No Picture
Ultime notizie

Il governo belga ha introdotto una nuova imposta sul reddito delle società

Il governo belga ha recentemente introdotto una nuova imposta sul reddito delle società , che è stato definita come imposta per l’equità fiscale .

L’imposta per l’equità colpisce le grandi aziende in Belgio ed ha come obiettivo – secondo il ministro delle Finanze – di aumentare equità fiscale tra i contribuenti al fine di assicurare che tutti in Belgio contribuisce in base ai loro mezzi .

L’imposta equità è , tuttavia , essenzialmente una tassa minima imposta alle società che distribuiscono dividendi, mentre nello stesso periodo d’imposta non pagano alcuna o molto poche imposte sul reddito usufruendo di alcune detrazioni fiscali .

Solo le aziende “grandi” sono assoggettate alla tassa di equità. Di conseguenza , l’imposta equità non si applica alle imprese qualificae PMI ( Piccola o media impresa ) nel periodo d’imposta nel corso del quale i dividendi sono stati distribuiti.

L’imposta si applica anche alle filiali belghe di società non residenti . In tal caso , il concetto di dividendi distribuiti si riferisce alla quota dei dividendi distribuiti dalla società estera quale pro rata della quota ( positivo) del risultato contabile della filiale belga e del risultato contabile globale della società estera .

Il termine ” dividendi ” in quanto tale è ampiamente definito e comprende non solo i dividendi normali , ma si estende anche ai rimborsi di capitale ( diversi dai rimborsi di capitale versato in seguito alla decisione dei soci ai fini riduzione del capitale sociale), ai sovrapprezzi di emissione ed  ai certificati di profitto.

I proventi della liquidazione , tuttavia , non sono previsti come tassabili dalla tassa equità.

[…]

Vetrina

Affitto con riscatto (rent to buy): funzionamento e trattamento fiscale

Affitto-con-Il cosiddetto “affitto con riscatto” (o anche “rent to buy”) è uno schema contrattuale che consente a chi non dispone di risorse per acquistare un immobile, di prenderlo tuttavia in locazione con la possibilità, ad una determinata scadenza, di decidere se acquistarlo o meno, detraendo dal prezzo di acquisto quanto pagato in precedenza per i canoni di locazione. In sostanza, si stipulano contemporaneamente due diversi contratti: il primo di affitto (in genere con un canone superiore al prezzo di mercato), il secondo di opzione, con il quale il padrone di casa dà all’inquilino la possibilità di decidere se – dopo un certo numero di anni – comprare la casa ad un prezzo stabilito in precedenza. Ecco perché questo schema negoziale è anche detto “locazione con patto di futura vendita”.

Dunque: in caso di acquisto da parte del locatario, le mensilità versate fino a quel momento verranno detratte dal prezzo pattuito all’origine. Al contrario, se si decide di non comprare l’immobile, l’inquilino avrà perso quanto pagato a titolo di affitto.

In tal modo l’acquirente ha la possibilità di comprare dopo qualche anno un appartamento al prezzo attuale, senza temere una ripresa del mercato immobiliare e un conseguente aumento dei costi.

Dall’altro lato, per il venditore, in un momento in cui è difficile trovare acquirenti, l’affitto con riscatto permette di avere subito un canone mensile più alto rispetto all’affitto tradizionale e la possibilità concreta di vendere dopo un periodo stabilito, atteso che il locatario, avendo già pagato più di un canone normale, sarà più propenso a comprare.

Le parti, pertanto, devono firmare due diversi e autonomi contratti. Perciò, l’affitto con riscatto non è un contratto a sé stante (atipico), ma la sommatoria di due contratti (tipici) già regolati dalla legge (affitto e opzione). Tali due contratti seguiranno le normali regole già previste per essi dalla legge [1].

Trattamento fiscale: imposta indirette (IVA e imposta di registro)

Ai fini IVA l’operazione non rientra tra quelle il cui effetto traslativo è immediato, poiché l’opzione per il riscatto non è vincolante per entrambe le parti [2]. Quindi, il canone verrà sottoposto a fatturazione con gli ordinari criteri di cui all’articolo citato, così come il corrispettivo per l’eventuale vendita.

Nel caso di immobile “prima casa” sussistono tuttavia differenze di aliquote IVA da applicare (4% per l’acquisto e 10% per la locazione) in quanto l’agevolazione prima casa è prevista per l’acquisto e non per la locazione: il conguaglio IVA dal 10% al 4% a favore dell’acquirente potrebbe essere richiesto nel caso di successivo acquisto del bene da parte di soggetto avente i requisiti prima casa.

Il locatore, infine, potrebbe decidere di non assoggettare a IVA la locazione (trattandosi di operazioni esenti per natura); in tal caso sarà dovuta l’imposta di registro del 2% annuale sui canoni di locazione, certamente più conveniente per il conduttore rispetto all’IVA. Trattasi tuttavia di una fattispecie che, per gli immobili ad uso abitazione, trova scarsa applicazione pratica poiché il locatore dovrebbe restituire l’IVA pagata sulla costruzione dell’immobile e pertanto preferisce optare per l’applicazione dell’IVA sul canone di locazione.

Imposte sul reddito

Ai fini delle imposte sul reddito, la legge [3] anticipa l’effetto della cessione per i contratti di locazione con clausola di trasferimento vincolante per entrambe le parti; per cui, ove detta clausola non è presente (così come avviene nella tipologia contrattuale di rent to buy più diffusa) il canone di locazione genera ricavi nei vari esercizi e pertanto gli stessi non possono considerarsi acconti, ma ordinari canoni di locazione.

Si dovranno pertanto emettere fatture/ricevute per canoni di locazione e fattura/ricevuta di vendita nel caso di successivo acquisto del bene.

Resta pur sempre consigliabile analizzare attentamente il contenuto dei contratti stipulati così da verificare l’effettiva volontà delle parti e i conseguenti effetti fiscali. Trattandosi di forme contrattuali innovative le stesse possono prevedere differenti condizioni, tali da variarne anche il trattamento fiscale.

Articolo a cura dell’dott. commercialista avv. PAOLO FLORIO

 

[1] Per la locazione, la legge n. 431/98 e n. 392/1978; per l’opzione l’art. 1331 cod. civ.

[2] Ciò ai sensi di quanto disposto dell’articolo 6, comma 1 e 2, del DPR 633/72.

[3] Art. 109, comma 2, lettera a) del DPR 917/1986.

© Riproduzione riservata

Articolo ripreso dal portale www.laleggepertutti.it

Pagina originale: Affitto con riscatto (rent to buy): funzionamento e trattamento fiscale

  […]

Italia|Vetrina

Equitalia è incostituzionale

novita-cartelle-esattoriali-equitalia-pignoramenti-472x270_0Tutta l’attività svolta da Equitalia potrebbe essere incostituzionale: a dirlo è Maria Rosario Randaccio, ex Intendente di Finanza a Cagliari (poi direttrice della Commissione Tributaria, in ultimo in forza al Tesoro e all’assessorato regionale al Turismo).

La Costituzione [1] – spiega la dottoressa Randaccio – afferma che tutti devono contribuire alle spese dello Stato secondo le proprie possibilità economiche; afferma poi [2] che solo lo Stato che può riscuotere i propri tributi tramite dipendenti pubblici, assunti nel pubblico impiego tramite pubblici concorsi banditi dal Ministero delle Finanze; che i dipendenti pubblici, una volta assunti, devono prestare giuramento di essere fedeli alla Repubblica, di prestare con onore il loro lavoro e rispetto della legalità.

Equitalia invece lavora – sempre secondo ciò che afferma la dottoressa Randaccio – con personale non statale, ma assunto privatamente; in genere, si tratta di dipendenti di Banche che, per tale motivo, non dovrebbero effettuare la riscossione di tributi per conto dello Stato.

Equitalia ha oggi le stesse competenze che aveva un tempo l’Intendenza di Finanza. L’Intendente era l’ufficio del ministero delle Finanze che aveva il compito di controllare che tutti gli uffici finanziari pubblici rispettassero i principi costituzionali della trasparenza, correttezza e il rispetto della legalità. Fino a quando c’era l’Intendenza di Finanza non è mai stato messo sotto sequestro né un solo appartamento, né sono mai state acquisite aziende o poi messe all’asta.

Secondo la dottoressa Randaccio – che sta conducendo una battaglia insieme ad alcuni avvocati – bisogna solo avere pazienza perché, se si riuscirà a trovare un giudice che vorrà rispettare le norme Costituzionali, tutte le cartelle di Equitalia diverranno inefficaci.

La dottoressa Randaccio dedica il suo tempo, a titolo assolutamente gratuito, al popolo dei triturati, agli infelici che hanno duelli con Equitalia con la sua “Associazione regionale ascolto del disagio” (Arad).

Articolo a cura dell’avv. FLORIANA BALDINO del foro di Trani (BT) esperta in diritto civile e tributario.

[1] Art. 53 Cost.

[2] Art. 54 Cost.

© Riproduzione riservata

Articolo ripreso dal portale www.laleggepertutti.it

Pagina originale: Equitalia è incostituzionale

[…]

No Picture
Ultime notizie

Bahamas adotta l’ IVA nel 2014

Il Governo Bahamas introdurrà la tassa sul valore aggiunto (IVA) a partire dal 1 luglio 2014.

L’aliquota normale del 15% di IVA si applicherà ad una vasta gamma di beni e servizi e sostituirà la tassa di soggiorno. Tuttavia, un’aliquota IVA del 10% si applicherà alle attività degli hotel, compreso il cibo e le bevande vendute nei loro locali.

L’IVA non si applicherà alle esportazioni e al trasporto internazionale di merci e passeggeri.
I beni e servizi esenti includeranno cibo duty-free e di prodotti agricoli, i servizi sanitari e l’istruzione, i trasferimenti di contratti di locazione di terreni e di edifici residenziali, i servizi finanziari, e dei servizi sociali e di comunità.

Il Governo Bahamas richiederà la presentazione delle dichiarazioni  IVA  ed il  pagamento dell’imposta dovuta su base mensile.

[…]

Italia

Affitto con riscatto (rent to buy): funzionamento e trattamento fiscale

affitto riscattoIl cosiddetto “affitto con riscatto” (o anche “rent to buy”) è uno schema contrattuale che consente a chi non dispone di risorse per acquistare un immobile, di prenderlo tuttavia in locazione con la possibilità, ad una determinata scadenza, di decidere se acquistarlo o meno, detraendo dal prezzo di acquisto quanto pagato in precedenza per i canoni di locazione. In sostanza, si stipulano contemporaneamente due diversi contratti: il primo diaffitto (in genere con un canone superiore al prezzo di mercato), il secondo di opzione, con il quale il padrone di casa dà all’inquilino la possibilità di decidere se – dopo un certo numero di anni – comprare la casa ad un prezzo stabilito in precedenza. Ecco perché questo schema negoziale è anche detto “locazione con patto di futura vendita”.

Dunque: in caso di acquisto da parte del locatario, le mensilità versate fino a quel momento verranno detratte dal prezzo pattuito all’origine. Al contrario, se si decide di non comprare l’immobile, l’inquilino avrà perso quanto pagato a titolo di affitto.

In tal modo l’acquirente ha la possibilità di comprare dopo qualche anno un appartamento al prezzo attuale, senza temere una ripresa del mercato immobiliare e un conseguente aumento dei costi.

Dall’altro lato, per il venditore, in un momento in cui è difficile trovare acquirenti, l’affitto con riscatto permette di avere subito un canone mensile più alto rispetto all’affitto tradizionale e la possibilità concreta di vendere dopo un periodo stabilito, atteso che il locatario, avendo già pagato più di un canone normale, sarà più propenso a comprare.

Le parti, pertanto, devono firmare due diversi e autonomi contratti. Perciò, l’affitto con riscatto non è un contratto a sé stante (atipico), ma la sommatoria di due contratti (tipici) già regolati dalla legge (affitto e opzione). Tali due contratti seguiranno le normali regole già previste per essi dalla legge [1].

 

Trattamento fiscale: imposta indirette (IVA e imposta di registro)

Ai fini IVA l’operazione non rientra tra quelle il cui effetto traslativo è immediato, poiché l’opzione per il riscatto non è vincolante per entrambe le parti [2]. Quindi, il canone verrà sottoposto a fatturazione con gli ordinari criteri di cui all’articolo citato, così come il corrispettivo per l’eventuale vendita.

Nel caso di immobile “prima casa” sussistono tuttavia differenze di aliquote IVA da applicare (4% per l’acquisto e 10% per la locazione) in quanto l’agevolazione prima casa è prevista per l’acquisto e non per la locazione: il conguaglio IVA dal 10% al 4% a favore dell’acquirente potrebbe essere richiesto nel caso di successivo acquisto del bene da parte di soggetto avente i requisiti prima casa.

Il locatore, infine, potrebbe decidere di non assoggettare a IVA la locazione (trattandosi di operazioni esenti per natura); in tal caso sarà dovuta l’imposta di registro del 2% annuale sui canoni di locazione, certamente più conveniente per il conduttore rispetto all’IVA. Trattasi tuttavia di una fattispecie che, per gli immobili ad uso abitazione, trova scarsa applicazione pratica poiché il locatore dovrebbe restituire l’IVA pagata sulla costruzione dell’immobile e pertanto preferisce optare per l’applicazione dell’IVA sul canone di locazione.

 

Imposte sul reddito

Ai fini delle imposte sul reddito, la legge [3] anticipa l’effetto della cessione per i contratti di locazione con clausola di trasferimento vincolante per entrambe le parti; per cui, ove detta clausola non è presente (così come avviene nella tipologia contrattuale di rent to buy più diffusa) il canone di locazione genera ricavi nei vari esercizi e pertanto gli stessi non possono considerarsi acconti, ma ordinari canoni di locazione.

Si dovranno pertanto emettere fatture/ricevute per canoni di locazione e fattura/ricevuta di vendita nel caso di successivo acquisto del bene.

Resta pur sempre consigliabile analizzare attentamente il contenuto dei contratti stipulati così da verificare l’effettiva volontà delle parti e i conseguenti effetti fiscali. Trattandosi di forme contrattuali innovative le stesse possono prevedere differenti condizioni, tali da variarne anche il trattamento fiscale.

 

Articolo a cura dell’dott. commercialista avv. PAOLO FLORIO

 

[1] Per la locazione, la legge n. 431/98 e n. 392/1978; per l’opzione l’art. 1331 cod. civ.

[2] Ciò ai sensi di quanto disposto dell’articolo 6, comma 1 e 2, del DPR 633/72.

[3] Art. 109, comma 2, lettera a) del DPR 917/1986.

© Riproduzione riservata

Articolo ripreso dal portale www.laleggepertutti.it

Pagina originale: Affitto con riscatto (rent to buy): funzionamento e trattamento fiscale […]

No Picture
Vetrina

Eventi ed informazioni dal Network

Nuova Conversazione di aggiornamento professionale La prossima conversazione di aggiornamento professionale si terrà a Londra il prossimo 8 novembre. Gli argomenti che verranno trattati saranno: – Exit Tax: Cristina Rigato, dottore commercialista in Padova; – […]