Spagna: modifiche all’IVA per gli scambi intracomunitari

La Spagna ha adattato la propria legislazione in materia di IVA alla legislazione dell’UE, cercando di semplificare e armonizzare gli scambi commerciali all’interno dell’Unione Europea.

Nel regio decreto legge 3/2020 del 4 febbraio 2020, le direttive del Consiglio Europeo n. 2018/1910 del 4 dicembre 2018 e n. 2019/475 del 18 febbraio 2019, sono state recepite nell’ordinamento spagnolo.

Oltre queste, è necessario prendere in considerazione anche le disposizioni introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 del Consiglio, del 4 dicembre 2018.

Questo recepimento ha introdotto le cosiddette “soluzioni rapide” nella legislazione spagnola, che semplificano e armonizzano alcune norme IVA applicabili agli scambi intracomunitari; in particolare, le norme sull’esenzione dall’IVA per le forniture di merci spedite in un altro Stato membro, call-off stocks, e le transazioni a catena.

  1. Esenzione IVA per le forniture spedite in un altro stato membro
  2. a) Requisiti per l’esenzione: per applicare l’esenzione per le “forniture intracomunitarie”, era necessario essere in possesso di un numero di identificazione IVA assegnato al cliente da un altro Stato membro. Questo requisito era incluso nella legislazione spagnola, ma non figurava nella direttiva, da ora è invece un requisito specifico in entrambi gli atti legislativi; é anche necessario dimostrare l’effettivo trasporto delle merci.

È stata introdotta una nuova condizione per l’esenzione dall’IVA, che prevede che la transazione debba essere riportata correttamente nel prospetto riepilogativo delle transazioni  intracomunitarie. Tali modifiche mirano a convertire sia la partita IVA del destinatario che la corretta comunicazione della transazione in requisiti sostanziali per la richiesta dell’esenzione IVA.

  1. b) Prova del trasporto verso un altro stato membro: si e’ anche cercato di armonizzare i mezzi di prova del trasporto verso un altro stato membro attraverso una presunzione, confutabile dalle autorità, sulla base di documenti definiti dalla legge; e in ogni caso senza limitare la possibilità di utilizzare altri elementi di prova. In altre parole, è stato mantenuto il riferimento alla possibilitá di provare il trasporto mediante qualsiasi mezzo di prova consentito dalla legge, sebbene la legislazione aggiunga presunzioni che possono essere fatte valere dal commerciante che richiede l’esenzione sulla base di specifici e ulteriori documenti di prova. Queste presunzioni sono contenute nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 e sono direttamente applicabili dal 1 ° gennaio 2020.

Il trasporto sarà inteso come provato in presenza dei seguenti documenti:

Se il trasporto è fornito dal fornitore:

– Il trasporto sarà considerato provato se il fornitore indica che le merci sono state spedite o trasportate da lui o da una terza parte per suo conto, e il fornitore è in possesso di almeno due elementi di prova non contraddittoria relativi alla spedizione o trasporto di merci come (i) un documento CMR firmato, (ii) una polizza di carico, (iii) una fattura di trasporto aereo o (iv) una fattura del corriere della merce, che sono stati emessi da due diversi parti indipendenti l’una dall’altra, dal fornitore e dal cliente.

-La presunzione opera anche se sono in possesso di uno solo degli elementi di prova menzionati insieme a uno dei seguenti documenti che non contraddicono il documento relativo al trasporto:

  • Una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto della merce, o documenti bancari comprovanti il ​​pagamento per la spedizione o il trasporto della merce.
  • Documenti ufficiali rilasciati da un’autorità pubblica come un notaio, che confermano l’arrivo delle merci nello stato membro destinatario.
  • Una ricevuta emessa da un funzionario del magazzino nello stato membro di destinazione, a conferma del deposito delle merci in quello stato membro.

Analogamente al primo gruppo di documenti ammissibili come prove, questi devono essere emessi da due parti diverse indipendenti l’una dall’altra, dal fornitore e dal cliente.

-Se il trasporto è fornito dal cliente:

In questi casi, il fornitore deve essere in possesso di una dichiarazione sottoscritta del cliente, in cui si afferma che la merce è stata spedita o trasportata da lui o da una terza parte per conto del cliente, e che identifica lo stato membro destinatario.

La presente dichiarazione deve contenere almeno: (i) la data di rilascio, (ii) il nome e l’indirizzo del cliente, (iii) la quantità e la natura della merce, (iv) la data e il luogo di arrivo della merce, (v) il numero di identificazione del mezzo di trasporto (nel caso della fornitura di mezzi di trasporto) e (vi) l’identificazione della persona che accetta la merce per conto del cliente.

Questa dichiarazione deve essere inviata al fornitore entro il decimo giorno del mese successivo alla fornitura.

Accanto a questa dichiarazione, il cliente deve essere in possesso dei documenti di prova di cui sopra, e alle stesse condizioni e con lo stesso ordine di priorità di quelli sopra descritti.

  1. Call-off stocks

Le modifiche relative ai Call-off stocks si riferiscono alle vendite di beni che sono state inviati a un altro stato membro da un fornitore non stabilito in quello stato membro, e sono destinate a un magazzino che può appartenere al cliente stesso, affinché il cliente finale ne acquisisca la proprietà in un secondo momento, in base alle sue esigenze.

Queste vendite devono riguardare in ogni caso le merci inviate a un cliente che è completamente identificato (codice fiscale, nome e cognome, ragione sociale completa) sin dall’inizio. In base alla legislazione precedente, tali transazioni hanno comportato un trasferimento intracomunitario da parte del fornitore in Spagna (come paese di destinazione delle merci), con i risultanti obblighi procedurali e di identificazione, seguito da una fornitura domestica quando il cliente acquisisce la proprietà della merce. Alcuni stati membri, tuttavia, avevano adottato misure per semplificare tali transazioni, con il risultato che il trattamento divergente diventava a volte fonte di molteplici problemi pratici.

Per garantire un trattamento uniforme in tutta l’Unione Europea sono state definite regole specifiche per questi accordi di fornitura. Queste nuove regole prevedono che tali transazioni debbano essere trattate come forniture intracomunitarie dal paese di partenza e acquisizioni intracomunitarie nel paese di destinazione (Spagna), e l’imposizione fiscale avrá luogo quando il cliente acquisisce la proprietà della merce.

Inoltre, i soggetti passivi sono tenuti a segnalare determinate transazioni intracomunitarie nei loro registri e a riferire sulla dichiarazione riepilogativa (modulo 349), la circolazione delle merci, il loro valore stimato e i dettagli di identificazione del cliente. Se, entro dodici mesi dall’arrivo della merce (da intendersi come il giorno successivo alla fine di tale periodo di dodici mesi), il trasferimento al cliente non ha avuto luogo, o se una condizione stabilita dalla legge per la semplificazione delle misure per applicare non è stata soddisfatta, il trasferimento intracomunitario dovrà essere dichiarato con tutte le implicazioni ad esso associate. Non ci sarà tale obbligo, tuttavia, se entro il periodo di dodici mesi, (i) i beni vengono restituiti nel loro paese di partenza o (ii) se viene identificato un nuovo cliente. In entrambi i casi gli obblighi specifici di registrazione e dichiarazione devono essere adeguatamente rispettati.

  1. Transazioni a catena

Queste modifiche si riferiscono a delle vendite consecutive dello stesso bene in cui un singolo trasporto ha luogo dalla Spagna al cliente finale, in un altro stato membro. Prendiamo ad esempio una vendita di merci da una società (A) a un’altra società (B) e successivamente da B a una terza società (C) in cui le merci vengono trasportate dalla Spagna a C, sita in Francia.

Negli ultimi anni, la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha deciso più volte in relazione a transazioni di questo tipo su come determinare a quale fornitura deve essere attribuito il trasporto, e come tale esente da IVA.

L’adozione delle interpretazioni del tribunale non è stata facile in alcuni Stati membri, ed è stato quindi ritenuto necessario fornire norme specifiche. Le nuove regole tentano di semplificare l’analisi del luogo in cui si svolgono i due eventi imponibili.

Nell’esempio descritto, il trasporto dovrà essere attribuito alla fornitura tra A e B (e sarà quindi esente da IVA). B effettuerà un’acquisizione intracomunitaria in Francia, quindi la fornitura tra B e C avverrà in Francia.

Se, tuttavia, B rifornisce A con un numero di identificazione IVA spagnolo, il trasporto dovrà essere attribuito alla seconda fornitura, affinche’ la fornitura tra A e B venga trattata come una vendita nazionale in Spagna – non esente da IVA – e la vendita tra B e C determinerà una “fornitura intracomunitaria” in Spagna e un’acquisizione intracomunitaria da parte di C in Francia.

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