBP – USD

Carte e operatività

Carta di debito VISA.
Carta di credito VISA.

Limiti di prelievo agli ATM:

  • Limite giornaliero a partire da USD 3,000 – EUR 2,500
  • Nessun limite mensile;
  • Possibilità di richiedere carte con limiti maggiori, previa approvazione della banca;

Operatività:

  • Servizio di Internet Banking ;

Spese di conto

  • Spesa minima gestione conto di EUR 10 annuale.

Eleggibilità

  • Ogni cittadino di un paese aderente alla Comunità Europea può aprire un conto bancario, nessuna restrizione particolare salvo per le persone politicamente esposte e per i cittadini USA.

Documenti

 Documentazione richiesta per l’apertura del conto:

  • Prova di identità:
    • Copia del passaporto o della Carta di identità;
  • Prova dell’indirizzo di residenza:
    • Una fattura / bolletta (recente, non oltre tre mesi) per una fornitura di luce, acqua, gas o telefono fisso resa all’indirizzo di residenza; in mancanza estratto conto di banca o carta di credito.

Certificazione ed autentica documenti.

  • I Funzionari della Ascheri & Partners Ltd sono abilitati ad autenticare e certificare i documenti.

Deposito minimo iniziale

  • EUR – USD – GBP 1,000 ( non obbligatorio ma consigliato)

Tempistica apertura conto

  • Una decina di giorni o poco più per apertura conto e ricevere all’indirizzo di casa la o le carte VISA.

Direttiva Europea Tassazione Risparmio

  • Applicata

Scambio informazioni

  • Applicata

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Dalle giurisdizioni

IVIE : Le menzogne di Stato, il caso degli immobili in Francia.

pinocchioCon il decreto “ Salva Italia” è stata istituita l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero , abbreviata IVIE.

Questa imposta si presta a numeriose critiche.

La principale è l’evidente profilo di incostituzionalità: non vi puo’ essere disparità di trattamento fiscale fra i proprietari di immobili sulla base dell’ubicazione degli stessi, sia  nazionale che estera.

Secondo il consolidato costume del  legislatore italiano la normativa è stata introdotta, modificata ed integrata; il solito ginepraio.

Questo intervento è interessato solo gli aspetti operativi immediati in vista della  scadenza del termine per il pagamento. Tutte le altre questioni sono rinviate a successivi  interventi.

Per ragioni di opportunità si esamina solo la situazione dei contribuenti italiani che posseggono un immobile in Francia. La situazione è analoga per tutti gli altri paesi, ma non abbiamo il tempo e le necessarie informazioni  per una esaustiva trattazione.

Presupposto dell’imposta e soggetti passivi.

L’imposta è istituita con effetto retroattivo, a decorrere dal periodo d’imposta 2011.
L’imposta è dovuta dalle persona fisiche residenti nel territorio dello Stato che detengono degli immobili ( terreni e fabbricati) all’estero,  a qualsiasi uso essi siano destinati.

Soggetto passsivo dell’imposta è il proprietario dell’immobile ovvero il titolare di un diritto reale.

Intanto bisognerebbe chiarire che per residenza si intende la residenza fiscale, residenza che attrae al sistema impositivo italiano tutti i redditi ovunque siano stati prodotti.

La  nuova imposta patrimoniale ha lo scopo dichiarato di assoggettare ad imposizione gli investimenti effettutai all’estero dai residenti fiscali italianI.
Orbene, la dizione letterale della normativa lascia intendere che l’immigrtato che acquisisce lo status di residente fiscale italiano deve assoggettare ad imposta anche gli immobili che eventualmente possedeva nel paese di origine o altrove ancor prima di immigrare in Italia.

Assai difficile comprendere la ratio di questo passaggio, se non una mera esigenza di cassa.

Misura dell’imposta.

L’aliquota dell’imposta è fissata nella misura dello 0,76 per cento, calcolata sul valore dell’immobile.
L’imposta non è dovuta qualora non superi  i 200 euro.
L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Nel computo della durata si considera mese intero quello in cui il possesso si è protratto per almeno quindici giorni.

Credito e super credito d’imposta.

Dalll’imposta dovuta di detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale  imposta patrimoniale versata nell’anno di riferimento nello Stato estero in cui è situato l’immobile.

L’imposta sul patrimonio fa parte delle imposte dirette e colpisce il patrimonio netto del contribuente. Nel caso in cui un’imposta, come per l’IVIE, colpisce una determinata categoria di beni, si dovrebbe parlare di tassa di possesso o, a tutto concedere, di imposta patrimoniale specifica.  L’esatta qualificazione della nuova imposta è fondamentale per gli effetti che produce.

Per scongiurare il rischio di impugnazione ed eventuale annullamento dei trattati contro le doppie imposizione il fisco italiano accorda la possibilità di detrarre l’equivalente imposta pagata nello stato estero in cui sono situano i beni immobili.
Situazione Kafkiana: non pare esistano stati esteri che applicano un’imposta patrimoniale specifica, o tassa di possesso sugli immobili. Infatti in tutti gli stati esteri, se e quando è applicata un’imposta patrimoniale, la base imponibile è determinata detraendo tutti gli oneri ammessi in detrazione come  i mutui e quant’altro. Tra l’altro la maggior parte dei Paesi comunitari ha abolito da tempo l’imposta patrimoniale: Irlanda (1978), Austria (nel 1994) Danimarca (1997) Germania (1997) Olanda (2001) , Islanda,Finlandia e Lussemburgo (2006), Svezia (2007). Il Giappone l’aveva già abolita nel 1950. L’imposta patrimoniale era, fino a qualche mese fa,  un argomento secondario, una scelta di politica fiscale in netto declino, sia sul piano teorico che su quello pratico. Resta la posizione della Francia che esaminiamo a parte.

Il contribuente ha il diritto di avvantaggiarsi di un credito di imposta analoga all’Ivie;  imposta che non paga.

Nell’ipotesi estrema in cui vi sia uno Stato estero ove è applicata un’imposta analoga all’Ivie, scatta la seconda trappola.

Questa fantomatica “ imposta patrimoniale analoga” estera  è detraibile, ai fini del calcolo dell’imposta IVIE, nell’anno di riferimento nello stato estero in cui è situato l’immobile.  Il che vale quanto  dire, sempre nell’esercitazione scolastica,  per un’imposta estera analoga, che non esiste, si ha: anno di competenza 2011, anno di presentazione della dichiarazione per l’applicazione dell’imposta patrimoniale estera  2012, anno di pagamento, principio di cassa, 2012.
Morale: i contribuenti italiani non posso detrarre l’ipotetica imposta pagata all’estero perché non sono stati effettivamente inciso nell’anno di competenza dell’IVIE.

Niente paura: arriva il super credito d’imposta.
Se dopo aver detratto, si fa per dire, l’imposta patrimoniale pagata all’estero  si  resta a debito  si può portare in detrazione l’eventuale residuo credito di imposta originato dalla tassazione di redditi prodotti all’estero. Le regole per la detrazione del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero sono note.

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo, al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione.

 I redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri di reciprocità con lo stato estero. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato estero.  A proposito di criterio di reciprocità, non è appurato che la nuova imposta sia regolata dal trattato contro le doppie imposizioni vigente fra Italia e Francia ed in tutti i trattati ispirati al modello OCSE.

Ed ecco la trappola. La detrazione , leggi credito d’imposta, deve essere conteggiata  nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è  prodotto il reddito estero al quale si riferisce l’imposta ( esempio 2011), a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente, si procede a nuova liquidazione dell’imposta dovuta e si finisce a credito.

In pratica che possiede un immobile in Francia, paga le imposte sul reddito ( Impôt sur le revenu) a metà ottobre,  deve presentare la dichiarazione, pagare il dovuto, senza tener conto del credito d’imposta, e quindi a fine ottobre procede ad una nuova liquidazione della dichiarazione presentata.

Il nostro contribuente potrebbe, i seguito alla nuova liquidazione dell’imposta, vantare un credito nei confronti dell’Erario, sui tempi del rimborso non vi è certezza.

Base imponibile.

Nella prima parte del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate non emergono particolari problemi e lo si riprende pari pari. Il valore è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è situato l’immobile.

Qualora l’immobile non sia più posseduto alla data del 31 dicembre dell’anno si deve fare
riferimento al valore dell’immobile rilevato al termine del periodo di detenzione.

Per gli immobili acquisiti per successione o donazione il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato o, in mancanza, il costo di acquisto sostenuto dal de cuius o dal donante risultante dalla relativa documentazione o, in assenza di documentazione, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.

I problemi pratici ed interpretativi cominciano con la parte relativa agli immobili siti nell’Unione Europea e nello Spazio Economico Europeo. Vediamo cosa dice la legge e che cosa precisa l’Agenzia delle Entrate.

Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione Europea o in Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo, che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato, assunto a base per la determinazione di imposte reddituali o patrimoniali. Tale criterio si applica anche qualora gli immobili sono pervenuti per successione o donazione.

In assenza del suddetto valore, si assume il costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.

Innanzi tutto, vista la continua mutazione delle liste bianche, grigie e nere, appare opportuno precisare che, per l’anno 2011, i paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni sono gli attuali 27 paesi dell’Unione Europea e la Norvegia; per quanto riguarda lo Spazio Economico Europeo restano fuori Islanda e Liechtestein.

Il vero problema è rappresentato dalla previsione di privilegiare la determinazione dell’ imponibile sulla base del valore catastale. In primis potrebbe anche andar bene, l’Erario cerca di far cassa anche per gli anni a venire confidando sulle rivalutazioni periodiche degli estimi catastali.

Subito dopo l’Agenzia delle Entrate precisa che il valore catastale si aplica cosi’ come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato, ed è stato assunto a base per la determinazione di imposte reddituali o patrimoniali nel Paese estero stesso.

Siamo punto ed a capo. Credo che il valore catastale non sia assunto ai fini della determinazione dell’imposta sul reddito o dell’imposta patrimoniale in alcun stato dell’Unione Europea o della Spazio Economico Europero. Poiché una simile previsione supera di gran lunga ogni possibile fantasia: ci si limita ad esaminare il caso degli immobili siti in Francia, fattispecie per la quale si dispone delle necessarie informazioni.

Immobili siti in Francia: base imponibile ed imposte deducibili.

Per una soddisfacente disamina delle problematiche relative all’applicazione dell’Ivie agli immobili siti in Francia ed appartenenti a contribuenti residenti in Italia occorrono alcune premesse teoriche.

Cio’ è indispensabile per poter analizzare compitamente e serenamente la legge che istituisce l’Ivie e le successive istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

Imposte e tasse.
In estrema sintesi le imposte sono quanto il contribuente corrisponde, a secondo la sua capacità contributiva, e senza alcun nesso diretto  con lo svolgimento da parte dell’Ente pubblico di una particolare attività o di un servizio. Le imposte sul reddito sono, di regola progressive.
Le tasse sono il  corrispettivo che il cittadino versa allo Stato, o ad altra istituzione pubblica, in relazione ad un’utilità che egli trae da determinati servizi prestati dallo stato o dagli altri organismi ed organizzazioni pubblici. Le tasse, di regola, non sono progressive ed,a volte, sono applicate in misura fissa.

Imposte e tasse francesi gravanti sugli immobili.

In Francia, sugli immobili, sono in vigore un’imposta patrimoniale e un’imposta sul reddito,  oltre a due tasse locali.

L’imposta patrimoniale francese ( Impôt sur la fortune) non ha niente a che vedere con l’Ivie italiana.
Le persone fisiche con domicilio fiscale in Francia che dispongono di un patrimonio di valore superiore o uguale a 1 milione e 300 mila euro devono pagare l’ISF. L’imposta è dovuta anche dalle persone fisiche che, pur non residenti in Francia, posseggono beni ivi situati, per un valore netto superiore o uguale a 1,3 milioni di euro.
Ci sono alcune regole attenuative che non incidono su questa analisi specifica.

In primo luogo emerge chiaramente ed indiscutibilmente che il fisco francese, a seconda dei casi, assoggetta ad imposta patrimoniale il patrimonio o il valore netto dei beni. Questo sta a significare che il contribuente porta in detrazione debiti, oneri, muti e quant’altro.
Il contribuente italiano è chiamato a pagare l’imposta sul valore di acquisto o in base alle rendite catastali rivalutate, senza possibilità alcuna di detrarre alcunché.
Si sa che in Francia è possibile contrarre dei mutui “in fine”, mutui per i quali il contribuente è finanziato sino al 100% del prezzo di acquisto e paga i soli interessi. Il debito verrà estinto se e quanto il debitore lo riterrà opportuno. Non è un caso limite, il ragionamento vale, in qualche modo, per qualsivoglia tipo di mutuo.
Ne consegue che il contribuente italiano è obbligato a pagare l’Ivie su un patrimonio determinato artificialmente senza tener conto degli elementi passivi che riducono legalmente ed effettivamente questo valore.

Il patrimonio preso a base per il calcolo dell’imponibile Iimposta sulla fortuna francese è quello del nucleo familiare, nucleo  che puo’ essere diverso da quello per l’imposta sui redditi, caso in cui si applica lo splitting.

Nessuna analogia tra l’imposta patrimoniale francese e l’Ivie italiana.

L’imposta sul reddito francese ( impôt sur le revenu). Per la determinazione del reddito imponibile  le rendite catastali rivalutate non sono mai prese in considerazione. Il sistema fiscale francese assoggetta a tassazione i redditi realmente conseguiti dai contribuenti, con esclusione di qualsivoglia presunzione di reddito e con esclusione del ricorso alle rendite catastali.

Quindi l’importo pagato a questo titolo non trova applicazione per la determinazione del credito di imposta da conteggiare ai fini Ivie.
Restano le imposte locali: tassa fondiaria (taxe foncière) sulle proprietà costruite o da costruire, e la Taxe d’habitation.

Intanto è bene notare che la legislazione francese parla correttamente di tasse e non di imposte, il che basta ad impedire di tenere conto di queste tasse nella determinazione dell’eventuale credito d’imposta.
Comunque entrambe le tasse sono destinate al pagamento delle spese sostenute dal comune e dagli altri enti territoriali per soddisfare le necessità dei cittadini e quindi nonhanno nessuna anlogia con l’imposta patrimoniale italiana.

Questo conferma ulteriormente, ammesso che ve ne fosse bisogno, che le tasse e le imposte che gravano sugli immobili ubicati in Francia non concorrono alla determinazione di un eventuale credito di imposta da conteggiare ai fini Ivie.

Lo stesso vale per il précompte immobilier  belga e per la Council Tax del Regno Unito.
Pur necessitando una ulteriore e specifica analisi non è difficile prevedere che nei paesi della Comunità Europea e dello Spazio Economico Europeo sia in vigore un’imposta patrimoniale analoga all’IVIE italiana.

Sono soggetti all’Invie esclusivamente le persone fisiche residenti in Italia e sono, percio’ esclusi, dall’applicazione dell’imposta le società semplici, gli enti non commerciali e i trust che soggiaciono alla normativa  ed agli adempimenti di monitoraggio fiscale.

Conclusioni.

La commissione europea  ha già avviato una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia in relazione al conflitto fra la disciplina del modulo RW ed il Trattato sul funzionamento dell’Unione.

Oltre ad alcuni profili di incostituzionalità non è difficile prevedere che la legge che introduce l’imposta patrimoniale sugli immobili e attività finanziarie all’estero sia in aperto e flagrante contrasto con il Trattato istituivo dell’Unione Europea che prevede la libera circolazione di persone, merci e capitali.

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Far amministrare le proprietà immobiliari in Francia.

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Si rivela interessante e molto pratico affidare la gestione degli immobili posseduti in Francia ad un agente immobiliare che sia anche “administrateur de biens”.

La professione di « administrateur de biens »
L’administrateur de biens è al servizio dei proprietari, viene anche chiamato “gestore di patrimonio” o “gerente d’immobili”, egli amministra e si occupa della gestione dei beni immobiliari dei proprietari, in qualità di mandatario.

In tale veste: ricerca ed immette negli alloggi gli inquilini; controlla le loro garanzie; compila i contratti di affitto e “l’état des lieux” inventario completo e dettagliato delle condizioni dell’appartamento contenente l’elencazione dei mobili e degli accessori; incassa gli affitti e paga le spese (condominio, assicurazioni, ecc.); vigila a che i beni siano correttamente conservati e che corrispondano sempre alle loro funzioni ed alle norme in vigore; assiste i proprietari nelle pratiche amministrative e fiscali. Se necessario, fa eseguire dei lavori.

Se richiesto e se ricorrono le condizioni può assicurare la garanzia del pagamento dei canoni di affitto e anche i rischi di eventuali deterioramenti fatti dagli inquilini. Si puo’ occupare delle imposte inerenti agli immobili. Inoltre accerta e definisce le effettive possibilità degli inquilini e propone loro degli appartamenti corrispondenti; vigila sulle alle norme di sicurezza e di decenza in vigore.

Requisiti per l’esercizio della professione di « administrateur de biens”
Per esercitare la professione occorre una carta professionale che attesti l’autorizzazione ad esercitare l’attività di “Gestion immobilière”.

Il professionista deve:
– possedere un certificato di attitudine professionale che viene rilasciato sulla base degli studi effettuati e sulla base della esperienza pratica.;
– disporre di una garanzia finanziaria destinata ad assicurare il denaro incassato e detenuto per conto di terzi, la garanzia è determinata sulla base dell’ammontare massimo della giacenza di denaro nel corso degli ultimi 12 mesi ed in ogni caso non può essere inferiore a 120 000 euro, in seguito viene adeguata secondo il giro d’affari.
– essere assicurato contro i rischi professionali ;
– non deve essere oggetto di alcuna incapacità giuridica o di divieto di esercizio dell’attività.

Compensi
Gli onorari spettanti all’amministratore di beni sono stabiliti liberamente e vengono riportati nel mandato scritto che gli è conferito dal proprietario dell’immobile.
In generale si tratta di una percentuale sul canone mensile d’affitto: abitualmente tra il 6 ed il 10%.

In conclusione appare interessante affidarsi ad un professionista qualificato che si occupa professionalmente della gestione del proprio investimento in Francia. I costi di gestione sono ampiamente giustificati dai benefici e dalla tranquillità che ne derivano e sono fiscalmente deducibili.

 

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Dalle giurisdizioni

Redditi fondiari conseguiti da privati in Francia

Redditi fondiari conseguiti da privatNizza-biblioi in Francia.

Le persone che non hanno il loro domicilio fiscale in Francia e che dispongono di una o più abitazioni, a qualsivolgia titolo, direttamente o indirettamente, sono soggetti all’imposta sul reddito su una base forfettaria uguale a tre volte il valore locativo reale di questa o queste abitazioni.

Questo regime ha per scopo di stabilire una contribuzione minima a carico dei non residenti, tuttavia non si appplica ai contribuenti:

– I cui redditi di fonte francese sono superiori alla base forfettaria, nel cui caso il montante di questi redditi serve da base per l’imposta;

– Che sono domiciliati in un paese o territorio che ha concluso con la Francia una convenzione destinata ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito ( è il caso dei residenti fiscalmente in Italia);

– Di nazionalità francese quando dimostrano di essere sottoposti nel paese o territorio dove hanno il loro domicilio fiscale ad una imposta personale sull’insieme dei loro redditi almeno uguale ai due terzi dell’imposta che essi avrebbero a pagare in Francia sulla stessa base imponibile;

– Citttadini dei paesi che hanno concluso con la Francia un accordo di reciprocità ed aventi le condizioni indicate per i cittadini francesi;

– Di nazionalità monegasca e ai Francesi, titolari del certificato di docicilio, che risiedono a Monaco, in virtù di una residenza secondaria situata nella regione Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Determinazione del reddito

Il non residente deve dichiarare nella categoria dei redditi fondiari gli affitti ed i ricavi accessori prodotti dagli immobili che fanno parte del suo patrimonio.

Poco importa la natura dell’immobile : casa, villa, appartamento, locale commerciale o garage.
Poco importa che il contribuente sia proprietario direttamente o a mezzo di una società non sottoposta all’imposta sui redditi delle società, di cui il contribuente detiene delle parti sociali: una Sci ad esempio.

Poco importa il regime di imposizione: microfoncier, microbic, o reale.

Bisogna dichiarare la totalità degli affitti incassati anche se si tratta di recupero di arretrati o di anticipi per l’anno successivo. Non si devono dichiarare (salvo regime reale) le spese incassate dall’inquilino, per oneri che sono a suo carico.

Del pari non devono essere dichiarati gli affitti scaduti nell’anno ma non incassati per inadempienza dell’inquilino. A richiesta del fisco bisogna dimostrare che sono state iniziate le pratiche per il recupero del dovuto, per cominciare basta una lettera raccomandata.

Se l’ammontare del canone dichiarato è palesemente sottovalutato il fisco puo’ determinare la base imponoibile facendo riferimento all’ affitto di un alloggio equivalente ed al prezzo di mercato per la zona dove è ubicato l’immobile.

I proprietario di un bene diverso da una casa ad uso locativo di cui si riserva il godimento deve dichiarare il suo valore locativo effettivo.

Si tratta di tutti gli immobili, costruiti o no, diversi da quelli ad uso abitativo, ad esempio: locali commerciali o professionali, terreni, laghi, stagni. Godimento di una proprietà agricola non pertinenza dell’abitazione. Il reddito da dichiarare è pari all’affitto che questo o questi immobili produrrebbero in condizioni normali del mercato.

Il socio di una società immobiliare, non sottoposta all’imposta sui redditi delle società, che concede in locazione non ammobiliata gli immobile che appartengono alla società ( SCI, SCPI, società trasparente), dichiarano la quota parte dei redditi ricavati dalla società.
Poco importa che i redditi non siano distribuiti ma portati a riserva della società.

Il regime microfoncier

E’ un regime forfettario semplificato. Sull’insieme dei ricavi da locazione il fisco applica un abbattimento del 30%; ovviamente non è ammessa alcuna ulteriore deduzione.

Questo regime si applica automaticamente se i ricavi lordi dell’anno 2011 non eccedono 15.000 euro e se il contribuente non affitta, direttamente o a mezzo di una società, non sottoposta all’imposta sulle società , di cui è socio, degli immobili che beneficiano di un regime fiscale particolare, ad esempio: Robien, Borloo, Besson o Périssol, ed ancora, monumenti storici.

Il contribuente puo’ rinunciare a questo regime ed optare per il regime reale, l’opzione è vincolante per tre anni dopodiche si rinnova tacitamente di anno in anno.

I redditi devono provenire dalla locazione di immobili non ammobiliati e non beneficianti dei regimi e vantaggi particolari. Il regime microfoncier resta in ogni caso applicabile se il contribuente è proprietario di un solo alloggio affittato secondo la legge Scellier e Malraux nuovo. Anche in questo caso si puo’ essere direttamente proprietari ovvero a mezzo di una società non sottoposta all’imposta sulle società.

Il limite di 15.000 euro tiene conto di tutti gli affitti lordi incassati da tutti i componenti del nucleo familiare, determinato secondo le norme fiscali. Il limite di 15.000 euro è annuale e non deve essere calcolato alcun prorata in caso di locazione per una parte dell’anno.

L’applicazione del microfoncier non fa venir meno il diritto di imputare i deficit fondiari, ancora riportabili al 1 gennaio dell’anno di imposizione , relativi agli anni precedenti, durante i quali il contribuente era sottoposto al regime reale. In pratica si tratta dei deficit relativi agli ultimi dieci anni, che devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi, e che saranno dedotti dai vosri ricavi netti, dopo l’abbattimento del 30%, fino allo scadere del termine ultimo per il riporto a nuovo.

Il regime reale

Questo regime consiste nel determinare i redditi fondiari imponibili detraendo dagli affitti e ricavi accessori le spese che sono state sostenute nell’anno per incassarli.

Se il risultato è positivo, il risultato fondiario è aggiunto agli altri redditi per formare il reddito globale sottoposto all’imposta progressiva.

Se il risultato è negativo, il deficit accertato è imputato in parte ai redditi globali ed in parte ai redditi fondiari degli anni successivi.

Il regime reale si applica automaticamente se gli affitti incassati superano 15.000 euro. Indipendentemente dall’ammontare degli affitti incassati il regime reale si applica se un membro del nucleo familiare fiscale è proprietario, direttamente o indirettamente, di un bene immobile che gode di agevolazioni particolari: Robien, Borloo, Besson, Perissol ed altre.

Le condizioni di deduzione delle spese fondiarie per essere deducibili devono soddisfare 5 condizioni:

essere relativi a dei beni i cui ricavi sono inponibili in quanto redditi fondiari;
aver originato un effettivo esborso di denaro, non si possono dedurre le spese per lavori eseguiti personalmente;
essere state pagate nell’anno di riferimento;
essere giustificate, se del caso occorre provare la realità, la natura, la pertinenza e l’ammontare delle spese dedotte;
essere effettuate per l’acquisizione o la conservazione dei redditi fondiari.

Le spese connesse agli alloggi sfitti non sono, in principio, deducibili. Tuttavia si possono dedurre quelle afferenti un alloggio destinato alla locazione, del quale il proprietario non si riserva il godimento e che cerca effettivamente un inquilino.
Per un immobile in corso di costruzione possono essere dedotti anche gli interessi pagati prima della locazione se è stata comunicata all’Amministrazione fiscale l’intenzione di affittarlo una volta ultimato.

Le spese deducibili sono dettagliatamente regolamentate, le indichiamo a titolo non esaustivo e senza analizzarle una per una:

Spese di gestione ed amministrazione;
Retribuzione del guardiano
Remunerazione di soggetti terzi
Spese di eventuali procedure
Altre spese non qualificate
Premi delle assicurazioni
Assicurazione dell’immobile
Assicurazione dei mobili
Spese per lavori
Lavori di manutenzione e riparazione
Lavori di miglioramento
Lavori di ricostruzione ed ampliamento
Spese a carico dell’inquilino che non ha pagato ed ha liberato l’alloggio
Le indennità di evizione e di re alloggio per l’inquilino per il periodo di durata dei lavori
Imposte e tasse
Interessi e spese di mutuo.

Micro BIC e la locazione di immobili mobiliati.

Il contribuente che affitta in modo abituale un appartamento dotato di mobili esercita un’attività commercile. Gli affitti sono imponibili nella categoria dei redditi industriali e commerciali (BIC);

La categoria comprende i redditi provenienti dalla locazione di immobili ammobiliati anche se solo stagionalmente.
Rientrano in questa categoria i ricavi da affitto di immobili vuoti quando l’inquilino sub loca l’appartamento dopo averlo ammobiliato.

Si applica il regime micro – BIC se gli affitti degli alloggi ammobiliati non hanno superato la somma di 32.600 euro si applica automaticamente il regime microBic. Il fisco applicherà sui ricavi un abbattimento forfettario del 50 per cento, con un montante minimo di 305 euro.

Attenzione, i proprietari di gites rurali, di ammobiliati turistici o di camere per gli ospiti beneficiano di un plafond più elevato. Il plafond è fissato a 81.500 euro e l’abattimento forfettario è del 71% degli affitti incassati.

Se si superano i plafond si rientra nel regime dei Benenfici industriali e commerciali e le regole per la determinazione degli imponibili sono quelle generali per ogni attività, ammortamenti compresi.

Imposta sulla fortuna

Per l’anno 2011 la legge delle Finanze prevede che la soglia di tassazione è portata a 1.300.000 di patrimonio netto tassabile.

I non residenti, ai sensi della legislazione interna francese, sono tassabili in base ai loro soli beni situati in Francia.

L’imposizione è determinanta sulla base del nucleo familiare.

Gli investimenti finanziari dei non residenti sono espressamente esonerati dalla ISF.
Tuttavia, sono imponibili:

I titoli, azioni o parti possedute in una società o in una persona morale non quotata il cui attivo è principalmente costituito di immobili o di diritti immobiliari situati sul territorio francese, in proporzione tra il valore di questi beni e l’atttivo totale della società;
I titoli di partecipazione rappresentanti almeno il 10% del capitale di una società;
Le azioni o quote possedute direttamente o indirettamente per oltre il 50 % da persone morali o organismi proprietari d’immobili o di diritti reali situati in Francia.
Per regola generale, i beni imponibili sono valutati secondo le regole applicabili in materia di imposta sulle successioni ( in pratica, si tratta del valore venale). Il valore è determinato con riferimento al 1° gennaio dell’anno di imposizione.

L’imposta si applica a scaglioni che vanno dallo 0,55 all’1,80 per cento.

Tassa sul valore venale degli immobili posseduti in Francia da entità giuridiche (3%)

In pratica si tratta delle società cosidette “opacche” cioe’ di cui non si conoscono i soci.

Per mantenere l’anonimato si paga l’imposta del 3%. Per essere esonerati dal pagamento di questa imposta gli amministratori di queste società comunicano o si impegano a comunicare all’Amministrazione fiscale l’ubicazione, la consistenza ed il valore degli immobili posseduti al 1° gennaio di ogni anno, l’identità e l’indirizzo di ciascun azionista, associato o membro, ed anche il numero di azioni, quote o altri diritti posseduti da ciascuno di essi.
L’Amministrazione Fiscale Francese non comunica a terzi queste informazioni.

Per contro le società che devono corrispondere la tassa del 3% devono sottoscrivere entro il 15 maggio di ogni anno, una dichiarazione che esponga l’ubicazione, la consistenza ed il valore venale degli immobili e dei diritti immobiliari imponibili posseduti al 1° gennaio dell’anno di imposizione. Questa ddichiarazione deve essere accompagnata dal pagamento della tassa.

Le imposte dirette locali

Le imposte dirette locali sono le più antiche imposte del sistema fiscale francese. Le imposte locali sono incassate dallo Stato a vantaggio delle colletività territoriali ( regioni, dipartimenti, comuni) e delle organizzazioni pubbliche di cooperazione intercomunale.

La fiscalità locale si compone di quattro imposte principali: la taxe fonciere sulle proprietà costruite, la taxe fonciere sulle proprietà non costruite, la taxe d’habitation e la contribuzione economica territoriale, che rimpiazza la tassa professionale abolita nel 2010.
Occorre aggiungere delle tasse connesse o assimilate.

La fiscalità locale si caratterizza per il fatto che la base d’imposizione delle imposte locali è costituita essenzialmente dal valore locativo catastale. Il valore locativo catastale non rappresenta gli affitti alle condizioni normali ma il rendimento teorico di una proprietà determinato dall’Amministrazione.

I tassi di queste imposte sono fissati dai Consigli regionali e dai Consigli comunali il che comporta importanti variazioni da un comune all’altro. Esistono numerosi esoneri permanenti o temporanei.

La tassa fondiaria sulle proprietà costruite.

L’ ammontare della taxe foncière è stabilita anualmente.
Le propietà imponibili sono costituite da tutte le costruzioni fissate al suolo in modo perpetuo e che presentano le reali caratteristiche di costruzione. A titolo di esempio, si possono citare gli immobili ad uso abitativo, i beni professionali ed i terreni che sono pertinenze delle costruzioni.

La base imponibile fa riferimento al valore locativo catastale.

La tassa è dovuta dalla persona proprietaria al 1° gennaio dell’anno di imposizione.

Delle esonerazioni e degli sgravi sono accordati d’ufficio, a certe condizioni di reddito e di coabitazione, alle persone anziane o handicappate e di condizioni econiomiche modeste.

La tassa fondiaria sulle proprietà non costruite.

Anche la taxe foncière sulle proiprietà non costruite è stabilita annualmente e viene incassata dallo stato a favore dei comuni e delle organizzazioni pubbliche di cooperazione intercomunale.

La base imponibile fa riferimento al valore locativo catastale.

La taxe d’habitation

I locali ad uso abitativo sufficientemente ammobiliati e le loro dipendenze ( giardini, garage, parcheggi privati) sono imponibili alla taxe d’habitation.

La tassa è dovuta dalla persona che dispone, al 1° gennaio dell’anno di imposizione, di locali imponibili, qualsivoglia sia il titolo del possesso ( proprietario, inquilino, occupante a titolo gratuito).

Nei comuni in cui non è in vigore la tassa annuale sugli alloggi vacanti la taxe d’habitation si applica a partire dal quinto anno di mancata occupazione.
Anche la tassa di abitazione è calcolata con riferimento al valore locativo catastale e sono previste riduzioni e sgravi che variano da comune e comune.

Modalità di pagamento delle imposte

In Francia è l’Amministrazione fiscale che calcola le imposte. Il contribuente riceve l’Avis d’imposition sul quale sono indicati i redditi, le modalità di calcolo e l’imposta dovuta.

La scadenza per il pagamento delle imposte sul reddito è fissata al 15 settembre.

Il pagamento delle imposte puo’ essere effettuato nei seguenti modi:

TIP ( da utilizzare se si è titolari di un conto bancario in Francia): è un modello precompilato che si trova in calce della prima pagina dell’Avis d’imposition), deve essere firmato ed inviato alla Tesoreria unitamente al RIB (coordinate bancarie)
Addebito automatico in conto ( per i titolari di conto bancario in Francia): si aderisce a questo sistema inviando una domanda all’Ufficio imposte competente. Si racccomanda di inviare con molto anticipo questa richiesta;
Assegno; si spedisce alla tesoreria in uno con una copia dell’Avis d’Imposition;
Bonifico: deve essere eseguito almeno dieci giorni prima della scadenza, indicare nella causale il numero di riferimento dell’Avis d’Imposition.

Modulo RW ed imposta patrimoniale.

E’ ormai noto, per i residenti fiscalmente in Italia, l’obbligo di compilazione del modulo RW con l’indicazione degli investimentti all’estero.

La novità di quest’anno è l’imposta patrimoniale dello 0,76 % che si calcola sul costo e, in mancanza, sul valore di mercato degli immobili posseduti all’estero.

Questo argomento merita una separata ed approfondita analisi.

In questa sede basta sottolineare che l’imposta è stata introdotta con effetto retroattivo e che dall’imposta patrimoniale si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito di imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile. Molto bene. Ma in quali stati è applicata l’imposta patrimoniale ed a partire da quale consistenza patrimoniale?
Per la Francia alla base imponibile dell’imposta sulla fortuna, che si applica a partire di un patrimonio netto superiore a 1.300.000 euro, concorrono anche beni diversi dagli immobili.
In pratica significa che, salvo rari quanto ipotetici casi, nessun residente fiscale italiano che possiede uno o più immobili in Francia beneficerà del credito d’imposta. […]

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Coopération dans le domaine fiscal

Accord sur la directive relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal est dans l’intérêt de notre place financière

Le 7 décembre 2010, le ministre des Finances, Luc Frieden, a annoncé qu’un accord politique a été trouvé au Conseil “Affaires économiques et financières” sur la directive relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.

“Nous avons unanimement trouvé un compromis sur la directive qui est dans l’intérêt de l’Europe et du Luxembourg”, s’est réjoui Luc Frieden. En effet, l’échange d’informations sur demande entre les administrations fiscales, principe appliqué depuis 2009 par le Luxembourg dans le cadre des accords de non-double imposition suivant le modèle de l’OCDE, deviendra le principe de base au sein de l’Union européenne.

L’échange d’informations sur demande entre les administrations fiscales s’applique à partir du 1er janvier 2011 et n’a pas d’effet rétroactif.

Le Luxembourg a aussi obtenu gain de cause sur les “fishing expeditions”, qui n’entrent pas dans le champ d’application de la directive. Dans le cadre d’une demande d’information à un autre pays, l’identité de la personne concernée doit être mentionnée précisément, de même que le motif de la demande.

Parallèlement, les ministres des Finances de l’UE se sont aussi accordés sur un échange automatique des informations, qui est toutefois limité à 5 catégories de revenu et de capital, à condition que l’information soit disponible : les salaires des non-résidents, les retraites des non-résidents, les tantièmes, les assurances-vie et la propriété immobilière. Les avoirs bancaires ne sont donc pas concernés par l’échange automatique. Chaque État membre ne doit appliquer l’échange automatique qu’à 3 des 5 catégories de revenu et est libre de choisir les 3 catégories sur lesquelles il compte l’appliquer.

La directive entrera en vigueur au 1er janvier 2013. À partir de 2015, les États membres doivent appliquer l’échange automatique et au plus tard en 2017, ils doivent l’appliquer à 3 catégories de revenu.

Le ministre des Finances a d’ores et déjà annoncé que le Luxembourg appliquera à partir de 2013 l’échange automatique sur les salaires et les retraites des non-résidents. Probablement à partir de l’année 2015, le Luxembourg l’appliquera également sur les tantièmes. Selon le ministre des Finances, ces 3 catégories de revenu n’ont pas d’effet sur les activités de la gestion du patrimoine (private banking) au Luxembourg. Le Luxembourg n’appliquera pas l’échange automatique aux assurances-vie. Cet échange d’informations sur demande, combiné au principe inchangé de la retenue à la source sur les avoirs des non-résidents, est donc « une bonne solution pour nous car il n’y aura aucun changement pour le secteur du private banking au Luxembourg. La confidentialité des données bancaires restera assurée”. “Cet accord est dans l’intérêt du Luxembourg et de notre place financière”, a résumé Luc Frieden, “parce que nous avons atteint nos deux objectifs : une bonne coopération dans la lutte contre la fraude fiscale ainsi que la protection des droits privés et la protection des données”.

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