Irlanda: registro dei beneficiari effettivi

Il 22 Marzo del 2019 è stato firmato il Regolamento 2019 dell’Unione europea, volto a sostituire il precedente regolamento del 2016, in quale prevedeva che le società dovessero riportare le informazioni relative alla beneficial ownership (proprietà effettiva) in un registro interno.

Il regolamento del 2019 prevede che:

  • le società costituite in Irlanda ottengano e conservino le informazioni relative ai propri titolari effettivi, compresa la natura del relativo controllo;
  • le società forniscano le informazioni sulla proprietà effettiva alle autorità richiedenti o ai soggetti designati;
  • venga istituito un registro centrale della titolarità effettiva delle società (RBO), nel quale riportare le informazioni relative alla beneficial ownership;
  • vengano individuati i soggetti che possono accedere alle informazioni contenute nel registro;
  • venga predisposta una lista delle sanzioni previste nel caso di inadempimenti degli obblighi stabiliti.

Il registro in esame è entrato in vigore a partire dal 29 luglio 2019, dopo il rinvio concesso per consentire alle società di adeguarsi alle nuove disposizioni. La data di scadenza prevista per la compilazione del registro è il 22 Novembre 2019, pena una sanzione fino a £500,000.

Le informazioni relative al beneficiario effettivo che devono essere riportate nel registro comprendono:

  • nome;
  • data di nascita;
  • indirizzo di residenza, compreso il Paese;
  • numero PPS (Personal Public Service);
  • natura del controllo;
  • data di iscrizione come beneficiario effettivo nel registro.

Qualora il beneficiario non sia in possesso di un PPS number sarà necessario compilare il modulo BEN2.

Sono, inoltre, esenti da tali obblighi le PLC (public limited company) registrate.

Come anticipato, il mancato rispetto di tali disposizioni comporta una sanzione cha va da un minimo di £ 5.000 ad un massimo di £ 500.000.

È bene sottolineare che, per “beneficial owner” (beneficiario effettivo), si intende una qualsiasi persona fisica che possiede o di fatto esercita il controllo su una società; detto beneficiario effettivo puo’ esercitare il controllo attraverso un possesso diretto o indiretto delle azioni.

Possiamo pertanto distinguere:

  • Direct ownership (possesso diretto): implica una partecipazione del 25% o superiore al 25% nella società detenuta da una persona fisica;
  • Indirect ownership (possesso indiretto): indica una partecipazione del 25% o superiore al 25% nella società detenuta da un gruppo aziendale, che è sotto il controllo di una persona fisica o di più soggetti.

Nel caso in cui non ci sia un beneficial owner, vanno riportati i dati degli altri amministratori della società.

E’ inoltre previsto l’obbligo di aggiornare i dati entro 14 giorni dalla data delle modifiche, qualora subentri un nuovo beneficiario.

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