Il Lussemurgo conosce un sistema basato sulla stabilità della legislazione e della organizzazione politica che fanno di questo Paese un ambiente positivo ed ottimale, di natura tale da attirare gli investimenti esteri. La qualità del sistema finanziario basata su una gestione efficiente ed efficace costituisce ugualmente un fattore non trascurabile per chiunque sia desideroso di stabilire per lungo termine la sede della propria impresa o del proprio centro d’affari in Lussemburgo.
Le società di capitale residenti sono soggette ai seguenti tipi di imposte:
– imposta sui redditi delle società
– imposta commerciale comunale
– imposta patrimoniale
e alcune imposte indirette.
L’imposta sui redditi delle società
Tutte le società di capitale residenti, così come le società estere che hanno una stabile organizzazione nel Gran Ducato sono soggette all’imposta sul reddito. Le società di capitale residenti sono, in ogni caso, assoggettate ai redditi mondiali, il che vale quanto dire, che la base imponibile è rappresentata dalla sommatoria dei dei redditi ovunque questi siano prodotti. Questa tassazione viene effettuata con riserva delle disposizioni dei trattati fiscali conclusi con il Lussemburgo. Il Lussemburgo ha firmato convenzioni con una sessantina di Paesi, tra cui la maggior parte dei Paesi dell’Unione Europea.
Le imposte pagate all’estero in questo caso danno, in generale, diritto ad un credito d’imposta in Lussemburgo. Tali convenzioni sono spesso basate sul modello dell’OCSE.
La determinazione del beneficio corrisponde, di norma, all’accrescimento della riserva (o dell’attivo netto) durante l’anno d’imposizione con deduzione dei redditi esonerati dalle imposte (e.g. il plusvalore sulle partecipazioni), il regime di esonero dei dividendi previsto dalla Direttiva Società Madre Filiale,
l’esonero degli utili di proprietà intellettuali, ecc).
Il tasso d’imposizione fiscale delle società é, a partire dal 1 gennaio 2011, pari al 28,80% (per una società con sede legale à Luxembourg-ville, le variazioni del tasso totale dipendono dall’imposizione comunale) e si compone di:
– imposta sui redditi della società: 22,05% (21% nel caso di redditi superiori ai
15.000 euro *, più l’imposta di solidarietà del 5%) (*) 20% nel caso di redditi inferiori ai 15.000 euro
-imposta commerciale comunale: 6,75%
A partire dal 1 gennaio 2011 l’imposta sui redditi delle società è fissata ad un minimo di 1.575 euro per gli organismi a carattere collettivo la cui attività non è sottoposta al controllo di un ministero o di un’autorità di sorveglianza e per i quali la somma delle attività finanziarie, dei valori mobiliari e della liquidità bancaria, postale, assegni e pagamenti è superiore al 90% del totale di bilancio.
In caso di integrazione fiscale, l’imposta minima, quale descritta qui sopra, si applica soltanto alla società ombrello o allo stabilimento locale, dato che si tratta dell’unica entità assoggettata all’imposta sugli utili societari sulla base del risultato fiscale globale delle società appartenenti all’integrazione fiscale. I dividendi vengono aggiunti alla base imponibile e subiscono, a partire dal 2007, un prelevamento alla fonte fino ad un massimo del 15%, ma sono integralmente esonerati dal suddetto prelevamento nel caso in cui siano pagati a società tassabili aventi sede in uno dei 60 Paesi con cui il
Lussemburgo ha firmato una convenzione fiscale (questo a condizione che una partecipazione non inferiore al 10% sia posseduta per un periodo continuativo di 12 mesi).
Alcune convenzioni per prevenire la doppia tassazione prevedono riduzioni dei prelevamenti alla fonte che possono giungere fino al totale annullamento del suddetto prelevamento, come è previsto dalla Direttiva Società Madre Filiale o dalla Direttiva Interessi-Royalties.
L’imposta commerciale comunale
A partire dal 1 gennaio 2002, questa imposta è compresa nel tasso di imposizione delle società (28,80%). Questa imposta viene incassata per conto del comune in cui l’impresa ha sede. Il tasso varia, a seconda del comune, tra il
6 e il 12% ed è del 6,75% per il comune di Lussemburgo.
L’imposta patrimoniale
L’imposta patrimoniale viene calcolata sul valore dell’attivo netto (l’attivo della società diminuito dei debiti) come risulta dal bilancio al termine del periodo di imposta. Gli immobili concorrono solo per una frazione del loro valore. Le partecipazioni rilevanti vengono interamente esonerate dalla base di calcolo della suddetta imposta.
Il tasso dell’imposta patrimoniale è di 0,5%.
Le imposte indirette
Al momento della creazione della società, la sottoscrizione del capitale è sottoposta ad un diritto di apporto fisso di 75 euro. Lo stesso discorso vale per qualunque aumento di capitale – in denaro in natura – o per i sovrapprezzi di emissione. Tale diritto di apporto può essere ridotto a zero nell’ambito della riorganizzazione della Direttiva sulle fusioni (apporto di una partecipazione maggioritaria ad una società holding per esempio).
I diritti di registro vengono percepiti al momento del trasferimento della proprietà dell’immobile. Di norma viene percepito un diritto proporzionale del
6%, a cui si aggiunge un supplemento proporzionale per il comune.
A partire dal 1 gennaio 2009, gli apporti di immobili alle società sono tassati ad un tasso proporzionale del 1,1% (0,5+0,6), quando il conferente è pagato in azioni della società.
Una tassa di abbonamento viene percepita sulle SPF (Società di gestione di Patrimonio Familiare) e sui fondi di investimento, poiché questi non sono imponibili né sui loro redditi né sul loro patrimonio.
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