Hong Kong: l’innovativa normativa in materia di transfer pricing, aspetti rilevanti

In data 29 dicembre 2017 il governo di Hong Kong ha pubblicato un emendamento legislativo fiscale senza precedenti con l’obiettivo di soddisfare i principi internazionali promulgati dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nel piano d’azione “Erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti”.

Tale emendamento legislativo non solo consolida le principali disposizioni presenti nel precedente Rapporto di Consultazione sulle “Misure per il contrasto dell’Erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti”, ma propone anche significative modifiche legislative riguardanti la regolamentazione del transfer pricing ad Hong Kong.

Secondo quanto riportato, tale emendamento legislativo e’ stato formalmente introdotto nel Consiglio legislativo di Hong Kong per la prima lettura il 10 gennaio.

E’ probabile che l’emendamento legislativo sara’ finalizzato a meta’ del 2018 e sono inoltre previste una interpretazione dipartimentale ed una guida pratica per facilitarne la comprensione.

Codifica delle regole e definizioni del transfer pricing

Prima di questo emendamento, erano previste solo alcune generali disposizioni in materia di transfer pricing. In pratica, veniva fatto riferimento alle linee guida stabilite dall’OCSE per l’applicazione del principio della libera concorrenza alle transazioni tra soggetti collegati.

Essendo la prima normativa completa in materia di transfer pricing ad Hong Kong, l’emendamento stabilisce le definizioni principali e fondamentali delle regole sul TP (transfer pricing) all’interno della legislazione nazionale, come ad esempio: soggetti/aziende collegate, residenza fiscale, accordi anticipati dei prezzi, soggetti/imprese indipendenti e il principio di libera concorrenza, i quali in linea generale sono coerenti con le linee guida dell’OCSE e i regolamenti della Cina.

I soggetti/imprese collegate sono definite ed esaminate sulla base della partecipazione diretta od indiretta di una entita’ nel controllo di gestione, o nel capitale, di un’altra entita’ inclusa la partecipazione o il controllo comune di una terza parte e, la detenzione degli interessi di un beneficiario.

Le regole sul TP si applicheranno a tutti i soggetti/imprese collegate, nonche’ alle sedi estere e alle loro stabili organizzazioni ad Hong Kong e riguarderanno la compravendita interaziendale, i servizi, il finanziamento ed il trasferimento di attivita’ interaziendali. A dispetto delle molte richieste ricevute nel precedente processo di consultazione, non è stata fornita certezza alle transazioni interaziendali delle aziende stabilite ad Hong Kong. Quindi, le transazioni delle aziende nazionali saranno soggette alle regole ed ai requisiti  di conformita’ richiesti dall’emendamento.

Elaborazione della definizione di stabile organizzazione

L’emendamento legislativo elabora la definizione di stabile organizzazione e fornisce una guida nel determinare se una azienda non residente costituisce una stabile organizzazione ad Hong Kong. Per quei territori che fanno parte dell’accordo contro la doppia imposizione globale, l’emendamento propone che la definizione di stabile organizzazione debba far riferimento a quella prevista all’interno dell’accordo contro la doppia imposizione.

Per quanto riguarda i territori in cui non e’ presente l’accordo contro la doppia imposizione globale, l’emendamento ha proposto, al fine di identificare una stabile organizzazione, un test sulla “sede fissa” in cui l’attivita’ viene svolta e uno sulla presenza o meno di un “agente indipendente” e chiarisce che le attivita’ preparatorie ed ausiliarie non costituiscono una stabile organizzazione.

Miglioramento della legislazione contro la doppia imposizione

L’emendamento legislativo consente ai contribuenti di chiedere uno sgravio fiscale se all’estero e’ stata effettuata una rettifica fiscale sulla base del principio di libera concorrenza con conseguente doppia imposizione del reddito del contribuente residente ad Hong Kong. Tale sgravio per la doppia imposizione si applica anche alle transazioni tra parti della stessa azienda, come ad esempio tra la sede centrale e le stabili organizzazioni nei diversi territori.

Per l’applicazione dello sgravio per la doppia imposizione, l’emendamento richiede ai contribuenti di adottare misure ragionevoli  per minimizzare le tasse pagate all’estero prima di richiedere lo sgravio fiscale ad Hong Kong e notificare al Dipartimento delle entrate l’adeguamento del proprio credito di imposta estero entro un termine prestabilito. Per la doppia imposizione relativa alle transazioni transfrontaliere, il tempo limite per applicare lo sgravio fiscale e’ limitato a due anni.

APA – “Advanced Pricing Arrangement”

La proposta di modifica include un quadro normativo sull’ “Advanced Pricing Arrangement” – un accordo anticipato tra il contribuente e l’autorita’ fiscale su una appropriata metodologia di determinazione del prezzo di trasferimento – al fine di rafforzare tale regime, in previsione di una crescente domanda di accordi anticipati dopo la codifica delle regole fondamentali sul transfer pricing. I contribuenti possono fare richiesta per un APA unilaterale, bilaterale o multilaterale per le transazioni che coinvolgono persone residenti ad Hong Kong o stabili organizzazioni di persone non residenti. Il commissario continua ad avere discrezionalita’ nell’accettare o respingere una richiesta.

Secondo la proposta di modifica, le imposte sulla domanda per l’APA saranno calcolate ed addebitate in base a tariffe orarie dei funzionari del dipartimento delle entrate, che potrebbero essere molto elevate, e non rimborsabili anche nel caso in cui l’APA non abbia successo.

Meccanismo di risoluzione delle controversie

L’emendamento legislativo introduce un meccanismo di risoluzione delle controversie per affrontare quelle relative al trattato. Quando si raggiunge un accordo sulla base di una procedura di accordo reciproco (MAP – Mutual agreement procedure) ai sensi dei trattati fiscali di Hong Kong, il Commissario dara’ esecuzione alla procedura di accordo reciproco effettuando delle modifiche. Tali modifiche possono essere sotto forma di rimborso di imposte, indennita’ del credito a fronte delle imposte dovute ad Hong Kong, o altre forme determinate dal Commissario medesimo.

Documentazione obbligatoria

L’emendamento legislativo prevede una documentazione obbligatoria che e’ generalmente coerente con i requisiti della documentazione prevista dall’Action Plan dell’OCSE. Una azienda presente ad Hong Kong avra’ l’obbligo di preparare il “master file” ed il “local file”, a meno che non siano rispettate due delle tre condizioni sotto riportate in un particolare anno fiscale:

  • Un fatturato annuo complessivo non superiore a HK$ 200 milioni
  • Un totale delle attivita’ non superiore a HK$ 200 milioni e
  • Impiega una media di non piu’ di 100 persone.

Il “local file” non e’ richiesto per coprire una particolare categoria di transazioni se la dimensione di tale transazione e’ compresa nelle seguenti soglie:

  • Trasferimento di proprieta’: HK$ 220 milioni
  • Transazione di attivita’ finanziarie: HK$ 110 milioni
  • Trasferimento di beni immateriali: HK$ 110 milioni e
  • Ogni altra transazione (come ad esempio servizi o royalties): HK$ 44 milioni.

Country by country report

Secondo la proposta di modifica e con effetto dal 1 gennaio 2018, una azienda multinazionale con un fatturato annuo consolidato pari od eccedente a € 750 milioni (HK$ 6.8 billioni) sara’ soggetta alla compilazione di un “country by country report” (CbC) se la holding e’ residente ad Hong Kong. I requisiti per la trasmissione. in linea generale, sono in linea con i requisiti dell’OCSE.

Simile a quanto previsto dal mandato OCSE, l’obbligo principale di deposito dei  “country by country reports” stabilito dall’emendamento legislativo ricade sulle societa’ capogruppo delle imprese multinazionali che sono residenti ad Hong Kong, mentre sono soggette ad obbligo secondario se la capogruppo e’ residente in una giurisdizione dove non e’ ne’ richiesto il deposito ne’ e’ previsto lo scambio dei “country by country report”.

Disposizioni specifiche sulla tassazione di rendimenti legati alla proprieta’ intellettuale

L’emendamento legislativo sottolinea che i rendimenti legati alla proprieta’ intellettuale di una persona residente ad Hong Kong, dovrebbero essere considerati come entrate commerciali prodotte ad Hong Kong e soggette alla sua tassazione. In linea con le linee guida dell’OCSE 2017 sul Transfer Pricing, generalmente i rendimenti legati alla proprieta’ intellettuale si riferiscono a:

  • Esecuzione delle funzioni ed assunzione dei rischi relativi allo sviluppo, valorizzazione, manutenzione, protezione o sfruttamento della proprieta’ intellettuale o
  • Fornire le attivita’ ed assumersi i rischi relativi allo sviluppo, al miglioramento, alla manutenzione, protezione o sfruttamento della proprieta’ intellettuale.

Sanzioni

L’emendamento legislativo introduce specifiche misure sanzionatorie, per cui sanzioni amministrative verranno imposte ai contribuenti per il non adempimento dei requisiti previsti dalle regole sul transfer pricing, dei documenti richiesti, dei requisti per il country by country report, in caso di rilascio di false informazioni o per omissione di informazioni. Sanzioni amministrative possono inoltre essere imposte ai fornitori di servizi se commettono azioni di evasione fiscale o di non conformita’.

Con le disposizioni principali illustrate sopra, l’emendamento legislativo segna un cambiamento innovativo nel regime di applicazione del transfer pricing di Hong Kong.

La codifica delle regole fondamentali sul transfer pricing nella legislazione domestica e l’implementazione degli standard BEPS, dimostra chiaramente l’impegno di Hong Kong di prevenire azioni transfrontaliere che possano erodere la base imponibile e spostare i profitti, e ci si aspetta che la regolamentazione fiscale ad Hong Kong in materia di transfer pricing diventi piu’ rigorosa.

Le compagnie multinazionali ad Hong Kong avranno oneri amministrativi piu’ pesanti da rispettare con le nuove richieste e regole sul transfer pricing.

 

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