Articles by Guido Ascheri
Malta: la costituzione di società
Il diritto societario maltese si ispira al modello inglese: la struttura è ben regolamentata e non penalizza la flessibilità operativa.
Con l`ingresso di Malta nell`Unione Europea (2004), il diritto societario maltese si è conformato ai principi e alle direttive comunitarie vigenti in materia.
Le società maltesi sono regolate dal Companies Act 1995. Sono disciplinate dal Merchant Shipping Act le società che registrano le proprie imbarcazioni sotto la bandiera maltese e continuano ad usufruire dei relativi diritti e privilegi.
Le società acquisiscono il riconoscimento ed il diritto ad esercitare l’attività con la registrazione al Registrar of Companies (Registro delle Imprese). Non si può esercitare un’attività commerciale se si è sprovvisti del certificato di registrazione emesso dal Registro delle Imprese .
Il Registro é tenuto dalla Malta Financial Services Authority.
Tipi di società regolamentati dal diritto commerciale maltese
Le leggi ed i regolamenti relativi alla costituzione delle società si applicano sia agli investitori locali che a quelli stranieri
A Malta le imprese possono essere costituite secondo le seguenti forme:
• Ditta individuale (sole proprietorship o sole trader);
• Società in nome collettivo (general partnership);
• Società in accomandita (limited partnership);
• Società a responsabilità limitata (limited liability company);
• Filiale di società estera (branch of a foreign company);
• Trust (regolato dal Trusts and Trustees Act);
• Joint venture, si realizzano usando le varie forme societarie;
• SICAV, società d`investimento a capitale variabile, e INVCO, società d`investimento a capitale fisso ( limited liability companies. investment company with variable or fixed share capital – SICAV or INVCO).
La forma societaria piu’ diffusa e’ la Limited liability company .
Limited Liability Companies
Il Companies’ Act distingue le società a responsabilità limitata tra private e pubbliche:
Private Limited Companies (LTD) e Public Limited Companies (PLC). Nel rispetto di ben precise regole si possono costituire le Private Exempt Companies , una variante delle LTD.
PRIVATE LIMITED COMPANIES (LTD)
Il capitale sociale minimo di una LTD è di 1.250 euro e deve essere sottoscritto da almeno due persone.
I soci all`atto della registrazione, devono versare almeno il 20% del capitale sociale, che può essere espresso in qualsiasi valuta straniera.
Nel caso in cui la società faccia ricorso ad una società come amministratore ( Nominee Director) il capitale sociale deve essere interamente versato.
Quando il capitale sociale é fissato nella misura minima , deve essere interamente sottoscritto nel memorandum.
Se il capitale sociale è fissato in misura maggiore, deve essere sottoscritto almeno il minimo di legge e possono essere conferiti beni materiali, che possono essere soggetti a una valutazione economica.
I soci devono essere almeno due e non possono essere più di 50.
I soci possono conservare l’anonimato (Nominee shareolders).
Lo statuto deve obbligatoriamente prevedere delle limitazione alla vendita ed all’offerta al pubblico delle quote sociali.
Il Memorandum of Association ( Statuto) deve specificare esattamente le attività che la società può compiere. Non è ammesso ( come nel caso del Regno Unito) che l’oggetto sociale rinvii a tutte le attività lecite o al commercio in generale.
La gestione della società prevede almeno un amministratore (director) ed un segretario (company secretary, servizio fornito da società specializzate, che non devono essere necessariamente di diritto maltese).
L’amministratore può essere una società, e qualora sia amministratore unico può svolgere anche le funzioni di segretario.
E’ gradito e raccomandato, pur non essendo obbligatorio, che almeno un amministratore, società o persona fisica, sia Maltese.
Il numero degli amministratori e l’identità dei primi amministratori di una società devono essere obbligatoriamente indicati nel memorandum della società.
I successivi amministratori sono nominati in base a normali deliberazioni assunte nelle assemblee generali.
Gli Amministratori possono rassegnare le dimissioni o essere revocati in caso di inadempimento o per giusta causa. Un amministratore può essere revocato in base ad una normale deliberazione assunta in una assemblea generale della società.
L’ Amministratore assicura, essendone direttamente responsabile, che la società opera in conformità alla legislazione ed i regolamenti maltesi nonche ed al la legge sull’imposta sul reddito ( C ompanies Act, the Income Tax Act and the Income Tax Management Act).
Nel caso la società eserciti l’attività di casino on line occorre rispettare il Regolamento per i giochi a distanza. ( Remote Gaming Regulations 2004).
Il direttore è anche responsabile delle relazioni con le autorità locali e deve procurarsi i locali per la segreteria, la contabilità ed i servizi giuridici per l’impresa.
Ogni anno deve aver luogo un’Assemblea Generale, che non deve necessariamente tenersi a Malta. Tutte le altre Assemblee sono considerate straordinarie.
E’, ovviamente, necessario che la Sede legale sia fissata in Malta; bisogna giustificare e documentare eventuali successivi trasferimenti della sede sociale.
Le transazioni commerciali possono avvenire in qualsiasi valuta, non è assolutamente obbligatorio l’uso dell’euro.
Si possono acquistare società già costituite che non hanno mai operato.
La costituzione della società può essere effettuata da persone o società all’uopo delegate dai soci.
Corporate Taxe
L’aliquota delle imposte dirette è del 35% che si riduce ad un 5 -10% dopo il rimborso ai soci: la base imponibile è rappresentata da tutti i redditi ovunque prodotti.
Non ci sono:
• Ritenute alla fonte sugli interessi
• Ritenute alla fonte sui dividendi
• Ritenuta alla fonte sui canoni e royalties
L’IVA per gli scambi intra-Eu è del 18%.
Si sottolinea che l’identità dell’effettivo beneficiario non è divulgata in caso di ricorso al “confidential nominee shareolding service”
In questo caso le quote sono detenute fiduciariamente da società autorizzate dalla Malta Financial Services Authority .
PRIVATE EXEMPT COMPANIES
La private exempt company é una forma particolare di Limited.
I soci devono essere esclusivamente persone fisiche , le società sono tassativamente escluse, e non possono essere piú di 50 .
E`ammessa la società ad unico socio (“Single Member Company”), ed in questo caso lo statuto deve ben precisare l`attività principale della società in quanto la società svolgerà unicamente l’attività principale prevista.
L’Amministratore ( director) puó svolgere anche l`incarico di segretario (company secretary).
PUBLIC LIMITED COMPANIES (PLC)
Il capitale sociale minimo per la costituzione di una PLC é di 46.590 euro , e deve essere sottoscritto da almeno due persone.
L’ammontare del capitale sociale deve essere indicato nello statuto (Memorandum and Articles of Association) della società.
I soci, all’atto della registrazione, devono versare almeno il 25% del valore nominale della quota sottoscritta.
Se il capitale sociale è fissato nella misura minima, prevista dalla legge, deve essere sottoscritto contestualmente alla sipula dell’Atto Costitutivo.
Nel caso in cui il capitale sia maggiore, deve essere sottoscritto almeno il minimo di legge.
I soci possono sottoscrivere il capitale societario sia in denaro sia conferendo dei beni che devono esssere messi a disposizione della società e che possono essere soggetti a valutazione economica.
Una PLC puó offrire le proprie azioni od obbligazioni al pubblico, in questo caso l’ emissione deve essere accompagnata da un prospetto illustrativo .
Per la gestione della società sono necessari due Amministratori ( directors) ed un segretaio (company secretary).
General and Limited partnerships
Le società in nome collettivo e le società in accomandita con capital diviso in quote non hanno l’obbligo di tenere l’annuale Assemblea Generale.
Non hanno neppure l’obbligo di presentare un rendiconto annuale al Registrar of Companies.
Le partnership sono però soggette alle tasse annuali di registrazione.
Al momento della registrazione, la partnership assume un’autonoma personalità giuridica.
Il panorama societario maltese prevede e regolamenta tra l’altro: Yacht VAT Registration , Malta Ship Registration , Malta Gaming License , Funds and Trusts in Malta , International Holding Companies.
Malta ha saputo creare il giusto ambiente economico, per soddisfare le esigenze del mercato globale. Sono forti e tradizionali i legami con l’Europa, il Nord Africa mentre si aprono nuove prospettive commerciali a carattere planetario.
Malta si distingue per una politica liberale che attira gli investimenti esteri.
Scheda paese: Bulgaria
Sono soggetti d’imposta le persone fisiche locali i cui redditi hanno origine all’interno del Paese o all’estero, (con residenza in Bulgaria o che trascorrono più di 183 su ogni 365 giorni in Bulgaria o stranieri che lavorano in Bulgaria a nome di altri Paesi oppure organizzazioni internazionali tranne il personale delle rappresentanze diplomatiche o consolari straniere, impiegati di enti interstatali e intergovernativi e anche i dipendenti delle persone sopracitate); persone fisiche straniere, il cui reddito è generato sul territorio. Gli amministratori unici sono soggetti a obblighi fiscali e il loro reddito tassabile viene determinato in modo analogo al calcolo del reddito tassabile delle società (in conformità alla legge Ires). Questi devono versare in anticipo ogni mese il 20 per cento, calcolato sulla stessa base e dovuto negli stessi termini come per le persone giuridiche. L’imposta personale annuale è dovuta entro 30 giorni dopo la consegna della dichiarazione delle entrate annuali.
Dal 1° gennaio 2008 i redditi delle persone fisiche sono tassati con aliquota fissa del 10% mentre alcune specifiche agevolazioni fiscali sono previste per alcune categorie di contribuenti come giovani coppie e invalidiIl diritto d’accisa
Tale imposta si calcola secondo la tariffa d’accisa inclusa nella legge sulla tassa di accisa. Le principali modalità di pagamento sono: importazione di beni alla dogana; commercio con prodotti di tabacco e alcolici tramite l’apposizione della banda fiscale; attività di giochi d’azzardo con l’apposizione di speciali adesivi; produzione di merce sottoposta ad accisa oppure prestazione di servizi sottoposti ad accisa tramite due rate quindicinali versate al bilancio il 14 ed il 28 di ogni mese.
Le imposte dirette sulle persone giuridiche
Dal 1° gennaio 2007 le persone giuridiche e le società non personificate che esercitano una attività produttiva sono soggette a un’imposta del 10%.
L’imposta sul valore aggiunto
L’imposta sul valore aggiunto è regolamentata dalla legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 1998. L’articolo 1 stabilisce che l’Iva si applica a tutti i trasferimenti di beni e servizi effettuati sul territorio nazionale dai contribuenti che esercitano una attività economica indipendente. L’articolo 3 definisce come contribuente colui che svolge in modo indipendente una qualsiasi attività economica, qualunque siano gli scopi e i risultati di questa attività, escludendo lo Stato, le autorità centrali e locali e le persone fisiche che svolgono la loro attività sulla base di un contratto di impiego. Sono altresì soggette a imposta sul valore aggiunto le transazioni considerate equivalenti ai trasferimenti di beni e servizi, quali ad esempio i trasferimenti di diritti di proprietà o le concessioni di servizi per usi personali. L’imposta è dovuta anche nel caso di importazione definitiva di beni e per l’immissione di beni in una zona franca o in un deposito franco. Sono soggetti al pagamento dell’Iva la temporanea esportazione per la lavorazione o il perfezionamento attivo e quei beni trasferiti dal cedente in territorio straniero ove ne sia anche trasferita la proprietà o altri diritti reali. L’imposta, inoltre, è dovuta per i trasporti internazionali e i trasferimenti di beni e servizi direttamente connessi, per i servizi di pubblica telecomunicazione, spedizione, agenzia e intermediazione. L’aliquota applicata è del 20 per cento. Tra i casi di deduzione dell’Iva va menzionato quello previsto dall’articolo 77 che dà diritto al rimborso dell’Iva versata per quella percentuale del fatturato che deriva da importazione di beni purché tale percentuale sia pari o superiore al 30 per cento dell’intero fatturato dei dodici mesi precedenti.
Capitale: Sofia
Lingua ufficiale: bulgaro (BGN)
Moneta: la moneta ufficiale bulgara è il Lev (Bgn). Il tasso di cambio a maggio 2006 è fissato a 1.9558 Lev per 1 euro
Forma di governo: repubblica parlamentare
Principali trattati
Accordo per evitare la doppia imposizione firmato il 21 settembre del 1988 ed entrato in vigore il 10 giugno 1991.
Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti firmato nel dicembre del 1988 e in vigore dal 27 dicembre del 1990.
Scheda paese: Regno Unito
Volete costituire una Limited?
Costituire una società nel Regno Unito
Private Limited Companies
Public Limited Companies
Companies Limited by Guarantee
Flat Management Companies
E’ possibile costituire la nuova società in un giorno lavorativo oppure acquistare una società già costituita e pronta per iniziare l’attività.
Contabilità, Paghe, Bilanci e dichiarazioni fiscali
Noi possiamo fornire un servizio globale per tutti gli obblighi contabili e fiscali.
Conto corrente bancario.
Ogni nuova società necessita di partners bancari. Noi vi presentiamo alle più importanti banche del Regno Unito e vi assistiamo nelle pratiche per l’apertura del conto corrente e per l’ottenimento della carta VISA.
Numero partita IVA
Possiamo assistervi nella pratica per ottenere il numero di partita IVA: normalmente occorre avere un volume di affari superiore a 67 mila sterline.
Ufficio virtuale
Impiantare un ufficio può essere costoso, voi potete trarre vantaggio affittando i servizi di un ufficio virtuale. Potete disporre di un numero di telefono con trasferimento delle chiamate ovunque vi troviate. Uffici e sale riunioni per incontrare i vostri clienti o fornitori.
Internet
Possiamo registrare in nome del vostro dominio e provvedere alla creazione di un sito Internet, compresa la possibilità di vendita on line, accettare pagamenti on line a mezzo le principali carte di credito.
Altri servizi.
Se avete necessità di altri servizi, consulenze legali e commerciali vi presentiamo ai nostri partners.
Per ogni informazione:
E mail : info@ascheri.co.uk
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Public Limited Companies
Companies Limited by Guarantee
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Numero partita IVA
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Ufficio virtuale
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Internet
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La salvaguardia del patrimonio immobiliare
Nel tempo sono cresciute le responsabilità dei professionisti, degli amministratori, dei dirigenti e di tutti gli imprenditori. Con esse aumentano i rischi di aggressione del patrimonio personale o d’impresa, con particolare riguardo a quello immobiliare.
Nella legislazione italiana non si trovano strumenti societari idonei alla spersonalizzazione del patrimonio immobiliare e si è costretti a ricorrere a soluzioni alternative, frutto di costruzioni o montaggi giuridici complessi.
I contratti che si utilizzano sono l’acquisto con riserva di proprietà, l’accensione di un mutuo fondiario, l’acquisto in leasing, la stipula di un contratto di vendita preliminare con trascrizione, ed altri ancora.
Nella legislazione di altri paesi europei incontriamo tutta una serie di strumenti societari atti a favorire la costituzione di un patrimonio immobiliare autonomo, patrimonio difficilmente aggredibile. La distinzione fra la sfera imprenditoriale e professionale ed il patrimonio immobiliare è netta, spesso insormontabile. L’utilizzo di questi strumenti è privilegiato, spesso consigliato e, non raramente, favorito con agevolazioni anche fiscali.
Senza alcuna pretesa esaustiva ricordiamo alcuni dei tipi di società idonei a salvaguardare il patrimonio immobiliare personale o d’impresa. La società civile monegasca si distingue per l’anonimato dei soci e per il numero contenuto di adempimenti contabili e fiscali.
La società civile lussemburghese regola la distinzione del patrimonio immobiliare in una struttura giuridica distinta dall’impresa che esercita l’attività commerciale o industriale. Tale tipo di società è definito società civile di gestione quando il suo scopo è quello di amministrare gli immobili di cui è proprietaria e che concede in affitto all’impresa.
Nel diritto societario lussemburghese troviamo la società di “ Titrisation”. Questa operazione di “titrisation” permette ad una società costituita in Europa o altrove di estrarre dal suo patrimonio gli attivi immobiliari. La società di titrisation distribuisce delle azioni al portatore completamente anonime. Questa scelta è particolarmente valida anche come mezzo alternativo di finanziamento.
La società privata a responsabilità limitata di diritto belga può essere utilizzata sia per la gestione del patrimonio immobiliare sia per l’esercizio dell’attività imprenditoriale. Ovviamente lo sdoppiamento avviene mediante la costituzione di due distinte società.
La società a responsabilità familiare di diritto francese, con possibilità di capitale sociale variabile, è uno strumento giuridico ad hoc.
La società civile immobiliare francese presenta alcune particolarità che la rendono molto interessante.
Innanzi tutto è possibile costituire delle società civili a capitale sociale variabile. Nello Statuto e nel Registro del Commercio figurano solo i nomi dei fondatori, gli ingressi e le uscite di soci che avvengono successivamente alla costituzione appaiono solo negli atti della società con esonero da qualsivoglia adempimento amministrativo o di pubblicità.
Altra peculiarità della società civile immobiliare di diritto francese è l’applicabilità della clausola della “tontine”. La “tontine” è un sistema di investimento nel quale la proprietà è attribuita definitivamente all’ultimo dei sopravissuti, senza ufficializzazione delle modificazioni intermedie. In pratica è se come l’acquisto fosse effettuato dal sopravissuto.
E’ una clausola a carattere aleatorio che deve essere utilizzata con un occhio di riguardo all’età ed allo stato di salute dei contraenti. Inoltre è bene limitare la clausola della tontine ad alcuni degli intervenienti, lasciando fuori del patto alcune quote, attribuite a membri della famiglia, al fine di evitare la cessazione della società per mancanza della pluralità di soci. Occorre prestare particolare attenzione alle ipotesi in cui il patto possa essere ricondotto ad una donazione occulta.
Nell’insieme constatiamo una netta tendenza a dissociare gli immobili dall’impresa propriamente detta. Noi condividiamo appieno questa scelta che ritroviamo con sempre maggiore frequenza nei montaggi giuridici consigliati dai professionisti al momento della creazione delle imprese o nel momento della loro ristrutturazione.
La costituzione di una struttura giuridicamente indipendente per finanziare gli immobili e metterli successivamente a disposizione dell’impresa, si rivela spesso una scelta giudiziosa.
Ipotizziamo l’utilizzo di una Società Civile Immobiliare, consapevoli che, a seconda dei casi e della consistenza del patrimonio immobiliare da tutelare, altri tipi di società possono essere più validi.
La SCI costituisce, in effetti, una struttura molto duttile e si adatta a situazioni familiari, imprenditoriali e professionali diverse.
Perché dissociare l’immobiliare dalla gestione dell’impresa? Sono diverse le ragioni che possono motivare questa scelta:
Proteggere il proprio patrimonio immobiliare professionale da eventuali azioni di creditori dell’impresa.
Preparare il trasferimento dell’impresa nell’ambito familiare
Facilitare la vendita dell’impresa a terzi
Assicurare ai soci della SCI, ed eventualmente a dei propri familiari, dei redditi immobiliari.
Proteggere il proprio patrimonio immobiliare professionale da eventuali azioni di creditori dell’impresa
Nel caso di azioni e procedure contro la società di gestione è possibile salvaguardare gli immobili. E’ necessario essere molto prudenti: la protezione non opererà in certe situazioni. I Tribunali possono estendere le azioni alla SCI, se giudicano che quest’ultima è fittizia o che vi è confusione tra la SCI e l’Impresa. Questa nozione potrebbe essere accolta se si prova che c’è stato trasferimento di attività tra le due società senza alcuna contropartita: canoni di locazione ingiustificatamente elevati, arricchimento della Sci in danno della società di gestione, migliorie ai locali finanziati dalla società di gestione ed acquisiti alla SCI senza indennità alcuna. Preparare il trasferimento dell’impresa nell’ambito familiare
Nel caso di un’impresa a conduzione famigliare, la costituzione di una SCI permette di assegnare la gestione dell’impresa a uno o più figli che dimostrano essere i più idonei a gestire l’impresa, e trasferire agli altri le quote della SCI, per via di donazioni o per testamento. Per le SCI francesi può essere interessante la “donation-partage”.
Facilitare la vendita dell’impresa a terzi
L’attivo immobiliare può rappresentare una posta molto importante nel bilancio di un’impresa. Eppure gli immobili non costituiscono in quanto tali degli elementi della produzione, eccetto quando sono specifici ad una particolare attività (albergo, clinica, ecc.) Di conseguenza, gli acquirenti potenziali attribuiranno maggiore importanza ad altri beni produttivi per la determinazione del valore di acquisto dell’impresa. Un’impresa senza attivo immobiliare è dunque più facilmente cedibile in quanto l’acquirente non è obbligato ad acquistare gli immobili. Inoltre questi non rischieranno di essere sottovalutati.
Assicurare ai soci della SCI, ed eventualmente a dei propri familiari, dei redditi immobiliari.
Il principio è il seguente: l’impresa versa alla SCI un affitto, che deve corrispondere al valore locativo dell’immobile. Gli utili della SCI, rappresentati essenzialmente da questi affitti, dedotte le spese e gli interessi per il mutuo, vengono suddivisi fra gli associati in proporzione della loro partecipazione al capitale. Questi utili costituiscono per gli associati (fra i quali può esserci l’imprenditore) una volta rimborsati i prestiti, dei redditi fondiari complementari. Se l’imprenditore decide di cedere l’impresa, egli conserverà questa fonte di reddito, ottima integrazione del trattamento di pensione.
Perché una SCI
L’utilizzo di una SCI facilità la trasmissione familiare del patrimonio immobiliare personale e d’impresa. Evita che gli eredi si trovino proprietari di un immobile in comunione, situazione difficile da gestire quotidianamente. Se uno degli eredi desidera cedere le sue quote, non obbligherà gli altri a vendere l’immobile come succede nel caso di comunione. Il problema della dissociazione del patrimonio immobiliare è vero, reale ed attuale. A nostro avviso le soluzioni vanno ricercate, caso per caso, nell’ambito della legislazione societaria europea.
Europa: succursali e filiali
Panoramica
Qualsiasi impresa legalmente costituita in un paese dell’UE può aprire una sede secondaria (ufficio, agenzia, succursale o filiale) in un altro paese dell’UE.
- Libertà di stabilimento (articolo 43 del trattato CE)
Tipi di sedi secondarie
Le imprese possono costituire diversi tipi di sedi secondarie:
- un ufficio, che rappresenta la società e fornisce informazioni sui prodotti ma, in linea di principio, non svolge un’attività commerciale;
- un’agenzia, che svolge funzioni di rappresentanza della società;
- una succursale, ossia un’entità dotata di maggiore autonomia che svolge attività in proprio, ma sempre per conto dell’impresa cui fa capo;
- una filiale, ossia un’entità dotata di personalità giuridica, costituita in un paese ospitante in una delle forme previste dal diritto societario di quest’ultimo, il cui capitale è interamente di proprietà dell’impresa madre (una società con un socio unico, una forma sociale riconosciuta in tutti i paesi dell’UE) o controllato da un’altra società insieme a soci di minoranza locali (una filiale comune).
Se uffici, agenzie e succursali non hanno personalità giuridica, le filiali sono persone giuridiche autonome rispetto alla società madre.
Condizioni
Per costituire una sede secondaria in un altro paese dell’UE, le imprese devono:
- rispettare i codici deontologici professionali;
- ottenere le autorizzazioni necessarie;
- possedere tutti i requisiti previsti dalla legge;
- verificare i requisiti fiscali.
In tutti i paesi dell’UE le succursali devono:
- iscriversi nel registro delle imprese e adempiere alle necessarie formalità in materia di imposte, IVA e previdenza sociale;
- pubblicare informazioni – le stesse in tutti i paesi dell’UE – sulla società cui fanno capo e sulle sue attività.
Le filiali devono inoltre seguire tutte le procedure prescritte per la costituzione di una società nel paese ospitante.
I responsabili di uffici e agenzie devono ottenere un’autorizzazione, iscriversi alla camera di commercio o ad altri organismi analoghi e verificare quali siano i loro obblighi fiscali e previdenziali nel paese ospitante.
Sportelli unici
La direttiva europea sui servizi, cui va data piena attuazione entro la fine del 2009, impone ai paesi dell’UE di semplificare tutte le procedure connesse all’avvio e allo svolgimento di un’attività di servizio. Entro la fine del 2009, le imprese e i singoli operatori che prestano servizi devono poter espletare tutte le formalità necessarie attraverso sportelli unici, a distanza e per via elettronica.
| Per maggiori informazioni: | ||
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Coordinamento dei sistemi di imposizione diretta degli Stati membri
ATTO
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato economico e sociale europeo – Coordinamento dei sistemi di imposizione diretta degli Stati membri nel mercato interno [COM(2006) 823 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
SINTESI
La Commissione europea annuncia una serie di iniziative destinate a promuovere un migliore coordinamento dei sistemi nazionali di imposizione diretta nell’Unione. L’obiettivo è di garantire la conformità di questi sistemi nazionali con il diritto comunitario e assicurare una buona interazione tra di essi. Le iniziative in questione riguardano la soppressione delle discriminazioni e della doppia imposizione a beneficio dei privati e delle imprese, nonché la lotta contro la frode fiscale e la preservazione della base imponibile.
Gli obiettivi principali di un approccio fiscale coerente e coordinato sono i seguenti:
- soppressione delle discriminazioni e della doppia imposizione;
- prevenzione dei casi involontari di mancata imposizione e delle frodi;
- riduzione dei costi che comporta l’obbligo di conformarsi alle disposizioni di più sistemi fiscali.
Parallelamente alla comunicazione suddetta, la Commissione ha adottato altre due comunicazioni, la prima sulla compensazione transfrontaliera delle perdite, la seconda sulla tassazione in uscita. Si tratta dei primi due esempi concreti di settori specifici nei quali un approccio coordinato potrebbe rivelarsi vantaggioso.
Contesto
La normativa comunitaria lascia agli Stati membri grande discrezionalità nella concezione dei loro sistemi di imposizione diretta, consentendo loro di adattarli in funzione di obiettivi e imperativi nazionali. Disposizioni fiscali esclusivamente o principalmente fondate su considerazioni di ordine interno possono tuttavia comportare incoerenze nel trattamento fiscale quando sono applicate in un contesto transfrontaliero. Un contribuente in situazione transfrontaliera, che si tratti di un privato o di un’impresa, può essere vittima di discriminazione o di doppia imposizione, e può succedere che debba pagare spese supplementari per conformarsi a più regolamentazioni diverse.
L’aumento netto delle denunce presentate in questi ultimi anni dai contribuenti dinanzi ai tribunali nazionali e alla Corte di giustizia delle Comunità europee dimostra chiaramente che è necessario garantire maggiore cooperazione e coordinamento tra gli Stati membri.
Obiettivi
L’iniziativa della Commissione consiste nel promuovere soluzioni ai problemi comuni derivanti dalle interazioni dei numerosi sistemi fiscali esistenti nel quadro del mercato interno. Presentando questa iniziativa, la Commissione dimostra la propria volontà di aiutare gli Stati membri a definire i principi che permetteranno di mettere a punto soluzioni coordinate e di migliorare le modalità pratiche della cooperazione amministrativa.
L’iniziativa della Commissione non mira a sostituire i sistemi fiscali nazionali con un sistema comunitario unico. Essa tenta soprattutto di rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e di migliorare il coordinamento delle loro legislazioni, per garantire il buon funzionamento di ventisette sistemi nazionali diversi nel quadro del mercato interno.
Oltre ai settori specifici trattati nelle due comunicazioni che la accompagnano, la comunicazione suddetta copre altri aspetti dell’imposizione diretta (ritenute alla fonte, misure contro l’evasione fiscale, diritti di successione, ecc..), per le quali la Commissione ritiene che sia necessario avere un approccio coordinato.
Coordinamento ed armonizzazione della base imponibile dell’imposta sulle società
L’iniziativa di coordinamento dei sistemi fiscali è complementare alle iniziative legislative intraprese dalla Commissione in materia di imposizione diretta. La Commissione ritiene che il solo mezzo sistematico per lottare contro gli ostacoli fiscali persistenti con i quali si scontrano le imprese che effettuano operazioni in più di uno Stato membro è di permettere ai gruppi multinazionali di essere tassati, per tutte le loro attività nell’UE, su una base imponibile comune consolidata per l’imposta sulle società. La Commissione ha annunciato l’intenzione di presentare nel 2008 una proposta legislativa globale in vista della creazione di una base imponibile comune consolidata per l’imposta sulle società (CCCTB). La CCCTB sarà applicata tuttavia soltanto alle società che soddisferanno i criteri stabiliti a tal fine e che ne faranno richiesta. Resta necessario, in modo più generale, garantire un migliore coordinamento dei sistemi fiscali nazionali a vantaggio dei privati e delle imprese, e prevenire l’erosione della base imponibile degli Stati membri.
SETTORI POSSIBILI DI COORDINAMENTO TRA GLI STATI MEMBRI
In relazione con la presente comunicazione, la Commissione ha pubblicato due comunicazioni nei settori specifici delle tassazioni in uscita e della compensazione delle perdite transfrontaliere per le società ed i gruppi.
Tassazione in uscita
Il settore delle tassazioni in uscita riguarda in particolare le tasse sui trasferimenti di attivi in un altro Stato membro. Nella comunicazione sulla tassazione in uscita, che riguarda la fiscalità dei privati e delle imprese, la Commissione formula delle proposte sul modo in cui gli Stati membri potrebbero coordinare la loro azione per eliminare la discriminazione o la doppia imposizione.
Compensazione delle perdite transfrontaliere
In mancanza di una compensazione delle perdite transfrontaliere per le società ed i gruppi, gli utili e le perdite di tali società e gruppi rischiano di essere ripartiti su diversi paesi. Pertanto la compensazione delle perdite delle società e dei gruppi è limitata agli utili realizzati nello Stato membro nel quale è stato effettuato l’investimento. Di conseguenza, i gruppi e le società rischiano di pagare imposte su una base imponibile che supera la totalità dei loro risultati a livello dell’UE. Questa situazione determina altresì un calo della competitività. Per questa ragione la Commissione propone un approccio coordinato degli Stati membri in questo settore.
(Fonte: Commissione Europea)
Tempo di vacanze attenti al contante
La carta costituzionale europea garantisce la libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali all’interno dell’Unione Europea, e vieta rigorosamente qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.
Molto bene per la teoria ed i principi, un pochino meno bene nella realtà dei fatti.
Controllo dei movimenti di denaro contante
Gli stati membri sono fortemente impegnati nella lotta al riciclaggio di denaro sporco nonché al terrorismo internazionale ed al suo finanziamento. Anche questo è un principio sacrosanto.
La regola generale
L’obbligo di dichiarazione dei movimenti di denaro liquido fa parte della strategia comunitaria della lotta contro il finanziamento al terrorismo ed il riciclaggio di denaro sporco.Chiunque desideri entrare od uscire dal territorio dell’Unione Europea trasportando con se una somma di denaro contante uguale o superiore a 10.000 euro, o al suo controvalore in altre valute, deve presentare una dichiarazione alle autorità doganali.
Che cosa succede in caso di omessa dichiarazione?
Il denaro contante che viene trasportato può essere trattenuto o confiscato. In caso di omessa o falsa dichiarazione le autorità doganali applicano la loro legislazione nazionale.
Le sanzioni possono anche arrivare a pene di tipo carcerazione in caso di ipotesi di collegamento al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo.
Quale è la sorte dei dati comunicati?
La confidenzialità dei dati è garantita al fine di proteggere la sicurezza dei cittadini quando trasportano denaro contante.
Le informazioni sono messe a disposizione dei Servizi di Informazione Finanziaria dello stato membro, attraverso il quale si è entrati o si è usciti dal territorio della Comunità Europea.
I Servizi di Informazione Finanziaria sono delle agenzie centrali che controllano le transazioni finanziarie allo scopo di lottare contro il riciclaggio di denaro sporco e contro il finanziamento del terrorismo.
Quando è provato che il denaro contante è trasportato al fine di riciclare denaro sporco o di finanziare il terrorismo, gli Stati membri possono procedere allo scambio di informazioni tra di loro e con la Commissione Europea.
Movimento di denaro liquido all’interno della Comunità Europea
In alcuni Stati membri vigono disposizioni specifiche in materia di controllo e di dichiarazione per i movimenti intracomunitari di denaro contante; queste vengono applicate in aggiunta alla normativa UE.
Le misure nazionali devono essere conformi al Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, che autorizza gli Stati membri a predisporre delle procedure di dichiarazione dei movimenti di denaro ai fini di una informazione amministrativa o statistica, o a prendere delle misure giustificate da motivi connessi all’ordine pubblico ed alla sicurezza pubblica; tuttavia queste misure e procedure non possono costituire né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione mascherata alla libera circolazione dei capitali.
Applicano il controllo dei movimenti di denaro contante alle frontiere con gli altri Stati Membri il Belgio, la Bulgaria, Cipro, la Germania, la Danimarca, la Spagna, la Francia, l’Italia, Malta, la Polonia e il Portogallo.
A questo scopo questi Stati ricorrono a un sistema di dichiarazione obbligatoria con una soglia di 10.000 euro, ad eccezione del Portogallo in cui la dichiarazione è facoltativa, a meno che la persona non sia controllata.
L’Austria estende i controlli sull’insieme del suo territorio. La Spagna, come l’Austria, ha introdotto dei controlli nazionali, ma limitatamente a importi superiori o uguali a 100.000 Euro.
Il Regno Unito non ha instaurato dei controlli abitudinari alle frontiere, ma i suoi funzionari effettuano, sul territorio, dei controlli a campione sia dei passeggeri che dei loro bagagli, al fine di verificare il trasporto di qualsiasi somma di denaro contante.
L’Irlanda applica una procedura simile a quella del Regno Unito, ma la soglia di denaro contante è fissata a 6.438 Euro.
Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Finlandia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Olanda, Romania, Slovenia, Slovacchia e Svezia non praticano alcuna forma di controllo intracomunitario relativo alla movimentazione di denaro contante.
Italia: la normativa nazionale in dettaglio
Ogni persona che entra/esce dal territorio italiano “trasportando” denaro contante (o mezzi non tracciabili equivalenti) per un ammontare pari o superiore a 10.000 euro, deve dichiarare dette somme utilizzando il modello messo a disposizione dall’Agenzia delle Dogane. La dichiarazione può essere presentata in via telematica all’Agenzia delle Dogane ovvero consegnata in forma cartacea presso un Ufficio doganale.
Lo Stato italiano nel recepire la normativa comunitaria ha rivisto la disciplina riguardante le movimentazioni di denaro contante, o mezzi equivalenti, in entrata e in uscita dall’Italia, la cui provenienza o destinazione sia uno Stato comunitario ovvero extracomunitario, al fine di “contrastare l’introduzione dei proventi di attività illecite nel sistema economico finanziario” e di “individuare, attraverso l’obbligo della dichiarazione, movimenti di denaro contante in entrata nella Comunità europea o in uscita da essa e … tra l’Italia e gli altri Paesi comunitari”.
Si ricorda che tale obbligo era già presente nel nostro ordinamento nazionale la cui soglia era però fissata ad € 12.500.
Per denaro contante si intendono, in generale, i mezzi di pagamento non tracciabili, ossia:
– le banconote e le monete metalliche aventi corso legale;
– gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali traveller’s cheque;
– gli strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna;
– gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento firmati ma privi del nome del beneficiario.
Sono interessati dalla disciplina in esame anche i trasferimenti di denaro contante effettuati mediante plico postale o equivalente.
Sono invece esclusi dagli obblighi in esame i trasferimenti di vaglia postali o cambiari, di assegni postali, bancari o circolari, tratti o emessi da Banche o Poste, a condizione che rechino l’indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Sono altresì esclusi i moduli di assegni bancari (non compilati) che il soggetto trasporta con sé recandosi all’estero.
In caso di eventuale rilascio a soggetti terzi devono essere comunque rispettate le regole di emissione, e cioè l’indicazione del beneficiario e clausola di non trasferibilità in caso di importi pari o superiori ad euro 5.000.
La dichiarazione di trasferimento
La dichiarazione di trasferimento di denaro contante deve essere, alternativamente:
– inviata telematicamente all’Agenzia delle Dogane, prima dell’entrata/uscita dal territorio italiano; in tal caso il soggetto interessato deve portare al seguito una copia della dichiarazione inviata ed il numero di registrazione attribuito alla stessa dal sistema telematico doganale;
– presentata in forma cartacea presso un Ufficio doganale di confine o limitrofo, al momento dell’entrata/uscita dal territorio italiano; in tal caso l’Ufficio rilascia copia della dichiarazione presentata con l’attestazione di ricevimento, copia che il soggetto interessato deve portare al seguito nel prosieguo del suo viaggio.
In riferimento ai trasferimenti di denaro contante tramite plico postale o mezzo equivalente, la dichiarazione in esame va presentata all’Ufficio postale ovvero al fornitore del servizio postale all’atto della spedizione, o nelle 48 ore successive al ricevimento, e non presso la Dogana.
Regime sanzionatorio
In caso di omessa, incompleta o non veritiera dichiarazione di trasferimento di denaro contante pari o superiore a 10.000 euro, è previsto il sequestro del denaro trasferito o che si è tentato di trasferire eccedente la soglia di 10.000 euro, nel limite del 40% dell’importo oltre la soglia, con un minimo di 300 euro. Alla conclusione del procedimento sanzionatorio, il denaro sequestrato, nella misura in cui non è servito per il pagamento della sanzione, è restituito all’interessato, a condizione che lo stesso provveda a presentare istanza entro 5 anni dalla data del sequestro.
Estinzione della violazione con versamento dell’oblazione ridotta
E’ prevista la possibilità di estinguere la violazione di omessa/incompleta/non veritiera dichiarazione mediante il pagamento di un’oblazione di ammontare pari al 5% del denaro contante eccedente la soglia di 10.000 euro, con un minimo di 200 euro. Tale modalità è preclusa se la somma eccedente la soglia è superiore a 250.000 euro, ovvero se il soggetto si è già avvalso della facoltà oblatoria in esame nei 365 giorni precedenti.
