Il Patent box: imposte al 10% su diritti d’autore e royalties

patent boxIl Patent Box permette alle societa’ di applicare un’aliquota ridotta di imposta sulle società per quegli utili conseguiti dopo il 1 aprile 2013 dallo sfruttamento delle proprie invenzioni brevettate e da alcune altre innovazioni. Lo sgravio e’ stato introdotto a partire dal 1 ° aprile 2013 e l’aliquota ridotta d’imposta sulle societa’ applicata e’ del 10%.

E’ bene chiarire chi può richiedere di beneficiare del Patent Box, quali sono i brevetti idonei, e come e quando fare la richiesta:

–          Chi puo’ beneficiare del Patent Box?

–          Quali sono i brevetti idonei e cosa dev’essere fatto con questi?

–          Licenza esclusiva di brevetto

–          Reddito derivante dallo sfruttamento delle invenzioni brevettate

–          Come e quando proporre la domanda

–          Risposte a domande frequenti sul Patent Box

Chi puo’ beneficiare del Patent Box?

È possibile beneficiare del Patent Box solamente se la societa’ è soggetta all’imposta sulle società e ricava un profitto dallo sfruttamento di invenzioni brevettate.

La societa’ deve essere titolare di un brevetto o avere una licenza esclusiva di brevetto e deve aver intrapreso con riguardo a quest’ultimo il cosiddetto “qualifying development”. In questo articolo verranno fornite ulteriori informazioni riguardo le licenze esclusive di brevetto.

Se la societa’ fa parte di un gruppo, questa potrebbe essere ammessa a beneficiarne se un’altra società del gruppo ha intrapreso tale “sviluppo di qualificazione”.

Quali sono i brevetti idonei e cosa dev’essere fatto con questi?

È possibile beneficiare del Patent Box se la societa’ e’ titolare di brevetti (o possiede una licenza esclusiva di brevetto) concessi da:

–          Ufficio della proprieta’ intellettuale del Regno Unito

–          Ufficio europeo dei brevetti

–          I Paesi di seguito elencati che fanno parte dello Spazio Economico Europeo: Austria, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Ungheria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e  Svezia.

Ricordiamo che la societa’ o un’altra società del gruppo deve aver intrapreso il “qualifying development” per il brevetto, apportando un contributo significativo con riferimento a:

• creazione o sviluppo dell’invenzione brevettata o

• prodotto che incorpori l’invenzione brevettata

Ci si riferisce unicamente ai brevetti, ma la societa’ potrebbe beneficiare del Patent Box anche nel caso in cui detenga determinati diritti di innovazione in ambito medicinale o botanico.

Gruppi di societa’

Se la societa’ fa parte di un gruppo, questa deve essere titolare dell’invenzione brevettata, assumendo un ruolo significativo nella gestione di tutto il suo portafoglio di brevetti ammissibili.

Cio’ non significa che la societa’ debba necessariamente prendere tutte le decisioni riguardanti tale portafoglio di brevetti, ma deve assumerne buona parte della gestione.

 

Licenza esclusiva di brevetto

I titolari di brevetto in certi casi decidono di concedere in licenza le proprie invenzioni ad altri affinche’ questi le sviluppino. Se la società detiene una licenza per utilizzare la tecnologia altrui, può anch’essa beneficiare del Patent Box anche se, per farlo, devono essere soddisfatte tutte le condizioni indicate in appresso.

La societa’ deve possedere:

• il diritto di sviluppare, sfruttare e tutelare i diritti dell’invenzione brevettata

• il diritto di escludere tutte le altre persone (tra cui il concedente la licenza)

• l’esclusiva all’interno di almeno un intero territorio nazionale – il diritto di produrre o vendere all’interno di una specifica zona di un Paese non e’ qualificabile come diritto esclusivo.

Il licenziatario (ovvero il titolare della licenza) deve o essere in grado di avviare delle procedure di infrazione per difendere i propri diritti o avere diritto alla maggior parte dei risarcimenti che gli vengono riconosciuti nei procedimenti promossi (e vinti) per tutelare i suoi diritti.

Le condizioni di licenza esclusiva sono meno rigide per i gruppi di societa’. Cio’ significa che una società del gruppo può possedere un portafoglio di brevetti mentre un’altra societa’ li sfrutta.

Reddito derivante dallo sfruttamento delle invenzioni brevettate

Molto spesso non tutti i profitti della societa’ provengono dallo sfruttamento delle invenzioni brevettate. Per essere rilevante ai fini del Patent Box, il reddito derivante da proprieta’ intellettuale (“IP income”) deve provenire da almeno una delle seguenti fonti:

• vendita di prodotti brevettati – cioè le vendite del prodotto brevettato o prodotti che incorporano l’invenzione brevettata o parti di ricambio

• cessione dei diritti di brevetto

• vendita dei diritti di brevetto

• importi derivanti dalle azioni risarcitorie per contraffazione

• risarcimento danni, assicurazione o altri indennizzi relativi a diritti di brevetto

La societa’ può beneficiare del Patent Box se si avvale di un processo produttivo che è stato brevettato o fornisce un servizio utilizzando uno strumento brevettato. In questi casi, è necessario calcolare un “notional royalty” .

Come e quando proporre la domanda

E’ necessario proporre una domanda per poter beneficiare dell’aliquota ridotta di imposta sulle società che si applica grazie al Patent Box. È possibile farlo nella dichiarazione dei redditi della societa’ o separatamente per iscritto. Non e’ prevista una formula specifica per questa richiesta, ma e’ necessario che questa venga fatta entro due anni dalla fine del periodo contabile nel quale sono sorti i relativi guadagni e utili.

Tutti i vantaggi di questo nuovo regime sono stati introdotti a partire dal 1 ° aprile 2013. Sarà necessario applicare una percentuale adeguata ai profitti percepiti dalla societa’ tramite lo sfruttamento delle invenzioni brevettate.

Le percentuali applicabili per ciascun esercizio finanziario sono:

• dal 1 aprile 2013 al 31 marzo 2014: 60 %

• dal 1 Aprile 2014 al 31 marzo 2015: 70 %

• dal 1 aprile 2015 al 31 marzo 2016: 80 %

• dal 1 aprile 2016 31 marzo 2017: 90 %

• dal 1 aprile 2017: 100 %

Non vi e’ uno specifico “box” (casella) nella dichiarazione dei redditi della societa’ per poter fare la richiesta. Diversamente, deve essere applicata un’ulteriore detrazione del 10% dai profitti soggetti a Corporation Tax. Il tutto viene calcolato con la seguente formula:

RP × FY% × ((MR – IPR) ÷ MR)

Nella formula:

• RP indica i profitti dell’attivita’ commerciale di una societa’ soggetti al Patent Box

• FY% è la percentuale appropriata per ogni esercizio finanziario

• MR è l’aliquota principale di imposta sulle societa’

• IPR è l’aliquota ridotta del 10%

Questo approccio viene utilizzato per evitare complicazioni se vengono dichiarate delle perdite o altre agevolazioni. Quindi, prima di poter calcolare la detrazione, è necessario calcolare l’importo dei profitti che presentano le caratteristiche utili per il Patent Box.

 

Esempi

Se una società detiene dei profitti soggetti a Corporation Tax pari a £ 1.000 nell’esercizio finanziario a partire dal 1 ° aprile 2015, i quali presentano tutte le caratteristiche necessarie per il Patent Box, e l’aliquota principale d’imposta e’ del 22%, allora invece di arrivare a un onere fiscale di £ 100 calcolando il 10% su £ 1000, il calcolo da fare è il seguente:

calcolo importo
Profitti soggetti all’imposta sulle societa’ £ 1.000
Deduzione del Patent Box=£1000 × 80% ((22 – 10) ÷ 22) £    436
Profitti soggetti all’imposta sulle societa’ £    564
Imposta dovuta = £564 × 22% £    124

Se il periodo contabile della societa’ rientra in più di un esercizio finanziario è necessario ripartire i profitti che la societa’ guadagna dalle sue invenzioni brevettate in quel periodo contabile di ogni esercizio finanziario.

Ad esempio, se una società ha prodotto degli utili soggetti a Corporation Tax pari a £ 1.000 nel corso dell’anno chiusosi al 31 Dicembre 2016, i quali presentano tutti i requisiti per il Patent Box, i profitti verranno ripartiti come segue:

Profitti che ricadono nell’esercizio finanziario 2015 ( dal 1 gennaio 2016 al 31 marzo 2016) 91/366 × £ 1000 = £ 249

Profitti che ricadono nell’esercizio finanziario 2016 ( dal 1 aprile 2016 al 31 dicembre 2016) 275/366 × £ 1000  = £ 751

calcolo importo
Profitti soggetti all’imposta sulle societa’ £ 1.000
Deduzione del Patent Box=(£249 × 80% + £751 x 90%)× ((22 – 10) ÷ 22) £    478
Profitti soggetti all’imposta sulle societa’ £    522
Imposta dovuta = £522 × 22% £    114

All’interno dell’amministrazione fiscale inglese sono state istituite apposite unita’ specializzate che forniscono supporto agli imprenditori.

 

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About Guido Ascheri 104 Articles
Ragioniere Commercialista Chartered Accountant in Londra Coordinatore scientifico dello Studio Ascheri, ha insegnato alla Université Nice Sophia Antipolis, ha pubblicato libri per i tipi di IPSOA ed EBC, ed Ebooks per Fisco e Tasse. Ha fondato e diretto la rivista "Professione Azienda", premiata come opera ad alto contenuto culturale e scientifico dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si occupa di consulenza tributaria e societaria internazionale. Guido è partner della Law Firm Adam Nelson LLP.   Corsi in programma »  Master in Fiscalità Internazionale - Moduli VIII-XVI   Corsi archiviati - 2021 »  Intervista: Residenti in UK – Imposte su redditi italiani ed esteri   Masters Archiviati - 2020/2021 »  Master in Diritto Societario »  Master in Fiscalità Internazionale (Moduli I-VIII)   »   Webinars: »   Il passaggio generazionale nell’impresa:       azioni congiunte della LTD e loro utilizzo »   Scambio automatico o a richiesta di informazioni fiscali »   Esterovestizione delle persone e delle società  »   La residenza fiscale delle società »   La residenza fiscale by investment,       Golden Visa & E-Residence »   La residenza fiscale delle persone fisiche »   Holding italiane ed estere »   Società: Trasferimento sede all’estero, M&A »   L'emigrazione della tutela patrimoniale e del passaggio generazionale   »  Internazionalizzazione d’impresa (serie): »  La Holding per la gestione d’impresa »  La Holding come tutela del patrimonio   »  Fusione Internazionale e Mergers Acquisition (serie): »  Parte I »  Parte II   »   Diritto societario inglese (serie): »   Parte I »   Parte II   Hai delle domande per questo relatore? Contattaci .

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