La Corte di Giustizia ha riconosciuto che il regime speciale delle agenzie di viaggio si applica anche ai pacchetti turistici venduti a persone diverse dai viaggiatori, confermando così la legittimità della normativa italiana.
La questione si è posta perché i viaggi “tutto compreso” sono venduti ad altre agenzie di viaggio o ad altri soggetti IVA che li utilizzano come incentivo per il proprio personale o nell’ambito della propria attività, per esempio per convegni.
Il regime speciale persegue una duplice finalità, da un lato è diretto a semplificare il meccanismo applicativo dell’IVA per le agenzie di viaggio, evitando alle stesse di chiedere il rimborso dell’imposta pagata in altri Paesi dell’Unione Europea e, dall’altro, a garantire la tassazione dei servizi di viaggio nel luogo di effettivo consumo.
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