No Picture
Dalle giurisdizioni

Conto bancario personale Gibilterra

Informazioni per l’apertura Conti bancari Societari in Gibilterra

Nota bene:La direttiva europea in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi si applica esclusivamente ai conti personali.

Testo della Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

Caratteristiche generali del conto

Conto bancario presso banca in Gibilterra.

Conto bancario nelle seguenti valute

 EUR –  GBP – USD

Carte e operatività

VISA debit nelle tre valute per evitare spese e perdite di cambio;Limiti di prelievo agli ATM:

  • Prelevamento agli sportelli automatici con limite giornaliero di 500 sterline o dollari e 750 euro;

Operatività:

  • Servizio di Internet Banking e Telephone Banking;

Spese di conto

  • Nessuna spesa di tenuta conto se la giacenza supera 2.500 sterline/ 2500 euro o 3.500 dollari.
  • In difetto le spese di conto sono, a seconda della vauta del conto: 20 sterline, 20 euro, 30 dollari.

Eleggibilità

  • Conoscenza della lingua inglese, la banca si riserva il diritto di telefonare prima dell’apertura del conto.
  • Reddito lordo annuale oltre 50.000 sterline o equivalente in altre valute. (Non è richiesto di documentare la circostanza).
  • In alternativa deposito di 25.000 sterline entro 3 mesi dall’apertura del conto.

Documenti

 Documentazione richiesta per l’apertura del conto:

  • Prova di identità:
    • Copia del passaporto o della Carta di identità;
  • Prova dell’indirizzo di residenza:
    • Una fattura / bolletta (recente, non oltre tre mesi) per una fornitura di luce, acqua, gas o telefono fisso resa all’indirizzo di residenza; in mancanza estratto conto di banca o carta di credito.

Certificazione ed autentica documenti.

  • I Funzionari della Ascheri & Partners Ltd sono abilitati ad autenticare e certificare i documenti.

Deposito minimo iniziale

  • EUR – USD – GBP 1,000 ( non obbligatorio ma consigliato)

Tempistica apertura conto

  • Una decina di giorni o poco più per apertura conto e ricevere all’indirizzo di casa la o le carte VISA.

Direttiva Europea Tassazione Risparmio

Scambio informazioni

[…]

Dalle giurisdizioni

IVIE : Le menzogne di Stato, il caso degli immobili in Francia.

pinocchioCon il decreto “ Salva Italia” è stata istituita l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero , abbreviata IVIE.

Questa imposta si presta a numeriose critiche.

La principale è l’evidente profilo di incostituzionalità: non vi puo’ essere disparità di trattamento fiscale fra i proprietari di immobili sulla base dell’ubicazione degli stessi, sia  nazionale che estera.

Secondo il consolidato costume del  legislatore italiano la normativa è stata introdotta, modificata ed integrata; il solito ginepraio.

Questo intervento è interessato solo gli aspetti operativi immediati in vista della  scadenza del termine per il pagamento. Tutte le altre questioni sono rinviate a successivi  interventi.

Per ragioni di opportunità si esamina solo la situazione dei contribuenti italiani che posseggono un immobile in Francia. La situazione è analoga per tutti gli altri paesi, ma non abbiamo il tempo e le necessarie informazioni  per una esaustiva trattazione.

Presupposto dell’imposta e soggetti passivi.

L’imposta è istituita con effetto retroattivo, a decorrere dal periodo d’imposta 2011.
L’imposta è dovuta dalle persona fisiche residenti nel territorio dello Stato che detengono degli immobili ( terreni e fabbricati) all’estero,  a qualsiasi uso essi siano destinati.

Soggetto passsivo dell’imposta è il proprietario dell’immobile ovvero il titolare di un diritto reale.

Intanto bisognerebbe chiarire che per residenza si intende la residenza fiscale, residenza che attrae al sistema impositivo italiano tutti i redditi ovunque siano stati prodotti.

La  nuova imposta patrimoniale ha lo scopo dichiarato di assoggettare ad imposizione gli investimenti effettutai all’estero dai residenti fiscali italianI.
Orbene, la dizione letterale della normativa lascia intendere che l’immigrtato che acquisisce lo status di residente fiscale italiano deve assoggettare ad imposta anche gli immobili che eventualmente possedeva nel paese di origine o altrove ancor prima di immigrare in Italia.

Assai difficile comprendere la ratio di questo passaggio, se non una mera esigenza di cassa.

Misura dell’imposta.

L’aliquota dell’imposta è fissata nella misura dello 0,76 per cento, calcolata sul valore dell’immobile.
L’imposta non è dovuta qualora non superi  i 200 euro.
L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Nel computo della durata si considera mese intero quello in cui il possesso si è protratto per almeno quindici giorni.

Credito e super credito d’imposta.

Dalll’imposta dovuta di detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale  imposta patrimoniale versata nell’anno di riferimento nello Stato estero in cui è situato l’immobile.

L’imposta sul patrimonio fa parte delle imposte dirette e colpisce il patrimonio netto del contribuente. Nel caso in cui un’imposta, come per l’IVIE, colpisce una determinata categoria di beni, si dovrebbe parlare di tassa di possesso o, a tutto concedere, di imposta patrimoniale specifica.  L’esatta qualificazione della nuova imposta è fondamentale per gli effetti che produce.

Per scongiurare il rischio di impugnazione ed eventuale annullamento dei trattati contro le doppie imposizione il fisco italiano accorda la possibilità di detrarre l’equivalente imposta pagata nello stato estero in cui sono situano i beni immobili.
Situazione Kafkiana: non pare esistano stati esteri che applicano un’imposta patrimoniale specifica, o tassa di possesso sugli immobili. Infatti in tutti gli stati esteri, se e quando è applicata un’imposta patrimoniale, la base imponibile è determinata detraendo tutti gli oneri ammessi in detrazione come  i mutui e quant’altro. Tra l’altro la maggior parte dei Paesi comunitari ha abolito da tempo l’imposta patrimoniale: Irlanda (1978), Austria (nel 1994) Danimarca (1997) Germania (1997) Olanda (2001) , Islanda,Finlandia e Lussemburgo (2006), Svezia (2007). Il Giappone l’aveva già abolita nel 1950. L’imposta patrimoniale era, fino a qualche mese fa,  un argomento secondario, una scelta di politica fiscale in netto declino, sia sul piano teorico che su quello pratico. Resta la posizione della Francia che esaminiamo a parte.

Il contribuente ha il diritto di avvantaggiarsi di un credito di imposta analoga all’Ivie;  imposta che non paga.

Nell’ipotesi estrema in cui vi sia uno Stato estero ove è applicata un’imposta analoga all’Ivie, scatta la seconda trappola.

Questa fantomatica “ imposta patrimoniale analoga” estera  è detraibile, ai fini del calcolo dell’imposta IVIE, nell’anno di riferimento nello stato estero in cui è situato l’immobile.  Il che vale quanto  dire, sempre nell’esercitazione scolastica,  per un’imposta estera analoga, che non esiste, si ha: anno di competenza 2011, anno di presentazione della dichiarazione per l’applicazione dell’imposta patrimoniale estera  2012, anno di pagamento, principio di cassa, 2012.
Morale: i contribuenti italiani non posso detrarre l’ipotetica imposta pagata all’estero perché non sono stati effettivamente inciso nell’anno di competenza dell’IVIE.

Niente paura: arriva il super credito d’imposta.
Se dopo aver detratto, si fa per dire, l’imposta patrimoniale pagata all’estero  si  resta a debito  si può portare in detrazione l’eventuale residuo credito di imposta originato dalla tassazione di redditi prodotti all’estero. Le regole per la detrazione del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero sono note.

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo, al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione.

 I redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri di reciprocità con lo stato estero. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato estero.  A proposito di criterio di reciprocità, non è appurato che la nuova imposta sia regolata dal trattato contro le doppie imposizioni vigente fra Italia e Francia ed in tutti i trattati ispirati al modello OCSE.

Ed ecco la trappola. La detrazione , leggi credito d’imposta, deve essere conteggiata  nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è  prodotto il reddito estero al quale si riferisce l’imposta ( esempio 2011), a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente, si procede a nuova liquidazione dell’imposta dovuta e si finisce a credito.

In pratica che possiede un immobile in Francia, paga le imposte sul reddito ( Impôt sur le revenu) a metà ottobre,  deve presentare la dichiarazione, pagare il dovuto, senza tener conto del credito d’imposta, e quindi a fine ottobre procede ad una nuova liquidazione della dichiarazione presentata.

Il nostro contribuente potrebbe, i seguito alla nuova liquidazione dell’imposta, vantare un credito nei confronti dell’Erario, sui tempi del rimborso non vi è certezza.

Base imponibile.

Nella prima parte del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate non emergono particolari problemi e lo si riprende pari pari. Il valore è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è situato l’immobile.

Qualora l’immobile non sia più posseduto alla data del 31 dicembre dell’anno si deve fare
riferimento al valore dell’immobile rilevato al termine del periodo di detenzione.

Per gli immobili acquisiti per successione o donazione il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato o, in mancanza, il costo di acquisto sostenuto dal de cuius o dal donante risultante dalla relativa documentazione o, in assenza di documentazione, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.

I problemi pratici ed interpretativi cominciano con la parte relativa agli immobili siti nell’Unione Europea e nello Spazio Economico Europeo. Vediamo cosa dice la legge e che cosa precisa l’Agenzia delle Entrate.

Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione Europea o in Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo, che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato, assunto a base per la determinazione di imposte reddituali o patrimoniali. Tale criterio si applica anche qualora gli immobili sono pervenuti per successione o donazione.

In assenza del suddetto valore, si assume il costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.

Innanzi tutto, vista la continua mutazione delle liste bianche, grigie e nere, appare opportuno precisare che, per l’anno 2011, i paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni sono gli attuali 27 paesi dell’Unione Europea e la Norvegia; per quanto riguarda lo Spazio Economico Europeo restano fuori Islanda e Liechtestein.

Il vero problema è rappresentato dalla previsione di privilegiare la determinazione dell’ imponibile sulla base del valore catastale. In primis potrebbe anche andar bene, l’Erario cerca di far cassa anche per gli anni a venire confidando sulle rivalutazioni periodiche degli estimi catastali.

Subito dopo l’Agenzia delle Entrate precisa che il valore catastale si aplica cosi’ come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato, ed è stato assunto a base per la determinazione di imposte reddituali o patrimoniali nel Paese estero stesso.

Siamo punto ed a capo. Credo che il valore catastale non sia assunto ai fini della determinazione dell’imposta sul reddito o dell’imposta patrimoniale in alcun stato dell’Unione Europea o della Spazio Economico Europero. Poiché una simile previsione supera di gran lunga ogni possibile fantasia: ci si limita ad esaminare il caso degli immobili siti in Francia, fattispecie per la quale si dispone delle necessarie informazioni.

Immobili siti in Francia: base imponibile ed imposte deducibili.

Per una soddisfacente disamina delle problematiche relative all’applicazione dell’Ivie agli immobili siti in Francia ed appartenenti a contribuenti residenti in Italia occorrono alcune premesse teoriche.

Cio’ è indispensabile per poter analizzare compitamente e serenamente la legge che istituisce l’Ivie e le successive istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

Imposte e tasse.
In estrema sintesi le imposte sono quanto il contribuente corrisponde, a secondo la sua capacità contributiva, e senza alcun nesso diretto  con lo svolgimento da parte dell’Ente pubblico di una particolare attività o di un servizio. Le imposte sul reddito sono, di regola progressive.
Le tasse sono il  corrispettivo che il cittadino versa allo Stato, o ad altra istituzione pubblica, in relazione ad un’utilità che egli trae da determinati servizi prestati dallo stato o dagli altri organismi ed organizzazioni pubblici. Le tasse, di regola, non sono progressive ed,a volte, sono applicate in misura fissa.

Imposte e tasse francesi gravanti sugli immobili.

In Francia, sugli immobili, sono in vigore un’imposta patrimoniale e un’imposta sul reddito,  oltre a due tasse locali.

L’imposta patrimoniale francese ( Impôt sur la fortune) non ha niente a che vedere con l’Ivie italiana.
Le persone fisiche con domicilio fiscale in Francia che dispongono di un patrimonio di valore superiore o uguale a 1 milione e 300 mila euro devono pagare l’ISF. L’imposta è dovuta anche dalle persone fisiche che, pur non residenti in Francia, posseggono beni ivi situati, per un valore netto superiore o uguale a 1,3 milioni di euro.
Ci sono alcune regole attenuative che non incidono su questa analisi specifica.

In primo luogo emerge chiaramente ed indiscutibilmente che il fisco francese, a seconda dei casi, assoggetta ad imposta patrimoniale il patrimonio o il valore netto dei beni. Questo sta a significare che il contribuente porta in detrazione debiti, oneri, muti e quant’altro.
Il contribuente italiano è chiamato a pagare l’imposta sul valore di acquisto o in base alle rendite catastali rivalutate, senza possibilità alcuna di detrarre alcunché.
Si sa che in Francia è possibile contrarre dei mutui “in fine”, mutui per i quali il contribuente è finanziato sino al 100% del prezzo di acquisto e paga i soli interessi. Il debito verrà estinto se e quanto il debitore lo riterrà opportuno. Non è un caso limite, il ragionamento vale, in qualche modo, per qualsivoglia tipo di mutuo.
Ne consegue che il contribuente italiano è obbligato a pagare l’Ivie su un patrimonio determinato artificialmente senza tener conto degli elementi passivi che riducono legalmente ed effettivamente questo valore.

Il patrimonio preso a base per il calcolo dell’imponibile Iimposta sulla fortuna francese è quello del nucleo familiare, nucleo  che puo’ essere diverso da quello per l’imposta sui redditi, caso in cui si applica lo splitting.

Nessuna analogia tra l’imposta patrimoniale francese e l’Ivie italiana.

L’imposta sul reddito francese ( impôt sur le revenu). Per la determinazione del reddito imponibile  le rendite catastali rivalutate non sono mai prese in considerazione. Il sistema fiscale francese assoggetta a tassazione i redditi realmente conseguiti dai contribuenti, con esclusione di qualsivoglia presunzione di reddito e con esclusione del ricorso alle rendite catastali.

Quindi l’importo pagato a questo titolo non trova applicazione per la determinazione del credito di imposta da conteggiare ai fini Ivie.
Restano le imposte locali: tassa fondiaria (taxe foncière) sulle proprietà costruite o da costruire, e la Taxe d’habitation.

Intanto è bene notare che la legislazione francese parla correttamente di tasse e non di imposte, il che basta ad impedire di tenere conto di queste tasse nella determinazione dell’eventuale credito d’imposta.
Comunque entrambe le tasse sono destinate al pagamento delle spese sostenute dal comune e dagli altri enti territoriali per soddisfare le necessità dei cittadini e quindi nonhanno nessuna anlogia con l’imposta patrimoniale italiana.

Questo conferma ulteriormente, ammesso che ve ne fosse bisogno, che le tasse e le imposte che gravano sugli immobili ubicati in Francia non concorrono alla determinazione di un eventuale credito di imposta da conteggiare ai fini Ivie.

Lo stesso vale per il précompte immobilier  belga e per la Council Tax del Regno Unito.
Pur necessitando una ulteriore e specifica analisi non è difficile prevedere che nei paesi della Comunità Europea e dello Spazio Economico Europeo sia in vigore un’imposta patrimoniale analoga all’IVIE italiana.

Sono soggetti all’Invie esclusivamente le persone fisiche residenti in Italia e sono, percio’ esclusi, dall’applicazione dell’imposta le società semplici, gli enti non commerciali e i trust che soggiaciono alla normativa  ed agli adempimenti di monitoraggio fiscale.

Conclusioni.

La commissione europea  ha già avviato una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia in relazione al conflitto fra la disciplina del modulo RW ed il Trattato sul funzionamento dell’Unione.

Oltre ad alcuni profili di incostituzionalità non è difficile prevedere che la legge che introduce l’imposta patrimoniale sugli immobili e attività finanziarie all’estero sia in aperto e flagrante contrasto con il Trattato istituivo dell’Unione Europea che prevede la libera circolazione di persone, merci e capitali.

  […]

No Picture
Dalle giurisdizioni

Lussemburgo: tassazione dei redditi delle società

Il Lussemurgo conosce un sistema basato sulla stabilità della legislazione e della organizzazione politica che fanno di questo Paese un ambiente positivo ed ottimale, di natura tale da attirare gli investimenti esteri. La qualità del sistema finanziario basata su una gestione efficiente ed efficace costituisce ugualmente un fattore non trascurabile per chiunque sia desideroso di stabilire per lungo termine la sede della propria impresa o del proprio centro d’affari in Lussemburgo.
Le società di capitale residenti sono soggette ai seguenti tipi di imposte:
– imposta sui redditi delle società
– imposta commerciale comunale
– imposta patrimoniale
e alcune imposte indirette.

 L’imposta sui redditi delle società

 Tutte le società di capitale residenti, così come le società estere che hanno una stabile organizzazione nel Gran Ducato sono soggette all’imposta sul reddito. Le società di capitale residenti sono, in ogni caso, assoggettate ai redditi mondiali, il che vale quanto dire, che la base imponibile è rappresentata dalla sommatoria dei dei redditi ovunque questi siano prodotti. Questa tassazione viene effettuata con riserva delle disposizioni dei trattati fiscali conclusi con il Lussemburgo. Il Lussemburgo ha firmato convenzioni con una sessantina di Paesi, tra cui la maggior parte dei Paesi dell’Unione Europea.

Le imposte pagate all’estero in questo caso danno, in generale, diritto ad un credito d’imposta in Lussemburgo. Tali convenzioni sono spesso basate sul modello dell’OCSE.

La determinazione del beneficio corrisponde, di norma, all’accrescimento della riserva (o dell’attivo netto) durante l’anno d’imposizione con deduzione dei redditi esonerati dalle imposte (e.g. il plusvalore sulle partecipazioni), il regime di esonero dei dividendi previsto dalla Direttiva Società Madre Filiale,

l’esonero degli utili di proprietà intellettuali, ecc).

Il tasso d’imposizione fiscale delle società é, a partire dal 1 gennaio 2011, pari al 28,80% (per una società con sede legale à Luxembourg-ville, le variazioni del tasso totale dipendono dall’imposizione comunale) e si compone di:

– imposta sui redditi della società: 22,05% (21% nel caso di redditi superiori ai

15.000 euro *, più l’imposta di solidarietà del 5%) (*) 20% nel caso di redditi inferiori ai 15.000 euro

-imposta commerciale comunale: 6,75%

A partire dal 1 gennaio 2011 l’imposta sui redditi delle società è fissata ad un minimo di 1.575 euro per gli organismi a carattere collettivo la cui attività non è sottoposta al controllo di un ministero o di un’autorità di sorveglianza e per i quali la somma delle attività finanziarie, dei valori mobiliari e della liquidità bancaria, postale, assegni e pagamenti è superiore al 90% del totale di bilancio.

In caso di integrazione fiscale, l’imposta minima, quale descritta qui sopra, si applica soltanto alla società ombrello o allo stabilimento locale, dato che si tratta dell’unica entità assoggettata all’imposta sugli utili societari sulla base del risultato fiscale globale delle società appartenenti all’integrazione fiscale. I dividendi vengono aggiunti alla base imponibile e subiscono, a partire dal 2007, un prelevamento alla fonte fino ad un massimo del 15%, ma sono integralmente esonerati dal suddetto prelevamento nel caso in cui siano pagati a società tassabili aventi sede in uno dei 60 Paesi con cui il

Lussemburgo ha firmato una convenzione fiscale (questo a condizione che una partecipazione non inferiore al 10% sia posseduta per un periodo continuativo di 12 mesi).

Alcune convenzioni per prevenire la doppia tassazione prevedono riduzioni dei prelevamenti alla fonte che possono giungere fino al totale annullamento del suddetto prelevamento, come è previsto dalla Direttiva Società Madre Filiale o dalla Direttiva Interessi-Royalties.

 L’imposta commerciale comunale

 A partire dal 1 gennaio 2002, questa imposta è compresa nel tasso di imposizione delle società (28,80%). Questa imposta viene incassata per conto del comune in cui l’impresa ha sede. Il tasso varia, a seconda del comune, tra il

6 e il 12% ed è del 6,75% per il comune di Lussemburgo.

 L’imposta patrimoniale

 L’imposta patrimoniale viene calcolata sul valore dell’attivo netto (l’attivo della società diminuito dei debiti) come risulta dal bilancio al termine del periodo di imposta. Gli immobili concorrono solo per una frazione del loro valore. Le partecipazioni rilevanti vengono interamente esonerate dalla base di calcolo della suddetta imposta.

Il tasso dell’imposta patrimoniale è di 0,5%.

Le imposte indirette

 Al momento della creazione della società, la sottoscrizione del capitale è sottoposta ad un diritto di apporto fisso di 75 euro. Lo stesso discorso vale per qualunque aumento di capitale – in denaro in natura – o per i sovrapprezzi di emissione. Tale diritto di apporto può essere ridotto a zero nell’ambito della riorganizzazione della Direttiva sulle fusioni (apporto di una partecipazione maggioritaria ad una società holding per esempio).

I diritti di registro vengono percepiti al momento del trasferimento della proprietà dell’immobile. Di norma viene percepito un diritto proporzionale del

6%, a cui si aggiunge un supplemento proporzionale per il comune.

  A partire dal 1 gennaio 2009, gli apporti di immobili alle società sono tassati ad un tasso proporzionale del 1,1% (0,5+0,6), quando il conferente è pagato in azioni della società.

Una tassa di abbonamento viene percepita sulle SPF (Società di gestione di Patrimonio Familiare) e sui fondi di investimento, poiché questi non sono imponibili né sui loro redditi né sul loro patrimonio.

[…]

No Picture
Dalle giurisdizioni

Far amministrare le proprietà immobiliari in Francia

baie_des_anges_0Far amministrare le proprietà immobiliari in Francia.

Si rivela interessante e molto pratico affidare la gestione degli immobili posseduti in Francia ad un agente immobiliare che sia anche “administrateur de biens”.

La professione di « administrateur de biens »
L’administrateur de biens è al servizio dei proprietari, viene anche chiamato “gestore di patrimonio” o “gerente d’immobili”, egli amministra e si occupa della gestione dei beni immobiliari dei proprietari, in qualità di mandatario.

In tale veste: ricerca ed immette negli alloggi gli inquilini; controlla le loro garanzie; compila i contratti di affitto e “l’état des lieux” inventario completo e dettagliato delle condizioni dell’appartamento contenente l’elencazione dei mobili e degli accessori; incassa gli affitti e paga le spese (condominio, assicurazioni, ecc.); vigila a che i beni siano correttamente conservati e che corrispondano sempre alle loro funzioni ed alle norme in vigore; assiste i proprietari nelle pratiche amministrative e fiscali. Se necessario, fa eseguire dei lavori.

Se richiesto e se ricorrono le condizioni può assicurare la garanzia del pagamento dei canoni di affitto e anche i rischi di eventuali deterioramenti fatti dagli inquilini. Si puo’ occupare delle imposte inerenti agli immobili. Inoltre accerta e definisce le effettive possibilità degli inquilini e propone loro degli appartamenti corrispondenti; vigila sulle alle norme di sicurezza e di decenza in vigore.

Requisiti per l’esercizio della professione di « administrateur de biens”
Per esercitare la professione occorre una carta professionale che attesti l’autorizzazione ad esercitare l’attività di “Gestion immobilière”.

Il professionista deve:
– possedere un certificato di attitudine professionale che viene rilasciato sulla base degli studi effettuati e sulla base della esperienza pratica.;
– disporre di una garanzia finanziaria destinata ad assicurare il denaro incassato e detenuto per conto di terzi, la garanzia è determinata sulla base dell’ammontare massimo della giacenza di denaro nel corso degli ultimi 12 mesi ed in ogni caso non può essere inferiore a 120 000 euro, in seguito viene adeguata secondo il giro d’affari.
– essere assicurato contro i rischi professionali ;
– non deve essere oggetto di alcuna incapacità giuridica o di divieto di esercizio dell’attività.

Compensi

Gli onorari spettanti all’amministratore di beni sono stabiliti liberamente e vengono riportati nel mandato scritto che gli è conferito dal proprietario dell’immobile.
In generale si tratta di una percentuale sul canone mensile d’affitto: abitualmente tra il 6 ed il 10%.

In conclusione appare interessante affidarsi ad un professionista qualificato che si occupa professionalmente della gestione del proprio investimento in Francia. I costi di gestione sono ampiamente giustificati dai benefici e dalla tranquillità che ne derivano e sono fiscalmente deducibili.

MAGGIORI INFORMAZIONI: Alessandra Ascheri – info@dazur.fr – Tél. 0033.666.595.977 […]

Dalle giurisdizioni

L’Irlanda come sede delle holding

irlL’Irlanda, grazie ai suoi innumerevoli vantaggi sia fiscali che economici, risulta essere una giurisdizione molto attraente ove locare una società holding.

Introduzione:

Negli anni più recenti l’Irlanda è divenuta una giurisdizione molto attraente per le aziende internazionali alla ricerca di un paese ove stabilire la sede  della propria società holding. Non solo Il suo favorevole regime fiscale e ambiente economico, ma anche l’efficiente sistema giuridico e normativo, hanno contribuito ad rendere il paese un luogo ideale da cui operare per quelle aziende che si affacciano sui mercati internazionali. Con molta frequenza negli ultimi anni si è potuto difatti osservare il caso di aziende, sia grandi che piccole, che hanno deciso o di trasferire la sede della propria società madre, o direttamente costituire una nuova holding sul territorio irlandese.

Società residenti:

Una società residente fiscalmente in Irlanda è assoggettata a imposizione per gli utili ovunque prodotti a livello mondiale. La semplice costituzione di una società in Irlanda non è condizione sufficiente a renderla fiscalmente residente, se, ad esempio, i suoi azionisti sono residenti in un paese dell’Unione Europea o in un altro paese con il quale è in vigore un trattato contro le doppie imposizioni.

Difatti, il test determinate per stabilire la residenza fiscale risulta essere il luogo effettivo nel quale sono esercitati il controllo e gestione centrale della società. In sostanza questo significa che una società è considerata residente in Irlanda se le decisioni strategiche riguardanti la sua attività sono prese nel territorio del paese. Alcuni degli elementi che generalmente sono decisivi per individuare il luogo di effettivo controllo e gestione dell’attività sono:

Dove sono prese le più importanti decisioni di politica e indirizzo aziendale?

Dove sono residenti la maggioranza degli amministratori?

Dove si svolgono le riunioni degli amministratori?

Dove sono negoziati la maggioranza dei contratti?

Vantaggi fiscali:

I principali vantaggi fiscali per le società holding residenti irlandesi sono:

L’esenzione da tassazione per le plusvalenze realizzate da cessione di partecipazioni qualificate. Si intendono qualificate le partecipazioni, uguali o superiori al 5%, in aziende residenti nell’Unione Europea o in paesi con i quali è in vigore un trattato contro la doppia imposizione. La partecipazione deve inoltre garantire il diritto al ricevimento di almeno il 5% dei profitti della società partecipata, ed inoltre il diritto ad almeno il 5% dei beni che residuano in caso di scioglimento della società. Il precedente requisito si considera soddisfatto anche nel caso in cui la società holding sia parte di un gruppo, i cui membri detengono quote nella medesima società partecipata. La partecipazione deve essere stata detenuta per un periodo minimo continuato di 12 mesi, e la cessione deve avvenire entro 2 anni dalla data di acquisizione dei necessari requisiti. Al momento della cessione, l’attività della società partecipata deve essere esclusivamente o prevalentemente di carattere commerciale. Questo requisito è soddisfatto anche nel caso in cui l’attività della società holding e delle altre società in cui la holding possieda delle partecipazioni direttamente o indirettamente non inferiori al 5%, consista completamente o prevalentemente nell’esercitare uno o più attività’ commerciali.

  1. Un sistema efficace di esenzione sui dividenti esteri per mezzo di un’aliquota del 12.5%, e un sistema flessibile di crediti d’imposta.  La legge finanziaria 2008 ha introdotto un’aliquota del 12,5% su dividendi esteri derivanti da utili generati da attività’ commerciali di società’ fiscalmente residenti nell’Unione Europea o in paesi con i quali l’Irlanda ha in vigore un trattato sulla doppia imposizione.
  1. Sgravi contro la doppia imposizione fiscale per tasse pagate da sussidiarie estere e possibilità di cumulo per i crediti inutilizzati. Nel caso in cui:

(i)                 la società irlandese riceva utili provenienti da una sussidiaria estera, e

(ii)               l’imposta estera applicata sull’utile della sussidiaria estera superi l’imposta irlandese

allora la differenza può essere utilizzata a storno di eventuali tasse irlandesi pagabili sui redditi di altre sussidiarie estere della società’ irlandese per l’anno in analisi.

  1. La ritenuta sui dividendi può essere evitata in alcune circostanze, inclusi i casi in cui il destinatario è fiscalmente residente nell’Unione Europea o in paesi con i quali l’Irlanda ha in vigore un trattato contro le doppie imposizioni. Alcuni dei casi previsti sono:
  1. per le società che sono residenti in paese con il quale vige un trattato contro le doppie imposizioni, ma che non sono controllate direttamente o indirettamente da persone residenti fiscalmente in Irlanda
  2. per le società non residenti in Irlanda e che sono controllate il ultima istanza da persone residenti in un paese con il quale vige un trattato contro le doppie imposizioni fiscali.

Infine, le persone non residenti né ordinariamente residente in Irlanda, ma residenti in uno Stato dell’Unione Europea o in un paese con il quale vige un trattato contro le doppie imposizioni fiscale, possono ricevere il pagamento dei dividendi lordi, senza quindi ritenuta alla fonte, se sono rispettate alcune procedure di verifica e controllo.

  1. Prezzi di trasferimento. Fino a tempi recenti, la legge Irlandese non conteneva disposizioni sui prezzi di trasferimento. Tuttavia, nuove norme sono state introdotte per garantire che i prezzi relativi a transazioni tra soggetti associati rispettino il principio cosiddetto “arm’s length”, assicurando così che gli utili siano interamente tassati nel paese ove questi sono stati effettivamente generati. Tali regole non si applicano alle piccole e medie imprese (meno di 250 dipendenti, con fatturato inferiore a 50 milioni di euro o immobilizzazioni inferiori a 43 milioni). Le norme sono entrate in vigore il 1 ° gennaio 2011, con valore per tutte le transazioni concluse dopo il 1 luglio 2010.
  1. Regole sulle società controllate estere (CFC). In Irlanda non è in vigore alcuna legge sulle società controllate estere ed è quindi possibile per una società’ irlandese detenere azioni in una società residente in una giurisdizione estera senza l’obbligo di dover rimpatriare i profitti in Irlanda. Tale obbligo è invece previsto in molte altre giurisdizioni.

Uno dei maggiori vantaggi derivanti dal fissare la sede della Holding in Irlanda è la possibilità di svolgere altre attività commerciali quali ad esempio: amministrazione del gruppo, condivisione di servizi, tesoreria acquisti e ricerca e sviluppo.

  […]

No Picture
Dalle giurisdizioni

Redditi fondiari conseguiti da privati in Francia

Redditi fondiari conseguiti da privatNizza-biblioi in Francia.

Le persone che non hanno il loro domicilio fiscale in Francia e che dispongono di una o più abitazioni, a qualsivolgia titolo, direttamente o indirettamente, sono soggetti all’imposta sul reddito su una base forfettaria uguale a tre volte il valore locativo reale di questa o queste abitazioni.

Questo regime ha per scopo di stabilire una contribuzione minima a carico dei non residenti, tuttavia non si appplica ai contribuenti:

– I cui redditi di fonte francese sono superiori alla base forfettaria, nel cui caso il montante di questi redditi serve da base per l’imposta;

– Che sono domiciliati in un paese o territorio che ha concluso con la Francia una convenzione destinata ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito ( è il caso dei residenti fiscalmente in Italia);

– Di nazionalità francese quando dimostrano di essere sottoposti nel paese o territorio dove hanno il loro domicilio fiscale ad una imposta personale sull’insieme dei loro redditi almeno uguale ai due terzi dell’imposta che essi avrebbero a pagare in Francia sulla stessa base imponibile;

– Citttadini dei paesi che hanno concluso con la Francia un accordo di reciprocità ed aventi le condizioni indicate per i cittadini francesi;

– Di nazionalità monegasca e ai Francesi, titolari del certificato di docicilio, che risiedono a Monaco, in virtù di una residenza secondaria situata nella regione Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Determinazione del reddito

Il non residente deve dichiarare nella categoria dei redditi fondiari gli affitti ed i ricavi accessori prodotti dagli immobili che fanno parte del suo patrimonio.

Poco importa la natura dell’immobile : casa, villa, appartamento, locale commerciale o garage.
Poco importa che il contribuente sia proprietario direttamente o a mezzo di una società non sottoposta all’imposta sui redditi delle società, di cui il contribuente detiene delle parti sociali: una Sci ad esempio.

Poco importa il regime di imposizione: microfoncier, microbic, o reale.

Bisogna dichiarare la totalità degli affitti incassati anche se si tratta di recupero di arretrati o di anticipi per l’anno successivo. Non si devono dichiarare (salvo regime reale) le spese incassate dall’inquilino, per oneri che sono a suo carico.

Del pari non devono essere dichiarati gli affitti scaduti nell’anno ma non incassati per inadempienza dell’inquilino. A richiesta del fisco bisogna dimostrare che sono state iniziate le pratiche per il recupero del dovuto, per cominciare basta una lettera raccomandata.

Se l’ammontare del canone dichiarato è palesemente sottovalutato il fisco puo’ determinare la base imponoibile facendo riferimento all’ affitto di un alloggio equivalente ed al prezzo di mercato per la zona dove è ubicato l’immobile.

I proprietario di un bene diverso da una casa ad uso locativo di cui si riserva il godimento deve dichiarare il suo valore locativo effettivo.

Si tratta di tutti gli immobili, costruiti o no, diversi da quelli ad uso abitativo, ad esempio: locali commerciali o professionali, terreni, laghi, stagni. Godimento di una proprietà agricola non pertinenza dell’abitazione. Il reddito da dichiarare è pari all’affitto che questo o questi immobili produrrebbero in condizioni normali del mercato.

Il socio di una società immobiliare, non sottoposta all’imposta sui redditi delle società, che concede in locazione non ammobiliata gli immobile che appartengono alla società ( SCI, SCPI, società trasparente), dichiarano la quota parte dei redditi ricavati dalla società.
Poco importa che i redditi non siano distribuiti ma portati a riserva della società.

Il regime microfoncier

E’ un regime forfettario semplificato. Sull’insieme dei ricavi da locazione il fisco applica un abbattimento del 30%; ovviamente non è ammessa alcuna ulteriore deduzione.

Questo regime si applica automaticamente se i ricavi lordi dell’anno 2011 non eccedono 15.000 euro e se il contribuente non affitta, direttamente o a mezzo di una società, non sottoposta all’imposta sulle società , di cui è socio, degli immobili che beneficiano di un regime fiscale particolare, ad esempio: Robien, Borloo, Besson o Périssol, ed ancora, monumenti storici.

Il contribuente puo’ rinunciare a questo regime ed optare per il regime reale, l’opzione è vincolante per tre anni dopodiche si rinnova tacitamente di anno in anno.

I redditi devono provenire dalla locazione di immobili non ammobiliati e non beneficianti dei regimi e vantaggi particolari. Il regime microfoncier resta in ogni caso applicabile se il contribuente è proprietario di un solo alloggio affittato secondo la legge Scellier e Malraux nuovo. Anche in questo caso si puo’ essere direttamente proprietari ovvero a mezzo di una società non sottoposta all’imposta sulle società.

Il limite di 15.000 euro tiene conto di tutti gli affitti lordi incassati da tutti i componenti del nucleo familiare, determinato secondo le norme fiscali. Il limite di 15.000 euro è annuale e non deve essere calcolato alcun prorata in caso di locazione per una parte dell’anno.

L’applicazione del microfoncier non fa venir meno il diritto di imputare i deficit fondiari, ancora riportabili al 1 gennaio dell’anno di imposizione , relativi agli anni precedenti, durante i quali il contribuente era sottoposto al regime reale. In pratica si tratta dei deficit relativi agli ultimi dieci anni, che devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi, e che saranno dedotti dai vosri ricavi netti, dopo l’abbattimento del 30%, fino allo scadere del termine ultimo per il riporto a nuovo.

Il regime reale

Questo regime consiste nel determinare i redditi fondiari imponibili detraendo dagli affitti e ricavi accessori le spese che sono state sostenute nell’anno per incassarli.

Se il risultato è positivo, il risultato fondiario è aggiunto agli altri redditi per formare il reddito globale sottoposto all’imposta progressiva.

Se il risultato è negativo, il deficit accertato è imputato in parte ai redditi globali ed in parte ai redditi fondiari degli anni successivi.

Il regime reale si applica automaticamente se gli affitti incassati superano 15.000 euro. Indipendentemente dall’ammontare degli affitti incassati il regime reale si applica se un membro del nucleo familiare fiscale è proprietario, direttamente o indirettamente, di un bene immobile che gode di agevolazioni particolari: Robien, Borloo, Besson, Perissol ed altre.

Le condizioni di deduzione delle spese fondiarie per essere deducibili devono soddisfare 5 condizioni:

essere relativi a dei beni i cui ricavi sono inponibili in quanto redditi fondiari;
aver originato un effettivo esborso di denaro, non si possono dedurre le spese per lavori eseguiti personalmente;
essere state pagate nell’anno di riferimento;
essere giustificate, se del caso occorre provare la realità, la natura, la pertinenza e l’ammontare delle spese dedotte;
essere effettuate per l’acquisizione o la conservazione dei redditi fondiari.

Le spese connesse agli alloggi sfitti non sono, in principio, deducibili. Tuttavia si possono dedurre quelle afferenti un alloggio destinato alla locazione, del quale il proprietario non si riserva il godimento e che cerca effettivamente un inquilino.
Per un immobile in corso di costruzione possono essere dedotti anche gli interessi pagati prima della locazione se è stata comunicata all’Amministrazione fiscale l’intenzione di affittarlo una volta ultimato.

Le spese deducibili sono dettagliatamente regolamentate, le indichiamo a titolo non esaustivo e senza analizzarle una per una:

Spese di gestione ed amministrazione;
Retribuzione del guardiano
Remunerazione di soggetti terzi
Spese di eventuali procedure
Altre spese non qualificate
Premi delle assicurazioni
Assicurazione dell’immobile
Assicurazione dei mobili
Spese per lavori
Lavori di manutenzione e riparazione
Lavori di miglioramento
Lavori di ricostruzione ed ampliamento
Spese a carico dell’inquilino che non ha pagato ed ha liberato l’alloggio
Le indennità di evizione e di re alloggio per l’inquilino per il periodo di durata dei lavori
Imposte e tasse
Interessi e spese di mutuo.

Micro BIC e la locazione di immobili mobiliati.

Il contribuente che affitta in modo abituale un appartamento dotato di mobili esercita un’attività commercile. Gli affitti sono imponibili nella categoria dei redditi industriali e commerciali (BIC);

La categoria comprende i redditi provenienti dalla locazione di immobili ammobiliati anche se solo stagionalmente.
Rientrano in questa categoria i ricavi da affitto di immobili vuoti quando l’inquilino sub loca l’appartamento dopo averlo ammobiliato.

Si applica il regime micro – BIC se gli affitti degli alloggi ammobiliati non hanno superato la somma di 32.600 euro si applica automaticamente il regime microBic. Il fisco applicherà sui ricavi un abbattimento forfettario del 50 per cento, con un montante minimo di 305 euro.

Attenzione, i proprietari di gites rurali, di ammobiliati turistici o di camere per gli ospiti beneficiano di un plafond più elevato. Il plafond è fissato a 81.500 euro e l’abattimento forfettario è del 71% degli affitti incassati.

Se si superano i plafond si rientra nel regime dei Benenfici industriali e commerciali e le regole per la determinazione degli imponibili sono quelle generali per ogni attività, ammortamenti compresi.

Imposta sulla fortuna

Per l’anno 2011 la legge delle Finanze prevede che la soglia di tassazione è portata a 1.300.000 di patrimonio netto tassabile.

I non residenti, ai sensi della legislazione interna francese, sono tassabili in base ai loro soli beni situati in Francia.

L’imposizione è determinanta sulla base del nucleo familiare.

Gli investimenti finanziari dei non residenti sono espressamente esonerati dalla ISF.
Tuttavia, sono imponibili:

I titoli, azioni o parti possedute in una società o in una persona morale non quotata il cui attivo è principalmente costituito di immobili o di diritti immobiliari situati sul territorio francese, in proporzione tra il valore di questi beni e l’atttivo totale della società;
I titoli di partecipazione rappresentanti almeno il 10% del capitale di una società;
Le azioni o quote possedute direttamente o indirettamente per oltre il 50 % da persone morali o organismi proprietari d’immobili o di diritti reali situati in Francia.
Per regola generale, i beni imponibili sono valutati secondo le regole applicabili in materia di imposta sulle successioni ( in pratica, si tratta del valore venale). Il valore è determinato con riferimento al 1° gennaio dell’anno di imposizione.

L’imposta si applica a scaglioni che vanno dallo 0,55 all’1,80 per cento.

Tassa sul valore venale degli immobili posseduti in Francia da entità giuridiche (3%)

In pratica si tratta delle società cosidette “opacche” cioe’ di cui non si conoscono i soci.

Per mantenere l’anonimato si paga l’imposta del 3%. Per essere esonerati dal pagamento di questa imposta gli amministratori di queste società comunicano o si impegano a comunicare all’Amministrazione fiscale l’ubicazione, la consistenza ed il valore degli immobili posseduti al 1° gennaio di ogni anno, l’identità e l’indirizzo di ciascun azionista, associato o membro, ed anche il numero di azioni, quote o altri diritti posseduti da ciascuno di essi.
L’Amministrazione Fiscale Francese non comunica a terzi queste informazioni.

Per contro le società che devono corrispondere la tassa del 3% devono sottoscrivere entro il 15 maggio di ogni anno, una dichiarazione che esponga l’ubicazione, la consistenza ed il valore venale degli immobili e dei diritti immobiliari imponibili posseduti al 1° gennaio dell’anno di imposizione. Questa ddichiarazione deve essere accompagnata dal pagamento della tassa.

Le imposte dirette locali

Le imposte dirette locali sono le più antiche imposte del sistema fiscale francese. Le imposte locali sono incassate dallo Stato a vantaggio delle colletività territoriali ( regioni, dipartimenti, comuni) e delle organizzazioni pubbliche di cooperazione intercomunale.

La fiscalità locale si compone di quattro imposte principali: la taxe fonciere sulle proprietà costruite, la taxe fonciere sulle proprietà non costruite, la taxe d’habitation e la contribuzione economica territoriale, che rimpiazza la tassa professionale abolita nel 2010.
Occorre aggiungere delle tasse connesse o assimilate.

La fiscalità locale si caratterizza per il fatto che la base d’imposizione delle imposte locali è costituita essenzialmente dal valore locativo catastale. Il valore locativo catastale non rappresenta gli affitti alle condizioni normali ma il rendimento teorico di una proprietà determinato dall’Amministrazione.

I tassi di queste imposte sono fissati dai Consigli regionali e dai Consigli comunali il che comporta importanti variazioni da un comune all’altro. Esistono numerosi esoneri permanenti o temporanei.

La tassa fondiaria sulle proprietà costruite.

L’ ammontare della taxe foncière è stabilita anualmente.
Le propietà imponibili sono costituite da tutte le costruzioni fissate al suolo in modo perpetuo e che presentano le reali caratteristiche di costruzione. A titolo di esempio, si possono citare gli immobili ad uso abitativo, i beni professionali ed i terreni che sono pertinenze delle costruzioni.

La base imponibile fa riferimento al valore locativo catastale.

La tassa è dovuta dalla persona proprietaria al 1° gennaio dell’anno di imposizione.

Delle esonerazioni e degli sgravi sono accordati d’ufficio, a certe condizioni di reddito e di coabitazione, alle persone anziane o handicappate e di condizioni econiomiche modeste.

La tassa fondiaria sulle proprietà non costruite.

Anche la taxe foncière sulle proiprietà non costruite è stabilita annualmente e viene incassata dallo stato a favore dei comuni e delle organizzazioni pubbliche di cooperazione intercomunale.

La base imponibile fa riferimento al valore locativo catastale.

La taxe d’habitation

I locali ad uso abitativo sufficientemente ammobiliati e le loro dipendenze ( giardini, garage, parcheggi privati) sono imponibili alla taxe d’habitation.

La tassa è dovuta dalla persona che dispone, al 1° gennaio dell’anno di imposizione, di locali imponibili, qualsivoglia sia il titolo del possesso ( proprietario, inquilino, occupante a titolo gratuito).

Nei comuni in cui non è in vigore la tassa annuale sugli alloggi vacanti la taxe d’habitation si applica a partire dal quinto anno di mancata occupazione.
Anche la tassa di abitazione è calcolata con riferimento al valore locativo catastale e sono previste riduzioni e sgravi che variano da comune e comune.

Modalità di pagamento delle imposte

In Francia è l’Amministrazione fiscale che calcola le imposte. Il contribuente riceve l’Avis d’imposition sul quale sono indicati i redditi, le modalità di calcolo e l’imposta dovuta.

La scadenza per il pagamento delle imposte sul reddito è fissata al 15 settembre.

Il pagamento delle imposte puo’ essere effettuato nei seguenti modi:

TIP ( da utilizzare se si è titolari di un conto bancario in Francia): è un modello precompilato che si trova in calce della prima pagina dell’Avis d’imposition), deve essere firmato ed inviato alla Tesoreria unitamente al RIB (coordinate bancarie)
Addebito automatico in conto ( per i titolari di conto bancario in Francia): si aderisce a questo sistema inviando una domanda all’Ufficio imposte competente. Si racccomanda di inviare con molto anticipo questa richiesta;
Assegno; si spedisce alla tesoreria in uno con una copia dell’Avis d’Imposition;
Bonifico: deve essere eseguito almeno dieci giorni prima della scadenza, indicare nella causale il numero di riferimento dell’Avis d’Imposition.

Modulo RW ed imposta patrimoniale.

E’ ormai noto, per i residenti fiscalmente in Italia, l’obbligo di compilazione del modulo RW con l’indicazione degli investimentti all’estero.

La novità di quest’anno è l’imposta patrimoniale dello 0,76 % che si calcola sul costo e, in mancanza, sul valore di mercato degli immobili posseduti all’estero.

Questo argomento merita una separata ed approfondita analisi.

In questa sede basta sottolineare che l’imposta è stata introdotta con effetto retroattivo e che dall’imposta patrimoniale si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito di imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile. Molto bene. Ma in quali stati è applicata l’imposta patrimoniale ed a partire da quale consistenza patrimoniale?
Per la Francia alla base imponibile dell’imposta sulla fortuna, che si applica a partire di un patrimonio netto superiore a 1.300.000 euro, concorrono anche beni diversi dagli immobili.
In pratica significa che, salvo rari quanto ipotetici casi, nessun residente fiscale italiano che possiede uno o più immobili in Francia beneficerà del credito d’imposta. […]

Dalle giurisdizioni

Ireland as a holding company location

intercambio-irlanda-dublin_0Introduction:

In recent years Ireland has become a very attractive place for international companies to locate a holding company.  Because of attractive tax, legal and regulatory framework, combined with an open and accommodating business environment, Ireland’s status as a world-class location for international business is well established.  Very often the preferred method of accomplishing these aims has been either through the relocation of the tax residence of a parent or holding company to Ireland or the incorporation of a new parent or holding company in Ireland.

Company Residency:

A company that is resident in Ireland is liable to Irish corporation tax on its worldwide profits and not just in respect of Irish source profits.  A company that is merely incorporated in Ireland is not automatically treated as resident here if it is controlled by shareholders who are resident in another EU State or in a country with which Ireland has a tax treaty.

However, the key determinant for tax residency is the “central management and control” test.  In essence this means that a company is resident in Ireland if the strategic decisions concerning it’d activities and operations are exercised here.  Some of the factors that can generally be expected to be of relevance in determining the central management and control include:

  • Where are the important questions of company policy and critical decisions determined?
  • Where do the majority of directors reside?
  • Where are the board meetings held?
  • Where is the negotiation of major contracts undertaken?

Tax Advantages:

The main tax advantages for Irish resident holding companies include:

Capital gains tax participation exemption on disposal of qualifying shareholdings; Qualifying shareholdings are greater than or equal to 5% in companies resident in an EU member state/double tax agreement partner country. This shareholding must include the right to 5% of the profits of the company and the right to 5% of the assets on a winding up. The minimum holding requirement can also be satisfied where the holding company is a member of a group and the shareholdings of members of the group are taken into account. This holding requirement must be satisfied for a continuous 12 month period and the disposal must take place within a two year period after meeting the holding requirement. The activity of a subsidiary company must consist wholly or mainly of the carrying on of a trade at the time of the disposal. This requirement can also be satisfied where the business of the holding company and companies in which the holding company has a direct or indirect ownership interest of at least 5%,  consist wholly or mainly of the carrying on of one or more trades.

  1. Effective exemption for foreign dividends via 12.5% tax rate for qualifying foreign dividends and flexible foreign tax credit system.  The Finance Act 2008 introduced a 12.5% tax rate on foreign dividends out of trading profits of companies that are resident for tax purposes in EU Member States (‘EU’) or in countries with which Ireland has a tax treaty (‘DTA’).
  2. Double tax relief available for tax suffered in foreign branches and pooling provisions for unused credits. Where (i) the Irish company receives foreign branch income, and (ii) the foreign tax suffered exceeds the Irish tax on the foreign branch income, then the excess may be set-off against Irish tax on other foreign branch income of the Irish company in the year concerned.
  3. Dividend withholding tax can be avoided in certain circumstances including where the recipient is resident in an EU member state or a tax treaty partner country.  Amongst the circumstances included are: (A) Companies which are resident in a treaty country, but which are not under the control, whether directly or indirectly, of a person or persons who are resident in Ireland and (B) Companies which are not resident in Ireland and which are ultimately controlled by persons who are resident for tax purposes in a treaty country.  In addition persons who are not resident nor ordinarily resident in Ireland but are resident in an EU state or tax treaty country than be paid gross with withholding tax providing certain compliance procedures are met.
  4. Transfer pricing.  Up to recently there were no transfer pricing rules in Ireland.  However new rules have been introduced to ensure that arm’s length prices apply to transactions between associated persons, thus ensuring the full profit is taxed in the country receiving the income. The rules do not apply to small and medium sized enterprises (less than 250 employees, with turnover below €50m or assets below €43m). Effective 1 January 2011 as respects transactions agreed on or after 1 July 2010.
  5. Controlled Foreign Company (CFC) Regulations.  Ireland does not have any CFC regulations and therefore it is possible for an Irish company to hold shares in companies that are resident in other jurisdictions and not require the profits of the entity in the other jurisdiction to be repatriated to Ireland. Many other international holding company locations include CFC rules which can limit the range of countries into which they can invest.

One of the major advantages of Ireland as a holding company location is the ability to combine the holding company with trading activities such as shared services, group administration, purchasing treasury and research and development.

  […]