Svizzera: novità in materia fiscale

A partire dal 1 gennaio 2020, le società straniere potranno usufruire del nuovo “Step-up upon Migration”, che consiste in un incremento fiscalmente neutrale dei guadagni incorporati (cosiddetti “built-in gains”) al valore equo di mercato, ai fini dell’imposizione diretta in Svizzera, quando tali società sposteranno la propria sede legale, la propria stabile organizzazione o i propri beni, le unità aziendali e le attività svolte dall’estero in Svizzera. I built-in gains potrebbero essere deprezzati ai fini fiscali per un certo periodo di riferimento, permettendo alla società svizzera o ad una controllata di ridurre in modo significativo il proprio onere fiscale durante tale periodo.

Questo sistema costituisce un strumento molto interessante, insieme ad altre misure fiscali come il patent box o le super deduzioni R&D introdotte con l’attuazione della riforma fiscale societaria svizzera del 1 gennaio 2020, e contribuisce in modo sostanziale a conservare e rilanciare l’appetibilità internazionale della Svizzera come luogo in cui stabilire il proprio business.

Aspetti principali dello Step-up upon Migration

Ambito applicativo

Il nuovo Step-up upon migration permette la divulgazione dei built-in gains ai fini delle imposte federali o comunali svizzere in relazione ai seguenti aspetti collegati ad un’organizzazione straniera:

– trasferimento dei suoi beni, unità aziendali o delle sue attività ad un ente giuridico svizzero o ad una succursale svizzera; o

– trasferimento della sede o della propria stabile organizzazione in Svizzera.

Lo Step-up upon migration è applicabile, indipendentemente dal sorgere di un’imposizione in uscita nell’ordinamento straniero a seguito di un ricollocamento aziendale o trasferimento di beni in Svizzera. La divulgazione dei built-in gains è generalmente limitata ai conti fiscali e non vengono necessariamente presentati nei bilanci di esercizio obbligatori.

Casi specifici

1.Transfer pricing

Vista l’ampia portata applicativa, lo Step-up upon migration è disponibile a prescindere dalla forma del trasferimento di beni in Svizzera e, di conseguenza, può applicarsi anche nel caso in cui si verifichino degli adeguamenti dei prezzi di trasferimento. Ad esempio, se un’entità svizzera acquista beni da un gruppo straniero ad un prezzo più basso di quello concorrenziale e rivende tali beni al prezzo di mercato ad una parte terza nello stesso anno, è prevista l’opzione di dichiarare la differenza tra il prezzo di acquisizione e quello concorrenziale in modo fiscalmente neutro. Come risultato, solamente la differenza tra il prezzo di rivendita ed il prezzo concorrenziale sarà soggetto a tassazione in Svizzera. Visto che alcuni aspetti rimangono da approfondire, ci si aspetta che le autorità fiscali miglioreranno la propria pratica e definiranno ulteriormente le modalità dello step-up nel contesto di tali adeguamenti di prezzi di trasferimento.

2.Partecipazioni qualificate

Mentre i built-in gains sugli investimenti e le partecipazioni inferiori al 10% possono essere rivelati in applicazione del nuovo regime, tale comunicazione non è possibile in relazione alle partecipazioni in società svizzere o straniere di almeno il 10%, visto che i capital gains derivanti dalla vendita di tali partecipazioni sono già virtualmente esenti da imposte, in applicazione delle esenzioni sulle partecipazioni previste in Svizzera.

3.Il metodo di valutazione

La normativa svizzera non prevede uno specifico metodo di valutazione per la determinazione dell’ammontare dei built-in gains e dell’avviamento derivante dal trasferimento in Svizzera. Piuttosto, qualsiasi metodo di valutazione riconosciuto potrà essere utilizzato. Nella pratica, è consigliabile stabilire insieme all’autorità fiscale competente il metodo di valutazione da utilizzare prima del trasferimento in Svizzera, in modo da avere certezza legale in materia.

Inoltre, occorre sottolineare che il metodo scelto per determinare il prezzo di mercato per il trasferimento in Svizzera è applicabile anche per stabilire il trattamento impositivo in uscita nel caso in cui la società decide di lasciare la Svizzera o di trasferire parte delle proprie attività e funzioni all’estero.

Il deprezzamento fiscalmente efficace dello Step-up

A seguito del trasferimento, i built-in gains dichiarati possono essere deprezzati in modo fiscalmente efficace durante il periodo di ammortamento relativo ai beni individuali o in un periodo di 10 anni nel caso di avviamenti indipendenti.

Nel caso in cui il deprezzamento ecceda il reddito imponibile nell’anno di riferimento e si verifichi una perdita fiscale, tale perdita potrà essere riportata e compensata con qualsiasi reddito imponibile generato nei successivi 7 anni.

Di conseguenza, solamente i built-in gains e gli avviamenti creati nell’ordinamento fiscale svizzero sono soggetti ad imposta sul reddito delle società in Svizzera al momento della loro realizzazione ad un’aliquota ordinaria tra il 12% fino al 22%, in base al luogo in cui si trova la società o la controllata.

Ottimizzazione fiscale dei pagamenti transfrontalieri

La distribuzione di dividendi fatta da una società sita in Svizzera ai propri azionisti è soggetta a ritenuta d’acconto pari al 35%. Mentre tale ritenuta potrà essere rimborsabile o accreditabile nei confronti di una società o di azionisti residenti in Svizzera, una volta soddisfatti alcuni requisiti, è generalmente riconosciuto che tale ritenuta costituirà un onere fiscale per i beneficiari che non siano residenti in Svizzera a fini fiscali. Tuttavia, un rimborso totale o parziale sarà disponibile se il paese in cui il beneficiario è fiscalmente residente è firmatario di un trattato contro la doppia imposizione con la Svizzera. Al contrario, le distribuzioni di conferimenti di capitale non sono soggette a ritenuta d’acconto in Svizzera.

Visto che non è previsto uno step-up della base imponibile ai fini della ritenuta d’acconto, potrebbe essere conveniente creare riserve di apporti di capitale nel quadro della pianificazione precedente al trasferimento, in particolare nei casi in cui la ritenuta d’acconto svizzera non sia totalmente rimborsabile in applicazione di un trattato contro la doppia imposizione. Questa opzione è di particolare importanza nel caso di riorganizzazioni di gruppi transfrontaliere. Ad esempio, le riserve  di apporti di capitale potrebbero essere create contribuendo alla partecipazione nella società estera che sarà spostata in Svizzera in una società svizzera di nuova creazione, ad un prezzo equo di mercato, prima del trasferimento.

Di conseguenza, la nuova società svizzera potrà ripagare le riserve di apporti di capitale nell’ammontare corrispondente al prezzo equo di mercato della rispettiva partecipazione ai propri azionisti stranieri negli anni fiscali successivi, senza far sorgere nessuna ritenuta d’acconto in Svizzera.

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