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Eventi ed informazioni dal Network

Nuova Conversazione di aggiornamento professionale La prossima conversazione di aggiornamento professionale si terrà a Londra il prossimo 8 novembre. Gli argomenti che verranno trattati saranno: – Exit Tax: Cristina Rigato, dottore commercialista in Padova; – […]

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Trasferimento quote di S.r.l. – è sufficiente la firma digitale

fileLa legge di stabilità 2012 (L. 12.11.2011, n. 183 pubblicata nella G.U. n. 265 del 14.11.2011) ha previsto, tra le altre, alcune disposizioni volte alla riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini. Tra queste, l’art. 14, c.8, ha definitivamente chiarito che il trasferimento di quote di Società a Responsabilità Limitata può essere effettuato anche solo con firma digitale e quindi non è necessaria l’autenticazione notarile.

Allo stato attuale esistono due procedimenti alternativi per il trasferimento di quote di S.R.L.:

  • Il primo (art. 2470, c.2 c.c.) prevede l’autentica notarile della sottoscrizione dell’atto e il deposito, entro 30 giorni, dell’atto stesso presso il Registro delle Imprese;
  • Il secondo (art. 36, c.1-bis D.L. n. 112/2008 convertito dalla L. 133/2008) prevede la sottoscrizione digitale, da parte di tutti i contraenti, nel rispetto della normativa vigente in tema di sottoscrizione dei documenti informatici e il deposito,  entro 30 giorni, dell’atto stesso, presso il Registro delle Imprese, a cura di un intermediario abilitato munito di firma digitale.

Le due tipologie di firme sopra indicate sono definite dagli art. 24 (firma digitale) e 25 (firma autenticata) del Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 07.03.2005, n. 82):

  • Art. 24 CADLa firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all’insieme di documenti cui è apposta o associata …. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
  • Art. 25 CAD Firma autenticata: la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata  autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Essa attesta che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare previo accertamento:
    • della sua identità personale,
    • della validità dell’eventuale certificato elettronico utilizzato,
    • del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l’ordinamento giuridico.

La suddetta norma di interpretazione autentica ha eliminato i residui dubbi sulla riserva di attività attribuita ai notai fino al 2008 (art. 36, c.1-bis D.L. n. 112/2008 convertito dalla L. 133/2008) indicando i dottori commercialisti quali soggetti abilitati a provvedere al deposito per l’iscrizione, presso il Registro delle Imprese, degli atti di trasferimento di quote di SRL, purché sottoscritti con firma digitale (semplice non autenticata) da tutti i contraenti.

Il tenore letterale della norma del 2008 aveva dato adito a interpretazioni differenti, essa infatti disponeva che “l’atto di trasferimento di cui al secondo comma dell’art. 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro 30 giorni, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilità la sede sociale a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 31, comma 2-quater, della L. 24 novembre 2000 n. 340. Resta salva la disciplina tributaria degli atti di cui al presente comma.” Tale norma, facendo riferimento ai trasferimenti di cui al secondo comma dell’art. 2470 c.c. secondo il quale “l’atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro 30 giorni, …” è stata interpretata da certa giurisprudenza nel senso di  ritenere che il procedimento introdotto nel 2008 non fosse alternativo a quello della sottoscrizione autenticata notarile e in alcune decisioni (decreto 21 aprile 2009 del Giudice del Registro Imprese di Vicenza e sentenza 23 novembre 2009, n. 3817 del Tribunale di Vicenza) è stata disposta la cancellazione dell’avvenuta iscrizione dell’atto di trasferimento di quote di S.R.L. curato da dottore commercialista, perché carente della sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art. 25 CAD. Secondo tale interpretazione è sempre necessaria l’autenticazione da parte del notaio della sottoscrizione con firma digitale dell’atto di trasferimento di quote di S.R.L. e pertanto, la funzione del commercialista è limitata alla mera trasmissione del documento al Registro Imprese, vanificando gli intenti, dichiaratamente perseguiti dal legislatore, di semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative concernenti l’attività d’impresa.

Dall’altra numerosi contributi di dottrina, tra cui le circolari dell’IRDCEC, hanno evidenziato come il riferimento dell’art. 36, comma 1-bis a “l’atto di trasferimento di cui al secondo comma dell’art. 2470 del codice civile” sia fatto al contratto con cui vengono trasferite le partecipazioni da un soggetto ad un altro. L’autentica notarile non è infatti prevista come forma ad substantiam  ma come semplice forma per la regolarità del procedimento di iscrizione nel registro delle imprese  e pertanto il legislatore, con tale disposizione voleva far riferimento all’atto in sé con cui le partecipazioni circolano (non alla forma dell’autentica notarile).

La controversa questione è stata anche oggetto di una interrogazione in Commissione Finanze alla Camera lo scorso aprile (risoluzione 7-00538 Fugatti, presentata dagli onorevoli Maurizio Fugatti e Massimo Bitonci) con richiesta al Governo di predisporre le modifiche normative necessarie a chiarire la volontà del legislatore.

Con la Legge di Stabilità 2012, il dottore commercialista a cui viene conferito il mandato finalizzato alla definizione dell’accordo di compravendita delle quote sociali e alla verifica dei numerosi e delicati aspetti economici, finanziari, contabili, fiscali, societari e giuridici in genere (due diligence contabile, fiscale e legale, piano economico patrimoniale, perizia di stima, patti sociali e parasociali, regolazione di sopravvenienze passive, garanzie, ecc.) potrà portare a termine ogni adempimento, in un’ottica di semplificazione, economicità e tutela del pubblico interesse.

Rientra in tale ambito di attività lo svolgimento di una serie di controlli che, nell’interesse del proprio cliente e nel rispetto della diligenza richiesta nello svolgimento dell’incarico, nonché dell’obbligo deontologico di agire nell’interesse pubblico, sono necessari perché connessi alla verifica dell’osservanza della legge e dell’atto costitutivo della società le cui partecipazioni sono oggetto di trasferimento. A tal proposito il commercialista incaricato, fermo restando quanto previsto dalla legge sulla privacy e dalla normativa in materia antiriciclaggio, è tenuto ad effettuare i seguenti principali controlli:

  • verifica dell’identità e della capacità di agire delle parti nonché, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, dei relativi poteri di rappresentanza;
  • verifica della legittimazione a disporre delle partecipazioni oggetto del trasferimento, avendo anche riguardo all’eventuale esistenza di regimi di comunione dei beni; ·
  • verifica della non contrarietà dell’atto al buon costume e all’ordine pubblico;
  • esame dello statuto sociale e verifica dell’esistenza di
    • clausole che contengano previsioni di esclusione della trasferibilità delle quote,
    • clausole che subordinano il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi,
    • clausole che pongono condizioni o limiti ai trasferimenti a causa di morte,
    • clausole di prelazione normalmente previste allo scopo di attribuire ai soci il diritto di essere preferiti ad eventuali terzi, a parità di condizioni;
  • verifica che il capitale sociale corrispondente alla partecipazione da trasferire sia stato o meno interamente liberato;
  • richiesta dell’eventuale esistenza di patti parasociali.

Qualora il cedente o il cessionario non possano intervenire direttamente nell’atto, è possibile ricorrere all’istituto della rappresentanza come previsto quale regola generale all’art. 1392 c.c., la forma della procura deve essere la stessa di quella prevista per il trasferimento della quota. Pertanto, il rappresentato dovrà rilasciare procura con atto informatico sottoscritto con firma digitale e apposizione di marca temporale e l’atto di trasferimento della partecipazione dovrà essere sottoscritto dal rappresentante con firma digitale e sottoposto alla formalità di marcatura temporale. La procura sarà allegata, in file separato, all’atto di trasferimento.

Infine aspetti operativi particolari attengono:

  • alla creazione del documento informatico per garantire la sua immutabilità nel tempo (formato PDF/A) e per attribuirgli data certa (marca temporale),
  • alla fase di pagamento telematico delle imposte di registro e di bollo,
  • alla certificazione nei confronti delle parti contraenti delle operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria di cui all’art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies) del TUIR,
  • alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle operazioni con la compilazione dell’apposito quadro della dichiarazione dei sostituti d’imposta, modello 770 ordinario.

In merito agli atti costitutivi di usufrutto e di pegno sulle quote di S.R.L. va segnalato che le Camere di Commercio del Triveneto avevano disposto fin dal 2008 la sospensione del ricevimento dei relativi atti, redatti senza l’intervento del notaio e il Ministero dello Sviluppo Economico con parere n. 127447 del 5 luglio 2011 ha di recente evidenziato che permane il dubbio circa l’applicabilità della procedura in commento agli stessi atti. A seguito della legge di Stabilità 2012 qui illustrata, è auspicabile che anche agli atti di costituzione di usufrutto e pegno su partecipazioni di S.R.L possa trovare applicazione, per analogia, quanto previsto per la cessione di quote sociali.

a cura di:

dott. Lucio Antonello

pubblicato su:

C&S Informa, volume 12, numero 9 anno 2011

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Applicazione dell’Exit Tax in caso di trasferimento del domicilio fiscale al di fuori della Francia.

561191-297643-jpg_384917_434x276Premessa

La Francia, come altri paesi europei, conosce il fenomeno dell’emigrazione fiscale.

Il carico fiscale è giudicato eccessivo da molti contribuenti, specialmente i piu’ agiati; i francesi normalmente scelgono di emigrare in Belgio o in Svizzera per ridurre le loro imposte.

Per combattere questo fenomeno la Francia ha adottato una normativa per tassare, al momento del trasferimento del domicilio fiscale, le plusvalenze latenti su titoli e quelle in differimento d’imposizione.

Nel primo caso, quello delle plusvalenze latenti, si tratta di impedire che la plusvalenza su titoli venga monetizzata all’estero e sfugga ad ogni imposizione in Francia. Per questa ragione i titoli debbono essere valutati dal contribuente, che presenta apposita dichiarazione, al momento del trasferimento del domicilio fiscale.

L’imposta, calcolata su questa plusvalenza stimata ma non monetizzata, è dovuta immediatamente. Il contribuente, in alcuni casi, puo’ chiedere la sospensione del pagamento ed in altri, ricorrendone le condizione,  si vedrà rimborsare l’imposta pagata.

Soggetti passivi.

I contribuenti che trasferiscono il loro domicilio fiscale al di fuori della Francia sono immediatamente assoggetati all’imposta sulle plusvalenze latenti che colpisce i diritti di società, valori, titoli o altri diritti.
La tassazione di queste plusvalenze è applicabile ai contribuenti che sono stati fiscalmente domiciliati in Francia durante almeno 6 dei 10 anni precedenti al trasferimento del loro domicilio fiscale al di fuori della Francia.

Il periodo di dieci anni di domiciliazione fiscale in Francia è conteggiato dalla data del trasferimento del domicilio fiscale.

Ad esempio:  in caso di trasferimento del domicilio fiscale avvenuto il 1 maggio 2012, si tiene conto delle condizioni di domiciliazione fiscale per il periodo dal 30 aprile 2002 al 30 aprile 2012.

La condizione di domiciliazione fiscale in Francia per sei anni si valuta nel complesso e quindi puo’ essere discontinua o intervallata nei dieci anni precedenti il trasferimento.

Sono previste norme particolari e dettagliate per il trasferimento nelle collettività e nei territori d’oltremare e nel dipartimento d’oltre mare di Mayotte.

Base imponibile e condizioni per la tassazione.

Le plusvalenze sui valori mobiliari e diritti sociali accertate al momento del trasferimento del domicilio fiscale al di fuori della Francia delle persone fisiche, sono assoggetate, al momento della successiva vendita, all’imposta sui redditi ed ai prelevamenti sociali a condizione che la vendita avvenga entro otto anni dall’uscita dal territorio nazionale.

L’exit tax, prevista dal Codice Generale delle Imposte, riguarda:

1)      i contribuenti per i quali sussistono entrambe le seguenti condizioni:

a)      Trasferiscono al di fuori della Francia il loro domicilio fiscale;

b)      Posseggono al momento del trasferimento, comprendendo gli altri membri del focolare fiscale, una partecipazione diretta o indiretta di almeno l’1 per cento nel capitale di una società oppure una partecipazione diretta o indiretta in una società per un valore superiore a 1,3 milioni di euro.

2)      Le plusvalenze accertate e le plusvalenze in sospensione di tassazione su diritti sociali di società francesi o straniere assoggettabili all’imposta sui redditi delle società o di un’imposta equivalente.
La base imponibile della plusvalenza accertata corrisponde alla differenza tra il valore dei titoli il giorno del trasferimento ed il loro valore di acquisto diminuita, in determinati casi, degli abbattimenti rapportati alla durata del possesso.

Molti titoli non concorrono a formare la base imponibile. A titolo non esaustivo si possono indicare: SICAV, SPPICAV, SCOMI, titoli inerenti la partecipazione al risparmio dei salariati, quote di società a preponderanza immobiliare ed altri ancora. Nel complesso si tratta di quote o azioni di investimenti che sono esonerati dalla tassazione delle plusvalenze ovvero l’imposta è incassata ad altro titolo.

Sia le minusvalenze derivanti da cessione di titoli e o diritti effettuate tra il ° gennaio dell’anno del trasferimento del domicilio fiscale al di fuori della Francia e la data del trasferimento sia le minusvalenze derivanti da cessioni effettuate negli anni precedenti ed ancora in sospensione di pagamento non sono deducibili dalle plusvalenze latenti.

Aliquota dell’imposta

L’aliquota dell’imposizione è complessivamente del 34,5%; di cui 19% a titolo di imposta e 15,5% a titolo di prelevamenti sociali.

Sospensione del pagamento

In conformità al dritto comunitario, la legislazione accorda una sospensione di pagamento, dei diritti e senza necessità di garanzia alcuna, se il contribuente trasferisce il suo domicilio fiscale in un paese dellUnione Europea, o  in un altro stato che fa parte dello Spazio Economico Europeo ( attualmente solo Islanda e Norvegia , il Liechtestein non ha concluso convenzioni con la Francia) che abbia concluso con la Francia una convenzione fiscale di assistenza amministrativa allo scopo di lottare contro la frode e l’evasione fiscale nonché una convenzione di mutua assistanza in lateria di riscossione delle imposte.
La sospensione si applica anche in caso di trasferimento nella collettività d’oltre mare di Saint-Martin.

Se il contribuente trasferisce il suo domicilio in un’altro stato, l’impossizione si applica alla data della partenza dalla Francia. Il contribuente, prestando opportune garanzie,  puo’ richiedere una sospensione del pagamento.

Di regola, per beneficiare della sospensione del pagamento delle imposte il contribuente deve nomminare un rappresentante fiscale domiciliato in Francia.

Dichiarazione delle plusvalenze

Il contribuente deve dichiarare le plusvalenze, l’ammontare delle relative imposte e tutti gli elementi necessari al calcolo delle imposte.

Per il calcolo delle plusvalenze latenti  è consentito di considerare il valore dei titoli alla data del deposito della dichiarazione N. 2074 ET e non il loro valore alla data del trasferimento del domicilio fiscale al di fuori della Francia;

Sgravio e rimborso dell’imposta.

L’imposta relativa alle plusvalenze latenti o in riposto d’i tassazionne è sgravata o restituita:

  1. Allo spirare del temine di otto anni successivi al trasferimento del domicilio fuori della Francia, solo per l’imposta sui redditi relativi alle plusvalenze latenti;
  2. Se prima dello spirare degli otto anni il contribuente ritrasferisce il suo domicilio fiscale in Francia.
  3. In caso di morte del contribuente.
  4. In caso di donazione dei titoli o dei crediti.

Al momento della vendita o donazione dei titoli, l’imposta relativa alle plusvalenze constatate e preventivamente calcolata è diminuita se la plusvalenza effettivamente realizzata è inferiore a quella constatata, o cancellata in caso di minusvalenze.
Allo stesso modo se, alla data di vendita o donazione dei titoli,  l’abbattimento rapportato alla durata di possesso calcolato al momento del trasferimento è superiore a quello applicato al momento del trasferimento del domicilio fiscale al di fuori della Francia, l’imposta è ricalcolata sulla base delle plusvalenze ridotte per tale effetto.

Alcuni paesi non tassano le plusvalenze su titoli mentra altri applicano aliquote differenti, ad esempio per il Regno Unito l’imposta è dovuta nella misura del 18%.

Al fine di evitare la doppia imposizione, l’imposta eventualmente pagata nel paese di residenza è portata in deduzione dell’imposta dovuta in Francia, con esclusione di rimborso totale o parziale, nel limite di questa imposta ed in proporzione alla parte di base imponibile tassata in Francia.

Decorrenza.

L’exit tax è applicabile ai trsaferimenti di domicilio fiscale al di fuori della Francia intervenuti a partire dal 3 marzo 2011, sono previste disposizioni transitorie per i trasferimenti di domicilio fiscale intervenuti dal 3 marzo 2011 ed il 1 giugno 2012.

Guido Ascheri

info@ascheri.co.uk

Pubblicato su «  Fiscalità estera » Maggioli editore

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Costituzione societa’ estere

La costituzione di una societa’ all’estero, una pratica semplice e rapida.

 

Ascheri & Partners Ltd presta assistenza e consulenza per la costituzione di società sia nei paesi della Comunità Europea sia nelle altre giurisdizioni offshore.

Il nostro network di professionisti internazionali ti assiste in tutte le fasi della pratica di avvio della tuo nuova societa’ estera,:dalla consulenza iniziale, alla costituzione, alla risoluzioni di eventuali problematiche fiscali e di gestione..

 

Scarica la nostra brochure per maggiori informazioni:

Ascheri Brochure

Domande e risposte frequenti

Ecco una sintesi in materia di società estere: nella comunità europea, internazionali, offshore:

 

In quali paesi posso aprire la mia societa’ estera?

Si può scegliere tra differenti giurisdizioni e stati per costituire la propria società estera.

Tra queste destinazioni, si può scegliere se costituire la società in Europa (onshore) in uno stato a fiscalità vantaggiosa, o semplicemente in uno stato “offshore” dove la tassazione sarà idealmente dello  0%, nessuna contabilità da tenere, nessun  rendiconto da presentare e l’anonimato assoluto e garantito.

Vi sono molti paesi che permettono la registrazione una società straniera;  a  scelta deve essere fatta in funzione dell’ attività, della residenza dei  clienti e dei  fornitori, della  nazionalità, della  situazione fiscale, e di tutti gli altri elementi utili.

Paese

Costituzione

Regno Unito  
Monaco Principato  
Seychelles  
Cipro  
Malta  
Gibilterra  
Irlanda  
Israele  
Austria
Hong Kong

Quanto tempo e’ necessario per aprire una societa’ estera?

I tempi di costituzione vanno da qualche ora a qualche settimana.

Che cosa  è una società Offshore?

Una società Offshore è per definizione “non imponibile”,  e di conseguenza non si è obbligati alla tenuta della contabilità ed alla redazione di bilancio, o alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
La gestione si riduce alla tenuta ed al controllo del conto corrente bancario, e  può essere amministrata da qualsiasi parte del mondo.

Il tempo medio di costituzione della società è di circa quindici giorni.

Che cosa è una società Onshore?

Sono quelle costituite nell’ Unione Europea, negli stati che offrono una fiscalità vantaggiosa;  queste società si dicono “onshore” e sono un’alternativa, o un complemento, alle società Offshore.

Competenza e rigore.

Un’ analisi attenta della  situazione  permette di studiare e creare una struttura adatta alle  necessita ed agli  obiettivi di chiunque.

La fattibilità del progetto e la scelta della giurisdizione ideale permettono di comprendere le possibilità che vengono offerte in materia di delocalizzazione.

Presenza, disponibilità e perennità nel tempo.

Per una integrazione ottimale nell’ambiente internazionale, ed una immediata fruttuosità della vostra iniziativa, i nostri consulenti vi illustreranno tutti gli aspetti dell’internazionalizzazione, e resteranno a vostra disposizione per il primo anno senza dover sostenere ulteriori costi.

La nostra consulenza non vuole ridursi ad una prestazione unica: noi restiamo disponibili al fine di seguire la vostra evoluzione e rispondere alle vostre necessità  sia di  breve che di lungo termine.

Alcuni casi di specie

Agenti commerciali:

Con una imposizione globale superiore al 50% molti agenti commerciali scelgono di delocalizzare la loro attività ed aumentare così il loro reddito.

Import Export:

Si vuole ridurre il margine di imposizione fiscale?  Si vogliono aumentare gli utili?  Il tutto è possibile de localizzando  gli  acquisti attraverso una società estera.

Consulenti, Freelance:

Se la  contribuzione fiscale supera il 50%, una società estera può far risparmiare sulla tassazione e ridurre in maniera efficace gli adempimenti amministrativi.

Vendita di Licenze e Brevetti:

Avere realizzato e sviluppato un concetto innovativo e questo venisse commercializzato attraverso una rete di franchising  o vendere delle concessioni d’utilizzo,  istituendo la  sede sociale in un territorio  fiscalmente vantaggioso si può beneficiare di una tassazione  sensibilmente ridotta.

Commissioni, diritti d’autore, artisti.

Se si devono  incassare o pagare delle commissioni legate a contratti commerciali, se si devono incassare dei diritti d’autore, utilizzare una società estera, è più semplice e più economico.

E-Business:

Questa attività è senza dubbio la più interessante per esercitare l’attività tramite una società estera. Nessuna stabile organizzazione;  l’attività è esercitata solo su Internet e, pertanto, la fiscalità è ancora più conveniente.

Holding, Immobiliare, Navi da diporto, Partecipazioni societarie, Cessione di quote o azioni:

Proteggere il  patrimonio, garantendone l’anonimato, mediante l’utilizzo di una società estera che potrà essere la proprietaria di  beni immobiliari, di quote di società,  di beni mobili,  ed altro.

Trasferimento imprese in difficoltà:

Se una società incontra delle difficoltà finanziarie, trasferire la sede sociale all’estero può evitare il fallimento con tutte le conseguenze del caso.

In conclusione non bisogna dimenticare che la costituzione di una società all’estero è un comportamento lecito. Bisogna sapersi destreggiare fra lacci e laccioli, indeducibilità di costi, comunicazioni fiscali, presunzioni di evasione o frode fiscale.

Non è impossibile e forse neppure difficile.

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Conto corrente estero

banksConti bancari personali e societari.

Aprire un conto all’estero non è mai illegale né contro nessuna normativa fiscale. Annualmente si devono dichiarare le attività detenute all’estero (il saldo del conto).

I cittadini di uno stato della Comunità Europea hanno diritto di aprire un conto bancario in qualsiasi altro stato membro.

Nemmeno è illegale alimentare quel conto con somme purché i denari siano di provenienza lecita e il trasferimento avvenga tramite canale bancario; la banca si occupa di segnalare il movimento all’UIF, l’Unità di informazione finanziaria svolge compiti e funzioni di analisi finanziaria in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.

Circa la tassazione ci sono due possibilità:

  1. conto acceso in Paesi nei confronti dei quali l’Italia ha stipulato convenzione per evitare la doppia tassazione
  2. conto acceso in Paesi senza convenzione.

L’esistenza e la gestione di un conto corrente all’estero con consistenza o movimentazione superiore a 10 mila euro, comporta l’obbligo della compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi.

La banca estera che eroga interessi su un conto corrente di un cittadino appartenente all’UE o extra UE deve comunicare allo stato di residenza del contraente tutte le informazioni relative al suddetto conto corrente.

Sugli interessi erogati al cliente straniero la banca applica una ritenuta a titolo di imposta.

La comunicazione delle informazioni sui conti correnti opera in via automatica per tutti gli Stati membri della Comunità Europea ad eccezione del Lussemburgo, del Belgio e dell’Austria.

Per tutti coloro che possiedono un conto corrente in uno degli Stati membri, le informazioni verranno comunicate direttamente al fisco.

La dichiarazione dei redditi dovrà essere compilata comunque sia da coloro che possiedono un conto corrente in uno stato membro, sia da coloro che lo possiedono in uno stato extra UE.

Servizi

Lo studio Ascheri & Partners Ltd  assiste i clienti nelle operazioni di apertura di conti correnti bancari all’estero a cominciare dalla scelta della giurisdizione.

In alcuni paesi non è necessario che il cliente si presenti personalmente in un’Agenzia della banca, il conto corrente può essere aperto per corrispondenza, per altri paesi lo studio Ascheri & Partners Ltd , in base ad accordi di consulenza con gli istituti bancari, provvede all’autentica della documentazione ed a tutte le formalità di apertura del conto bancario.

Per ogni ulteriore informazione info@ascheri.co.uk

 

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Francia. Plusvalenze immobiliari realizzate dai residenti e dai non residenti : il punto sulla nuova fiscalità francese.

eiffel-1Quando si vende un bene immobile, o un diritto ad esso connesso,  ad un prezzo superiore a quello pagato per acquistarlo, si realizza una plusvalenza e si è assogettati alla relativa imposta.

Fatte salve le deroghe previste e regolate dalle convenzioni internazionali, le persone fisiche che non sono fiscalmente domiciliate in Francia sono sottoposte ad un prelevamento alla fonte a titolo d’imposta  sulle plusvalenze realizzate occasionalmente in occasione della cessione di immobili in Francia.

Novità nell’aliquota dell’imposta.

A far data dal 17 agosto 2012 le plusvalenze derivanti da cessioni di immobili effettuate da persone che non sono fiscalmente residenti in Francia sono assoggettate anche ai prelevamenti sociali nella misura complessiva del 15,5%. I prelevamenti sociali generalizzati e il contributo per ripianare i debiti sociali avevano una funzione ben precisa e gli stranieri erano esonerati. Infatti i non residenti in Francia non beneficiano del sistema sociale francese e non hanno contribuito a produrre il relativo debito.

Per problemi di cassa anche in Francia si è fatto di tutte erbe un fascio.

Calcolare e dichiarare  la plusvalenza.

Per detrminare l’ammontare della plusvalenza basta fare la differenza fra il prezzo di vendita e quello di acquisto dell’immobile.
Dopo aver dedotto da questa plusvalenza lorda l’abbattimento per la durata del possesso si ottiene l’ammontare della plusvalenza che sarà assoggetato ad imposta.

Il prezzo di cessione

Il prezzo che si prende in considerazione è quello dichiarato nell’atto di vendita.

Se opportunamente documenati, si possono dedurre dal prezzo di vendita:

  • Le spese di vendita sopportate per la cessione: cancellazione di ipoteca, commissione pagata all’agenzia immobiliare, spese per le diagnosi obbligatorie ( amianto, piombo, ecc).
  • L’ammontare dell IVA pagata.

Il prezzo di vendita deve essere maggiorato delle spese ed indennità previste nell’atto a vantaggio del venditore, come il rimborso di spese trasferite a carico dell’acquirente.

Se il bene immobile è ceduto contro pagamento di una rendita (rente viagère), il prezzo di cessione preso in considerazione è il valore in capitale della rendita, con l’esclusione degli interessi.

Il prezzo di acquisto

Si tratta del prezzo effettivamente pagato, come risulta dall’atto di acquisto.

Questo prezzo di acquisto puo’ essere maggiorato delle spese, a condizione che si possano giustificare:

  • le spese ed indennità che sono state versate al venditore al momento dell’acquisto.
  • Le spese di acquisto: imposta di registro o IVA pagata al momento dell’acquisto, spese ed onorari di notaio. Se non è possibile giustificare queste spese, si puo’ dedurre un’ammontare forfettario del 7, 5% del prezzo di acquisto.
  • Spese di costruzione, ricostruzione, ingrandimento, miglioramento a condizione che siano state realizzate da un’immpresa ed esista il giusificativo.
    Per un immobile posseduto per oltre 5 anni, si possono dedurre le spese realmente giustificate oppure un forfait del 15% del prezzo di acquisto se non si dispone dei giustificativi.
  • Le spese di urbanizzazione per strade  e collegamento alle reti di distribuzione che siano o no imposte dalle collettività locali nel quadro di un piano di occupazione dei suoli o di un piano locale di urbanizzazione.

Se il bene è stato acquisito a titolo gratuito (eredità o donazione), le spese che sono state pagate, come gli onorari del notaio e l’imposta di registro, aumentano il valore venale dichiarato nell’atto.

Per i beni pagati a mezzo rendita (rente viagère), ill prezzo di acquisto preso in considerazione è pari al valore in capitale di tale rendita. Non si tiene conto degli interessi pagati.

Calcolare la base imponibile della plusvalenza.

Dalla plusvalenza lorda calcolata come differenza fra il prezzo di vendita ed il prezzo di acquisto si operano alcune deduzioni.

  • Un abbattimento rapportato alla durata del possesso.

Prima della riforma , la plusvalenza lorda era diminuita di un abbattimento del 10% per ogni anno di possesso oltre il quinto. In questo modo, la plusvalenza era esonerata oltre il 15° anno di possesso.

Per le vendite effettuate dal 1° febbraio 2012, l’abbattimento per la durata del possesso è modificato come segue:

–          2% per ogni anno di possesso dopo il quinto;

–          4% per ogni anno di possesso successivo al diciasettesimo;

–          8% per ogni anno di possesso successivo al ventiquattresimo.

Il risultato è un esonero totale delle plusvalenze solo per le vendite d’immobili posseduti da oltre 30 anni.

L’abbattimento del 10% per ogni anno di possesso oltre in quinto anno è stato mantenuto solo per le cessioni di terreni non costruibili, a condizione che:

–          Una promessa di vendita sia stata registrata prima del 25 agosto 2011;

–          La vendita sia conclusa prima del 1° gennaio 2013.

 

  • Aliquota del 19% e prelevamenti sociali per il 15,5%
    Dopo le deduzioni e gli abbattimenti, le plusvalenze realizzate dalle persone fisiche non domiciliate fiscalmente in Francia erano sottoposte all’imposta sul reddito all’aliquota del 19%; sono stati estesi anche a questi soggetti i prelevamenti sociali nella misura complessiva del 15,5%. La CSG (8,2%) non è deducibile dai redditi prodotti e  tassati in Francia.
  • Minusvalenze

Non si tiene conto delle minusvalenze che non possono neppure essere imputate in diminuizione delle plusvalenze realizzate in occasione dell’eventuale vendita di altro o altri beni immobiliari.

Dichiarazione della plusvalenza e pagamento dell’imposta.

Il notaio si occupa di tutti gli adempimenti. Egli redige la dichiarazione di plusvalenza e paga l’imposta in nome e per conto del venditore.

In queszto modo, il notaio con una sola formalità, paga l’imposta di registro dovuta dall’acquirente e l’imposta sulle plusvalenze dovuta dal venditore.

Le vendite assoggettate all’imposta.

Sono soggette al nuovo regime di imposta le vendite di immobili, costruiti o non (appartamenti, case o terreni);

Sono soggetti passivi dell’imposta sulle plusvalenze anche i soci di una società di persone (SCI, SCP ..) tassata col regime dell’imposta sui redditi. La plusvalenza sarà determinata per ogni socio della società che vende il bene immobile.
La cessione puo’ essere una vendita ma anche una permuta, uno scorporo o un conferimento.

La cessione è generalmente fatta in piena proprietà, comunque la cessione puo’ anche                 aver ad oggetto l’usufrutto, la nuda proprietà, una servitu’ o altro diritto. In questi casi, il regime fiscale delle plusvalenze immobiliarti risulta applicabile a pieno titolo.

Casi di esonero dall’imposta sulle plusvalenze.

A seconda della natura del bene compravenduto, del prezzo di vendita, della durata del possesso certe plusvalenze possono essere esonerate dall’imposta.

–          La cessione della residenza principale.

La plusvalenza che viene realizzata al momento della vendita della residenza principale è totalmente esonerata, si deve trattare della residenza principale al giorno della vendita.

Le “dipendenze immediate e necessarie” come le cantine, garage, camere di servizio che sono vendute nello stesso momento sono anch’esse esonerate.
Un garage, che non è pertinenza dell’abitazione principale ma si trova a meno di un chilometro, è considerato come una dipendenza immediata.

Sono previsti, sotto condizione, degli esoneri per i pensionati e gli invalidi che risiedono in case per pensionati con assistenza medica.

–          Cessione dell’abitazione in Francia di un non-residente.

Una disposizione di legge consente a un non-residente di beneficiare dell’esonero dall’imposta sulle plusvalenze immobiliari.

L’esonero riguarda esclusivamente  la cessione di immobili, parte di immobili o diritti relativi a questi beni che costituiscono l’abitazione in Francia di persone fisiche, fiscalmente non residenti in Francia.

Devono essere rispettate tre condizioni:

–          Il venditore deve essere un cittadino della Comunità Europea o di un paese dello Spazio Economico Europeo che abbia concluso con la Francia una convenzione fiscale che contiene una clausola di assistenza amministrativa. Questa condizione è accertata e deve sussistere alla data di cessione di ogni bene immobile per il quale si chiede l’esonero.

–          Il cedente deve essere stato fiscalmente residente in Francia di maniera continua per almeno due anni in un periodo qualunque ed anteriore alla vendita.

–          Il venditore deve aver avuto la libera disponibilità del bene almeno dopo il 1° gennaio dell’anno precedente a quello della vendita. A ttolo esemplificativo, se l’immobile è stato affittato in questo periodo, l’esonero non è applicabile.

Se l’immobile è posseduto tramite una SCI (Società Civile Immbiliare) di diritto francese ed a preponderanza immobiliare che sia assogettata all’imposta sul reddito il principio resta lo stesso. Solo le convenzioni internazionali possono derogare al principio della tassazione delle plusvalenze.

La cessione puo’ aver ad oggetto i tioli della SCI o gli immobili posseduti dalla SCI. In alcuni casi è obbligatorio nominare un rappresentante fiscale. E cio’ quando le quote parte del prezzo di vendita ricevuti dai soci non residenti, secondo la loro partecipazione al capitale della SCI, sono superiori a 150 mila euro.
E’ opportuno sottolineare che se l’immobile è posseduto da una SCI, l’esonero in favore dell’abitazione in Francia dei non residenti non è applicabile.

A seconda del paese di residenza fiscale del non residente in Francia l’aliquota dell’imposta sulle plusvalenze varia.
Se il venditore è domiciliato in uno stato membro della Comunità Europea, in Islanda o in Norvegia, l’aliquotà dell’imposta è del 34,5% come per i residenti fiscali francesi.

Per contro se il venditore è domiciliato in un altro stato, l’aliquota dell’imposta è, salvo derogahe, pari al 48,5/6.

Ed ancora, per le persone fisiche domiciliate in uno Stato non cooperativo, l’aliquota è del 65,5%.  La lista dei paesi non cooperativi è fissata per decreto ministeriale ed aggiornata ogni anno.

Cessione di un appartamento diverso dalla residenza principale.

La plusvalenza che si realizza in occasione della prima vendita di un appartamento diverso da quello in cui si ha la residenza principale è esonerato dall’imposta se sono rispettate le seguenti condizioni:

–          Il venditore non è proprietario della residenza principale, direttamente o per interposta persona, nel corso dei quattro anni precedenti la vendita;

–          Si procede al reinvestimento del prezzo di vendita, entro 24 mesi dalla data dell’atto, per l’acquisto o la costruzione di un alloggio destinato, dalla sua ultimazione o dal suo acquisto se posteriore, ad abitazione principale.
Se il reinvestimento è parziale, l’esonero dalla tassazione della plusvalenza è proporzionato alla frazione del prezzo di vendita che è stata effettivamente reinvestita.

Cessioni inferiori a 15 mila euro.

La plusvalenza realizzata in occasione di una vendita per un prezzo inferiore o uguale a 15 mila euro è totalmente esonerata.

Questo plafond di 15.000  euro è calcolato sul valore del bene o della parte del bene in piena proprietà e si applica ad ogni cessione.

Se si effettuano diverse cessioni nello stesso anno, le plusvalenze sono esonerate se il prezzo di ogni vendita e inferiore a 15 mila euro.

–          Vendita della nuda proprietà o dell’usufrutto.

Per determinare la soglia di 15 mila euro, bisogna tener conto del valore della piena proprietà del bene. Pertanto, al momento della vendita della nuda proprietà o dell’usufrutto di un bene, bisogna determinare il prezzo della vendita in misura pari al valore della piena  proprietà. Questi conteggi sono effettuati secondo gli scaglioni legali in vigore e secondo l’età dell’usufruttuario.

–          Vendita di bene in comunione

Per i beni in comunione la soglia di 15 mila euro è calcolata in funzione di ogni quota parte e non sul prezzo globale della vendita.

Progetto di legge delle finanze per il 2013.

Il progetto di legge prevede un abbattimento eccezionale del 20% nel calcolo dell’imposta sulle plusvalenze immobiliari. Questo abbattimento riduce l’ammontare dell’imposta che il venditore deve pagare dell’11%.

Attenzione: l’abbattimento si applica esclusivamente alle vendite effettuate nel 2013, quelle per le quali l’atto notarile sarà stipulano nel 2013.
La normativa non si applica alla vendita della residenza principale, che è esonerata dall’imposta, ed alle vendite di terreni costruibili.

Conclusione

Dopo i carburanti la casa è il soggetto prediletto dai governi per raccogliere denaro. In Francia assistiamo all’aumento delle aliquote dell’imposta ed alla riduzione drastica degli abbattimenti. In questo contesto si colloca questo abbattimento starordinario per il 2013 che ci ricorda le lacrime di coccodrillo.

Guido Ascheri
info@ascheri.co.uk

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Conto bancario personale in Germania

Informazioni per l’apertura Conti bancari Societari in Germania

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La direttiva europea in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi si applica esclusivamente ai conti personali.

Testo della Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

 

 

Caratteristiche generali del conto

Conto bancario presso banca in Germania.

Conto bancario nelle seguenti valute

 EUR

Carte e operatività

Carta di debito VISA.

Limiti di prelievo agli ATM:

  • Limite giornaliero EUR 500
  • Nessun limite mensile;

Operatività:

  • Servizio di Internet Banking ;

Spese di conto

  • Spesa minima gestione conto di EUR 9 mensile.

Eleggibilità

  • Ogni cittadino di un paese aderente alla Comunità Europea può aprire un conto bancario.

Documenti

 Documentazione richiesta per l’apertura del conto:

  • Prova di identità:
    • Copia del passaporto o della Carta di identità;
  • Prova dell’indirizzo di residenza:
    • Una fattura / bolletta (recente, non oltre tre mesi) per una fornitura di luce, acqua, gas o telefono fisso resa all’indirizzo di residenza; in mancanza estratto conto di banca o carta di credito.

Certificazione ed autentica documenti.

  • I Funzionari della Ascheri & Partners Ltd sono abilitati ad autenticare e certificare i documenti.

Deposito minimo iniziale

  • EUR 1,000 ( non obbligatorio ma consigliato)

Tempistica apertura conto

  • Una decina di giorni o poco più per apertura conto e ricevere all’indirizzo di casa la o le carte VISA.

Direttiva Europea Tassazione Risparmio

  • Applicata

Scambio informazioni

  • Applicata

 

 

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Conto bancario personale in Lettonia

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Informazioni per l’apertura Conti bancari Societari in Lettonia

Nota bene:La direttiva europea in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi si applica esclusivamente ai conti personali.

Testo della Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

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Caratteristiche generali del conto

Conto bancario presso banca in Lettonia.

Conto bancario nelle seguenti valute

 EUR –  GBP – USD

Carte e operatività

Carta di debito VISA.
Carta di credito VISA.

Limiti di prelievo agli ATM:

  • Limite giornaliero a partire da USD 3,000 – EUR 2,500
  • Nessun limite mensile;
  • Possibilità di richiedere carte con limiti maggiori, previa approvazione della banca;

Operatività:

  • Servizio di Internet Banking ;

Spese di conto

  • Spesa minima gestione conto di EUR 10 annuale.

Eleggibilità

  • Ogni cittadino di un paese aderente alla Comunità Europea può aprire un conto bancario, nessuna restrizione particolare salvo per le persone politicamente esposte e per i cittadini USA.

Documenti

 Documentazione richiesta per l’apertura del conto:

  • Prova di identità:
    • Copia del passaporto o della Carta di identità;
  • Prova dell’indirizzo di residenza:
    • Una fattura / bolletta (recente, non oltre tre mesi) per una fornitura di luce, acqua, gas o telefono fisso resa all’indirizzo di residenza; in mancanza estratto conto di banca o carta di credito.

Certificazione ed autentica documenti.

  • I Funzionari della Ascheri & Partners Ltd sono abilitati ad autenticare e certificare i documenti.

Deposito minimo iniziale

  • EUR – USD – GBP 1,000 ( non obbligatorio ma consigliato)

Tempistica apertura conto

  • Una decina di giorni o poco più per apertura conto e ricevere all’indirizzo di casa la o le carte VISA.

Direttiva Europea Tassazione Risparmio

  • Applicata

Scambio informazioni

  • Applicata

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