Malta: normativa del Company Act e recenti modifiche

Il Companies Act ha introdotto l’obbligo per tutte le società costituite ai sensi di tale normativa, di presentare presso il Registro una dichiarazione contenente informazioni su tutti i beneficiari effettivi della società. Queste informazioni inviate al Registro vengono utilizzate per compilare un registro elettronico di tutti i beneficiari effettivi delle società maltesi.

Il Companies Act esenta determinate entità dagli obblighi stabiliti da tale normativa. Le entità esentate sono società quotate in un mercato regolamentato che sono soggette a requisiti di informativa coerenti con il diritto dell’Unione Europea, o qualsiasi norma internazionale equivalente che garantisca un’adeguata trasparenza. Inoltre, tale normativa non si applica laddove tutti gli azionisti registrati siano persone fisiche, iscritte nei registri pubblici delle società commerciali, e purché nessuna di tali persone fisiche agisca in qualità di fiduciario o in qualsiasi altra qualità fiduciaria.

Il regolamento di modifica del Companies Act è stato emanato il 12 Luglio 2019.

Una delle principali modifiche introdotte, che entreranno in vigore il 1° Gennaio 2020, è che qualsiasi persona avrà il diritto di accedere a certi dettagli del beneficiario di una società. Questi dettagli riguardano il nome del beneficiario effettivo, il mese e l’anno di nascita, la nazionalità, il paese di residenza, l’estensione e la natura dell’interesse benefico per l’azienda.

I regolamenti di modifica non contemplano l’obbligo di dimostrare il proprio interesse legittimo all’accesso dei dettagli di un beneficiario effettivo. L’accesso, tuttavia, può essere negato laddove le prove documentali possono esporre il beneficiario effettivo a rischi sproporzionati, frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestie, violenza o intimidazione. L’accesso può anche essere limitato laddove il beneficiario effettivo sia minorenne o altrimenti legalmente incapace. Tale restrizione all’accesso non si applica in nessun caso agli enti creditizi, agli istituti finanziari o alle persone soggette.

Il Regolamento di modifica, inoltre, introduce l’obbligo per qualsiasi persona fisica, proprietaria effettiva di una società, di fornire al Registro le informazioni richieste. Inoltre, sono state introdotte misure per garantire che vengano fornite informazioni adeguate, accurate e aggiornate, di modo che il Registro possa effettuare indagini con l’entità, comprese le visite in loco. Se vengono rilevate discrepanze, e il Registrar ritiene necessario aggiornare le informazioni, ogni funzionario della società potrebbe essere tenuto a pagare una sanzione fino a € 10.000.

I regolamenti di modifica, infine, introducono l’obbligo di conservare le informazioni relative al beneficiario effettivo per 5 anni, dopo che il nome della società è stato cancellato dal registro.

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