India: Esenzione dalla “Angel tax” per le start -up

Introduzione

Tra le recenti clamorose proteste sul tema caldo della Angel Tax, il Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) (Dipartimento per la promozione dell’industria e del commercio interno) aveva recentemente pubblicato una comunicazione (n. GSR 127 (E) del 19 febbraio 2019) che sostituiva la sua comunicazione precedente. Questa nuova comunicazione ha ulteriormente attenuato i criteri applicabili per qualificare una start-up e le condizioni in base a cui possono beneficiare di sovvenzioni (Comunicazione del DPIIT).

In seguito a ciò, ed in linea con la tendenza passata, il Central Board of Direct Tax (CBDT) (Consiglio Centrale delle Imposte Diretta) – che è l’ente principale per l’amministrazione fiscale diretta in India – ha diramato un comunicato (n.13 del 2019 del 5 marzo 2019) (Comunicazione CBDT) al fine di permettere che la Angel tax non venga applicata alle start-up riconosciute dal DPIIT.

Antefatto

Ai sensi dell’articolo 56 (2) (viib) della Legge sull’imposta sul reddito del 1961 (Income-tax Act o IT Act), l’emissione di azioni da parte di una closey held company ad un residente, ad un valore più alto rispetto al valore di mercato (FMV) delle azioni (determinato per Legge), comporta che tale sovraprezzo sia tassato come reddito ordinario in capo alla società emittente. Il prelievo fiscale viene comunemente chiamato “Angel Tax” (termine utilizzato per riferirsi all’imposta sul reddito dovuta sul capitale ottenuto da società non quotate, tramite emissione di azioni, il cui prezzo è fissato al di sopra del valore equo di mercato delle azioni vendute. La tassa è stata introdotta nel 2012 per limitare il riciclaggio di denaro).

Per dare uno slancio alle start-up e non riscuotere l’imposta sul premio sull’eccedenza dalle stesse ricavato, la CBDT aveva in precedenza esentato le start-up registrate dall’applicazione della Angel Tax. Successivamente, il DPIIT ha emesso degli avvisi, modificando di volta in volta le condizioni di ammissibilità per essere qualificati come start-up, che sono stati seguiti da una corrispondente comunicazione sui criteri di esenzione da parte della CBDT.

Comunicazioni del CBDT e del DPIIT

In base alla recente Comunicazione del DPIIT, è stato emesso un documento del CBDT per far sì che la Angel Tax non venga applicata alle azioni emesse da una start-up riconosciuta, alle seguenti condizioni (che sono specificate nel documento del DPIIT):

  • la società è stata riconosciuta come start-up dal DPIIT, secondo i termini della comunicazione del DPIIT o di qualsiasi avviso precedente sull’argomento.

Ai sensi della comunicazione del DPIIT, un’impresa può considerarsi una start-up fino a 10 anni dalla data di costituzione a condizione che: (i) il suo fatturato non abbia mai superato i 10 milioni di crore di rupie (un miliardo di rupie); (ii) opera con il fine di innovare, sviluppare o  migliorare prodotti, processi o servizi, o ha la possibilità di crescere in termini di creazione di occupazione o creazione di ricchezza; e (iii) non è stata costituita dal frazionamento o dalla ricostruzione di un’impresa esistente. Da un punto di vista procedurale, l’avviso del DPIIT prevede che per essere riconosciuta come start-up, la società debba compilare un’applicazione online (e fornire i documenti prescritti) tramite l’app mobile o il tramite il portale istituito dal DPIIT.

  • L’ammontare complessivo del capitale sociale versato e delle azioni emesse con sovrapprezzo della start-up, dopo l’emissione o la proposta di emissione di azioni, non deve superare i 25 milioni di crore di rupie (250 milioni di rupie).

Dal computo rientrante in questa soglia sono esclusi gli investimenti effettuati da: (i) soggetti non residenti; (ii) società di venture capital o fondi di venture capital; e (iii) le società quotate che soddisfano determinati criteri basati sul rapporto patrimonio netto / fatturato.

  • Le start-up non devono investire, tra l’altro, nelle seguenti attività, per un periodo di 7 anni (dalla fine dell’ultimo anno in cui le azioni sono emesse a prezzo maggiorato):
  • in immobili;
  • prestiti ed anticipi;
  • azioni e titoli;
  • conferimenti di capitale effettuati verso qualsiasi altra impresa; e
  • beni come gioielli, disegni, dipinti, opere d’arte, lingotti, ecc.

(L’investimento in alcune di queste attività è consentito solamente qualora faccia parte del normale business della società).

  • Le start-up devono compilare l’autodichiarazione con il Form 2 del DPIIT 

Si tratta di una dichiarazione piuttosto semplice e sostituisce un elenco elaborato dei dettagli dell’investitore richiesto dalle precedenti disposizioni. Il modulo 2 richiede alle start-up di certificare e dichiarare che soddisfino le condizioni di cui sopra. Il DPIIT successivamente inoltra quindi la dichiarazione al CBDT.

Le comunicazioni degli enti sono in ogni caso retroattive ed esentano gli investimenti ricevuti dalle nuove imprese dalla loro data di costituzione (indipendentemente dalla data in cui le azioni sono / sono state emesse). Tuttavia, le emissioni di azioni per le quali l’aggiunta della Angel Tax è già stata effettuata prima della data della comunicazione del DPIIT (ossia il 19 febbraio 2019) non beneficerebbero di tale esenzione.

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