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Bahamas adotta l’ IVA nel 2014

Il Governo Bahamas introdurrà la tassa sul valore aggiunto (IVA) a partire dal 1 luglio 2014.

L’aliquota normale del 15% di IVA si applicherà ad una vasta gamma di beni e servizi e sostituirà la tassa di soggiorno. Tuttavia, un’aliquota IVA del 10% si applicherà alle attività degli hotel, compreso il cibo e le bevande vendute nei loro locali.

L’IVA non si applicherà alle esportazioni e al trasporto internazionale di merci e passeggeri.
I beni e servizi esenti includeranno cibo duty-free e di prodotti agricoli, i servizi sanitari e l’istruzione, i trasferimenti di contratti di locazione di terreni e di edifici residenziali, i servizi finanziari, e dei servizi sociali e di comunità.

Il Governo Bahamas richiederà la presentazione delle dichiarazioni  IVA  ed il  pagamento dell’imposta dovuta su base mensile.

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Italia

Affitto con riscatto (rent to buy): funzionamento e trattamento fiscale

affitto riscattoIl cosiddetto “affitto con riscatto” (o anche “rent to buy”) è uno schema contrattuale che consente a chi non dispone di risorse per acquistare un immobile, di prenderlo tuttavia in locazione con la possibilità, ad una determinata scadenza, di decidere se acquistarlo o meno, detraendo dal prezzo di acquisto quanto pagato in precedenza per i canoni di locazione. In sostanza, si stipulano contemporaneamente due diversi contratti: il primo diaffitto (in genere con un canone superiore al prezzo di mercato), il secondo di opzione, con il quale il padrone di casa dà all’inquilino la possibilità di decidere se – dopo un certo numero di anni – comprare la casa ad un prezzo stabilito in precedenza. Ecco perché questo schema negoziale è anche detto “locazione con patto di futura vendita”.

Dunque: in caso di acquisto da parte del locatario, le mensilità versate fino a quel momento verranno detratte dal prezzo pattuito all’origine. Al contrario, se si decide di non comprare l’immobile, l’inquilino avrà perso quanto pagato a titolo di affitto.

In tal modo l’acquirente ha la possibilità di comprare dopo qualche anno un appartamento al prezzo attuale, senza temere una ripresa del mercato immobiliare e un conseguente aumento dei costi.

Dall’altro lato, per il venditore, in un momento in cui è difficile trovare acquirenti, l’affitto con riscatto permette di avere subito un canone mensile più alto rispetto all’affitto tradizionale e la possibilità concreta di vendere dopo un periodo stabilito, atteso che il locatario, avendo già pagato più di un canone normale, sarà più propenso a comprare.

Le parti, pertanto, devono firmare due diversi e autonomi contratti. Perciò, l’affitto con riscatto non è un contratto a sé stante (atipico), ma la sommatoria di due contratti (tipici) già regolati dalla legge (affitto e opzione). Tali due contratti seguiranno le normali regole già previste per essi dalla legge [1].

 

Trattamento fiscale: imposta indirette (IVA e imposta di registro)

Ai fini IVA l’operazione non rientra tra quelle il cui effetto traslativo è immediato, poiché l’opzione per il riscatto non è vincolante per entrambe le parti [2]. Quindi, il canone verrà sottoposto a fatturazione con gli ordinari criteri di cui all’articolo citato, così come il corrispettivo per l’eventuale vendita.

Nel caso di immobile “prima casa” sussistono tuttavia differenze di aliquote IVA da applicare (4% per l’acquisto e 10% per la locazione) in quanto l’agevolazione prima casa è prevista per l’acquisto e non per la locazione: il conguaglio IVA dal 10% al 4% a favore dell’acquirente potrebbe essere richiesto nel caso di successivo acquisto del bene da parte di soggetto avente i requisiti prima casa.

Il locatore, infine, potrebbe decidere di non assoggettare a IVA la locazione (trattandosi di operazioni esenti per natura); in tal caso sarà dovuta l’imposta di registro del 2% annuale sui canoni di locazione, certamente più conveniente per il conduttore rispetto all’IVA. Trattasi tuttavia di una fattispecie che, per gli immobili ad uso abitazione, trova scarsa applicazione pratica poiché il locatore dovrebbe restituire l’IVA pagata sulla costruzione dell’immobile e pertanto preferisce optare per l’applicazione dell’IVA sul canone di locazione.

 

Imposte sul reddito

Ai fini delle imposte sul reddito, la legge [3] anticipa l’effetto della cessione per i contratti di locazione con clausola di trasferimento vincolante per entrambe le parti; per cui, ove detta clausola non è presente (così come avviene nella tipologia contrattuale di rent to buy più diffusa) il canone di locazione genera ricavi nei vari esercizi e pertanto gli stessi non possono considerarsi acconti, ma ordinari canoni di locazione.

Si dovranno pertanto emettere fatture/ricevute per canoni di locazione e fattura/ricevuta di vendita nel caso di successivo acquisto del bene.

Resta pur sempre consigliabile analizzare attentamente il contenuto dei contratti stipulati così da verificare l’effettiva volontà delle parti e i conseguenti effetti fiscali. Trattandosi di forme contrattuali innovative le stesse possono prevedere differenti condizioni, tali da variarne anche il trattamento fiscale.

 

Articolo a cura dell’dott. commercialista avv. PAOLO FLORIO

 

[1] Per la locazione, la legge n. 431/98 e n. 392/1978; per l’opzione l’art. 1331 cod. civ.

[2] Ciò ai sensi di quanto disposto dell’articolo 6, comma 1 e 2, del DPR 633/72.

[3] Art. 109, comma 2, lettera a) del DPR 917/1986.

© Riproduzione riservata

Articolo ripreso dal portale www.laleggepertutti.it

Pagina originale: Affitto con riscatto (rent to buy): funzionamento e trattamento fiscale […]

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Eventi ed informazioni dal Network

Nuova Conversazione di aggiornamento professionale La prossima conversazione di aggiornamento professionale si terrà a Londra il prossimo 8 novembre. Gli argomenti che verranno trattati saranno: – Exit Tax: Cristina Rigato, dottore commercialista in Padova; – […]

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Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate: Aumento aliquota Iva al 22%

L’Agenzia delle Entrate fornisce le prime indicazioni sull’applicazione della nuova aliquota Iva al 22% che scatta da domani.

L’articolo 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76) ha disposto l’aumento dell’aliquota Iva ordinaria dal 21 al 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013.

Pertanto, gli operatori economici dovranno applicare, già da domani, la nuova aliquota. Come già chiarito in passato, quando entrò in vigore l’aliquota ordinaria del 21%, qualora nella  fase di  prima applicazione  ragioni  di  ordine tecnico  impediscano  di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma, del DPR n. 633 del 1972). La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata nei termini indicati dalla circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011, cui si rinvia per gli ulteriori chiarimenti.

In particolare, sarà possibile effettuare il versamento dell’Iva a debito, incrementato degli interessi eventualmente dovuti, senza applicazione delle sanzioni entro i seguenti termini:

LIQUIDAZIONEPERIODICA

PERIODO DI FATTURAZIONE

TERMINE VERSAMENTO

mensile

ottobre e novembre

Versamento acconto Iva (27 dicembre)

dicembre

Termine liquidazione   annuale (16 marzo)

trimestrale

quarto trimestre

Termine liquidazione   annuale (16 marzo)

Entro i termini indicati dovranno quindi essere regolarizzate, ai sensi dell’articolo 26 del DPR n. 633, le fatture erroneamente emesse con la minor aliquota del 21%.

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Italia

Evasione fiscale e dintorni: sempre penalmente punibile?

Il binomio evasione fiscale uguale reato penale comincia ad incrinarsi.

Le ipotesi di reato tributario già numerose si arricchiscono quotidianamente di nuove figure.

Orientarsi in questo labirinto è quasi impossibile ed il contribuente è portato a chiedersi quale comportamento non sia reato.

E’ piu’ semplice e si tratta di situazioni residuali.

Stabilito questo è di grande attualità verificare se l’evasione fiscale sia sempre reato o, in alternativa, se il reato di evasione fiscale sia sempre punibile.

Non ci avventuriamo nell’esame delle teorie penalistiche, a noi interessano i risultati pratici.

Accanto ad una Cassazione appiattita, troppo di sovente, nella difesa ad oltranza degli interessi dell’Amministrazione finanziaria troviamo alcuni Tribunali che affrontano il problema della punibilità dell’evasione fiscale.

Per il Tribunale di Milano è esclusa la sussistenza del reato di evasione fiscale quando il mancato pagamento delle imposte deriva dai mancati pagamenti dei debitori dell’impresa che per tale fatto si trova in crisi.

Il Tribunale di Firenze assolve un imprenditore che non aveva versato l’IVA perché il suo principale cliente non lo aveva pagato, ed il credito vantato era di gran lunga superiore al debito verso l’Erario.

Il Giudice di Padova assolve l’imprenditrice che non ha esitato a pagare i propri dipendenti piuttosto che l’Erario.

il giudice del Tribunale di Este ha assolto, perché il fatto non costituisce reato il titolare di una piccola impresa di autotrasporto, poi dichiarata fallita, per mancanza dell’elemento psicologico del reato e la volontà di commetterlo.

Per la Cassazione non punibile per il reato di omesso versamento IVA chi, al momento dello spirare del termine per il pagamento dell’imposta, non ricopriva più la carica di amministratore della società, poi fallita.

In conclusione, nell’attuale situazione di crisi economica e finanziaria delle imprese, è tempo di affrontare in modo concludente il dibattito sulla punibilità di chi ha commesso il fatto per causa di forza maggiore.

Il GIP di Milano si è espresso per l’assoluzione dell’imputato in quanto è stato costretto a non pagare da un comportamento omissivo e dilatorio da parte di enti pubblici che avrebbero dovuto pagare.

Di particolare interesse perché molte aziende italiane sono ridotte in rovina dai mancati pagamenti dello stato e delle amministrazioni pubbliche.

Colui che ha un debito di regola paga i suoi creditori, lo Stato italiano emette un decreto per consentire alle Amministrazioni pubbliche di pagare, pagare si, ma col contagocce e quando avverrà il pagamento non si sa.

Le aziende falliscono e gli amministratori spesso sono processati per reati tributari direttamente connessi e discendenti dall’omissione delle pubbliche autorità.

Tutte le Sentenze esaminate fanno un distinguo fra chi froda volontariamente il fisco e chi diviene evasore per fatto e colpa di terzi, il che significa che nei comportamenti di quest’ultimo non si riscontra dolo alcuno.

La tendenza dei Giudici di merito rappresenta un severo richiamo al dovere di responsabilità dello Stato che con una legislazione volutamente ed irragionevolmente punitiva ci consegna una Cassazione che condanna a due mesi di reclusione un imprenditore che aveva evaso 21 euro. Quattro giorni di reclusione per ogni euro evaso: ottimo rapporto tra delitto e pena.

Infine ricordiamo per noi stessi il rapporto di casualità: Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.

Il dibattito è aperto.

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Italia

Come chiedere un rimborso in modo semplice e immediato

L’Agenzia delle Entrate è al passo con i tempi.
Un filmato pubblicato su YouTube chiarisce tutti i dubbi sui rimborsi.
Nel comunicato stampa si precisa che le indicazioni fornite sono chiare e dirette.
Non possiamo che felicitare L’Agenzia delle Entrate: bravi, anzi bravissimi.

C’è un però!

Queste rassicuranti informazioni varranno per il futuro: ovvio.
Pubblico un estratto dell’accordo firmato il 25 settembre 2013 presso Equitalia Nord di Imperia.
Di ottenere il rimborso delle maggiori imposte risultanti dalla mia dichiarazione dei redditi dell’anno 1992, non è un errore, parliamo proprio dell’anno 1992, finire dell’altro secolo; non se ne parlava.

A titolo di cronaca il rimborso originario era ancora il lire: 33.533.000.
A quei tempi con quella cifra comperavo un piccolo bilocale con garage; con l’importo compensato oggi non compero neppure un’auto di media qualità.

Ritorniamo a bomba.
Per ottenere il rimborso sono stato costretto a rendermi debitore di imposte varie e nullatenente.
In meno di quattro anni Equitalia ed Agenzia delle Entrate sono riusciti a portare a buon fine la pratica di compensazione fra debiti e crediti d’imposta.

Il mio debito effettivo dovrebbe essere inferiore al credito e quindi, nonostante tutta la mia buona volontà, sarò ancora creditore.Per incassare o compensare ci vorrà un’altra ventina d’anni?
Vedremo: per me è essenziale che mi mantenga in buona salute ed accresca al massimo la mia residua speranza di vita.

Guido Ascheri

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Italia

Abuso di legge, abuso di potere e veline : come ti sistemo il cittadino. Ovvero delle Società di comodo o in perdita sistematica.

Percorriamo rapidamente il tortuoso percorso delle società di comodo dalla loro nascita ad oggi.

Prima di entrare nel vivo dell’argomento è il caso di sottolineare la natura diffamatoria della terminologia utilizzata. Definire una società “di comodo” nella lingua italiana sottintende uno scopo illecito od illegale o almeno moralmente compromissorio.

Per una volta rispolveriamo la nostra buona e vecchia Costituzione, che pare sia finita in soffitta od in cantina: comunemente dimenticata e trascurata.

Secondo la nostra Costituzione le leggi che istituiscono e regolano i tributi devono rispettare il principio di capacità contributiva secondo cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Ci interessano due dei requisiti che caratterizzano il principio di capacità contributiva, e precisamente:

1 ) l’attualità, perché il tributo, nel momento in cui trova applicazione,deve essere correlato ad una capacità contributiva attuale, non ad una capacità contributiva passata o futura.

È ) l’effettività, perché il tributo sorge dall’esigenza che il presupposto d’imposta sia effettivo e non apparente o fittizio.

Gli Uffici finanziari ci dicono, tra l’altro, che una società è di comodo quando e perché è costituita a scopo di elusione fiscale oppure per consentire ad un imprenditore, anch’esso occulto, di non apparire direttamente nei documenti ufficiali.

Sacrosante dichiarazioni di principio ma avulse dalla realtà. Spetta all’Amministrazione Finanziaria dimostrare, dico bene dimostrare, che una o piu’ società sono state costituite a scopo di elusione fiscale. Non esistono società che per natura od oggetto sociale siano destinate all’elusione fiscale.

Nel diritto societario italiano non esistono tipi di società che consentano ai soci, imprenditori o no, di mantenere l’anonimato. Se questa disdicevole condizione viene raggiunta da alcuni utilizzando legalmente e lecitamente società estere gli strali dell’Amministrazione Fiscale non devono essere diretti verso i cittadini italiani bensì contro quei paesi, anche europei e purtroppo civili e con un carico fiscale nettamente inferiore rispetto a quello italiano, che consentono simili riprovevoli pratiche.

In conclusione le società di comodo sono quelle società che il legislatore presume, notiamo bene presume, non siano operative e risultino, notiamo anche la dizione risultino, costituite solo a scopi elusivi.

Tralasciamo per carenza di riscontri oggettivi le società costituite a scopi elusivi.

Le altre società di comodo sono quelle definite come “società in perdita sistematica” e che, secondo l’Amministrazione Finanziaria, si possono idealmente ripartire in due categorie: le società non operative e le società in perdita sistematica.

Vediamo, a titolo di esempio, un paio di comportamenti riprovevoli.

Tizio costituisce una società nella quale confluiscono i suoi beni immobili che ,per ora, son utilizzati di soli soci e quindi nessun ricavo per la società. Società di comodo, non direi, società costituita a scopi di elusione non direi, tutto è trasparente. Tizio ha preferito intestare i suoi immobili ad una società per evitare eventuali, future ed ancorché incerte azioni dirette sul suo patrimonio. Come dire: se Equitalia vuol attaccarmi deve passare per un’azione sulle quote della società e dovrà adeguarsi alle limitazioni ed agli obblighi procedurali.

Caio intende studiare nuove tecniche industriali di produzione, crea una società, i tempi dello studio e della sperimentazione sono lunghi e superano i fatidici tre anni. Stesse domande e stesse risposte. Società di comodo, non direi, società costituita a scopi di elusione non direi, tutto è trasparente. E’ vero che sono previste cause di esclusione, cause di disapplicazione automatica, possibilità di interpello e di ricorso contro il mancato accoglimento dell’interpello.

Alle società di comodo viene obbligatoriamente attribuito un presunto reddito minimo. L’individuazione delle società di comodo avviene attraverso un test di confronto tra i ricavi dichiarati e i ricavi presunti che la società si stima dovrebbe generare in base ai valori iscritti all’attivo di bilancio ( test di operatività ).

Il passo successivo è la determinazione del reddito minimo da attribuire alla società di comodo ed avviene in maniera matematica attraverso un calcolo che si effettua applicando talune percentuali prefissate al valore delle attività patrimoniali dell’anno in corso .

Sono inoltre previste forti limitazioni alla gestione dell’eventuale credito IVA ed al riporto dello stesso.

Si presume quali siano le società di comodo, si presumono gli elementi del test di confronto costi -ricavi , questi ultimi sono anch’essi presunti. Bei tempi quando la Cassazione insegnava che non si possono ricavare presunzioni da presunzioni: un’altra epoca, il cittadino non era ancora schiavo fiscale.

Dulcis in fundo, si fa per dire in fundo e si fa per dire dulcis, sul reddito immaginario, il nostro contribuente paga le imposte con una maggiorazione del 10,50 per cento: nessun commento.

Fine dell’avventura.

In decenni di fallimenti l’Amministrazione fiscale è passata attraverso ‘evasione fiscale, la frode fiscale, l’erosione della base imponibile, l’elusione e buon ultimo l’abuso di diritto.

La figura dell’abuso di diritto non è previsto da alcuna legge, è stato introdotto dalla Cassazione, che ormai legifera con buona pace della divisione dei poteri dello Stato.

La Cassazione afferma “ il divieto di abuso di diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevolazione o un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici.”

Se noi, per esercitazione scolastica procediamo a trasfondere questi concetti nella valutazione del comportamento di chi ha messo in essere il pasticcio delle società di comodo possiamo concludere sull’esistenza del reato di abuso di potere.

La Cassazione potrebbe introdurre un nuovo principio: “ l’abuso di potere rappresenta un principio generale repressivo, il quale preclude all’Amministrazione finanziaria il conseguimento di vantaggi di cassa ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un aggravio d’imposta o l’applicazione di nuova imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa del beneficio di cassa.”

In conclusione tutta questa manfrina delle società di comodo non produrrà grandi entrate per le casse nel fisco. Per la stragrande maggioranza di queste società basta emigrare in un altro paese della Comunità Europea. C’è lo scoglio dell’Exit Tax, ma la Corte di Giustizia Europea ci verrà in aiuto ancora una volta.

Si avrà qualche crisi nervosa dei contribuenti psichicamente piu’ deboli che saranno prontamente curati dal Servizio Sanitario Nazionale; aggravando ulteriormente il proprio deficit.

Per contro sul piano sociale questa iniziativa si rivela un utile strumento di lotta alla disoccupazione, specialmente quella qualificata. Le veline, che nulla hanno a che fare con quelle di striscia la notizia, sono state distribuite e prontamente duplicate.

Corsi, convegni con tanto di crediti formativi, libri, programmi informatici per verificare la possibile appartenenza alle società di comodo: è un mondo che sa adeguarsi e trarre profitto dalle esternazioni dell’Amministrazione Finanziaria.

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Austria: è possibile la convivenza tra crescita economica e debito

L’organizzazione promuove la strategia di interventi del governo ed esorta a fare di più su banche e spesa pubblica

L’OCSE esprime un giudizio positivo sulla strategia di consolidamento fiscale dell’Austria.
Il Paese riesce a conciliare l’esigenza della crescita economica  con quella della sostenibilità del debito.<

 Il Governo di Vienna è riuscito a garantire alti livelli di occupazione e di qualità della vita nonostante la crisi economica internazionale.
L’OCSE suggerisce all’Austria  di migliorare la protezione del proprio sistema bancario e contenere la spesa pubblica.

Le novità sotto il profilo fiscale

Sul fronte fiscale, i principali cambiamenti riguardano la tassazione dei capital gain sulle proprietà immobiliari, l’eliminazione delle cosiddette scappatoie fiscali in materia di Iva, l’aumento delle tasse sui redditi più alti e la firma di un accordo con la Svizzera sul rimpatrio dei capitali. Le stime delle entrate tributarie, però sono molto incerte. Il bilancio statale prevede dal 2014 entrate erariali per 500 milioni di euro all’anno derivanti dall’introduzione della tassa sulle transazioni finanziare, che, però, non è ancora operativa. Incertezza sulle entrate derivanti dall’accordo con la Svizzera sul rimpatrio dei capitali.

Pil, distribuzione reddito, ambiente e livello di vita

La crescita del Pil pro capite è sempre più elevata, equa la distribuzione del reddito, alti livelli di sostenibilità ambientale e di aspettative di vita. Queste le caratteristiche positive del modello austriaco.
Nel 2006 il governo di Vienna ha adottato un programma di consolidamento fiscale con l’obiettivo di ottenere l’equilibrio di bilancio. Nel 2012 è stato attuato un progetto di tagli alla spesa pubblica.

Banche, ambiente, innovazione tecnologica delle Pmi

Il Governo austriaco è stato invitato ad intervenire in alcuni settori, e precisamente: sistema bancario, sostenibilità ambientale, l’istruzione e il sostegno all’innovazione tecnologica delle Pmi.
E’ noto che il tessuto imprenditoriale austriaco è costituito da migliaia di piccole e medie imprese a conduzione familiare, chiamate ad afrontare le sfide derivanti dall’internazionalizzazione  dei  mercati.

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Confermato il regime speciale IVA per i pacchetti turistici

La Corte di Giustizia ha riconosciuto che il regime speciale delle agenzie di viaggio si applica anche ai pacchetti turistici venduti a persone diverse dai viaggiatori, confermando così la legittimità della normativa italiana.

La questione si è posta perché i viaggi “tutto compreso” sono venduti ad altre agenzie di viaggio o ad altri soggetti IVA che li utilizzano come incentivo per il proprio personale o nell’ambito della propria attività, per esempio per convegni.

Il regime speciale persegue una duplice finalità, da un lato è diretto a semplificare il meccanismo applicativo dell’IVA per le agenzie di viaggio, evitando alle stesse di chiedere il rimborso dell’imposta pagata in altri Paesi dell’Unione Europea e, dall’altro, a garantire la tassazione dei servizi di viaggio nel luogo di effettivo consumo.

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Frodi e corruzione: dalla Unione Europea un nuovo regolamento

Parlamento europeo e Consiglio hanno deciso di adottare un nuovo regolamento per disciplinare l’attività dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
Con il nuovo regolamento i due organismi dell’Unione europea hanno voluto implementare le procedure per lo svolgimento di indagini volte al contrasto alle attività di frode contro gli interessi finanziari comunitari.

Il regolamento è composto da articoli che stabiliscono obiettivi e compiti quali il potenziamento della lotta contro le frodi e la corruzione oltre a qualsiasi attività illecita lesiva di interessi finanziari.

Oltre a specificare cosa debba intendersi per interessi finanziari, irregolarità, frodi, indagine amministrativa, persona interessata, operatore economico e accordi amministrativi tratta delle modalità da seguire per lo svolgimento di indagini rispettivamente interne ed esterne. Laddove per la prima tipologia si intendono quelle attività di ricerca di comportamenti fraudolenti nei Paesi terzi o presso le organizzazioni internazionali, nella seconda fattispecie rientrano esclusivamente le indagini amministrative all’interno delle stesse istituzioni, di organi o di organismi. Altra importante disposizione è quella con cui viene data facoltà al direttore generale di avviare una indagine in presenza di un sufficiente sospetto. Sospetto che può consistere anche soltanto in informazioni da terzi o anonime che facciano supporre l’esistenza di frodi o attività illecite.

Garanzie procedurali sono volte a garantire non soltanto le parti coinvolte nell’indagine (ufficio, funzionari, testimoni ecc.) ma anche a tutelare la riservatezza dei dati e delle informazioni.
Altre figure di rilievo nello svolgimento delle indagini sono il comitato di vigilanza ed il direttore generale. Quest’ultimo, è colui preposto alla direzione dell’ufficio da cui dipende lo svolgimento delle indagini e l’attività dei scambio di informazioni con gli organi dell’Unione europea. Il comitato di vigilanza, infine, ha il compito di controllare la regolare esecuzione della funzione di indagine al fine di rafforzare il carattere di indipendenza dell’Ufficio europeo antifrode.

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