Lussemburgo: critiche alle organizzazioni delle Isole Cayman

Nel mese di febbraio, l’Unione Europea ha aggiunto le Isole Cayman nella blacklist delle giurisdizioni non cooperative in materia fiscale. Per molti, ciò solleva delle perplessità in relazione alla DAC6, la direttiva europea in tema di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

Il Lussemburgo ha espresso la propria intenzione di estendere le sanzioni previste per le giurisdizioni della blacklist oltre a quelle previste in relazione alle comunicazioni in materia fiscale.

Il Governo del Lussemburgo ha, infatti, adottato un disegno di legge che introduce misure anti-abusive rafforzate.

Il comunicato rilasciato il 25 marzo ha chiarito che le deduzioni in materia fiscale saranno negate con riferimento agli interessi ed alle royalties pagate ad un’impresa associata con sede in un paese della blacklist. Il comunicato non rende nota la data in cui tali previsioni entreranno in vigore, anche se si prevede che saranno operative dal 1 gennaio 2021.

Si prevede che le Isole Cayman non continueranno a far parte della blacklist europea a lungo. In un comunicato rilasciato subito dopo la loro inclusione nella blacklist, il Governo delle Isole Cayman ha affermato di aver “già contattato le autorità europee per iniziare il procedimento per la loro rimozione dalla blacklist il prima possibile, che dovrebbe verificarsi ad ottobre di questo anno”. Se ciò si realizzerà, le organizzazioni che prevedono pagamenti deducibili da parte di società del Lussemburgo nei confronti di una società stabilita nelle Isole Cayman non dovrebbero subire cambiamenti.

Se, ad ottobre, l’iscrizione delle Isole Cayman nella blacklist non sarà revocata, le imprese dovranno considerare una revisione dei propri accordi che riguardano il pagamento di interessi o royalties dal Lussemburgo alle Isole Cayman.

Se tali regole seguiranno l’approccio adottato nei confronti degli stati iscritti nella blacklist in applicazione della DAC6, tali previsioni potranno non trovare applicazione nei confronti dei pagamenti effettuati alle organizzazioni nelle Isole Cayman (perché in base all’attuazione della DAC6 da parte del Lussemburgo, le organizzazioni delle Isole Cayman non sono considerate come beneficiari).

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