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La Svizzera concorda con l’Unione Europea una revisione del regime fiscale

I rappresentanti dell’Unione Europea e della Svizzera hanno raggiunto un’intesa  reciproca sulla tassazione delle imprese, portando a termine una disputa che ha generato tensioni nei rapporti reciproci per quasi un decennio.

Nel documento, il Consiglio Federale Svizzero ha ribadito la sua intenzione di proporre l’eliminazione di alcuni regimi fiscali, giudicati dall’Unione Europea come “dannosi”. In particolare andrebbero modificati quei regimi che prevedono un trattamento differenziato delle entrate nazionali rispetto a quelle estere. Le eventuali nuove misure fiscali saranno basate su standard internazionali.

In cambio, l’Unione Europea si è impegnata a rimuovere le contromisure corrispondenti non appena verrano aboliti i regimi corrispondenti.

Il mese scorso, il Consiglio Federale e il Consiglio Europeo dei Ministri dell’Economia e delle Finanze (ECOFIN) hanno annunciato di aver trovato un accordo sulla questione. L’accordo appena siglato corrisponde all’intesa raggiunta il 20 di giugno. Il Segretario di Stato svizzero Jacques de Watteville e il suo corrispondente Europeo Heinz Zourek, presidente della Direzione Generale della Fiscalità e dell’Unione Doganale (“European Commission’s Taxation and Customs Union Directorate-General”), hanno concordato la sua formulazione definitiva.

Il Consiglio Federale ha ora il compito di informare le competenti commissioni parlamentari e quelle dei Cantoni, e fissera’ una data per la firma dell’accordo. L’intesa ha già ricevuto l’approvazione da parte del Consiglio federale per gli Affari Economici e Finanziari dell’Unione Europea (“EU’s Federal and Economic and Financial Affairs Council”).

De Watteville si e’ rivolto ai giornalisti dicendo: “Abbiamo sotterrato l’ascia di guerra dopo nove anni di difficili negoziati con l’Unione Europea e abbiamo creato la certezza del diritto.”

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Il Gruppo fiscale del Giappone cerca di compensare i tagli all’imposta sulle imprese

La Commissione Tributaria del Governo ha elaborato delle proposte per indicare al Giappone il modo migliore per fare fronte al calo dei ricavi che si verifichera’ se l’aliquota dell’imposta sulle società del Paese, attualmente al 36%, dovesse essere ridotta a partire dall’anno prossimo.

I tagli graduali all’imposta sulle societa’, al di sotto del 30%, costituiscono una parte importante del progetto politico del Governo per il 2015, che si concentra sulle strategie di crescita promesse del Primo Ministro Shinzo Abe. Si prevede che un tasso di imposta sulle società piu’ competitivo a livello internazionale andrebbe a favorire immediatamente gli investimenti da parte di entrambe le società nazionali ed estere, e quindi stimolare la crescita dell’economia.

Tuttavia, è stato anche concordato che i tagli possono venire introdotti solo se vengono reperiti finanziamenti stabili per bilanciare il conseguente calo di incassi fiscali, in modo da non peggiorare il deficit fiscale del Giappone e la situazione del debito pubblico. Il Governo intende ancora tornare ad un saldo di bilancio primario (spese di servizio del debito escluse) nel 2020.

Al fine di assicurare entrate alternative, il gruppo fiscale ha deciso, in particolare, di ampliare la base imponibile reintroducendo le agevolazioni fiscali esistenti.

In primo luogo, il gruppo ha cercato di revisionare l’attuale sistema fiscale in modo da ottenere maggiori entrate dalle piccole e medie imprese (small- and medium-sized enterprises – SMEs) che attualmente pagano le imposte a tariffa ridotta o sono esenti da imposta. Ad esempio, le piccole e medie imprese con un capitale sociale non superiore 100 milioni di Yen (pari a 987.000 dollari Usa) versano attualmente un’aliquota fiscale nazionale effettiva pari al solo 16,5% sui loro redditi imponibili fino a 8 milioni di Yen, ed inoltre non sono soggette alla restrizione dell’80% sulla compensazione dei redditi imponibili con perdite operative nette.

Dato che attualmente solo circa il 30% delle aziende giapponesi pagano l’imposta sulle società, a causa di perdite precedenti, uno dei modi in cui si e’ pensato di poter raccogliere entrate da entrambe le piccole e le grandi imprese consiste nel modificare il sistema fiscale delle imprese del Giappone, almeno in parte, passando da un sistema basato sugli utili ad un sistema basato sulle dimensioni, possibilmente basato su numero dei dipendenti, utilizzo del capitale o portata delle operazioni svolte dalla societa’.

Infine, il gruppo ha chiesto l’imposizione di una tassa sui consumi, a partire dal prossimo anno, per quelle imprese estere che svolgono attivita’ di vendita online di e-book e musica a clienti giapponesi, nello stesso modo in cui ora vengono tassate le transazioni online nazionali. Le imprese straniere con un fatturato pari a 10 miloni di Yen o meno sarebbero esentate dall’imposta, come e’ previsto per le imprese giapponesi.

Il Governo si impegnera’ ora a studiare le proposte del Gruppo di esperti e si prevede annuncera’ i dettagli della riforma fiscale entro la fine di quest’anno.

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Irlanda – oneri fiscali ridotti MNE: ITI Visualizza Edit Panel Modifica Traduci Versione stampabileSend by emailPDF version

Discutendo il tasso effettivo di imposta sulle società, pagata dalle multinazionali in Irlanda, Cora O’Brien, Policy Director presso l’Istituto fiscale irlandese, ha detto che l’Irlanda non può pretendere di tassare una multinazionale (MNE) sui suoi profitti globali, solo perché è incorporato in Irlanda.

O’Brien ha espresso le osservazioni dinanzi al sottocomitato misto dell’House of Oireachtas sulla tassazione globale, riunitosi il 17 giugno, per valutare il modo migliore per calcolare l’aliquota effettiva dell’imposta sulle società delle imprese in Irlanda. O’Brien ha detto che il dibattito sull’aliquota effettiva d’imposta sulle società in Irlanda si collega al dibattito internazionale sulle norme fiscali internazionali, guidato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico sulla pianificazione del base erosion and profit shifting (BEPS).

Ha detto: “Il governo irlandese sta facendo la sua parte in questo processo. Abbiamo disposto una strategia fiscale internazionale lo scorso ottobre, che definisce la nostra posizione nell’ambito fiscale internazionale ed evidenzia i tre filoni chiave della nostra strategia sulle società –aliquote, regime e reputazione. Al momento stiamo avendo una consultazione separata con l’Irlanda introdotta dal Dipartimento delle Finanze sul “BEPS in un contesto irlandese’“.

Abbiamo evidenziato molti dei problemi sulla questione nel nostro Global Tax Policy Conference, tenutasi lo scorso ottobre a Dublino; abbiamo sottoposto diverse considerazioni all’OCSE ed incontrato Pascal a Saint Amans, Direttore del Centro OCSE per la politica fiscale e l’amministrazione presso la sede dell’OCSE a Parigi il mese scorso“, ha continuato.

Mi rendo conto che ci sono differenti punti di vista sulle norme fiscali internazionali esistenti al momento, ed in materia fiscale aziendale in generale. L’OCSE, attraverso il suo progetto BEPS, sta lavorando con i paesi membri sul suo piano d’azione per affrontare quelle che sono regole obsolete e che non hanno tenuto il passo con un mondo globalizzato e digitalizzato“, ha aggiunto.

Il Dipartimento sulla consultazione finanziaria costituisce per l’Irlanda, e per le parti interessate, un forum in cui sia possibile fare una vera ed onesta valutazione di tutte le questioni relative alla BEPS e dell’impatto che avrà sull’Irlanda e sul futuro. L’investimento globale è altamente competitivo e rimarrà sempre così; dobbiamo essere ben consapevoli che altri paesi cercheranno di evidenziare ferocemente i loro vantaggi fiscali.

Sul calcolo effettivo dell’aliquota d’imposta sulle società, O’Brien ha detto: “Non c’è un’unica e concordata a livello internazionale metodologia di calcolo delle aliquote effettive d’imposta sulle società per paese. Come risultato abbiamo visto una varietà di risposte contrastanti, se diverse metodologie sono applicate a diverse fonti dati.”

O’Brien ha affermato che una società viene tassata in Irlanda solamente sulle attività che sono soggette all’imposta irlandese, secondo le regole riconosciute e accettate non solo in Irlanda, ma anche da altri paesi a livello internazionale, e dall’OCSE. “Qualora la società non risiede fiscalmente in Irlanda, è soggetta ad imposta irlandese solo per le attività pertinenti“, ha detto, oltre a fare le seguenti osservazioni: “Una società può essere costituita in Irlanda, ma la gestione ed il controllo di tale società può essere localizzato altrove, il che significa che in base alle leggi fiscali irlandesi la società non è soggetta all’imposta irlandese sul reddito estero. Le norme in materia di residenza in Irlanda, in vigore dal 1922, non vengono considerate insolito ed appaiono coerenti con quelle di molti paesi internazionali, e coil modelli OCSE dei trattati “.

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Austria: Imposte sul trasferimento delle proprietà immobiliari – Nuove norme in materia di base imponibile

Il trasferimento di beni immobili in Austria comporta il pagamento di una tassa del 3,5% (2% in caso di trasferimenti intra-familiari). Nel 2012, la Corte costituzionale austriaca ha stabilito che le disposizioni dell’Austrian Real Estate Transfer Tax sulla base imponibile non sono conformi al diritto costituzionale del paese. Poco prima della scadenza del periodo di transizione, nuove disposizioni per la determinazione della base imponibile ai fini fiscali sul trasferimento immobiliare sono entrate in vigore a partire dal 1 giugno 2014.

Considerazione –equo valore di mercato degli immobili

Come regola generale, il corrispettivo per la cessione di beni immobili determina la base imponibile ai fini fiscali nel trasferimento immobiliare in Austria. Tuttavia, nel caso in cui non vi è alcun corrispettivo (ad esempio in caso di trasferimento mortis causa), se lo stesso non può essere determinato od è inferiore al valore reale di mercato, il maggior valore di mercato sarà la base per l’imposta di trasferimento dell’immobile, costituendo la base imponibile minima.

Come risultato, i trasferimenti di proprietà effettuati senza pagamento di alcun corrispettivo ad una persona non della famiglia, determinerà un aumento dell’onere fiscale sul trasferimento immobiliare. Questo, tra l’altro, si applica al conferimento di un immobili da un’azionista alla sua controllata, senza determinare un aumento di capitale.

Trasferimenti intra-familiari

Nel caso di un mero trasferimento intra-familiare, la triplice imposta sul valore unitario (Einheitswert) degli immobili costituisce la base imponibile d’imposta del 2% sul trasferimento immobiliare in Austria. L’imposta sul valore unitario (anche se moltiplicata per tre) è in genere notevolmente inferiore al valore di mercato degli immobili in questione. Tale base imponibile ridotta si applica indipendentemente dal fatto che il trasferimento intra-familiare avviene con o senza alcun corrispettivo. In caso di trasferimento di terreni agricoli o forestali, la base imponibile è pari al semplice valore fiscale unitario (senza essere triplicato).

Il termine “famiglia” comprende in particolare i coniugi, le persone legate da unioni civili, i figli, i nipoti e, in determinate circostanze, i conviventi.

Tale base imponibile ridotta si applica anche in caso di acquisizione indiretta di beni immobili tramite l’acquisizione o consolidamento di tutte le azioni di una società proprietaria di immobili in Austria.

Trasferimento di immobili in corso di riorganizzazione

In generale, le modifiche sulla base imponibile per il trasferimento di beni immobili non avranno alcun impatto sulla riorganizzazione, secondo la legge austriaca di Riorganizzazione Fiscale (Umgründungssteuergesetz), nel corso del trasferimento. A meno che tale riorganizzazione comporti un consolidamento di tutte le azioni di una società proprietaria di immobili, la base imponibile per tale trasferimento immobiliare sarà comunque pari al doppio del valore fiscale unitario dei beni in questione. Se una proprietà agricola o forestale viene trasferita nel corso di una riorganizzazione secondo la Legge di Riorganizzazione fiscale, si applica l’imposta semplice.

Fondazioni private

In caso di trasferimento gratuito di beni immobili da parte di un donatore ad una fondazione privata (Privatstiftung), la base imponibile è pari al valore di mercato dei beni immobili trasferiti, così da rendere il contributo a carico della fondazione privata più alto. L’aliquota applicabile al trasferimento immobiliare in questi casi è pari al 6%. Inoltre, l’assegnazione di beni immobili da parte di una fondazione privata ad un beneficiario determina il pagamento di una tassa di trasferimento immobiliare del 3,5% che si basa anche sul valore di mercato dei beni immobili trasferiti.

Le nuove norme in materia di determinazione della base imponibile sono applicabili sui trasferimenti avvenuti dopo il 31 maggio 2014. Disposizioni transitorie specifiche possono prevedere degli sgravi. La nuova base imponibile per i trasferimenti di terreni agricoli o forestali entrerà in vigore alla scadenza del regime esistente alla data del 31 dicembre 2014. Se le nuove norme siano conformi al diritto costituzionale austriaco rimane una questione controversa.

Cecilia Severino
Abogado presso “Illustre Colegio de Abogados” di Madrid (ES)

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Fondo Monetario Internazionale: la Slovacchia dovrebbe abbandonare i tagli dell’IVA

Il Fondo Monetario Internazionale ha consigliato alla Slovacchia di abbandonare le proposte per riportare al 19% l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto dal 20% attuale, pur tagliando il deficit fiscale al di sotto del tre per cento del prodotto interno lordo.

La Slovacchia ha aumentato l’IVA dall’1% al 20% nel 2011 per consolidare le finanze pubbliche. Il piano prevedeva di riportare l’aliquota al 19% una volta che il deficit fosse sceso al di sotto del tre per cento del PIL. Secondo il Fondo Monetario Internazionale, questo e’ accaduto nel 2013, dopo che il disavanzo di bilancio è stato ridotto di circa il cinque per cento. Il disavanzo dovrebbe essere sceso al 2,8 per cento del Prodotto Interno Lordo – appena al di sotto della soglia per uscire dalla Procedura per i disavanzi eccessivi dell’Unione Europea (“European Union’s Excessive Deficit Procedure”) – ma il Fondo Monetario Internazionale ha avvertito i responsabili politici che la situazione rimane delicata.

Nella sua recente consultazione in base all’articolo IV con la Slovacchia, il Fondo Monetario Internazionale ha detto che “il debito della Slovacchia rimane gestibile e che le condizioni di mercato hanno permesso una proroga delle scadenze a tassi di interesse più bassi. Tuttavia, sono necessarie misure fiscali durevoli per evitare che il debito continui a crescere, in parte a causa del ricorso a misure temporanee per conseguire un adeguamento.”

E’ stato poi aggiunto: “Rafforzare la riscossione delle entrate dovrebbe essere una priorità assoluta. Tutti i progressi nel rafforzamento della riscossione delle entrate e nella riduzione dell’evasione sono auspicabili, in particolare quelle misure per incrementare la bassa efficienza nella riscossione dell’IVA, ma l’aliquota IVA attuale del 20% deve essere mantenuta”.

E’ stato inoltre consigliato al Governo di implementare un’imposta sugli immobili basata sul valore della proprieta’ per aumentare le entrate fiscali, riducendo l’elevato cuneo fiscale sul lavoro per migliorare la competitività del Paese.

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Agevolazioni fiscali sul cinema in una Scozia indipendente

Il Segretario della Cultura della Scozia, Fiona Hyslop, ha diffuso una bozza di discussione sulle opzioni di supporto che il Governo Scozzese potrebbe offrire all’industria cinematografica in una Scozia indipendente.

Il progetto è stato presentato ad un evento presso il Castello di Edimburgo il 24 giugno 2014. Esso offre il pieno sostegno, già disponibili in Scozia, dei già esistenti sgravi fiscali nel Regno Unito, e delinea gli sgravi fiscali e gli altri incentivi disponibili altrove. Ad esempio, segnala che l’Isola di Man offre investimenti e sgravi fiscali per il cinema e per le produzioni televisive, attraverso il suo Media Development Fund, e l’Olanda offre incentivi fiscali sugli investimenti nella produzione cinematografica.

Il sostegno pubblico fornito ha raggiunto il massimo livello con GBP 21m (USD35m) nel 2012/13, e l’annuncio di una casa cinematografica della Scozia dovrebbe essere data questa estate. Tuttavia, Hyslop ha detto che solo con i pieni poteri di indipendenza, il governo scozzese può dare al settore cinematografico il sostegno necessario per raggiungere il suo potenziale.

Alla vigilia della manifestazione, Hyslop ha detto: “L’indipendenza della Scozia offrirebbe l’opportunità di un cambiamento significativo nel settore cinematografico, concentrando l’attenzione del mondo sulla nostra nazione e dando potere su strumenti cruciali, quali gli incentivi fiscali. Il documento che sto pubblicando alimenterà il dibattito sul modo migliore per realizzare il cambiamento. Esso stabilisce una serie di opzioni dirette a fornire il giusto sostegno al settore, che sono già seguite in tutta Europa.”

Stiamo attualmente valutando una serie di proposte per lo sviluppo e la gestione di un studio cinematografico scozzese. Ma con i poteri derivanti dall’indipendenza potremmo aiutare questo settore vitale a raggiungere il suo potenziale. L’indipendenza cambierebbe la radiodiffusione televisiva in meglio, sia per l’industria che per il pubblico.”

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Cina – Stati Uniti: prime 11 ore per l’accordo FATCA

Solo pochi giorni prima dell’entrata in vigore della legge sulla Foreign Account Tax Compliance, la Cina e gli Stati Uniti hanno siglato un modello di accordo intergovernativo (IGA), il 26 giugno 2014, al fine di semplificare il processo delle istituzioni finanziarie di entrambi i territori nel fornire le informazioni pertinenti sull’attività fiscale, ai sensi della Legge.

Emanato dal Congresso degli Stati Uniti nel 2010, ed in vigore dal 1 luglio 2014, l’accordo FATCA mira a garantire che le autorità statunitensi ottengano informazioni dalle istituzioni finanziarie straniere (FFI) relativamente ai conti di cittadini statunitensi. La mancata divulgazione dalle FFI di rivelare tali informazioni comporterà l’obbligo di effettuare la ritenuta del 30% sui pagamenti di fonte statunitense.

L’IGA siglato prevede lo scambio reciproco di informazioni attraverso un’autorità centrale in entrambi i territori ai sensi della legge.

Cina e Stati Uniti devono ancora ratificare l’accordo.

Altre nazioni sono giunte ad un accordo in merito con gli Stati Uniti nei giorni scorsi, inclusa l’Ucraina, il 26 giugno 2014, oltre che la Thailandia, l’Arabia Saudita e la Guyana, il 24 giugno 2014.

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Francia e Svizzera promuovono lo scambio di informazioni in ambito fiscale

Le modifiche alla Convenzione contro la doppia imposizione (“double taxation convention” – DTC) tra Francia e Svizzera porteranno le disposizioni del Trattato sullo scambio di informazioni ad uno standard internazionale.

Un protocollo aggiuntivo alla Convenzione, firmato il 25 giugno 2014, consentirà alla Francia di salvaguardare le ulteriori informazioni provenienti dalla Svizzera sui singoli contribuenti, compreso il loro nome o indirizzo. L’emendamento prevede anche la possibilità di richiedere informazioni bancarie senza conoscere l’identità dell’istituto finanziario titolare del conto. Cio’ non è attualmente consentito ai sensi dell’attuale Convenzione contro la doppia imposizione. E’ stato proposto che la modifica venga applicata retroattivamente alle richieste di informazioni relative ai periodi dal 1 ° gennaio 2010 in poi.

L’accordo riveduto permetterà inoltre alla Svizzera di rispondere alle richieste di gruppo provenienti dalle Autorità francesi. Questo sarà possibile per gli “eventi imponibili” successivi al 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore della legge federale svizzera sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale.

I due Paesi devono ora completare le necessarie procedure di ratifica nazionali prima che le modifiche possano entrare in vigore.

Secondo il Ministero delle Finanze francese, le Autorità svizzere si sono inoltre impegnate ad affrontare, entro novembre, le numerose richieste di informazioni per cui la Francia è ancora in attesa di una risposta. Entrambi i governi hanno concordato di monitorare e controllare che lo scambio di informazioni avvenga in modo regolare ed efficace.

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La Spagna considera i benefici derivanti dall’accordo di libero scambio UE-USA

Il primo ministro spagnolo Mariano Rajoy ha detto che la Spagna ricevera’ dei benefici sostanziali dall’accordo di libero scambio (FTA) attualmente in fase di negoziato tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea.

In risposta ad una domanda posta al ministro dell’alta camera del parlamento, Rajoy ha detto che il trattato sul libero scambio transatlantico potrebbe generare fino a 143.000 posti di lavoro, e non meno di 36.000 in Spagna.

La riduzione delle barriere tariffarie e non, l’apertura dei mercati, l’eliminazione della burocrazia, la semplificazione delle procedure e la restituzione dei costi operativi aprirà nuove opportunità agli operatori economici e creerà più scelta per i consumatori di entrambe le sponde dell’Atlantico, ha detto.

In base ai dati del governo spagnolo, il prodotto interno lordo dell’Unione europea potrebbe aumentare tra EUR 68bn (USD92.6bn) ed EUR 119bn; le esportazioni dall’UE potrebbero aumentare del 6%, mentre le esportazioni dagli USA potrebbero crescere dell’8%. Il trattato poi dovrebbe beneficiare ai contribuenti ed inoltre, il reddito disponibile di una famiglia media europea potrebbe aumentare di circa EUR 545 all’anno.

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Il Fondo Monetario Internazionale chiede una maggiore coesione globale in materia di tassazione sulle multinazionali

Il 25 giugno 2014 Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha pubblicato un rapporto che esamina la natura e le implicazioni politiche degli effetti transfrontalieri derivanti dalle politiche nazionali in materia di tassazione alle imprese.

Il rapporto, intitolato “Spillovers in International Corporate Taxation”, evidenzia come questi effetti possano essere significativi per i Paesi in via di sviluppo, che ricevono buona parte dei loro proventi dall’imposta sulle societa’. Le conseguenti perdite di gettito fiscale sono a volte molto consistenti in relazione ai ricavi totali del Governo: questo il parere espresso nel report.

“Il nostro lavoro di assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo incontra spesso ingenti perdite di entrate causate da lacune e carenze del regime fiscale internazionale. Le somme in gioco possono essere ingenti, non solo relativamente all’imposta sulle società, ma con riferimento a tutte le entrate fiscali: in alcuni casi si parla del 10-15%”, ha spiegato Michael Keen, vice direttore del Dipartimento Affari Fiscali del Fondo Monetario Internazionale. “Il documento fornisce nuove prove sul fatto che tali effetti siano di grande importanza per i Paesi in via di sviluppo.”

La relazione ha evidenziato i rischi a cui vanno incontro i vari Paesi firmando i trattati fiscali bilaterali, come ad esempio i mancati introiti generati da ritenute alla fonte e l’erosione della base imponibile attraverso il cosiddetto “treaty shopping”. Ha inoltre richiamato l’attenzione sulle ambiguità presenti in molte leggi fiscali aventi ad oggetto la tassazione delle plusvalenze all’estero, spesso collegate alle industrie estrattive. Ha poi sottolineato che molti Paesi non riescono a fornire protezione contro l’eccessivo “debt finance” o la manipolazione dei prezzi di trasferimento.

Il documento ha anche sottolineato che il quadro istituzionale per affrontare le ricadute internazionali è debole. Siccome la forza e la diffusione delle ripercussioni fiscali diventano sempre più evidenti, aumenta la necessita’ di un approccio inclusivo e meno frammentario alla cooperazione internazionale. […]