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Quadro RW e ravvedimento operoso

dichiarazione modulo RW all'Agenzia delle Entrate

In base a quanto stabilito dall’art. 5 del D.L. n. 167/1990 come modificato dalla Legge Europea 2013, per la violazione degli obblighi di trasmissione della dichiarazione modulo RW all’Agenzia delle Entrate da parte degli intermediari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 25% dell’importo dell’operazione non segnalata.

Si tratta delle violazioni all’obbligo di monitoraggio dei trasferimenti, pari o superiori ai 15mila euro, oggetto di rilevazione ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del Dlgs 231/2007 (normativa antiriciclaggio), eseguite per conto o a favore dei soggetti obbligati al rispetto della disciplina sul monitoraggio.

Il database da cui gli intermediari estrarranno i flussi da trasmettere alle Entrate sarà costituita dall’Archivio unico informatico. La modifica è finalizzata anche ad allineare le comunicazioni sul monitoraggio fiscale a quelle antiriciclaggio.

La violazione dell’obbligo di dichiarazione delle attività detenute in Paesi NON black list è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 15% dell’ammontare degli importi non dichiarati.

La violazione dell’obbligo di dichiarazione delle attività detenute in Paesi black list è, invece, punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6% al 30% dell’ammontare degli importi non dichiarati e i termini concessi all’Ufficio per contestare la violazione dell’obbligo di compilare il modulo RW sono raddoppiati a partire dal 2010.

Infine, nel caso di dichiarazione tardiva, cioè presentata entro 90 giorni dal termine, si applica la sanzione di € 258.

Prima della Legge Europea 2013, invece, le sanzioni erano molto più elevate:

25% per la violazione degli obblighi di trasmissione da parte degli intermediari dal 10% al 50% di quanto non dichiarato il doppio per le attività detenute nei paesi black list, oltre alla confisca di beni di corrispondente valore.

In base al principio del “favor rei” di cui al D. Lgs. n. 472/1997, art. 3, commi 2 e 3:

«Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.» (Sezioni I e III RW).

e:

«Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo» (Sezione II RW).

Quindi, per le violazioni già commesse si applicano le nuove sanzioni più ridotte.

Secondo la CM 180/1998 Sezioni I e II, il principio del favor rei trova un limite soltanto nell’intervenuto pagamento della sanzione, giacché colui che ha pagato non può chiedere la restituzione, mentre, anche in presenza di provvedimento definitivo, non è possibile la riscossione delle somme (ancora) dovute.

Le sanzioni in materia di monitoraggio fiscale, come precisato dall’agenzia delle entrate nella circolare n. 9 del 2002, hanno natura tributaria e dunque, con riferimento alle stesse, possono essere applicate le disposizioni in materia di ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

Con l’entrata in vigore della Legge Europea, è prevista la sanzione fissa di 258 euro per la presentazione o integrazione del Mod RW in Unico entro 90 giorni dalla scadenza della presentazione delle dichiarazioni (riducibile ad 1/8 con ravvedimento operoso).

Se il contribuente omette l’indicazione dei suoi investimenti all’estero, non avendo occultato ulteriori elementi al Fisco, non essendosi configurata evasione d’imposta, dovrebbe sussistere solo la violazione di irregolare compilazione della dichiarazione.

Quindi, entro il 30.09.2013, è stato possibile beneficiare delle (ridotte) sanzioni in caso di utilizzo del ravvedimento operoso lungo per correggere errori commessi in sede di compilazione del quadro RW del mod. Unico 2012, da effettuarsi con i nuovi importi delle sanzioni e unicamente per la Sezione II.

Il termine ultimo per Unico 2013 è il 30.12.2013.

I ravvedimenti fatti prima del 4 settembre 2013 NON possono essere chiesti a rimborso in quanto non possono configurarsi come versamenti non dovuti al tempo in cui sono stati effettuati.

Paolo Battaglia

Dottore Commercialista in Ragusa

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Gibilterra: il regime fiscale non contrasta con le norme della Comunità europea

Il commissario per il Mercato interno ed i servizi, Michel Barnie, ha dichiarato che la Commissione europea (CE) ha definito “non ben fondate” le accuse contro Gibilterra riguardanti la mancata collaborazione in materia fiscale, finanziaria e di riciclaggio di denaro, secondo.

Il Commissario ha reso noto questo commento in una risposta ai quesiti scritti presentati dall’ eurodeputato Graham Watson il quale ha sottolineato che la legislazione di Gibilterra nei settori interessati è stata aggiornata.

Il verdetto della Commissione Europea è un duro colpo per la Spagna, che ha accusato Gibilterra di essere un paradiso fiscale ed un centro per il riciclaggio di denaro sporco.
Ciò ha portato alla Commissione Europea ad aprire un’indagine sul regime fiscale di Gibilterra, per stabilire se l’esenzione fiscale per il reddito passivo delle imprese violano le norme sugli aiuti di Stato dell’Unione europea, favorendo talune imprese, in particolare le società “offshore”.

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Svizzera ha firmato convenzione OCSE assistenza fiscale

La Svizzera ha firmato a Parigi la convenzione dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, che prevede uno scambio spontaneo di informazioni. Essa deve ancora essere ratificata dal parlamento e sarà sottoposta a referendum facoltativo. Mercoledì scorso, la ministra delle finanze Eveline Widmer-Schlumpf aveva già riferito che il Consiglio federale aveva approvato l’accordo e intendeva firmarlo.

 A siglare il documento è stato l’ambasciatore permanente all’OCSE, Stefan Flückiger, il quale in una nota ha ricordato che “dal marzo del 2009 la Svizzera si sforza di rispettare le norme internazionali in materia fiscale”. “La firma della Convenzione – ha aggiunto – conferma l’impegno della Svizzera di partecipare alla lotta mondiale contro l’evasione e la frode fiscali, con l’obiettivo di preservare l’integrità e la reputazione della piazza finanziaria del paese”.

La convenzione dell’OCSE, già in vigore in 28 Paesi, prevede numerose forme di collaborazione in ambito fiscale, tra cui lo scambio di informazioni su richiesta e lo scambio spontaneo di informazioni. I paesi contraenti devono accordare assistenza amministrativa con un effetto retroattivo fino a tre anni dall’entrata in vigore. La Svizzera è stata la 58.esima nazione a sottoscriverla. Venerdì lo ha fatto anche la Croazia.

Secondo il segretario generale dell’OCSE Angel Gurria, l’adesione elvetica alla convenzione “invia un segnale forte e chiaro che la Svizzera fa parte della comunità di Stati per i quali la cooperazione fiscale internazionale è una necessità”.

Pascal Saint-Amans, direttore del centro di politica e di amministrazione fiscale dell’OCSE, ha detto all’agenzia stampa francese Afp che la convenzione “prepara il passaggio allo scambio automatico di dati fiscali”, che dovrebbe diventare norma internazionale dal 2015. La firma di Berna – ha aggiunto – è “una tappa molto significativa” nella lotta all’evasione fiscale e costituisce “la fine del segreto bancario” elvetico.

Mercoledì Widmer-Schlumpf aveva sottolineato che lo scambio automatico di informazioni è fra le misure applicabili, ma che non è obbligatorio e necessita di un accordo supplementare tra gli Stati contraenti.

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Italia

Contro Equitalia si può vincere: se la cartella non è dovuta, condanna per lite temeraria

A causa della cartella prescritta e il rigetto immotivato del ricorso in via di autotutela, l’Agente per la riscossione deve pagare il risarcimento del danno e il doppio delle spese processuali.

Contro-Equitalia-si-puo-vincere-se-la-cartella-non-dovuta-condanna-per-lite-temerariaEvidentemente, la Commissione Tributaria di Brindisi non è stata la sola a condannare sonoramente Equitalia per il suo comportamento “ostruzionistico” nei confronti del contribuente (leggi l’articolo di due giorni fa: “Equitalia, responsabilità aggravata se prima dell’esecuzione non controlla i ruoli”). È successo anche con il Tribunale di Locri, la cui sentenza [1] (inviataci dall’avv. Marco Trivieri) ha inflitto, nei confronti della società di riscossione, una sanzione di ben 10.000 euro a titolo di risarcimento del danno e di responsabilità processuale aggravata per lite temeraria.

Anche questa volta, il comportamento contestato a Equitalia è stato l’aver ignorato completamente le legittime richieste del contribuente, al quale era stata notificata una cartella esattoriale per tributi ormai prescritti. L’Agente per la riscossione aveva evitato di rispondere anche al ricorso in via di autotutela presentato dall’interessato, costringendolo così a pagare un avvocato e le tasse per avviare una causa in tribunale. Insomma, un comportamento, questo, che ha aggravato la posizione già difficile e turbata del contribuente.

Così il giudice, dopo aver rilevato la prescrizione del diritto di riscossione, ha bacchettato in modo severo Equitalia. Quest’ultima – scrive il magistrato nella sentenza – ha sempre l’obbligo di verificare le proprie pretese prima di notificarle ai destinatari: un compito assai agevole, visto che si tratta, nel caso della prescrizione, di controllare le date dei relativi crediti.

Quanto ciò non viene fatto con scrupolo, scatta per Equitalia la condanna per:

– risarcimento del danno in favore del ricorrente che, evidentemente, ha subito un pregiudizio ulteriore rappresentato dalla necessità di agire in giudizio per tutelare i propri interessi minati dalla richiesta di pagamento illegittima;

– lite temeraria la cui sanzione consiste nel pagamento delle spese di giudizio raddoppiate [2].

Contro Equitalia, e le sue esose pretese – peraltro spesso imprudenti – si può vincere. E queste sentenze ne sono una valida attestazione.

[1] Trib. Locri sent. n. 2318/2013.

[2] Ex. Artt. 91 e 96 cod. proc. civ.

 

Articolo ripreso dal portale www.laleggepertutti.it

Pagina originale: Contro Equitalia si può vincere: se la cartella non è dovuta, condanna per lite temeraria. […]

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Cittadinanza europea

L’Unione europea è l’insieme di tutti quei Paesi europei democratici che collaborano per migliorare la vita dei loro cittadini e per creare un mondo migliore. Il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, sancisce che essa si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.

Valori comuni agli Stati membri

per una società basata: sulla tolleranza, sulla giustizia e sulla solidarietà fra gli uomini.
L’Unione riconosce dei diritti e delle libertà a tutti i cittadini degli Stati membri, facendo riferimento ai principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, a cui il Trattato di Lisbona conferisce ora lo stesso valore giuridico dei Trattati.
Sulla base del Trattato di Lisbona l’Unione, decisa ad istituire una cittadinanza comune, prevede disposizioni riguardo quelli che sono i suoi Principi Democratici:

  • Essa rispetta in tutte le sue attività, il principio dell’uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle istituzioni, organi e organismi.
  • E’ cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.
  • La cittadinanza dell’Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.

Essere cittadino dell’Unione significa avere:

  • il diritto alla libera circolazione e il diritto di soggiorno sul territorio degli Stati membri;
  • il diritto di voto attivo e passivo alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello stato membro di residenza con le stesse condizioni previste per i cittadini di questo Stato;
  • il diritto di beneficiare sul territorio di uno Stato terzo (non appartenente quindi all’UE) della protezione diplomatica o consolare di uno qualsiasi dei 27 Stati membri nel caso in cui lo Stato di origine non sia rappresentato nel paese;
  • il diritto di petizione al Parlamento europeo e il diritto di rivolgersi al Mediatore europeo oltre che il diritto di scrivere alle Istituzioni e agli organi dell’Unione europea in una qualsiasi delle lingue ufficiali degli Stati membri;
  • il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

Il funzionamento dell’Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa attraverso il diritto di voto attivo e passivo del singolo cittadino dell’Unione alle elezioni del Parlamento europeo

  • Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell’Unione. Le decisioni sono prese nella maniera più possibile aperta e vicina ai cittadini.
  • I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell’Unione, nel Parlamento europeo.
  • Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi Capi di Stato o di governo e, nel Consiglio, dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini.

Sulla base di questi nuovi principi si introduce dunque il valore giuridico vincolante della Carta e l’importante riconoscimento dell’iniziativa popolare, che dinventa il passaggio basilare per il concretizzarsi del concetto di valori democratici universali da trasmettere alle generazioni future.

L’articolo 11, paragrafo 4, del Trattato recita infatti:
“Cittadini dell’Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l’iniziativa di invitare la Commissione europea, nell’ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell’Unione ai fini dell’attuazione dei Trattati”.

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Le politiche della “Troika”: un successo o un fallimento?

Le politiche della cosiddetta Troika per combattere la crisi nei paesi più colpiti dell’UE sono stati un successo o un fallimento? Rispondere a questa domanda è  l’obiettivo dell’audizione pubblica organizzata dalla commissione problemi economici e monetari, martedì 5 novembre alle 15,30. Il dibattito sarà focalizzato sulla legittimità democratica delle misure, in particolare in Irlanda, Cipro, Slovenia, Grecia, Portogallo e Italia.

 La Troika, composta da Commissione europea, Banca Centrale Europea e Fondo monetario internazionale, è la responsabile indiretta dell’applicazione dei dolorosi piani di austerità negli Stati membri. E delle riforme economiche necessarie per ricevere l’aiuto da parte del Meccanismo europeo di stabilità.
Secondo Sharon Bowles, presidente della commissione problemi economici e monetari: “L’azione della Troika è mancata di trasparenza e, alle volte, di credibilità. L’esperienza di Cipro dimostra che l’attività della Troika ha bisogno di essere più coordinata e necessita di essere ripensata. Non possiamo permetterci che le decisioni che avranno un impatto forte su un paese vengano prese a porte chiuse nella notte, e che poi nessuno si prenda la responsabilità di quelle scelte. La Troika deve poter rispondere alle proprie decisioni e all’impatto che hanno su uno Stato membro”.
L’audizione segna la prima tappa per le discussioni relative a un rapporto sul ruolo e le operazioni della Troika, che la commissione ECON intende redigire prima della fine di questo mandato.
I deputati potranno interrogare i rappresentanti della BCE e della Commissione europea mentre, a causa del proprio regolamento interno, il Fondo Monetario Internazionale non potrà partecipare al dibattito.

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