Il Tribunale dell’Unione Europea si e’ pronunciato a favore della Spagna con riferimento alle agevolazioni fiscali previste dal Paese per sostenere le societa’ che decidono di acquisire partecipazioni estere.
Secondo la legge fiscale spagnola relativa all’imposta sulle società, nel caso in cui una società, soggetta a tassazione in Spagna, acquisisca una partecipazione di almeno il cinque per cento in una società estera e detenga tale partecipazione ininterrottamente per almeno un anno, l’avviamento derivante da tale partecipazione può essere dedotto attraverso l’ammortamento della base imponibile per l’imposta sulle società prevista per quell’impresa. La legge dispone che, per essere considerata “società estera”, una società deve essere soggetta ad una tassa simile all’imposta applicabile in Spagna e il suo reddito deve derivare principalmente dalle attività svolte all’estero.
La legislazione fiscale spagnola non consente che l’avviamento derivante dall’acquisizione di una partecipazione in una società con sede in Spagna da parte di una società soggetta a tassazione in Spagna venga indicato separatamente nel bilancio a fini fiscali. Per contro, la legislazione spagnola in materia fiscale prevede che l’avviamento possa essere ammortizzato nel caso in cui le imprese vengano raggruppate assieme.
In una dichiarazione del 15 ottobre 2014, la Commissione aveva detto che tale misura fornisce ai beneficiari un vantaggio economico disciminatorio che non puo’ essere giustificato ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato dell’Unione europea, e che deve ora essere rimborsato allo Stato spagnolo.
Tre aziende spagnole – Autogrill España, Banco Santander e Santusa nere – hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale, chiedendo che le decisioni della Commissione venissero annullate.
Il 7 novembre 2014, la Corte si è pronunciata a favore delle imprese e della normativa spagnola, affermando che “la Commissione non e’ riuscita a dimostrare il carattere discriminatorio di tale regime.”
Questa ha poi spiegato che “il regime spagnolo non e’ rivolto a nessuna categoria specifica di imprese; il regime si applica a tutte le partecipazioni di almeno il cinque per cento in società estere detenute ininterrottamente per un periodo di almeno un anno”. Ha poi aggiunto: “Il regime spagnolo non esclude, a priori, che una categoria di imprese possa trarre vantaggio dallo sesso, dal momento che la sua applicazione è indipendente dalla natura dell’attività svolta dall’impresa. Inoltre, il Governo spagnolo non fissa alcun importo minimo con riferimento alla soglia minima di partecipazione del 5%. Il regime, quindi, di fatto, non limita le imprese che ne possono trarre vantaggio a quelle che possiedono risorse finanziarie sufficienti per farlo.”
La Commissione ha recentemente avviato un giro di vite sull’uso di agevolazioni fiscali che fanno conseguire un vantaggio sleale alle imprese. Questa ha il diritto di presentare ricorso contro la decisione del Tribunale entro un termine di due mesi.
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