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Agenzia delle Entrate: accertamento temerario

Spesometro, redditometro, invito a comparire e chi piu’ ne ha piu’ ne metta.

L’Agenzia delle Entrate per nascondere la propria incapacità a svolgere le funzioni istituzionali non ha trovato di meglio che attivare una quotidiana azione di intimidazione e persecuzione nei confronti dei contribuenti.

Lotta agli evasori, guerra ai frodatori, sfida ai paradisi fiscali questi i grandi temi.
Nella realtà parole al vento, tanto per ricordare la loro esistenza.

Accordi con comuni e scuole per combattere l’evasione ed insegnare le tecniche della delazione.
Trenta cinquemila accertamenti annunciati a gennaio, forse qualche migliaio a fine anno: dall’annuncio alla realizzazione la caduta è libera.

 E questo per una armata Brancaleone che al 31 dicembre 2012 contava 41.035 persone, 481 dirigenti e 886 facenti funzioni dirigenziali.
Qualunque azienda privata avrebbe dichiarato fallimento da tempo.

Veniamo alle novità: gli inviti a presentarsi per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento avviato nei confronti del contribuente.
Già la formulazione testuale è provocatoria: in pratica mi si chiede di fornire dati e notizie che avvalorino l’operato dell’ufficio, non certo per discutere su un piano di assoluta parità le situazioni patrimoniali e reddituali. L’Ufficio ha già avvito l’accertamento.

Questa è una delle ultime trovate per perseguitare il contribuente che sarà sicuramente messo di fronte al ricatto: accetti un accertamento non eccessivo (?) oppure riceverai l’accertamento definitivo e affronterai tutti i gradi del giudizio, in quanto per l’Agenzia delle Entrate è costume appellare sempre e comunque quando le Commissioni Tributarie accertano l’infondatezza delle pretese dell’Amministrazione Finanziaria.
A questo aggiungi che Equitalia venuta a conoscenza della possibilità che il contribuente sia oggetto di un accertamento inizierà l’attività collaterale di persecuzione: richieste di pagamento, pignoramenti sequestri, blocco di auto e conti correnti.

Andiamo ad un caso pratico e reale.
L’Agenzia delle Entrate premette che il reddito dichiarato risulta alquanto esiguo sei si tiene conto che il contribuente:

–          È titolare dello studio professionale dal 02 gennaio 1993: quasi esatto, il nostro contribuente ha iniziato l’attività professionale il 24 marzo 1973.

–          Collabora con uno studio di Nizza (Francia) specializzato in fiscalità internazionale. Da accurati controlli non è risultato che tale studio professionale esista.

–          È rappresentante legale e domiciliatario di una società estera di diritto britannico (? Sic), segue denominazione della società: quasi esatto, l’accertamento in pectore copre il periodo  2008 – 2012. La società con Sede nel Regno Unito è cessata definitivamente, sciolta e cancellata da Companies House il 21 settembre 2004.

–          Sul suo conto bancario in data 3 ottobre 2008 è stata accreditata la somma di ben 33.345,61 euro, il contribuente è invitato a fornire prova dell’origine di questi fondi. Per il contribuente non sarà particolarmente difficile fornire la prova dell’origine dei fondi: si tratta del rimborso IRPEF per il credito risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata allo stesso ufficio che oggi chiede le spiegazioni e che nel 2008 ha disposto il rimborso.

Caso isolato: non credo proprio. Io sono convinto che sia una tecnica di intimidazione e ricatto ben oleata, codificata e sperimentata per spingere il contribuente a subire gli abusi accertativi dell’Agenzia delle Entrate.

Facciamo sfoggio di erudizione ed andiamo a rivisitare Aristotele e Montesquieu che hanno teorizzato la separazione dei poteri dello Stato: legislativo, esecutivo e giudiziario. Questo principio della separazione dei poteri ha trovato la sua realizzazione con la nascita delle moderne democrazie. Rigida separazione dei poteri nelle costituzioni americane, francesi, inglesi e via di seguito.
Con il tempo e l’evoluzione delle democrazie nasce un quarto potere: quello del Capo dello Stato. La divisione dei poteri si affievolisce sempre piu’: aumentano i poteri normativi dei Governi ( Decreto legge, decreto legislativo, eccetera) ed emergono nuovi organi come le autorità amministrative indipendenti.
Ed è il caso dell’Agenzia delle Entrate che da organo amministrativo dipendente del potere esecutivo si trasforma in organo legislativo ed esecutivo allo stesso tempo.

E’ nata la dittatura fiscale.

Sono note le norme che si applicano alla lite temeraria.
Le ricordiamo per noi.

Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.

Questo principio si applica anche al processo tributario.

Il giudice tributario può conoscere anche la domanda risarcitoria proposta dal contribuente, potendo, altresì,  liquidare in favore di quest’ultimo, se vittorioso, il danno derivante dall’esercizio, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di una pretesa impositiva “temeraria”, in quanto connotata da mala fede o colpa grave, con conseguente necessità di adire il giudice tributario, atteso che il concetto di responsabilità processuale deve intendersi comprensivo anche della fase amministrativa che, qualora ricorrano i predetti requisiti, ha dato luogo all’esigenza di instaurare un processo ingiusto. (Cassazione Civile, SS.UU., Ordinanza 03.0          6.2013 n° 13899).

Per ottenere il risarcimento da lite temeraria non è necessario fornire la prova concreta del danno subito in quanto è in re ipsa.

Si tratta degli oneri di ogni genere che il contribuente ha dovuto affrontare per contrastare l’ingiustificata iniziativa dell’Amministrazione Finanziaria.
I disagi che il contribuente è costretto a subire per effetto di questa iniziativa possono essere desunti dalla comune esperienza.
Infatti il giudice decide in via equitativa.
Il giudice tributario ha competenza sia sugli accessori del tributo e sulle pretese risarcitorie, che, pur non avendo ad oggetto “accessori” del tributo presentano un diretto ed immediato nesso causale con l’atto tributario impugnato ed uno stretto collegamento con il rapporto tributario che, nella sua interezza, costituisce l’oggetto del giudizio.

In altri termini se ad avvisi di comparizione intimidatori ed ingiustificati segue un procedimento contenzioso nella quantificazione del risarcimento bisogna tenerne conto.

Sul piano  strettamente pratico non dimentichiamo che molte Commissioni Tributarie quando a soccombere è l’Amministrazione Finanziaria sono use compensare le spese; figuriamoci fissare il risarcimento.
In ogni caso è una strada da percorrere.

Guido Ascheri

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Italia, il Governo informa: Nota sulla Service Tax

Il modello di tassazione comunale “federale”, che entrerà in vigore dal 2014, sarà ispirato ai principi del Federalismo Fiscale, come approvati dalla Commissione Bicamerale appositamente costituita nella scorsa legislatura.

 Sarà istituita l’imposta sui servizi comunali che sostituisce la Tares. Sarà riscossa dai Comuni ed è costituita da due componenti:

• gestione dei rifiuti urbani;

• copertura dei servizi indivisibili

 La prima componente (Tari) sarà dovuta da chi occupa, a qualunque titolo, locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le aliquote, commisurate alla superficie, saranno parametrate dal Comune con ampia flessibilità ma comunque nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga” e in misura tale da garantire la copertura integrale del servizio.

 La seconda componente (Tasi) sarà a carico di chi occupa fabbricati. Il Comune potrà scegliere come base imponibile o la superficie o la rendita catastale. Sarà a carico sia del proprietario (in quanto i beni e servizi pubblici locali concorrono a determinare il valore commerciale dell’immobile) che dell’occupante (in quanto fruisce dei beni e servizi locali). Il Comune avrà adeguati margini di manovra, nell’ambito dei limiti fissati dalla legge statale.

 La capacità fiscale (cioè il gettito potenziale che i Comuni potrebbero ottenere dal pieno utilizzo delle facoltà di manovra fiscale sui loro tributi) sarà preservata, nel pieno rispetto del principio federalista dell’autonomia finanziaria di tutti i livelli di governo. L’autonomia nella fissazione delle aliquote sarà limitata verso l’alto per evitare di accrescere la capacità fiscale e quindi il carico sui contribuenti, applicando aliquote massime complessive.

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Liechtenstein : la tassa forfettaria per gli stranieri ricchi

Rispondendo a un’interpellanza il governo ha spiegato che lo scorso anno 41 individui o coppie sposate erano soggetti alla tassa forfettaria , il che ha consentito di generare  un reddito supplementare di CHF 5m . Il governo ha spiegato che il presupposto per beneficiare della tassa  forfettaria  è che i cittadini stranieri che hanno ottenuto un permesso di soggiorno non siano titolari di reddito da attività .

Concludendo , il governo ha insistito che questo tipo di tassazione è in linea con gli impegni internazionali nel settore della fiscalità che il Liechtenstein si è recentemente  impegnato a rispettare.

Il prelievo forfettario è oggi discutibile , visti i recenti sviluppi internazionali in materia fiscale e bisogna notare che cinque cantoni della Svizzera hanno già deciso di abolire il regime .

Si sostiene che il regime forfettario avvantaggia solo i cittadini stranieri , e quindi discrimina i cittadini del Liechtenstein .

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Ucraina: l’economia debole rende impossibile diminuire le tasse

L’Ucraina può accantonare i piani per ridurre, a partire dall’anno prossimo,  l’imposta sulle società e l’imposta sul valore aggiunto (IVA ),  ciò  al fine di evitare di mettere ulteriormente sotto pressione la sua debole economia.

Ill paese aveva previsto di abbassare l’imposta sul reddito delle società dal 19 per cento al 16 per cento e l’IVA dal 20 per cento al 17 per cento . Queste due imposte normalmente rappresentano circa due terzi delle entrate del bilancio dello Stato.

In un’intervista il Ministro Oleksandr Klymenko ha dichiarato che il Fondo Monetario Internazionale suggerisce di rinviare i tagli fiscali .

Klymenko ha detto che il costo dei tagli fiscali previsti è, in questo particolare momento, insostenibile

Il ministro ha anche annunciato che il governo si propone di aumentare le entrate in conformità alle norme fiscali europee.

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I cacciatori di evasori statunitensi costringono le banche svizzere alla chiusura

La Banca privata svizzera Frey & Co h deciso di chiudere a causa dei “costi insostenibili” derivanti dalla controversia tra Svizzera e Stati Uniti in materia di presunte evasioni fiscali da parte di cittadini statunitensi.
Questa è la seconda banca svizzera che chiude per tale ragione.

La Svizzera e gli Stati Uniti sono in disaccordo dal 2010. Gli S tati Uniti proseguono la loro campagna per ottenere modifiche delle leggi svizzere sul segreto bancario.  Lo scopo è quello di individuare possibili evasori fiscali; il che significa che si è nel campo delle congettureed  in assenza di prove ed anche di semplici presunzioni.
Con questa campagna indiscriminata gli Stati Uniti non hanno scovato evasori ma hanno costretto alla chiusura Banca Wegelin, la banca piu’ antica della Svizzera.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha posto sotto inchiesta 14 banche svizzere.
Gli azionisti della Banca Frey & Co hanno votato la chiusura della banca. Le continue novità ed i sempre maggiori adempimenti in materia di regolamentazione delle istituzioni finanziarie  comportano un aumento dei costi che non è sopportabile da una piccola banca privata.

Il Presidente della Banca, Markus A. Frey, ha precisato che l’Istituto è finanziariamente sano e non ci sarà alcuna procedura di liquidazione: si chiude baracca e fine della storia.

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Belgio: Perquisizione nelle abitazioni dei clienti di HSBC

Nell’ambito di un’inchiesta evasione fiscale la Polizia belga ieri ha fatto irruzione nelle case di Bruxelles e Anversa di circa 20 clienti di HSBC Private Bank.

L’ Ufficio dei procuratori ha precisato, in una dichiarazione,  che l’indagine era iniziata dopo che i funzionari fiscali francesi avevano consegnato ai loro omologhi belgi un CD contenente dettagli  dei conti bancari detenuti da residenti in Belgio presso HSBC Private Bank in Svizzera.

 Novanta agenti federali avevano il compito di stabilire il ruolo che la filiale svizzera di HSBC Private Bank di Ginevra potrebbe aver giocato nella gestione dei clienti belgi.
HSBC ha rifiutato di commentare.

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Andorra presenta alla Comunità il mandato per la tassazione dei redditi da risparmio

L’ambasciatore di Andorra presso l’Unione europea ( UE) , Eva Descarrega , ha presentato il mandato del governo per negoziare una revisione dell’accordo sulla tassazione del risparmio tra il Principato di Andorra e la Comunità .

Secondo i termini dell’accordo UE firmato nel 2004 , Andorra si impegna ad applicare misure equivalenti a quelle previste dalla direttiva UE sulla tassazione dei redditi da risparmio ( 2003/48/CE ) ,direttiva che impone agli Stati membri di scambiare automaticamente le informazioni . L’UE ha firmato accordi analoghi con la Svizzera , il Liechtenstein , Monaco Principato e San Marino nel 2004. Il trattato bilaterale con Andorra è entrato in vigore il 1 ° giugno 2005.

Tuttavia, alla luce delle modifiche previste dalla direttiva sulla tassazione del risparmio , volte a migliorare l’efficacia colmando alcune lacune , il Consiglio Affari Economici e Ffinanziari ( Ecofin ) ha approvato un mandato per la Commissione europea di negoziare corrispondenti modifiche dei trattati del 2004 con i paesi terzi . L’obiettivo è quello di garantire che i cinque paesi in questione continuano ad applicare misure equivalenti a quelli fissati dalla direttiva aggiornata dell’UE.

Ogni volta che riceve un mandato da ciascuna delle giurisdizioni interessate la Commissione mira a coinvolgerli rapidamente nei colloqui aperti i paesi terzi.
Lo scambio automatico di informazioni rimarrà una priorità fondamentale nel corso delle discussioni sulla tassazione del risparmio .

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Il governo belga ha introdotto una nuova imposta sul reddito delle società

Il governo belga ha recentemente introdotto una nuova imposta sul reddito delle società , che è stato definita come imposta per l’equità fiscale .

L’imposta per l’equità colpisce le grandi aziende in Belgio ed ha come obiettivo – secondo il ministro delle Finanze – di aumentare equità fiscale tra i contribuenti al fine di assicurare che tutti in Belgio contribuisce in base ai loro mezzi .

L’imposta equità è , tuttavia , essenzialmente una tassa minima imposta alle società che distribuiscono dividendi, mentre nello stesso periodo d’imposta non pagano alcuna o molto poche imposte sul reddito usufruendo di alcune detrazioni fiscali .

Solo le aziende “grandi” sono assoggettate alla tassa di equità. Di conseguenza , l’imposta equità non si applica alle imprese qualificae PMI ( Piccola o media impresa ) nel periodo d’imposta nel corso del quale i dividendi sono stati distribuiti.

L’imposta si applica anche alle filiali belghe di società non residenti . In tal caso , il concetto di dividendi distribuiti si riferisce alla quota dei dividendi distribuiti dalla società estera quale pro rata della quota ( positivo) del risultato contabile della filiale belga e del risultato contabile globale della società estera .

Il termine ” dividendi ” in quanto tale è ampiamente definito e comprende non solo i dividendi normali , ma si estende anche ai rimborsi di capitale ( diversi dai rimborsi di capitale versato in seguito alla decisione dei soci ai fini riduzione del capitale sociale), ai sovrapprezzi di emissione ed  ai certificati di profitto.

I proventi della liquidazione , tuttavia , non sono previsti come tassabili dalla tassa equità.

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Affitto con riscatto (rent to buy): funzionamento e trattamento fiscale

Affitto-con-Il cosiddetto “affitto con riscatto” (o anche “rent to buy”) è uno schema contrattuale che consente a chi non dispone di risorse per acquistare un immobile, di prenderlo tuttavia in locazione con la possibilità, ad una determinata scadenza, di decidere se acquistarlo o meno, detraendo dal prezzo di acquisto quanto pagato in precedenza per i canoni di locazione. In sostanza, si stipulano contemporaneamente due diversi contratti: il primo di affitto (in genere con un canone superiore al prezzo di mercato), il secondo di opzione, con il quale il padrone di casa dà all’inquilino la possibilità di decidere se – dopo un certo numero di anni – comprare la casa ad un prezzo stabilito in precedenza. Ecco perché questo schema negoziale è anche detto “locazione con patto di futura vendita”.

Dunque: in caso di acquisto da parte del locatario, le mensilità versate fino a quel momento verranno detratte dal prezzo pattuito all’origine. Al contrario, se si decide di non comprare l’immobile, l’inquilino avrà perso quanto pagato a titolo di affitto.

In tal modo l’acquirente ha la possibilità di comprare dopo qualche anno un appartamento al prezzo attuale, senza temere una ripresa del mercato immobiliare e un conseguente aumento dei costi.

Dall’altro lato, per il venditore, in un momento in cui è difficile trovare acquirenti, l’affitto con riscatto permette di avere subito un canone mensile più alto rispetto all’affitto tradizionale e la possibilità concreta di vendere dopo un periodo stabilito, atteso che il locatario, avendo già pagato più di un canone normale, sarà più propenso a comprare.

Le parti, pertanto, devono firmare due diversi e autonomi contratti. Perciò, l’affitto con riscatto non è un contratto a sé stante (atipico), ma la sommatoria di due contratti (tipici) già regolati dalla legge (affitto e opzione). Tali due contratti seguiranno le normali regole già previste per essi dalla legge [1].

Trattamento fiscale: imposta indirette (IVA e imposta di registro)

Ai fini IVA l’operazione non rientra tra quelle il cui effetto traslativo è immediato, poiché l’opzione per il riscatto non è vincolante per entrambe le parti [2]. Quindi, il canone verrà sottoposto a fatturazione con gli ordinari criteri di cui all’articolo citato, così come il corrispettivo per l’eventuale vendita.

Nel caso di immobile “prima casa” sussistono tuttavia differenze di aliquote IVA da applicare (4% per l’acquisto e 10% per la locazione) in quanto l’agevolazione prima casa è prevista per l’acquisto e non per la locazione: il conguaglio IVA dal 10% al 4% a favore dell’acquirente potrebbe essere richiesto nel caso di successivo acquisto del bene da parte di soggetto avente i requisiti prima casa.

Il locatore, infine, potrebbe decidere di non assoggettare a IVA la locazione (trattandosi di operazioni esenti per natura); in tal caso sarà dovuta l’imposta di registro del 2% annuale sui canoni di locazione, certamente più conveniente per il conduttore rispetto all’IVA. Trattasi tuttavia di una fattispecie che, per gli immobili ad uso abitazione, trova scarsa applicazione pratica poiché il locatore dovrebbe restituire l’IVA pagata sulla costruzione dell’immobile e pertanto preferisce optare per l’applicazione dell’IVA sul canone di locazione.

Imposte sul reddito

Ai fini delle imposte sul reddito, la legge [3] anticipa l’effetto della cessione per i contratti di locazione con clausola di trasferimento vincolante per entrambe le parti; per cui, ove detta clausola non è presente (così come avviene nella tipologia contrattuale di rent to buy più diffusa) il canone di locazione genera ricavi nei vari esercizi e pertanto gli stessi non possono considerarsi acconti, ma ordinari canoni di locazione.

Si dovranno pertanto emettere fatture/ricevute per canoni di locazione e fattura/ricevuta di vendita nel caso di successivo acquisto del bene.

Resta pur sempre consigliabile analizzare attentamente il contenuto dei contratti stipulati così da verificare l’effettiva volontà delle parti e i conseguenti effetti fiscali. Trattandosi di forme contrattuali innovative le stesse possono prevedere differenti condizioni, tali da variarne anche il trattamento fiscale.

Articolo a cura dell’dott. commercialista avv. PAOLO FLORIO

 

[1] Per la locazione, la legge n. 431/98 e n. 392/1978; per l’opzione l’art. 1331 cod. civ.

[2] Ciò ai sensi di quanto disposto dell’articolo 6, comma 1 e 2, del DPR 633/72.

[3] Art. 109, comma 2, lettera a) del DPR 917/1986.

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Articolo ripreso dal portale www.laleggepertutti.it

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Equitalia è incostituzionale

novita-cartelle-esattoriali-equitalia-pignoramenti-472x270_0Tutta l’attività svolta da Equitalia potrebbe essere incostituzionale: a dirlo è Maria Rosario Randaccio, ex Intendente di Finanza a Cagliari (poi direttrice della Commissione Tributaria, in ultimo in forza al Tesoro e all’assessorato regionale al Turismo).

La Costituzione [1] – spiega la dottoressa Randaccio – afferma che tutti devono contribuire alle spese dello Stato secondo le proprie possibilità economiche; afferma poi [2] che solo lo Stato che può riscuotere i propri tributi tramite dipendenti pubblici, assunti nel pubblico impiego tramite pubblici concorsi banditi dal Ministero delle Finanze; che i dipendenti pubblici, una volta assunti, devono prestare giuramento di essere fedeli alla Repubblica, di prestare con onore il loro lavoro e rispetto della legalità.

Equitalia invece lavora – sempre secondo ciò che afferma la dottoressa Randaccio – con personale non statale, ma assunto privatamente; in genere, si tratta di dipendenti di Banche che, per tale motivo, non dovrebbero effettuare la riscossione di tributi per conto dello Stato.

Equitalia ha oggi le stesse competenze che aveva un tempo l’Intendenza di Finanza. L’Intendente era l’ufficio del ministero delle Finanze che aveva il compito di controllare che tutti gli uffici finanziari pubblici rispettassero i principi costituzionali della trasparenza, correttezza e il rispetto della legalità. Fino a quando c’era l’Intendenza di Finanza non è mai stato messo sotto sequestro né un solo appartamento, né sono mai state acquisite aziende o poi messe all’asta.

Secondo la dottoressa Randaccio – che sta conducendo una battaglia insieme ad alcuni avvocati – bisogna solo avere pazienza perché, se si riuscirà a trovare un giudice che vorrà rispettare le norme Costituzionali, tutte le cartelle di Equitalia diverranno inefficaci.

La dottoressa Randaccio dedica il suo tempo, a titolo assolutamente gratuito, al popolo dei triturati, agli infelici che hanno duelli con Equitalia con la sua “Associazione regionale ascolto del disagio” (Arad).

Articolo a cura dell’avv. FLORIANA BALDINO del foro di Trani (BT) esperta in diritto civile e tributario.

[1] Art. 53 Cost.

[2] Art. 54 Cost.

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