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L’Isola di Man aggiorna le linee guida per gli agenti fiduciari

La commissione di vigilanza finanziaria dell’isola di Man ha pubblicato una nuova serie di linee guida, ancora non finalizzate, applicabili alle pratiche adottate dalle agenzie che forniscono servizi fiduciari (chiamate Trust Service Providers). Lo scopo di queste linee guida e’ quello di rafforzare le direttive esistenti, che sono in vigore dall’ Ottobre 2010.

Le nuove linee guida servono a ricordare alle agenzie che forniscono servizi fiduciari dei loro obblighi per quando riguarda la loro condotta nell’agire come agenti fiduciari, amministratori e protettori di strutture trust; illustrano inoltre gli strumenti che possono essere adottati dalla Commissione affinche’ tali obblighi vengano rispettati.

La Commissione intende rafforzare ulteriormente le nuove linee guida, in quanto le scritture fiduciarie spesso assegnano ampi poteri a coloro che svolgono il ruolo di fiduciario, nonche’ ingenti indennita’. Inoltre, i potenziali beneficiari di trust discrezionali hanno diritti limitati per quanto riguarda l’accesso a informazioni relative alla struttura fiduciaria. E’ possibile che l’amministratore fiduciario assuma una linea di condotta che non e’ una violazione dei termini della scrittura del trust e che sia coperta da un indennizzo ma che, allo stesso tempo, non rispetti i requisiti di competenza ed integrita’ previsti dalla General Licencing Policy e dal Rule Book dell’Isola di Man. Questi devono essere rispettati affinche’ possa essere conservata la licenza di agente di servizi finanziari.

La Commissione ha evidenziato come questo sottolinei la necessita’ di: Elevati standard di professionalita’ in questo settore; Rigorosi controlli interni sulle agenzie che forniscono servizi fiduciari; e la presenza di protettori dei trust che siano indipendenti dagli amministratori della struttura fiduciaria, e non soggetti a conflitti di interessi.

Nel dettaglio, le nuove linee guida hanno lo scopo di rafforzare le seguenti direttive:

  • 6.2 Capacita’, attenzione e diligenza: Il requisito di fare uso di capacita’, di prestare attenzione ed agire con diligenza nelle attivita’ connesse alla costituzione, redazione, gestione e amministrazione della struttura fiduciaria.
  • 6.6 Non compiere azioni che possano nuocera alla reputazione dell’ isola: Questo include adottare una linea di condotta che sia volta unicamente al profitto, e non all’interesse dei beneficiari, o che possa danneggiare la reputazione dell’ Isola di Man.
  • 6.7 Integrita’ e correttezza: Questa regola e’ applicabile allo svolgimento di tutte le attivita’ regolate, e include il trattare onestamente e in modo trasparente con i clienti.
  • 6.8 Decisioni consapevoli: Questa direttiva include il requisito di evitare rappresentazioni o pratiche fuorvianti o ingannevoli, ed e’ applicabile alle informazioni fornite ai disponenti, ai protettori o ad altre figure chiave nel contesto del trust, in relazione alla natura dei servizi fornito o ai costi e ai benefici delle decisioni prese dall’amministratore fiduciario.
  • 8.4 Controllo sulle attivita’ di gestione: Questa regola include il requisito di assicurare che vi siano sistemi di controllo volti a garantire che i clienti siano trattati equamente e che i beni e i fondi del trust siano utilizzati in modo appropriato.
  • 8.6 Gestione del rischio: Questa regola prevede il requisito di gestire il richio in cui incorre l’agente fiduciario.
  • 8.19 Funzioni del responsabile compliance: Questa regola include il requisito di disporre di robusti e ben documentati sistemi di compliance, e di monitorare le modalita’ operative – queste dovrebbero includere accordi sulle modalita’ decisionali degli amministratori del trust e sulla registrazione delle decisioni prese, nonche’ sulle modalita’ di distribuzione e di altri pagamenti.

E’ previsto che la proposta venga discussa dal Governo e dai rappresentanti della Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) dell’Isola di Man e della Association of Corporate Services Providers (ACSP) nel corso di una seduta alla fine di Marzo.

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Il Liechtenstein adotta strategia comprensiva per il suo centro finanziario

Dopo mesi di consultazioni riguardo alla direzione futura del centro finanziario del paese, il Governo del Liechtenstein, le associazioni e gli operatori di mercato si sono finalmente accordati sulla strategia da seguire.

La strategia, adottata dal Governo del Liechtenstein nel corso di una recente seduta, copre molti aspetti ed ha lo scopo di  creare le condizioni chiave per lo sviluppo in positivo del centro finanziario del principato.

Integrando la dichiarazione del Liechtenstein del 2009, l’esistente cooperazione transfrontaliera e l’impegno alla trasparenza fiscale, nonche’ i vantaggi competitivi esistenti, il Governo si propone di alzare il profilo del principato e di attivamente posizionare il Liechtenstein come centro specialista nella strutturazione e gestione del patrimonio, nonche’ di rendere il centro finanziario del Liechtenstein piu’ competitivo ed attraente al di fuori dell’ Area Economica Europea.

Oltre a continuare a rafforzare lo status del Liechtenstein come centro specialista nelle strutturazione e gestione a lungo termine del patrimonio, sia per clienti privati che istituzionali, il Governo intende consolidare il centro di investimenti finanziari e rafforzare la posizione del principato come sede del settore assicurativo. Stando a quanto dichiarato dal Governo, le soluzioni personalizzate e la vasta gamma di prodotti offerti dal Liechtenstein, assieme alla nota stabilita’ politica ed istituzionale, aumenteranno la domanda da parte di clienti internazionali.

Attualmente, il Liechtenstein trae benefici dalle strette relazioni e dalla compatibilita’ giuridica con la Svizzera, con l’Unione Europea e con i mercati dell’Area Economica Europea. Inoltre, offre il franco svizzero come moneta affidabile e, allo stesso tempo, pieno accesso al Mercato Unico. In futuro, il Governo del Liechtenstein intende rafforzare i legami con altre giurisdizioni orientando in modo strategico le forme legali del Liechtenstein verso strutture patrimoniali internazionali, espandendo la rete di accordi contro la doppia imposizione e aprendosi ai paesi che ricoprorono un ruolo chiave nei mercati internazionali.

Il Governo continuera’ a promuovere il Liechtenstein come partner affidabile e prevedibile, impegnato ad allinearsi ai piu’ recenti standard internazionali. Nel contesto di una piu’ vasta rete di accordi fiscali, il Governo intende trovare una soluzione per regolarizzare i patrimoni non dichiarati detenuti in Liechtenstein da parte di residenti stranieri, quindi garantendo le richieste di versamenti fiscali da parte di altri paesi, tenendo allo stesso tempo in considerazione i bisogni e gli interessi nazionali.

Il Liechtenstein ha concluso accordi fiscali, nel rispetto delle direttive OCSE, con oltre 35 paesi.

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L’isola di Jersey espande la piattaforma per il versamento delle imposte online

Espandendo la piattaforma di pagamento online introdotta nel 2012, il governo dell’isola di Jersey ha cominciato ad offrire ai contribuenti la possibilita’ di versare le imposte online.

L’Agenzia delle Entrate ha annuciato che accettera’ pagamenti online per le seguenti categorie d’imposta:

  • Imposta sul reddito (personale e delle societa’);
  • Contributi ITIS (Income Tax Installment System) per i datori di lavoro;
  • Tassa sulle merci e sui servizi nazionali (GST, Domestic Goods and Services Tax);
  • Imposta di bollo per le entita’ di servizi internazionali (ISE, International Services Entity)

David Le Cuirot, Controllore delle Entrate dell’isola di Jersey ha spiegato: “L’ Agenzia delle Entrate ha introdotto una serie di servizi online, che hanno lo scopo di rendere il pagamento delle imposte piu’ semplice ed efficiente. Questo porta vari benefici, dal facilitare la vita per i contribuenti al ridurre le spese incorse nell’adempire gli obblighi fiscali per le imprese. La nuova piattaforma e’ un modo veloce e conveniente che i contribuenti possono utilizzare per versare le imposte in un contesto online protetto.”

Nel corso dei prossimi due anni, l’Agenzia delle Entrate intende continuare la modernizzazione dei processi di riscossione delle imposte. E’ previsto che entro la fine del 2013 venga introdotto un sistema per completare la dichiarazione dei redditi online (attraverso agenti), e che questo sistema venga esteso a tutti i contribuenti nel 2014.

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La Grecia prevede di concedere esenzioni IVA per favorire il transito di merci attraverso il porto del Pireo

Una disegno di legge presentato in Parlamento in data 28 Febbraio 2013 propone di concedere un’ esenzione IVA ai piu’ importanti distributori che decidono di utlizzare il porto del Pireo in Grecia per il transito di merci.

Questa proposta e’ elaborata per garantire che Hewlett Packard, azienda produttrice di computer, porti avanti i piani di transitare le proprie merci attraverso il porto del Pireo e di utilizzare le nuove infrastrutture ferroviarie, semplificando la distribuzione nel nord della Grecia, e in generale rafforzando la rete di distribuzione in Europa e nelle regioni del Medio Oriente e del Nord Africa.

La legge prevede che le aziende che intendono valersi della concessione siano tenute a ridistribuire dal Pireo merci pari ad un valore minimo di 120 milioni di euro,  ogni anno per i primi cinque anni di investimento, prima che entri in atto l’ obbligo di importare merci per un valore minimo di 300 milioni di euro. La porzione massima di merci importate che possono essere vendute al mercato Greco e’ pari al 10% del valore totale delle importazioni.

Le merci che transitano attraverso il porto del Pireo saranno soggette a maggiori controlli, al fine di evitare che possano essere importate in Grecia merci per cui non sono state pagate le relative imposte.

L’esenzione è notevole, dal momento che in Grecia l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto e’ del 23%, una delle piu’ alte in Europa.

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Hong Kong potrebbe apportare modifiche al regime di sorveglianza sulle attivita’ di revisione contabile

Rispondendo per iscritto ad un quesito posto nel Consiglio Legislativo, il Professore KC Chan, Segretario dei Servizi Finanziari e del Tesoro di Hong Kong, ha annunciato che il Governo potrebbe iniziare a lavorare con il Financial Reporting Council (FRC) e con l’ Hong Kong Institute of Certified Public Accountants (HKICPA) su proposte di riforma al regime di sorveglianza sui processi di revisione contabile.

In primo luogo, Chan ha confermato l’importanza di mantenere un quadro normativo per la professione contabile che sia efficace e al pari con le pratiche e con gli standard internazionali; questo e’ essenziale per migliorare lo status di Hong Kong come centro finanziario internazionale, rafforzando la fiducia del mercato in relazione alle pratiche di relazione finanziaria e di governance societaria.

A questo scopo, nel 2006 e’ stato costituito il FRC, in seguito a consultazioni pubbliche e incontri a cui hanno partecipato rappresentanti del Governo, dell’ HKICPA, della Securities and Futures Commission, e dell’ Hong Kong Exchange and Clearing Limited. Il FRC e’ stato costituito in linea con la tendenza internazionale a rendere le attivita’ di sorveglianza sulle attivita’ di revisione e di relazione finanziaria per le societa’ quotate in borsa piu’ indipente dalla professione contabile.

Nel rispetto del quadro normativo in vigore, il FRC ha il compito di indagare su eventuali irregolarita’ di revisione e relazione finanziaria per le societa’ quotate in borsa, cosi’ come sulla mancata conformita’ ai requisiti contabili; l’ HKICPA e’ invece responsabile per tutte le altre funzioni normative relative al settore contabile, tra cui rientra la supervisione degli studi contabili che forniscono servizi sia a societa’ quotate in borsa che a quelle non quotate.

Attualmente, il FRC conduce indagini su eventuali irregolarita’ di revisione e relazione per societa’ quotate in borsa, mentre l’ HKICPA svolge la stessa funzione quando le irregolarita’ riguardano invece societa’ che non sono quotate. Per quanto riguarda il regime di regolamentazione dei professionisti del settore contabile,  non vi e’ quindi alcuna duplicazione delle funzioni svolte dal FRC e dall’ HKICPA.

Inoltre, per assicurare che le attivita’ di sorveglianza sui processi di revisione e relazione finanziaria delle societa’ quotate siano ben coordinate, il FRC e l’ HKICPA partecipano ad incontri regolari durante i quali vengono discusse questioni di interesse comune. Specificatamente, il FRC e l’ HKICPA sono sempre in contatto per assicurare che i rispettivi programmi di valutazione delle attivita’ di relazione finanziaria non presentino sovrapposizioni.

Tuttavia, vista la possibilità di rafforzare l’indipendenza dei regimi di regolamentazione per la professione contabile, il Governo accoglierebbe favorevolmente incontri con il FRC e con l’HKICPA, con lo scopo di formulare proposte per migliorare ulteriormente l’indipendenza del regime di sorveglianza sul processo di revisione per le società quotate in borsa.

Chen ha sottolineato che, nel sviluppare le proposte per un’eventuale consultazione pubblica, il Governo terrebbe in considerazione il bisogno di rafforzare l’effettiva esecuzione dei programmi e di minimizzare gli obblighi amministrativi.

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Costituzione societa’ estere

La costituzione di una societa’ all’estero, una pratica semplice e rapida.

 

Ascheri & Partners Ltd presta assistenza e consulenza per la costituzione di società sia nei paesi della Comunità Europea sia nelle altre giurisdizioni offshore.

Il nostro network di professionisti internazionali ti assiste in tutte le fasi della pratica di avvio della tuo nuova societa’ estera,:dalla consulenza iniziale, alla costituzione, alla risoluzioni di eventuali problematiche fiscali e di gestione..

 

Scarica la nostra brochure per maggiori informazioni:

Ascheri Brochure

Domande e risposte frequenti

Ecco una sintesi in materia di società estere: nella comunità europea, internazionali, offshore:

 

In quali paesi posso aprire la mia societa’ estera?

Si può scegliere tra differenti giurisdizioni e stati per costituire la propria società estera.

Tra queste destinazioni, si può scegliere se costituire la società in Europa (onshore) in uno stato a fiscalità vantaggiosa, o semplicemente in uno stato “offshore” dove la tassazione sarà idealmente dello  0%, nessuna contabilità da tenere, nessun  rendiconto da presentare e l’anonimato assoluto e garantito.

Vi sono molti paesi che permettono la registrazione una società straniera;  a  scelta deve essere fatta in funzione dell’ attività, della residenza dei  clienti e dei  fornitori, della  nazionalità, della  situazione fiscale, e di tutti gli altri elementi utili.

Paese

Costituzione

Regno Unito  
Monaco Principato  
Seychelles  
Cipro  
Malta  
Gibilterra  
Irlanda  
Israele  
Austria
Hong Kong

Quanto tempo e’ necessario per aprire una societa’ estera?

I tempi di costituzione vanno da qualche ora a qualche settimana.

Che cosa  è una società Offshore?

Una società Offshore è per definizione “non imponibile”,  e di conseguenza non si è obbligati alla tenuta della contabilità ed alla redazione di bilancio, o alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
La gestione si riduce alla tenuta ed al controllo del conto corrente bancario, e  può essere amministrata da qualsiasi parte del mondo.

Il tempo medio di costituzione della società è di circa quindici giorni.

Che cosa è una società Onshore?

Sono quelle costituite nell’ Unione Europea, negli stati che offrono una fiscalità vantaggiosa;  queste società si dicono “onshore” e sono un’alternativa, o un complemento, alle società Offshore.

Competenza e rigore.

Un’ analisi attenta della  situazione  permette di studiare e creare una struttura adatta alle  necessita ed agli  obiettivi di chiunque.

La fattibilità del progetto e la scelta della giurisdizione ideale permettono di comprendere le possibilità che vengono offerte in materia di delocalizzazione.

Presenza, disponibilità e perennità nel tempo.

Per una integrazione ottimale nell’ambiente internazionale, ed una immediata fruttuosità della vostra iniziativa, i nostri consulenti vi illustreranno tutti gli aspetti dell’internazionalizzazione, e resteranno a vostra disposizione per il primo anno senza dover sostenere ulteriori costi.

La nostra consulenza non vuole ridursi ad una prestazione unica: noi restiamo disponibili al fine di seguire la vostra evoluzione e rispondere alle vostre necessità  sia di  breve che di lungo termine.

Alcuni casi di specie

Agenti commerciali:

Con una imposizione globale superiore al 50% molti agenti commerciali scelgono di delocalizzare la loro attività ed aumentare così il loro reddito.

Import Export:

Si vuole ridurre il margine di imposizione fiscale?  Si vogliono aumentare gli utili?  Il tutto è possibile de localizzando  gli  acquisti attraverso una società estera.

Consulenti, Freelance:

Se la  contribuzione fiscale supera il 50%, una società estera può far risparmiare sulla tassazione e ridurre in maniera efficace gli adempimenti amministrativi.

Vendita di Licenze e Brevetti:

Avere realizzato e sviluppato un concetto innovativo e questo venisse commercializzato attraverso una rete di franchising  o vendere delle concessioni d’utilizzo,  istituendo la  sede sociale in un territorio  fiscalmente vantaggioso si può beneficiare di una tassazione  sensibilmente ridotta.

Commissioni, diritti d’autore, artisti.

Se si devono  incassare o pagare delle commissioni legate a contratti commerciali, se si devono incassare dei diritti d’autore, utilizzare una società estera, è più semplice e più economico.

E-Business:

Questa attività è senza dubbio la più interessante per esercitare l’attività tramite una società estera. Nessuna stabile organizzazione;  l’attività è esercitata solo su Internet e, pertanto, la fiscalità è ancora più conveniente.

Holding, Immobiliare, Navi da diporto, Partecipazioni societarie, Cessione di quote o azioni:

Proteggere il  patrimonio, garantendone l’anonimato, mediante l’utilizzo di una società estera che potrà essere la proprietaria di  beni immobiliari, di quote di società,  di beni mobili,  ed altro.

Trasferimento imprese in difficoltà:

Se una società incontra delle difficoltà finanziarie, trasferire la sede sociale all’estero può evitare il fallimento con tutte le conseguenze del caso.

In conclusione non bisogna dimenticare che la costituzione di una società all’estero è un comportamento lecito. Bisogna sapersi destreggiare fra lacci e laccioli, indeducibilità di costi, comunicazioni fiscali, presunzioni di evasione o frode fiscale.

Non è impossibile e forse neppure difficile.

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Conto corrente estero

banksConti bancari personali e societari.

Aprire un conto all’estero non è mai illegale né contro nessuna normativa fiscale. Annualmente si devono dichiarare le attività detenute all’estero (il saldo del conto).

I cittadini di uno stato della Comunità Europea hanno diritto di aprire un conto bancario in qualsiasi altro stato membro.

Nemmeno è illegale alimentare quel conto con somme purché i denari siano di provenienza lecita e il trasferimento avvenga tramite canale bancario; la banca si occupa di segnalare il movimento all’UIF, l’Unità di informazione finanziaria svolge compiti e funzioni di analisi finanziaria in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.

Circa la tassazione ci sono due possibilità:

  1. conto acceso in Paesi nei confronti dei quali l’Italia ha stipulato convenzione per evitare la doppia tassazione
  2. conto acceso in Paesi senza convenzione.

L’esistenza e la gestione di un conto corrente all’estero con consistenza o movimentazione superiore a 10 mila euro, comporta l’obbligo della compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi.

La banca estera che eroga interessi su un conto corrente di un cittadino appartenente all’UE o extra UE deve comunicare allo stato di residenza del contraente tutte le informazioni relative al suddetto conto corrente.

Sugli interessi erogati al cliente straniero la banca applica una ritenuta a titolo di imposta.

La comunicazione delle informazioni sui conti correnti opera in via automatica per tutti gli Stati membri della Comunità Europea ad eccezione del Lussemburgo, del Belgio e dell’Austria.

Per tutti coloro che possiedono un conto corrente in uno degli Stati membri, le informazioni verranno comunicate direttamente al fisco.

La dichiarazione dei redditi dovrà essere compilata comunque sia da coloro che possiedono un conto corrente in uno stato membro, sia da coloro che lo possiedono in uno stato extra UE.

Servizi

Lo studio Ascheri & Partners Ltd  assiste i clienti nelle operazioni di apertura di conti correnti bancari all’estero a cominciare dalla scelta della giurisdizione.

In alcuni paesi non è necessario che il cliente si presenti personalmente in un’Agenzia della banca, il conto corrente può essere aperto per corrispondenza, per altri paesi lo studio Ascheri & Partners Ltd , in base ad accordi di consulenza con gli istituti bancari, provvede all’autentica della documentazione ed a tutte le formalità di apertura del conto bancario.

Per ogni ulteriore informazione info@ascheri.co.uk

 

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Dalle giurisdizioni

Francia. Plusvalenze immobiliari realizzate dai residenti e dai non residenti : il punto sulla nuova fiscalità francese.

eiffel-1Quando si vende un bene immobile, o un diritto ad esso connesso,  ad un prezzo superiore a quello pagato per acquistarlo, si realizza una plusvalenza e si è assogettati alla relativa imposta.

Fatte salve le deroghe previste e regolate dalle convenzioni internazionali, le persone fisiche che non sono fiscalmente domiciliate in Francia sono sottoposte ad un prelevamento alla fonte a titolo d’imposta  sulle plusvalenze realizzate occasionalmente in occasione della cessione di immobili in Francia.

Novità nell’aliquota dell’imposta

A far data dal 17 agosto 2012 le plusvalenze derivanti da cessioni di immobili effettuate da persone che non sono fiscalmente residenti in Francia sono assoggettate anche ai prelevamenti sociali nella misura complessiva del 15,5%. I prelevamenti sociali generalizzati e il contributo per ripianare i debiti sociali avevano una funzione ben precisa e gli stranieri erano esonerati. Infatti i non residenti in Francia non beneficiano del sistema sociale francese e non hanno contribuito a produrre il relativo debito.

Per problemi di cassa anche in Francia si è fatto di tutte erbe un fascio.

Calcolare e dichiarare  la plusvalenza

Per detrminare l’ammontare della plusvalenza basta fare la differenza fra il prezzo di vendita e quello di acquisto dell’immobile.
Dopo aver dedotto da questa plusvalenza lorda l’abbattimento per la durata del possesso si ottiene l’ammontare della plusvalenza che sarà assoggetato ad imposta.

Il prezzo di cessione

Il prezzo che si prende in considerazione è quello dichiarato nell’atto di vendita.

Se opportunamente documenati, si possono dedurre dal prezzo di vendita:

Le spese di vendita sopportate per la cessione: cancellazione di ipoteca, commissione pagata all’agenzia immobiliare, spese per le diagnosi obbligatorie ( amianto, piombo, ecc).
L’ammontare dell IVA pagata.
Il prezzo di vendita deve essere maggiorato delle spese ed indennità previste nell’atto a vantaggio del venditore, come il rimborso di spese trasferite a carico dell’acquirente.

Se il bene immobile è ceduto contro pagamento di una rendita (rente viagère), il prezzo di cessione preso in considerazione è il valore in capitale della rendita, con l’esclusione degli interessi.

Il prezzo di acquisto

Si tratta del prezzo effettivamente pagato, come risulta dall’atto di acquisto.

Questo prezzo di acquisto puo’ essere maggiorato delle spese, a condizione che si possano giustificare:

le spese ed indennità che sono state versate al venditore al momento dell’acquisto.
Le spese di acquisto: imposta di registro o IVA pagata al momento dell’acquisto, spese ed onorari di notaio. Se non è possibile giustificare queste spese, si puo’ dedurre un’ammontare forfettario del 7, 5% del prezzo di acquisto.
Spese di costruzione, ricostruzione, ingrandimento, miglioramento a condizione che siano state realizzate da un’immpresa ed esista il giusificativo.
Per un immobile posseduto per oltre 5 anni, si possono dedurre le spese realmente giustificate oppure un forfait del 15% del prezzo di acquisto se non si dispone dei giustificativi.
Le spese di urbanizzazione per strade  e collegamento alle reti di distribuzione che siano o no imposte dalle collettività locali nel quadro di un piano di occupazione dei suoli o di un piano locale di urbanizzazione.
Se il bene è stato acquisito a titolo gratuito (eredità o donazione), le spese che sono state pagate, come gli onorari del notaio e l’imposta di registro, aumentano il valore venale dichiarato nell’atto.

Per i beni pagati a mezzo rendita (rente viagère), ill prezzo di acquisto preso in considerazione è pari al valore in capitale di tale rendita. Non si tiene conto degli interessi pagati.

Calcolare la base imponibile della plusvalenza

Dalla plusvalenza lorda calcolata come differenza fra il prezzo di vendita ed il prezzo di acquisto si operano alcune deduzioni.

Un abbattimento rapportato alla durata del possesso.
Prima della riforma , la plusvalenza lorda era diminuita di un abbattimento del 10% per ogni anno di possesso oltre il quinto. In questo modo, la plusvalenza era esonerata oltre il 15° anno di possesso.

Per le vendite effettuate dal 1° febbraio 2012, l’abbattimento per la durata del possesso è modificato come segue:

–          2% per ogni anno di possesso dopo il quinto;

–          4% per ogni anno di possesso successivo al diciasettesimo;

–          8% per ogni anno di possesso successivo al ventiquattresimo.

Il risultato è un esonero totale delle plusvalenze solo per le vendite d’immobili posseduti da oltre 30 anni.

L’abbattimento del 10% per ogni anno di possesso oltre in quinto anno è stato mantenuto solo per le cessioni di terreni non costruibili, a condizione che:

–          Una promessa di vendita sia stata registrata prima del 25 agosto 2011;

–          La vendita sia conclusa prima del 1° gennaio 2013.

 

Aliquota del 19% e prelevamenti sociali per il 15,5%
Dopo le deduzioni e gli abbattimenti, le plusvalenze realizzate dalle persone fisiche non domiciliate fiscalmente in Francia erano sottoposte all’imposta sul reddito all’aliquota del 19%; sono stati estesi anche a questi soggetti i prelevamenti sociali nella misura complessiva del 15,5%. La CSG (8,2%) non è deducibile dai redditi prodotti e  tassati in Francia.
Minusvalenze
Non si tiene conto delle minusvalenze che non possono neppure essere imputate in diminuizione delle plusvalenze realizzate in occasione dell’eventuale vendita di altro o altri beni immobiliari.

Dichiarazione della plusvalenza e pagamento dell’imposta

Il notaio si occupa di tutti gli adempimenti. Egli redige la dichiarazione di plusvalenza e paga l’imposta in nome e per conto del venditore.

In queszto modo, il notaio con una sola formalità, paga l’imposta di registro dovuta dall’acquirente e l’imposta sulle plusvalenze dovuta dal venditore.

Le vendite assoggettate all’imposta

Sono soggette al nuovo regime di imposta le vendite di immobili, costruiti o non (appartamenti, case o terreni);

Sono soggetti passivi dell’imposta sulle plusvalenze anche i soci di una società di persone (SCI, SCP ..) tassata col regime dell’imposta sui redditi. La plusvalenza sarà determinata per ogni socio della società che vende il bene immobile.
La cessione puo’ essere una vendita ma anche una permuta, uno scorporo o un conferimento.

La cessione è generalmente fatta in piena proprietà, comunque la cessione puo’ anche                 aver ad oggetto l’usufrutto, la nuda proprietà, una servitu’ o altro diritto. In questi casi, il regime fiscale delle plusvalenze immobiliarti risulta applicabile a pieno titolo.

Casi di esonero dall’imposta sulle plusvalenze

A seconda della natura del bene compravenduto, del prezzo di vendita, della durata del possesso certe plusvalenze possono essere esonerate dall’imposta.

–          La cessione della residenza principale.

La plusvalenza che viene realizzata al momento della vendita della residenza principale è totalmente esonerata, si deve trattare della residenza principale al giorno della vendita.

Le “dipendenze immediate e necessarie” come le cantine, garage, camere di servizio che sono vendute nello stesso momento sono anch’esse esonerate.
Un garage, che non è pertinenza dell’abitazione principale ma si trova a meno di un chilometro, è considerato come una dipendenza immediata.

Sono previsti, sotto condizione, degli esoneri per i pensionati e gli invalidi che risiedono in case per pensionati con assistenza medica.

–          Cessione dell’abitazione in Francia di un non-residente.

Una disposizione di legge consente a un non-residente di beneficiare dell’esonero dall’imposta sulle plusvalenze immobiliari.

L’esonero riguarda esclusivamente  la cessione di immobili, parte di immobili o diritti relativi a questi beni che costituiscono l’abitazione in Francia di persone fisiche, fiscalmente non residenti in Francia.

Devono essere rispettate tre condizioni:

–          Il venditore deve essere un cittadino della Comunità Europea o di un paese dello Spazio Economico Europeo che abbia concluso con la Francia una convenzione fiscale che contiene una clausola di assistenza amministrativa. Questa condizione è accertata e deve sussistere alla data di cessione di ogni bene immobile per il quale si chiede l’esonero.

–          Il cedente deve essere stato fiscalmente residente in Francia di maniera continua per almeno due anni in un periodo qualunque ed anteriore alla vendita.

–          Il venditore deve aver avuto la libera disponibilità del bene almeno dopo il 1° gennaio dell’anno precedente a quello della vendita. A ttolo esemplificativo, se l’immobile è stato affittato in questo periodo, l’esonero non è applicabile.

Se l’immobile è posseduto tramite una SCI (Società Civile Immbiliare) di diritto francese ed a preponderanza immobiliare che sia assogettata all’imposta sul reddito il principio resta lo stesso. Solo le convenzioni internazionali possono derogare al principio della tassazione delle plusvalenze.

La cessione puo’ aver ad oggetto i tioli della SCI o gli immobili posseduti dalla SCI. In alcuni casi è obbligatorio nominare un rappresentante fiscale. E cio’ quando le quote parte del prezzo di vendita ricevuti dai soci non residenti, secondo la loro partecipazione al capitale della SCI, sono superiori a 150 mila euro.
E’ opportuno sottolineare che se l’immobile è posseduto da una SCI, l’esonero in favore dell’abitazione in Francia dei non residenti non è applicabile.

A seconda del paese di residenza fiscale del non residente in Francia l’aliquota dell’imposta sulle plusvalenze varia.
Se il venditore è domiciliato in uno stato membro della Comunità Europea, in Islanda o in Norvegia, l’aliquotà dell’imposta è del 34,5% come per i residenti fiscali francesi.

Per contro se il venditore è domiciliato in un altro stato, l’aliquota dell’imposta è, salvo derogahe, pari al 48,5/6.

Ed ancora, per le persone fisiche domiciliate in uno Stato non cooperativo, l’aliquota è del 65,5%.  La lista dei paesi non cooperativi è fissata per decreto ministeriale ed aggiornata ogni anno.

Cessione di un appartamento diverso dalla residenza principale

La plusvalenza che si realizza in occasione della prima vendita di un appartamento diverso da quello in cui si ha la residenza principale è esonerato dall’imposta se sono rispettate le seguenti condizioni:

–          Il venditore non è proprietario della residenza principale, direttamente o per interposta persona, nel corso dei quattro anni precedenti la vendita;

–          Si procede al reinvestimento del prezzo di vendita, entro 24 mesi dalla data dell’atto, per l’acquisto o la costruzione di un alloggio destinato, dalla sua ultimazione o dal suo acquisto se posteriore, ad abitazione principale.
Se il reinvestimento è parziale, l’esonero dalla tassazione della plusvalenza è proporzionato alla frazione del prezzo di vendita che è stata effettivamente reinvestita.

Cessioni inferiori a 15 mila euro

La plusvalenza realizzata in occasione di una vendita per un prezzo inferiore o uguale a 15 mila euro è totalmente esonerata.

Questo plafond di 15.000  euro è calcolato sul valore del bene o della parte del bene in piena proprietà e si applica ad ogni cessione.

Se si effettuano diverse cessioni nello stesso anno, le plusvalenze sono esonerate se il prezzo di ogni vendita e inferiore a 15 mila euro.

–          Vendita della nuda proprietà o dell’usufrutto.

Per determinare la soglia di 15 mila euro, bisogna tener conto del valore della piena proprietà del bene. Pertanto, al momento della vendita della nuda proprietà o dell’usufrutto di un bene, bisogna determinare il prezzo della vendita in misura pari al valore della piena  proprietà. Questi conteggi sono effettuati secondo gli scaglioni legali in vigore e secondo l’età dell’usufruttuario.

–          Vendita di bene in comunione

Per i beni in comunione la soglia di 15 mila euro è calcolata in funzione di ogni quota parte e non sul prezzo globale della vendita.

Progetto di legge delle finanze per il 2013

Il progetto di legge prevede un abbattimento eccezionale del 20% nel calcolo dell’imposta sulle plusvalenze immobiliari. Questo abbattimento riduce l’ammontare dell’imposta che il venditore deve pagare dell’11%.

Attenzione: l’abbattimento si applica esclusivamente alle vendite effettuate nel 2013, quelle per le quali l’atto notarile sarà stipulano nel 2013.
La normativa non si applica alla vendita della residenza principale, che è esonerata dall’imposta, ed alle vendite di terreni costruibili.

Conclusione

Dopo i carburanti la casa è il soggetto prediletto dai governi per raccogliere denaro. In Francia assistiamo all’aumento delle aliquote dell’imposta ed alla riduzione drastica degli abbattimenti. In questo contesto si colloca questo abbattimento starordinario per il 2013 che ci ricorda le lacrime di coccodrillo.

Guido Ascheri
info@ascheri.co.uk […]

Vetrina

Francia. Plusvalenze immobiliari realizzate dai residenti e dai non residenti : il punto sulla nuova fiscalità francese.

eiffel-1Quando si vende un bene immobile, o un diritto ad esso connesso,  ad un prezzo superiore a quello pagato per acquistarlo, si realizza una plusvalenza e si è assogettati alla relativa imposta.

Fatte salve le deroghe previste e regolate dalle convenzioni internazionali, le persone fisiche che non sono fiscalmente domiciliate in Francia sono sottoposte ad un prelevamento alla fonte a titolo d’imposta  sulle plusvalenze realizzate occasionalmente in occasione della cessione di immobili in Francia.

Novità nell’aliquota dell’imposta.

A far data dal 17 agosto 2012 le plusvalenze derivanti da cessioni di immobili effettuate da persone che non sono fiscalmente residenti in Francia sono assoggettate anche ai prelevamenti sociali nella misura complessiva del 15,5%. I prelevamenti sociali generalizzati e il contributo per ripianare i debiti sociali avevano una funzione ben precisa e gli stranieri erano esonerati. Infatti i non residenti in Francia non beneficiano del sistema sociale francese e non hanno contribuito a produrre il relativo debito.

Per problemi di cassa anche in Francia si è fatto di tutte erbe un fascio.

Calcolare e dichiarare  la plusvalenza.

Per detrminare l’ammontare della plusvalenza basta fare la differenza fra il prezzo di vendita e quello di acquisto dell’immobile.
Dopo aver dedotto da questa plusvalenza lorda l’abbattimento per la durata del possesso si ottiene l’ammontare della plusvalenza che sarà assoggetato ad imposta.

Il prezzo di cessione

Il prezzo che si prende in considerazione è quello dichiarato nell’atto di vendita.

Se opportunamente documenati, si possono dedurre dal prezzo di vendita:

  • Le spese di vendita sopportate per la cessione: cancellazione di ipoteca, commissione pagata all’agenzia immobiliare, spese per le diagnosi obbligatorie ( amianto, piombo, ecc).
  • L’ammontare dell IVA pagata.

Il prezzo di vendita deve essere maggiorato delle spese ed indennità previste nell’atto a vantaggio del venditore, come il rimborso di spese trasferite a carico dell’acquirente.

Se il bene immobile è ceduto contro pagamento di una rendita (rente viagère), il prezzo di cessione preso in considerazione è il valore in capitale della rendita, con l’esclusione degli interessi.

Il prezzo di acquisto

Si tratta del prezzo effettivamente pagato, come risulta dall’atto di acquisto.

Questo prezzo di acquisto puo’ essere maggiorato delle spese, a condizione che si possano giustificare:

  • le spese ed indennità che sono state versate al venditore al momento dell’acquisto.
  • Le spese di acquisto: imposta di registro o IVA pagata al momento dell’acquisto, spese ed onorari di notaio. Se non è possibile giustificare queste spese, si puo’ dedurre un’ammontare forfettario del 7, 5% del prezzo di acquisto.
  • Spese di costruzione, ricostruzione, ingrandimento, miglioramento a condizione che siano state realizzate da un’immpresa ed esista il giusificativo.
    Per un immobile posseduto per oltre 5 anni, si possono dedurre le spese realmente giustificate oppure un forfait del 15% del prezzo di acquisto se non si dispone dei giustificativi.
  • Le spese di urbanizzazione per strade  e collegamento alle reti di distribuzione che siano o no imposte dalle collettività locali nel quadro di un piano di occupazione dei suoli o di un piano locale di urbanizzazione.

Se il bene è stato acquisito a titolo gratuito (eredità o donazione), le spese che sono state pagate, come gli onorari del notaio e l’imposta di registro, aumentano il valore venale dichiarato nell’atto.

Per i beni pagati a mezzo rendita (rente viagère), ill prezzo di acquisto preso in considerazione è pari al valore in capitale di tale rendita. Non si tiene conto degli interessi pagati.

Calcolare la base imponibile della plusvalenza.

Dalla plusvalenza lorda calcolata come differenza fra il prezzo di vendita ed il prezzo di acquisto si operano alcune deduzioni.

  • Un abbattimento rapportato alla durata del possesso.

Prima della riforma , la plusvalenza lorda era diminuita di un abbattimento del 10% per ogni anno di possesso oltre il quinto. In questo modo, la plusvalenza era esonerata oltre il 15° anno di possesso.

Per le vendite effettuate dal 1° febbraio 2012, l’abbattimento per la durata del possesso è modificato come segue:

–          2% per ogni anno di possesso dopo il quinto;

–          4% per ogni anno di possesso successivo al diciasettesimo;

–          8% per ogni anno di possesso successivo al ventiquattresimo.

Il risultato è un esonero totale delle plusvalenze solo per le vendite d’immobili posseduti da oltre 30 anni.

L’abbattimento del 10% per ogni anno di possesso oltre in quinto anno è stato mantenuto solo per le cessioni di terreni non costruibili, a condizione che:

–          Una promessa di vendita sia stata registrata prima del 25 agosto 2011;

–          La vendita sia conclusa prima del 1° gennaio 2013.

 

  • Aliquota del 19% e prelevamenti sociali per il 15,5%
    Dopo le deduzioni e gli abbattimenti, le plusvalenze realizzate dalle persone fisiche non domiciliate fiscalmente in Francia erano sottoposte all’imposta sul reddito all’aliquota del 19%; sono stati estesi anche a questi soggetti i prelevamenti sociali nella misura complessiva del 15,5%. La CSG (8,2%) non è deducibile dai redditi prodotti e  tassati in Francia.
  • Minusvalenze

Non si tiene conto delle minusvalenze che non possono neppure essere imputate in diminuizione delle plusvalenze realizzate in occasione dell’eventuale vendita di altro o altri beni immobiliari.

Dichiarazione della plusvalenza e pagamento dell’imposta.

Il notaio si occupa di tutti gli adempimenti. Egli redige la dichiarazione di plusvalenza e paga l’imposta in nome e per conto del venditore.

In queszto modo, il notaio con una sola formalità, paga l’imposta di registro dovuta dall’acquirente e l’imposta sulle plusvalenze dovuta dal venditore.

Le vendite assoggettate all’imposta.

Sono soggette al nuovo regime di imposta le vendite di immobili, costruiti o non (appartamenti, case o terreni);

Sono soggetti passivi dell’imposta sulle plusvalenze anche i soci di una società di persone (SCI, SCP ..) tassata col regime dell’imposta sui redditi. La plusvalenza sarà determinata per ogni socio della società che vende il bene immobile.
La cessione puo’ essere una vendita ma anche una permuta, uno scorporo o un conferimento.

La cessione è generalmente fatta in piena proprietà, comunque la cessione puo’ anche                 aver ad oggetto l’usufrutto, la nuda proprietà, una servitu’ o altro diritto. In questi casi, il regime fiscale delle plusvalenze immobiliarti risulta applicabile a pieno titolo.

Casi di esonero dall’imposta sulle plusvalenze.

A seconda della natura del bene compravenduto, del prezzo di vendita, della durata del possesso certe plusvalenze possono essere esonerate dall’imposta.

–          La cessione della residenza principale.

La plusvalenza che viene realizzata al momento della vendita della residenza principale è totalmente esonerata, si deve trattare della residenza principale al giorno della vendita.

Le “dipendenze immediate e necessarie” come le cantine, garage, camere di servizio che sono vendute nello stesso momento sono anch’esse esonerate.
Un garage, che non è pertinenza dell’abitazione principale ma si trova a meno di un chilometro, è considerato come una dipendenza immediata.

Sono previsti, sotto condizione, degli esoneri per i pensionati e gli invalidi che risiedono in case per pensionati con assistenza medica.

–          Cessione dell’abitazione in Francia di un non-residente.

Una disposizione di legge consente a un non-residente di beneficiare dell’esonero dall’imposta sulle plusvalenze immobiliari.

L’esonero riguarda esclusivamente  la cessione di immobili, parte di immobili o diritti relativi a questi beni che costituiscono l’abitazione in Francia di persone fisiche, fiscalmente non residenti in Francia.

Devono essere rispettate tre condizioni:

–          Il venditore deve essere un cittadino della Comunità Europea o di un paese dello Spazio Economico Europeo che abbia concluso con la Francia una convenzione fiscale che contiene una clausola di assistenza amministrativa. Questa condizione è accertata e deve sussistere alla data di cessione di ogni bene immobile per il quale si chiede l’esonero.

–          Il cedente deve essere stato fiscalmente residente in Francia di maniera continua per almeno due anni in un periodo qualunque ed anteriore alla vendita.

–          Il venditore deve aver avuto la libera disponibilità del bene almeno dopo il 1° gennaio dell’anno precedente a quello della vendita. A ttolo esemplificativo, se l’immobile è stato affittato in questo periodo, l’esonero non è applicabile.

Se l’immobile è posseduto tramite una SCI (Società Civile Immbiliare) di diritto francese ed a preponderanza immobiliare che sia assogettata all’imposta sul reddito il principio resta lo stesso. Solo le convenzioni internazionali possono derogare al principio della tassazione delle plusvalenze.

La cessione puo’ aver ad oggetto i tioli della SCI o gli immobili posseduti dalla SCI. In alcuni casi è obbligatorio nominare un rappresentante fiscale. E cio’ quando le quote parte del prezzo di vendita ricevuti dai soci non residenti, secondo la loro partecipazione al capitale della SCI, sono superiori a 150 mila euro.
E’ opportuno sottolineare che se l’immobile è posseduto da una SCI, l’esonero in favore dell’abitazione in Francia dei non residenti non è applicabile.

A seconda del paese di residenza fiscale del non residente in Francia l’aliquota dell’imposta sulle plusvalenze varia.
Se il venditore è domiciliato in uno stato membro della Comunità Europea, in Islanda o in Norvegia, l’aliquotà dell’imposta è del 34,5% come per i residenti fiscali francesi.

Per contro se il venditore è domiciliato in un altro stato, l’aliquota dell’imposta è, salvo derogahe, pari al 48,5/6.

Ed ancora, per le persone fisiche domiciliate in uno Stato non cooperativo, l’aliquota è del 65,5%.  La lista dei paesi non cooperativi è fissata per decreto ministeriale ed aggiornata ogni anno.

Cessione di un appartamento diverso dalla residenza principale.

La plusvalenza che si realizza in occasione della prima vendita di un appartamento diverso da quello in cui si ha la residenza principale è esonerato dall’imposta se sono rispettate le seguenti condizioni:

–          Il venditore non è proprietario della residenza principale, direttamente o per interposta persona, nel corso dei quattro anni precedenti la vendita;

–          Si procede al reinvestimento del prezzo di vendita, entro 24 mesi dalla data dell’atto, per l’acquisto o la costruzione di un alloggio destinato, dalla sua ultimazione o dal suo acquisto se posteriore, ad abitazione principale.
Se il reinvestimento è parziale, l’esonero dalla tassazione della plusvalenza è proporzionato alla frazione del prezzo di vendita che è stata effettivamente reinvestita.

Cessioni inferiori a 15 mila euro.

La plusvalenza realizzata in occasione di una vendita per un prezzo inferiore o uguale a 15 mila euro è totalmente esonerata.

Questo plafond di 15.000  euro è calcolato sul valore del bene o della parte del bene in piena proprietà e si applica ad ogni cessione.

Se si effettuano diverse cessioni nello stesso anno, le plusvalenze sono esonerate se il prezzo di ogni vendita e inferiore a 15 mila euro.

–          Vendita della nuda proprietà o dell’usufrutto.

Per determinare la soglia di 15 mila euro, bisogna tener conto del valore della piena proprietà del bene. Pertanto, al momento della vendita della nuda proprietà o dell’usufrutto di un bene, bisogna determinare il prezzo della vendita in misura pari al valore della piena  proprietà. Questi conteggi sono effettuati secondo gli scaglioni legali in vigore e secondo l’età dell’usufruttuario.

–          Vendita di bene in comunione

Per i beni in comunione la soglia di 15 mila euro è calcolata in funzione di ogni quota parte e non sul prezzo globale della vendita.

Progetto di legge delle finanze per il 2013.

Il progetto di legge prevede un abbattimento eccezionale del 20% nel calcolo dell’imposta sulle plusvalenze immobiliari. Questo abbattimento riduce l’ammontare dell’imposta che il venditore deve pagare dell’11%.

Attenzione: l’abbattimento si applica esclusivamente alle vendite effettuate nel 2013, quelle per le quali l’atto notarile sarà stipulano nel 2013.
La normativa non si applica alla vendita della residenza principale, che è esonerata dall’imposta, ed alle vendite di terreni costruibili.

Conclusione

Dopo i carburanti la casa è il soggetto prediletto dai governi per raccogliere denaro. In Francia assistiamo all’aumento delle aliquote dell’imposta ed alla riduzione drastica degli abbattimenti. In questo contesto si colloca questo abbattimento starordinario per il 2013 che ci ricorda le lacrime di coccodrillo.

Guido Ascheri
info@ascheri.co.uk

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