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Conto bancario personale a Cipro

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Informazioni per l’apertura Conti bancari Societari in Cipro

Nota bene:La direttiva europea in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi si applica esclusivamente ai conti personali.

Testo della Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

Ascheri & Partners vi presenta alle banche e vi assiste nella procedura di apertura del conto bancario.
+44 741 282 3932         info@ascheri.co.uk
Caratteristiche generali del conto

Conto bancario presso banca in Cipro.

Conto bancario nelle seguenti valute

 EUR –  GBP – USD

Carte e operatività

Carta di debito VISA.
Carta di credito VISA.

Limiti di prelievo agli ATM:

  • Limite giornaliero USD 5,000 – EUR 4,000 – GBP 3,000;
  • Limite mensile USD 5,000 – EUR 4,000 – GBP 3,000;
  • Possibilità di richiedere carte con limiti maggiori, previa approvazione della banca;

Operatività:

  • Servizio di Internet Banking ;

Spese di conto

  • Spesa minima gestione conto di USD 23.00 a quadrimestre.

Eleggibilità

  • Ogni cittadino di un paese aderente alla Comunità Europea può aprire un conto bancario, nessuna restrizione particolare salvo per le persone politicamente esposte e per i cittadini USA.

Documenti

 Documentazione richiesta per l’apertura del conto:

  • Prova di identità:
    • Copia del passaporto o della Carta di identità;
  • Prova dell’indirizzo di residenza:
    • Una fattura / bolletta (recente, non oltre tre mesi) per una fornitura di luce, acqua, gas o telefono fisso resa all’indirizzo di residenza; in mancanza estratto conto di banca o carta di credito.

Certificazione ed autentica documenti.

  • I Funzionari della Ascheri & Partners Ltd sono abilitati ad autenticare e certificare i documenti.

Deposito minimo iniziale

  • EUR – USD – GBP 1,000 ( non obbligatorio ma consigliato)

Tempistica apertura conto

  • Una decina di giorni o poco più per apertura conto e ricevere all’indirizzo di casa la o le carte VISA.

Direttiva Europea Tassazione Risparmio

  • Applicata

Scambio informazioni

  • Applicata

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Lussemburgo: tassazione dei redditi delle società

imagesIl Lussemurgo conosce un sistema basato sulla stabilità della legislazione e della organizzazione politica che fanno di questo Paese un ambiente positivo ed ottimale, di natura tale da attirare gli investimenti esteri. La qualità del sistema finanziario basata su una gestione efficiente ed efficace costituisce ugualmente un fattore non trascurabile per chiunque sia desideroso di stabilire per lungo termine la sede della propria impresa o del proprio centro d’affari in Lussemburgo.
Le società di capitale residenti sono soggette ai seguenti tipi di imposte:
– imposta sui redditi delle società
– imposta commerciale comunale
– imposta patrimoniale
e alcune imposte indirette.

 Limposta sui redditi delle società

Tutte le società di capitale residenti, così come le società estere che hanno una stabile organizzazione nel Gran Ducato sono soggette all’imposta sul reddito. Le società di capitale residenti sono, in ogni caso, assoggettate ai redditi mondiali, il che vale quanto dire, che la base imponibile è rappresentata dalla sommatoria dei dei redditi ovunque questi siano prodotti. Questa tassazione viene effettuata con riserva delle disposizioni dei trattati fiscali conclusi con il Lussemburgo. Il Lussemburgo ha firmato convenzioni con una sessantina di Paesi, tra cui la maggior parte dei Paesi dell’Unione Europea.

Le imposte pagate all’estero in questo caso danno, in generale, diritto ad un credito d’imposta in Lussemburgo. Tali convenzioni sono spesso basate sul modello dell’OCSE.

La determinazione del beneficio corrisponde, di norma, all’accrescimento della riserva (o dell’attivo netto) durante l’anno d’imposizione con deduzione dei redditi esonerati dalle imposte (e.g. il plusvalore sulle partecipazioni), il regime di esonero dei dividendi previsto dalla Direttiva Società Madre Filiale,

l’esonero degli utili di proprietà intellettuali, ecc).

Il tasso d’imposizione fiscale delle società é, a partire dal 1 gennaio 2011, pari al 28,80% (per una società con sede legale à Luxembourg-ville, le variazioni del tasso totale dipendono dall’imposizione comunale) e si compone di:

– imposta sui redditi della società: 22,05% (21% nel caso di redditi superiori ai

15.000 euro *, più l’imposta di solidarietà del 5%) (*) 20% nel caso di redditi inferiori ai 15.000 euro

-imposta commerciale comunale: 6,75%

A partire dal 1 gennaio 2011 l’imposta sui redditi delle società è fissata ad un minimo di 1.575 euro per gli organismi a carattere collettivo la cui attività non è sottoposta al controllo di un ministero o di un’autorità di sorveglianza e per i quali la somma delle attività finanziarie, dei valori mobiliari e della liquidità bancaria, postale, assegni e pagamenti è superiore al 90% del totale di bilancio.

In caso di integrazione fiscale, l’imposta minima, quale descritta qui sopra, si applica soltanto alla società ombrello o allo stabilimento locale, dato che si tratta dell’unica entità assoggettata all’imposta sugli utili societari sulla base del risultato fiscale globale delle società appartenenti all’integrazione fiscale. I dividendi vengono aggiunti alla base imponibile e subiscono, a partire dal 2007, un prelevamento alla fonte fino ad un massimo del 15%, ma sono integralmente esonerati dal suddetto prelevamento nel caso in cui siano pagati a società tassabili aventi sede in uno dei 60 Paesi con cui il

Lussemburgo ha firmato una convenzione fiscale (questo a condizione che una partecipazione non inferiore al 10% sia posseduta per un periodo continuativo di 12 mesi).

Alcune convenzioni per prevenire la doppia tassazione prevedono riduzioni dei prelevamenti alla fonte che possono giungere fino al totale annullamento del suddetto prelevamento, come è previsto dalla Direttiva Società Madre Filiale o dalla Direttiva Interessi-Royalties.

L’imposta commerciale comunale

A partire dal 1 gennaio 2002, questa imposta è compresa nel tasso di imposizione delle società (28,80%). Questa imposta viene incassata per conto del comune in cui l’impresa ha sede. Il tasso varia, a seconda del comune, tra il

6 e il 12% ed è del 6,75% per il comune di Lussemburgo.

L’imposta patrimoniale

L’imposta patrimoniale viene calcolata sul valore dell’attivo netto (l’attivo della società diminuito dei debiti) come risulta dal bilancio al termine del periodo di imposta. Gli immobili concorrono solo per una frazione del loro valore. Le partecipazioni rilevanti vengono interamente esonerate dalla base di calcolo della suddetta imposta.

Il tasso dell’imposta patrimoniale è di 0,5%.

Le imposte indirette

 Al momento della creazione della società, la sottoscrizione del capitale è sottoposta ad un diritto di apporto fisso di 75 euro. Lo stesso discorso vale per qualunque aumento di capitale – in denaro in natura – o per i sovrapprezzi di emissione. Tale diritto di apporto può essere ridotto a zero nell’ambito della riorganizzazione della Direttiva sulle fusioni (apporto di una partecipazione maggioritaria ad una società holding per esempio).

I diritti di registro vengono percepiti al momento del trasferimento della proprietà dell’immobile. Di norma viene percepito un diritto proporzionale del

6%, a cui si aggiunge un supplemento proporzionale per il comune.

  A partire dal 1 gennaio 2009, gli apporti di immobili alle società sono tassati ad un tasso proporzionale del 1,1% (0,5+0,6), quando il conferente è pagato in azioni della società.

Una tassa di abbonamento viene percepita sulle SPF (Società di gestione di

Patrimonio Familiare) e sui fondi di investimento, poiché questi non sono

imponibili né sui loro redditi né sul loro patrimonio.

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Far amministrare le proprietà immobiliari in Francia.

imagesCA7NPQNIFar amministrare le proprietà immobiliari in Francia.

Si rivela interessante e molto pratico affidare la gestione degli immobili posseduti in Francia ad un agente immobiliare che sia anche “administrateur de biens”.

La professione di « administrateur de biens »
L’administrateur de biens è al servizio dei proprietari, viene anche chiamato “gestore di patrimonio” o “gerente d’immobili”, egli amministra e si occupa della gestione dei beni immobiliari dei proprietari, in qualità di mandatario.

In tale veste: ricerca ed immette negli alloggi gli inquilini; controlla le loro garanzie; compila i contratti di affitto e “l’état des lieux” inventario completo e dettagliato delle condizioni dell’appartamento contenente l’elencazione dei mobili e degli accessori; incassa gli affitti e paga le spese (condominio, assicurazioni, ecc.); vigila a che i beni siano correttamente conservati e che corrispondano sempre alle loro funzioni ed alle norme in vigore; assiste i proprietari nelle pratiche amministrative e fiscali. Se necessario, fa eseguire dei lavori.

Se richiesto e se ricorrono le condizioni può assicurare la garanzia del pagamento dei canoni di affitto e anche i rischi di eventuali deterioramenti fatti dagli inquilini. Si puo’ occupare delle imposte inerenti agli immobili. Inoltre accerta e definisce le effettive possibilità degli inquilini e propone loro degli appartamenti corrispondenti; vigila sulle alle norme di sicurezza e di decenza in vigore.

Requisiti per l’esercizio della professione di « administrateur de biens”
Per esercitare la professione occorre una carta professionale che attesti l’autorizzazione ad esercitare l’attività di “Gestion immobilière”.

Il professionista deve:
– possedere un certificato di attitudine professionale che viene rilasciato sulla base degli studi effettuati e sulla base della esperienza pratica.;
– disporre di una garanzia finanziaria destinata ad assicurare il denaro incassato e detenuto per conto di terzi, la garanzia è determinata sulla base dell’ammontare massimo della giacenza di denaro nel corso degli ultimi 12 mesi ed in ogni caso non può essere inferiore a 120 000 euro, in seguito viene adeguata secondo il giro d’affari.
– essere assicurato contro i rischi professionali ;
– non deve essere oggetto di alcuna incapacità giuridica o di divieto di esercizio dell’attività.

Compensi
Gli onorari spettanti all’amministratore di beni sono stabiliti liberamente e vengono riportati nel mandato scritto che gli è conferito dal proprietario dell’immobile.
In generale si tratta di una percentuale sul canone mensile d’affitto: abitualmente tra il 6 ed il 10%.

In conclusione appare interessante affidarsi ad un professionista qualificato che si occupa professionalmente della gestione del proprio investimento in Francia. I costi di gestione sono ampiamente giustificati dai benefici e dalla tranquillità che ne derivano e sono fiscalmente deducibili.

 

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Coopération dans le domaine fiscal

Accord sur la directive relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal est dans l’intérêt de notre place financière

Le 7 décembre 2010, le ministre des Finances, Luc Frieden, a annoncé qu’un accord politique a été trouvé au Conseil “Affaires économiques et financières” sur la directive relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.

“Nous avons unanimement trouvé un compromis sur la directive qui est dans l’intérêt de l’Europe et du Luxembourg”, s’est réjoui Luc Frieden. En effet, l’échange d’informations sur demande entre les administrations fiscales, principe appliqué depuis 2009 par le Luxembourg dans le cadre des accords de non-double imposition suivant le modèle de l’OCDE, deviendra le principe de base au sein de l’Union européenne.

L’échange d’informations sur demande entre les administrations fiscales s’applique à partir du 1er janvier 2011 et n’a pas d’effet rétroactif.

Le Luxembourg a aussi obtenu gain de cause sur les “fishing expeditions”, qui n’entrent pas dans le champ d’application de la directive. Dans le cadre d’une demande d’information à un autre pays, l’identité de la personne concernée doit être mentionnée précisément, de même que le motif de la demande.

Parallèlement, les ministres des Finances de l’UE se sont aussi accordés sur un échange automatique des informations, qui est toutefois limité à 5 catégories de revenu et de capital, à condition que l’information soit disponible : les salaires des non-résidents, les retraites des non-résidents, les tantièmes, les assurances-vie et la propriété immobilière. Les avoirs bancaires ne sont donc pas concernés par l’échange automatique. Chaque État membre ne doit appliquer l’échange automatique qu’à 3 des 5 catégories de revenu et est libre de choisir les 3 catégories sur lesquelles il compte l’appliquer.

La directive entrera en vigueur au 1er janvier 2013. À partir de 2015, les États membres doivent appliquer l’échange automatique et au plus tard en 2017, ils doivent l’appliquer à 3 catégories de revenu.

Le ministre des Finances a d’ores et déjà annoncé que le Luxembourg appliquera à partir de 2013 l’échange automatique sur les salaires et les retraites des non-résidents. Probablement à partir de l’année 2015, le Luxembourg l’appliquera également sur les tantièmes. Selon le ministre des Finances, ces 3 catégories de revenu n’ont pas d’effet sur les activités de la gestion du patrimoine (private banking) au Luxembourg. Le Luxembourg n’appliquera pas l’échange automatique aux assurances-vie. Cet échange d’informations sur demande, combiné au principe inchangé de la retenue à la source sur les avoirs des non-résidents, est donc « une bonne solution pour nous car il n’y aura aucun changement pour le secteur du private banking au Luxembourg. La confidentialité des données bancaires restera assurée”. “Cet accord est dans l’intérêt du Luxembourg et de notre place financière”, a résumé Luc Frieden, “parce que nous avons atteint nos deux objectifs : une bonne coopération dans la lutte contre la fraude fiscale ainsi que la protection des droits privés et la protection des données”.

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La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

 • La normativa

 Il D. Lgs. 231/2001 ha previsto una responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per fatto illecito.

Il medesimo provvedimento ha riconosciuto però la possibilità di escludere la punibilità qualora le imprese adottino specifiche misure preventive, quali: la predisposizione di un modello di organizzazione, gestione e controllo e l’istituzione di un organismo di vigilanza.

 •  I reati contemplati dal decreto

 La responsabilità di che trattasi scatta a seguito della commissione dei seguenti illeciti con rilevanza penale tassativamente individuati:

–          delitti contro la P.A.: corruzione; concussione; truffa aggravata ai danni dello Stato; frode informatica; malversazione ai danni dello Stato o di altro ente pubblico; indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;

–          delitti contro la fede pubblica: falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo;

–          reati societari: false comunicazioni sociali; false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori; falso in prospetto; impedito controllo, illecita influenza sull’assemblea; aggiotaggio, ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza; illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante; operazioni in pregiudizio ai creditori;

–          reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (incluso il finanziamento ai suddetti fini);

–          reati contro la personalità individuale: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù; prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile; tratta di persone; acquisto e alienazione di schiavi.

 Il Consiglio UE ha, inoltre, previsto – tramite l’adozione di due decisioni quadro – che  gli Stati membri assumano, rispettivamente entro il 27 gennaio e il 22 luglio 2005,  le misure idonee a perseguire – in sede penale – comportamenti contrari alla tutela dell’ambiente e condotte finalizzate alla corruzione nel settore privato.

 • I soggetti

 I  reati su elencati, per essere perseguibili in capo alla persona giuridica, devono essere compiuti a beneficio dell’ente dai seguenti soggetti:

a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera precedente.

 • Gli adempimenti per evitare la responsabilità

 Perché la persona giuridica non sia chiamata a rispondere per fatti commessi dai su indicati soggetti, deve:

– individuare, tramite un’analisi dei rischi, le aree più sensibili alla commissione dei reati contemplati dal decreto;

– introdurre specifici protocolli volti a regolare i processi esposti alle c.d. “aree di rischio” ed a fissare norme comportamentali ad hoc, inserite in un “Codice Etico” che tutti i dipendenti e collaboratori devono rispettare;

– regolare la gestione delle risorse finanziarie sia mediante il “Codice Etico” sia attraverso Protocolli, anche relativi alla c.d. Corporate Governance;

 – prevedere, nei singoli protocolli che regolano i processi “ a rischio”, i contenuti degli obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;

 – disporre, infine, un sistema disciplinare che punisce le trasgressioni del “Codice Etico”, dei Protocolli e di tutte le misure realizzate per predisporre il Modello Organizzativo.

 1)       Il “Codice Etico”

Nel “Codice Etico” vengono fissati i principi ai quali si devono ispirare tutti i dipendenti, i collaboratori, gli amministratori, i sindaci dell’ente, nonché chiunque eserciti poteri di rappresentanza, di gestione e di controllo anche di fatto dell’ente ovvero attività in nome  per conto dello stesso.

Si tratta, dunque, di un insieme di valori e orientamenti dettati dall’alta direzione e che determinano un equo bilanciamento tra gli obbiettivi di massimizzazione del profitto e quelli di conformità dei comportamenti alla legge.

Inoltre, il “Codice Etico” svolge la funzione di scongiurare i rischi non direttamente connessi a specifici processi aziendali o troppo generici, oppure scarsamente verificabili.

Il “Codice Etico” disciplina le seguenti aree:

– trattative e rapporti con la P.A.;

– correttezza e trasparenza della gestione e adempimento degli obblighi di comunicazione;

– falsità in monete e valori;

– trattamento delle informazioni riservate e turbamento dei mercati finanziari;

– utilizzo di sistemi informatici;

– delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico;

– delitti contro la personalità individuale;

– relazioni esterne;

– rapporti con le autorità giudiziarie.

Il “Codice Etico” deve individuare regole di condotta con i dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori, e con tutti i soggetti con cui l’ente viene in contatto.

 2) I Protocolli

I Protocolli costituiscono, invece, l’insieme delle misure delle quali l’ente deve dotarsi per prevenire il compimento dei reati su citati.

In particolare i Protocolli devono contenere:

– un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, con riferimento all’attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti e ruoli;

–  moduli, documenti, schede e report per registrare le operazioni a rischio;

– procedure manuali e/o informatiche che regolamentino le attività, prevedendo gli opportuni punti di controllo;

– poteri autorizzativi e di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali, prevedendo una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese;

– un sistema di controllo di gestione in grado di segnalare tempestivamente l’esistenza e/o l’insorgenza di situazioni anomale.

 3) L’Organismo di Vigilanza

L’Organismo di vigilanza ha funzioni definite da un apposito regolamento ed, in particolare, assolve i seguenti compiti:

– attuazione del Modello organizzativo della società e supervisione sulla corretta introduzione ed applicazione dei Protocolli;

– vigilanza sull’osservanza, funzionamento e aggiornamento del Modello ai sensi del Decreto, senza interferenze con le competenze del Collegio sindacale;

– cura dell’interpretazione delle disposizioni del “Codice Etico”, del Modello e dei regolamenti, delle procedure aziendali previste in attuazione dello stesso;

– controllo dell’adeguata ripartizione ed autonomia della funzioni e delle deleghe;

– intervento e verifica immediata in caso di denuncia o riscontro di irregolarità;

– verifica del rispetto delle leggi, del “Codice Etico” e del Modello da parte di tutti i destinatari.

 • Aspetti operativi

 Ai fini di una corretta predisposizione dei c.d. modelli organizzativi è necessario:

–          effettuare un check up dell’ente, ad esempio mediante l’acquisizione di risposte ad un questionario analitico finalizzato all’individuazione delle c.d aree di rischio e la verifica diretta in azienda;

–          redigere in modo personalizzato ed in base alle indicazioni tratte dalle risposte al questionario, nonché dall’indagine espletata, il Codice Etico ed i Protocolli nel rispetto delle caratteristiche del singolo ente (tipo di società, dimensioni, attività esercitata, ecc.);

–          individuare l’Organismo di Vigilanza e, di conseguenza, predisporre il relativo regolamento di funzionamento;

–          aggiornare i documenti predisposti in caso di modifiche all’interno dell’ente (organigramma, organizzazione interna, trasformazioni, fusioni, scissioni, ecc.).

 Avv. Franco Rovetto

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Gli obbligati al monitoraggio fiscale

untitledResidente all’estero ed iscritto AIRE: non soggetto al monitoraggio.

Non è obbligato alla compilazione del quadro RW in quanto non è considerato un soggetto residente fiscalmente in Italia, in quanto è iscritto all’Aire, non dimora abitualmente in Italia ed il suo centro di interesse sono situati all’estero, pertanto non sarà soggetto ad obbligo dichiarativo in Italia in quanto la potestà impositiva spetta allo Stato estero in cui risiede.

Nello stato estero di residenza dovrà dichiarare i redditi secondo il principio del world-wide income taxation principle, infatti in materia di imposte sul reddito, per i soggetti residenti nel territorio italiano si applica il principio della tassazione su base mondiale.

Secondo tale principio sono soggetti a tassazione nel nostro paese tutti i redditi del soggetto, a prescindere dal luogo in cui essi sono stati prodotti: dunque, anche se prodotti all’estero.

Resta da ricordare che il centro di interesse deve essere effettivamente nello stato estero in quanto in caso contrario potrebbe essere considerato fiscalmente residente in Italia e per questo sarebbe soggetto a tutti gli obblighi dichiarativi e impositivi dello Stato Italiano.

Dipendenti pubblici all’estero non soggetti al monitoraggio

I dipendenti di ruolo pubblici in servizio all’estero non sono tenuti all’osservanza dell’obbligo sul monitoraggio (compilazione del modulo RW) relativamente ai depositi e ai conti correnti detenuti presso banche estere per l’accredito degli emolumenti. Se però rientrano in Italia sono tenuti alla dichiarazione.

Lavoratori transfrontalieri

I lavoratori dipendenti transfrontalieri e i dipendenti di imprese multinazionali che lavorano all’estero sono, in quanto residenti in Italia, tenuti agli obblighi di monitoraggio relativamente ai depositi e ai conti correnti detenuti presso banche estere per l’accredito degli emolumenti.

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Forme d’organisation

untitledForme d’organisation

Maintenant que vous avez décidé de créer votre propre entreprise, vous devrez trouver la structure d’entreprise ou la forme d’organisation qui répond à vos besoins. La structure de votre entreprise dépendra de la façon dont vous voudrez la gérer : seul ou avec des partenaires ou associés. Il existe quatre genres de structures d’entreprise : l’entreprise à propriétaire unique, la société en nom collectif, la société par actions et la coopérative.

Entreprise à propriétaire unique

Si vous choisissez ce type d’organisation, vous serez entièrement responsable de toutes les dettes et obligations liées à votre entreprise. Par contre, tous les profits vous reviendraient. Si vous êtes propriétaire unique d’une entreprise, un créancier pourrait réclamer vos biens personnels ou commerciaux pour rembourser toute dette.

Avantages :

  • il est facile et peu coûteux de constituer une entreprise à propriétaire unique (vous n’aurez qu’à enregistrer votre nom d’entreprise au niveau provincial, sauf à Terre-Neuve-et-Labrador);
  • les coûts liés à la constitution de votre entreprise sont bas;
  • le fardeau de la réglementation est le plus bas des quatre types de société;
  • vous avez un contrôle direct sur la prise de décision;
  • le fonds de roulement requis pour le démarrage est minimal;
  • vous bénéficiez d’avantages fiscaux lorsque votre entreprise se porte mal, p. ex. déduire vos pertes de votre revenu personnel ou bénéficier d’une tranche d’imposition plus basse lorsque vos profits sont moindres, et ainsi de suite;
  • tous les profits vous reviendront directement.

Inconvénients :

  • votre responsabilité est illimitée (si vous avez des dettes commerciales, vos biens personnels seraient utilisés pour rembourser la dette);
  • le revenu que rapporte votre entreprise est imposable à votre taux personnel : si votre entreprise est rentable, vous seriez imposé à une tranche d’imposition plus élevée;
  • si vous devez vous absenter, le manque de continuité nuira à votre entreprise;
  • il pourrait être difficile de mobiliser des capitaux par vos propres moyens.

Société en nom collectif

La société en nom collectif pourrait être un bon choix, si vous voulez gérer votre entreprise avec un partenaire et si vous ne désirez pas constituer votre entreprise en société. Une société en nom collectif vous permettrait de combiner vos ressources financières à celles d’un partenaire d’affaires. Vous pouvez établir les modalités de votre entreprise avec votre partenaire et vous protéger en cas de désaccord ou de dissolution au moyen d’un accord commercial. En tant que partenaire, vous partagerez les profits réalisés selon les modalités de l’accord.

Une société à responsabilité limitée (s.r.l.) pourrait aussi vous convenir. Si vous choisissez ce type de partenariat, vous ne prendrez pas part au contrôle ou à la gestion de l’entreprise, mais vous ne serez responsable des dettes que jusqu’à un certain degré.

Lorsqu’on établit un partenariat, il est recommandé de dresser un contrat d’association avec l’aide d’un avocat, pour veiller à :

  • protéger ses intérêts;
  • établir clairement les modalités de l’accord qui traitent des questions comme le partage des profits, la dissolution du partenariat, et ainsi de suite;
  • respecter les exigences juridiques liées à l’établissement d’une société à responsabilité limitée (s’il y a lieu).

Avantages :

  • il est facile d’établir un partenariat;
  • les coûts de démarrage sont partagés également entre vous et votre partenaire;
  • la gestion, les profits et les biens sont partagés également;
  • vous bénéficiez d’avantages fiscaux, si les revenus découlant du partenariat sont peu élevés ou si vous perdez de l’argent (votre partenaire et vous pouvez inclure votre part du partenariat dans votre déclaration de revenus des particuliers).

Inconvénients :

  • la société en nom collectif est semblable à la société à propriétaire unique : légalement, il n’y a aucune différence entre vous et votre entreprise;
  • la responsabilité est illimitée (si vous avez des dettes commerciales, vos biens personnels seront utilisés pour rembourser la dette);
  • il est difficile de trouver un partenaire qui vous convienne;
  • il est possible que vous et votre partenaire ayez des conflits;
  • vous serez tenu responsable financièrement des décisions d’affaires prises par votre partenaire (p. ex. bris de contrat).

Société par actions

La société par actions est un autre type d’entreprise. Vous pouvez constituer une telle société au niveau provincial ou fédéral. Lorsque vous constituez votre entreprise en société par actions, votre entreprise devient une entité légale à part entière, distincte de ses propriétaires et actionnaires. En tant qu’actionnaire d’une société par actions, vous ne serez pas tenu personnellement responsable des dettes, des obligations ou des décisions de la société.

Avantages :

  • la responsabilité est limitée;
  • la propriété est transférable;
  • l’existence de la société par actions est continue;
  • la société constitue une entité légale distincte;
  • il est plus facile de mobiliser des capitaux;
  • il est possible de bénéficier d’avantages fiscaux, puisque les entreprises constituées en société pourraient payer moins d’impôts.

Inconvénients :

  • les sociétés par actions sont régies par des règlements stricts;
  • il est plus coûteux de constituer une société par actions qu’une société en nom collectif ou qu’une entreprise à propriétaire unique;
  • les sociétés requièrent la tenue d’un grand nombre de dossiers, notamment tenir des réunions avec les actionnaires et les directeurs, et faire parvenir des documents au gouvernement tous les ans;
  • il est possible qu’il y ait des conflits entre les actionnaires et les directeurs;
  • il peut y avoir des problèmes liés au lieu de résidence des directeurs (s’ils vivent dans une autre province ou si la majorité d’entre eux ne sont pas canadiens).

Coopératives

La dernière structure d’entreprise que vous pourriez adopter est la coopérative. Si vous choisissez ce modèle, votre entreprise sera détenue par une association de membres. La coopérative est le type d’entreprise le plus rare, mais elle pourrait s’avérer adéquate pour un groupe de personnes ou d’entreprises qui choisissent de regrouper leurs ressources pour répondre à des besoins communs, comme la prestation de produits ou services, la vente de produits ou services, des emplois, et ainsi de suite.

Avantages :

  • la coopérative appartient aux membres et est contrôlée par ces derniers;
  • la structure d’une coopérative offre un contrôle démocratique (un vote par membre);
  • la responsabilité est limitée;
  • les profits sont répartis.

Inconvénients :

  • les conflits sont possibles entre les membres;
  • le processus de prise de décision est long;
  • la participation des membres est essentielle au succès;
  • la tenue de dossiers est exhaustive;
  • il y a moins de motivation à investir des capitaux additionnels.

Plus de renseignements:
info@ascheri.co.uk

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