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Dalle giurisdizioni

Prester des services de manière occasionnelle et temporaire au Luxembourg

Prestation transfrontalière de services
Prester des services de manière occasionnelle et temporaire au Luxembourg

La prestation de services sur base régulière sur le territoire luxembourgeois nécessite généralement la création d’un établissement stable au Luxembourg.

Les entreprises établies sur le territoire de la confédération helvétique (CH) ou dans un pays de l’Espace économique européen (EEE) peuvent néanmoins se livrer occasionnellement et temporairement à des activités commerciales, artisanales, industrielles ou libérales au Luxembourg sans y avoir un établissement stable.

Elles doivent, dans ce cas, accomplir certaines formalités auprès de différentes autorités compétentes au Luxembourg en matière :

de détachement de personnel ;
de notification de la prestation (entreprise artisanale ou industrielle) ;
de TVA applicable aux prestations de service ;
d’imposition des bénéfices (impôt sur le revenu des personnes physiques ou impôt sur le revenu des collectivités).
L’Espace économique européen (EEE) est une union économique rassemblant les 27 États membres de l’Union européenne et 3 des 4 États membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE). La Confédération helvétique (CH) y est rattachée par des accords bilatéraux.

Qui est concerné ?

Est considérée comme prestation de services occasionnelle et temporaire toute opération effectuée sur le territoire luxembourgeois par des prestataires établis sur le territoire de la CH ou dans un pays de l’EEE et qui ne constitue ni une livraison, ni une acquisition intracommunautaire, ni une importation d’un bien.

Les entreprises établies sur le territoire de la CH ou dans un pays de l’EEE bénéficient de la libéralisation des prestations de services sur base du principe de reconnaissance mutuelle des qualifications.

Les entreprises établies en dehors de la CH ou de l’EEE ne sont pas concernées. Elles doivent obligatoirement disposer d’une autorisation d’établissement pour toute activité occasionnelle et temporaire sur le territoire luxembourgeois.

Notification de la prestation

Les entreprises de l’EEE ou de la CH qui viennent occasionnellement ou passagèrement recueillir des commandes ou prester des services relevant des professions commerciales et libérales sont dispensées de toute autorisation administrative de la part des autorités luxembourgeoises.

Les entreprises artisanales ou industrielles de l’EEE ou de la CH doivent, au préalable, notifier toute prestation de services occasionnelle et temporaire sur le territoire luxembourgeois auprès du ministère des Classes moyennes.

TVA applicable aux prestations de services

La TVA applicable aux prestations de services dépend de la nature du preneur et de la nature de la prestation.

Depuis le 1er janvier 2010, la TVA est en principe due :

dans le lieu d’établissement du preneur dans le cas de prestations de services entre assujettis;
dans le lieu d’établissement du prestataire dans le cas de prestations de services à des consommateurs finaux
Certains types de prestations de services font néanmoins exception à cette règle générale tant pour les assujettis que pour les personnes non-assujetties.

L’entreprise étrangère qui effectue des opérations soumises à la TVA luxembourgeoise doit s’inscrire à la TVA auprès de l’Administration de l’enregistrement et des domaines.

Imposition des bénéfices de l’entreprise

En règle générale, les bénéfices sur des prestations de service occasionnelles ne sont pas soumis à l’impôt sur les bénéfices au Luxembourg.

Néanmoins, lorsque l’entreprise dispose d’un “établissement stable” au sens fiscal – par exemple lorsque la durée d’un chantier dépasse 6 mois, les entreprises étrangères doivent déclarer les bénéfices réalisés dans le cadre de ce projet auprès de l’Administration des contributions directes.

Elles s’acquitteront alors, selon le cas :

de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ;
ou de l’impôt sur le revenu des collectivités.
Détachement de travailleurs

Une entreprise établie dans un autre Etat membre de l’Union européenne*, peut, dans le cadre d’une prestation de services, détacher librement ses travailleurs, quelle que soit leur nationalité, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, du moment que les travailleurs détachés ont, pendant la durée du détachement, le droit de travailler et de séjourner dans l’Etat membre dans lequel l’entreprise d’envoi est établie.

Dans tous les cas, les salariés doivent faire partie du personnel permanent de l’entreprise étrangère.

L’entreprise qui détache du personnel vers le Luxembourg doit notamment :

effectuer une déclaration de détachement et désigner un mandataire auprès de l’Inspection du Travail et des Mines ;
justifier, pour ses salariés et pour l’entrepreneur lui-même :d’une affiliation auprès de la sécurité sociale de leur pays d’origine en cas de détachement d’une durée inférieure à 24 mois ;
d’une affiliation à la sécurité sociale luxembourgeoise en cas de détachement d’une durée de plus de 24 mois (sauf demande de prolongation) ;
soumettre les salaires des travailleurs détachés :à l’impôt sur le revenu de l’Etat du siège de l’entreprise si leur séjour au Luxembourg n’excède pas 183 jours ;
à l’impôt sur le revenu luxembourgeois si leur séjour excède une durée de 183 jours ;
respecter le droit du travail luxembourgeois, notamment en matière de salaire minimum et de durée du travail.
Sont considérés comme Etats membres ou assimilés à l’UE :

les Etats membres de l’UE, (actuellement, les ressortissants de la Roumanie et de la Bulgarie restent soumis à autorisation de travail pendant la première année de leur arrivée) ;
l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège en tant qu’Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen ;
la Confédération suisse.

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Canada

Forme d’organisation

Forme d’organisation

Maintenant que vous avez décidé de créer votre propre entreprise, vous devrez trouver la structure d’entreprise ou la forme d’organisation qui répond à vos besoins. La structure de votre entreprise dépendra de la façon dont vous voudrez la gérer : seul ou avec des partenaires ou associés. Il existe quatre genres de structures d’entreprise : l’entreprise à propriétaire unique, la société en nom collectif, la société par actions et la coopérative.

Entreprise à propriétaire unique

Si vous choisissez ce type d’organisation, vous serez entièrement responsable de toutes les dettes et obligations liées à votre entreprise. Par contre, tous les profits vous reviendraient. Si vous êtes propriétaire unique d’une entreprise, un créancier pourrait réclamer vos biens personnels ou commerciaux pour rembourser toute dette.

Avantages :

  • il est facile et peu coûteux de constituer une entreprise à propriétaire unique (vous n’aurez qu’à enregistrer votre nom d’entreprise au niveau provincial, sauf à Terre-Neuve-et-Labrador);
  • les coûts liés à la constitution de votre entreprise sont bas;
  • le fardeau de la réglementation est le plus bas des quatre types de société;
  • vous avez un contrôle direct sur la prise de décision;
  • le fonds de roulement requis pour le démarrage est minimal;
  • vous bénéficiez d’avantages fiscaux lorsque votre entreprise se porte mal, p. ex. déduire vos pertes de votre revenu personnel ou bénéficier d’une tranche d’imposition plus basse lorsque vos profits sont moindres, et ainsi de suite;
  • tous les profits vous reviendront directement.

Inconvénients :

  • votre responsabilité est illimitée (si vous avez des dettes commerciales, vos biens personnels seraient utilisés pour rembourser la dette);
  • le revenu que rapporte votre entreprise est imposable à votre taux personnel : si votre entreprise est rentable, vous seriez imposé à une tranche d’imposition plus élevée;
  • si vous devez vous absenter, le manque de continuité nuira à votre entreprise;
  • il pourrait être difficile de mobiliser des capitaux par vos propres moyens.

Société en nom collectif

La société en nom collectif pourrait être un bon choix, si vous voulez gérer votre entreprise avec un partenaire et si vous ne désirez pas constituer votre entreprise en société. Une société en nom collectif vous permettrait de combiner vos ressources financières à celles d’un partenaire d’affaires. Vous pouvez établir les modalités de votre entreprise avec votre partenaire et vous protéger en cas de désaccord ou de dissolution au moyen d’un accord commercial. En tant que partenaire, vous partagerez les profits réalisés selon les modalités de l’accord.

Une société à responsabilité limitée (s.r.l.) pourrait aussi vous convenir. Si vous choisissez ce type de partenariat, vous ne prendrez pas part au contrôle ou à la gestion de l’entreprise, mais vous ne serez responsable des dettes que jusqu’à un certain degré.

Lorsqu’on établit un partenariat, il est recommandé de dresser un contrat d’association avec l’aide d’un avocat, pour veiller à :

  • protéger ses intérêts;
  • établir clairement les modalités de l’accord qui traitent des questions comme le partage des profits, la dissolution du partenariat, et ainsi de suite;
  • respecter les exigences juridiques liées à l’établissement d’une société à responsabilité limitée (s’il y a lieu).

Avantages :

  • il est facile d’établir un partenariat;
  • les coûts de démarrage sont partagés également entre vous et votre partenaire;
  • la gestion, les profits et les biens sont partagés également;
  • vous bénéficiez d’avantages fiscaux, si les revenus découlant du partenariat sont peu élevés ou si vous perdez de l’argent (votre partenaire et vous pouvez inclure votre part du partenariat dans votre déclaration de revenus des particuliers).

Inconvénients :

  • la société en nom collectif est semblable à la société à propriétaire unique : légalement, il n’y a aucune différence entre vous et votre entreprise;
  • la responsabilité est illimitée (si vous avez des dettes commerciales, vos biens personnels seront utilisés pour rembourser la dette);
  • il est difficile de trouver un partenaire qui vous convienne;
  • il est possible que vous et votre partenaire ayez des conflits;
  • vous serez tenu responsable financièrement des décisions d’affaires prises par votre partenaire (p. ex. bris de contrat).

Société par actions

La société par actions est un autre type d’entreprise. Vous pouvez constituer une telle société au niveau provincial ou fédéral. Lorsque vous constituez votre entreprise en société par actions, votre entreprise devient une entité légale à part entière, distincte de ses propriétaires et actionnaires. En tant qu’actionnaire d’une société par actions, vous ne serez pas tenu personnellement responsable des dettes, des obligations ou des décisions de la société.

Avantages :

  • la responsabilité est limitée;
  • la propriété est transférable;
  • l’existence de la société par actions est continue;
  • la société constitue une entité légale distincte;
  • il est plus facile de mobiliser des capitaux;
  • il est possible de bénéficier d’avantages fiscaux, puisque les entreprises constituées en société pourraient payer moins d’impôts.

Inconvénients :

  • les sociétés par actions sont régies par des règlements stricts;
  • il est plus coûteux de constituer une société par actions qu’une société en nom collectif ou qu’une entreprise à propriétaire unique;
  • les sociétés requièrent la tenue d’un grand nombre de dossiers, notamment tenir des réunions avec les actionnaires et les directeurs, et faire parvenir des documents au gouvernement tous les ans;
  • il est possible qu’il y ait des conflits entre les actionnaires et les directeurs;
  • il peut y avoir des problèmes liés au lieu de résidence des directeurs (s’ils vivent dans une autre province ou si la majorité d’entre eux ne sont pas canadiens).

Coopératives

La dernière structure d’entreprise que vous pourriez adopter est la coopérative. Si vous choisissez ce modèle, votre entreprise sera détenue par une association de membres. La coopérative est le type d’entreprise le plus rare, mais elle pourrait s’avérer adéquate pour un groupe de personnes ou d’entreprises qui choisissent de regrouper leurs ressources pour répondre à des besoins communs, comme la prestation de produits ou services, la vente de produits ou services, des emplois, et ainsi de suite.

Avantages :

  • la coopérative appartient aux membres et est contrôlée par ces derniers;
  • la structure d’une coopérative offre un contrôle démocratique (un vote par membre);
  • la responsabilité est limitée;
  • les profits sont répartis.

Inconvénients :

  • les conflits sont possibles entre les membres;
  • le processus de prise de décision est long;
  • la participation des membres est essentielle au succès;
  • la tenue de dossiers est exhaustive;
  • il y a moins de motivation à investir des capitaux additionnels.

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Canada

Forms of business organization

Now that you have decided on starting your own business, you will have to determine what business structure or form of organization suits your needs. The structure of your business will depend on whether you want to run your business yourself or with a partner or associates. There are four types of business structures: sole proprietorship, partnerships, corporations and cooperatives.

Sole proprietorship

With this type of business organization, you would be fully responsible for all debts and obligations related to your business and all profits would be yours alone to keep. As a sole owner of the business, a creditor can make a claim against your personal or business assets to pay off any debt.

Advantages:

  • easy and inexpensive to form a sole proprietorship (you will only need to register your business name provincially, except in Newfoundland and Labrador);
  • relatively low cost to start your business
  • lowest amount of regulatory burden
  • direct control of decision making
  • minimal working capital required to start-up
  • tax advantages if your business is not doing well, for example, deducting your losses from your personal income, lower tax bracket when profits are low, and so on
  • all profits will go to you directly

Disadvantages:

  • unlimited liability (if you have business debts, personal assets would be used to pay off the debt)
  • income would be taxable at your personal rate and, if your business is profitable, this may put you in a higher tax bracket
  • lack of continuity for your business, if you need to be absent
  • difficulty raising capital on your own

Partnerships

A partnership would be a good business structure if you want to carry on a business with a partner and you do not wish to incorporate your business. With a partnership, you would combine your financial resources with your partner into the business. You can establish the terms of your business with your partner and protect yourself in case of a disagreement or dissolution by drawing up a specific business agreement. As a partner, you would share in the profits of your business according to the terms of your agreement.

You may also be interested in a limited liability partnership (LLP) in the business. This means that you would not take part in the control or management of the business, but would be liable for debts to a specified extent only.

When establishing a partnership, you should have a partnership agreement drawn up with the assistance of a lawyer, to ensure that:

  • you are protecting your interests
  • that you have clearly established the terms of the partnership with regards to issues like profit sharing, dissolving the partnership, and more
  • that you meet the legal requirements for a limited partnership (if applicable)

Advantages:

  • easy to start-up a partnership
  • start-up costs would be shared equally with you and your partner
  • equal share in the management, profits and assets
  • tax advantage, if income from the partnership is low or loses money (you and your partner include your share of the partnership in your individual tax return)

Disadvantages:

  • similar to sole proprietorship, as there is no legal difference between you and your business
  • unlimited liability (if you have business debts, personal assets would be used to pay off the debt)
  • hard to find a suitable partner
  • possible development of conflict between you and your partner
  • you are held financially responsible for business decisions made by your partner (for example, contracts that are broken)

Corporations

Another business structure is to incorporate your business. This can be done at the federal or provincial level. When you incorporate your business, it is considered to be a legal entity that is separate from the owners and shareholders. As a shareholder of a corporation, you will not be personally liable for the debts, obligations or acts of the corporation.

Advantages:

  • limited liability
  • ownership is transferable
  • continuous existence
  • separate legal entity
  • easier to raise capital
  • possible tax advantage as taxes may be lower for an incorporated business

Disadvantages:

  • a corporation is closely regulated
  • more expensive to incorporate than a partnership or sole proprietorship
  • extensive corporate records required, including shareholder and director meetings, and documentation filed annually with the government
  • possible conflict between shareholders and directors
  • possible problem with residency of directors, if they are in another province or the majority are not Canadian

Cooperatives

The last business structure you could create is a cooperative. With a cooperative, you would have a business that would be owned by an association of members. This is the least common form of business, but can be appropriate in situations where a group of persons or businesses decide to pool their resources to provide access to common needs, such as the delivery of products or services, the sale of products or services, employment, and more.

Advantages:

  • owned and controlled by members
  • democratic control (one member, one vote)
  • limited liability
  • profit distribution

Disadvantages:

  • possible conflict between members
  • longer decision-making process
  • participation of members needed for success
  • extensive record keeping
  • less incentive to invest additional capital

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Belgio

Forme di organizzazione aziendale

Una volta presa la decisione di iniziare un’attivitá, é necessario determinare la struttura o forma aziendale piú adatta. La struttura dell’attivitá dipenderá dalla decisione da parte dell’imprenditore di gestire il business in modo indipendente, o con un partner, o con associati. Ci sono quattro tipi di strutture aziendali: proprierario unico, partenariato, societa’ e cooperative.

Proprietario unico (Sole proprietorship)

Con questo tipo di organizzazione, il proprietario unico é interamente responsabile per tutti i debiti e gli obblighi in relazione alla sua attivitá, e ne riceve tutti i profitti. I creditori possono richiedere il pagamento dei debiti da parte del proprietario unico, sia mediante i beni aziendali che quelli personali del proprietario.

Vantaggi:

  • Un’organizzazione in forma di proprietariato unico é facile ed economica da formare (sara’ solo necessario registrare il nome dell’attivitá presso il registro provinciale, eccetto che in   Newfoundland e nel Labrador);
  • Costi relativamente bassi per iniziare l’attivitá;
  • Minori obblighi burocratici
  • Controllo decisionale diretto
  • Minimo capitale iniziale necessario per iniziare le attivitá
  • Vantaggi fiscali se le attivitá non vanno bene; per esempio, c’é la possibilitá di dedurre le perdite dal reddito personale, di rientrare in fasce fisclali minori quando i profitti sono bassi, e altri vantaggi
  • Il proprietario unico riceve direttamente tutti i profitti

Svantaggi:

  • Responsabilitá illimitata (se l’attivita’ ha dei debiti, questi potrebbero essere pagati utilizzando i beni personali del proprietario unico)
  • Il reddito viene tassato utilizzando i tassi sul reddito personale e, se l’attivitá é redditizia, il proprietario unico potrebbe rientrare in fasce di reddito piú alte
  • Qualora il proprietario unico abbia la necessitá di assentarsi, l’attivitá potrebbe risentire da una mancanza di continuitá
  • Difficoltá nel raccogliere capitali come proprietario unico

Partenariato (Partnership)

Un partenariato é una struttura aziendale conveniente ove si decida di svolgere un’attivitá con un partner ma non si desidera incorporare un societa’. Una partnership prevede che i due partner combinino nell’attivitá le proprie risorse finanziarie.

E’ possibile stabilire i termini dell’attivitá tra partner e protteggersi in caso di disaccordo o dissoluzione mediante l’elaborazione di uno specifico accordo aziendale. I partner divideranno i profitti nel rispetto dei termini previsti dall’accordo.

Una forma aziendale interessante potrebbe essere il partenariato a responsabilitá limitata (limited liability partnership, LLP). Questa forma prevede che il partner non abbia diretto controllo nella gestione del business, ma sia responsabile per i debiti dell’attivitá solo in modo limitato.

Quando viene formata una partnership, é buona pratica elaborare un’accordo di partnership con l’assistenza di un legale, al fine di assicurare che:

  • Gli interessi dei partner siano protetti
  • Siano stati stabiliti in modo chiaro i termini della partnership in relazione a problematiche come la partecipazione agli utili, lo scoglimento della partnership, e altri
  • Siano soddisfatti i requisiti legali di una partneship a responsabilitá limitata (se applicabile)

Vantaggi:

  • Facilitá di formare una partnership
  • I costi iniziali vengono divisi in modo equo tra i partner
  • Divisione equa della gestione, dei profitti e degli utili
  • Vantaggi fiscali, ove il reddito della partnership sia basso o qualora l’attivitá abbia perdite (i partner includono la propria parte nella partneship nella dichiarazione dei redditi personale)

Svantaggi:

  • In modo simile al propretariato unico, non c’é distinzione legale tra l’individuo e il suo business
  • Responsabilitá illimitata (i beni personali del partner potrebbero essere utilizzati per pagare i debiti dell’attivitá)
  • Difficoltá nel trovare un partner adatto
  • Possibili conflitti tra i partner
  • Un partner é finanziariamente responsabile per le decisioni prese dall’altro, e vice versa (per esempio, nel caso di rescissione di un contratto)

Societá (Corporations)

Un’altra struttura aziendale consiste nell’incorporazione di una societá. Questo puó essere fatto a livello federale o provinciale. Una volta incorporata, la societá é considerata come un’entitá legale separata dai suoi proprietari e azionisti. Gli azionisti di una societá non sono personalmente responsabili per i debiti, gli obblighi o le azioni della societá.

Vantaggi:

  • Responsabilitá limitata
  • Il possesso é trasferibile
  • Esistenza continua
  • Entitá legale separata
  • Possibili vantaggi fiscali, dal momento che le tasse potrebbero essere minori per le societá incorporate

Svantaggi:

  • Una societá é strettamente regolata
  • Piú costosa da costituire di una partnership o di un proprietariato unico
  • E’ richiesta un’estesa documentazione aziendale, che include registro degli incontri tra azionisti e amministratori, e documentazione da presentare annulmente al governo
  • Possibili conflitti tra azionisti e amministratori
  • Possibili problemi in relazione al luogo di residenza degli amministratori, qualora siano residenti in un’altra provicia o ove la maggior parte di essi non sia canadese

Cooperative (Cooperatives)

L’ultima forma aziendale é quella di cooperativa. Nel caso delle cooperative, l’attivitá é di proprietá di un’associazione di membri. Questa é la forma aziendale meno comune, ma puó risultare appropriata in situazioni in cui un un gruppo di persone o di business decida di raggruppare le proprie risorse in modo da soddisfare un bisogno comune, come quello di fornire prodotti o servizi, la vendita di prodotti o servizi, occupazione o altro ancora.

Vantaggi:

  • La proprietá ed il controllo é dei membri
  • Controllo democratico (ogni membro ha diritto a un voto)
  • Responsabilitá limitata
  • Distribuzione dei profitti

Svantaggi:

  • Possibili conflitti tra membri
  • Processi decisionali piú lunghi
  • Partecipazione dei membri necessaria al successo dell’attivitá
  • Estesa documentazione e contabilitá
  • Minori incentivi ad investire capitale aggiuntivo

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Canada

Investire in Canada

Quando un paese ha così tanto da offrire come il Canada, è impossibile indicare una sola ragione per investire in una delle più dinamiche economie del mondo. Il Canada vanta molteplici vantaggi e un potenziale senza paragone – un posto dove le aziende possono raggiungere risultati eccezionali a livello mondiale.

Il  vantaggio della popolazione: Il Canada é una nazione di lavoratori brillanti e istruiti che si collocano al 1 posto nell’OECD in quanto a completamento degli studi superiori.

Il vantaggio dell’ambiente industrializzato: L’Economic Intelligence Unit considera il Canada il paese principale tra quelli del G7 dove fare affari per i prossimi 5 anni.

Il vantaggio economico: Secondo l’Economic Intelligence Unit il tasso di inflazione canadese, pari al 2.1%, rimarrà invariato per i prossimi cinque anni.

Il vantaggio delle imposte: il Canada offre alle imprese un basso tasso di imposte e vanta il più basso costo dei salari tra i paesi del G7.

Il vantaggio del NAFTA: Il vantaggio di fare parte del NAFTA ( Canada, Stati Uniti, Messico) significa dare agli investitori accesso a più di 447 milioni di consumatori e a un PIL totale di piú di 17,4 biliardi di dollari.

I vantaggi dei trasporti: il Canada ha un’infrastruttura sofisticata e una rete di trasporti altamente sviluppata.

I vantaggi dello stile di vita: università di livello mondiale, un sistema sanitario rinomato nel mondo, città pulite e amichevoli e uno scenario spettacolare fanno del Canada il miglior posto per investire, lavorare, vivere e farsi una famiglia.

Investire in Canada. E’ un vero affare!

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Dalle giurisdizioni

Malta: la costituzione di società

Port_de_MarsaxlokkIl diritto societario maltese si ispira al modello inglese: la struttura è ben regolamentata e non penalizza la flessibilità operativa.
Con l`ingresso di Malta nell`Unione Europea (2004), il diritto societario maltese si è conformato ai principi e alle direttive comunitarie vigenti in materia.
Le società maltesi sono regolate dal Companies Act 1995. Sono disciplinate dal Merchant Shipping Act le società che registrano le proprie imbarcazioni sotto la bandiera maltese e continuano ad usufruire dei relativi diritti e privilegi.

Le società acquisiscono il riconoscimento ed il diritto ad esercitare l’attività con la registrazione al Registrar of Companies (Registro delle Imprese). Non si può esercitare un’attività commerciale se si è sprovvisti del certificato di registrazione emesso dal Registro delle Imprese .

Il Registro é tenuto dalla Malta Financial Services Authority.

Tipi di società regolamentati dal diritto commerciale maltese

Le leggi ed i regolamenti relativi alla costituzione delle società si applicano sia agli investitori locali che a quelli stranieri

A Malta le imprese possono essere costituite secondo le seguenti forme:

• Ditta individuale (sole proprietorship o sole trader);

• Società in nome collettivo (general partnership);

• Società in accomandita (limited partnership);

• Società a responsabilità limitata (limited liability company);

• Filiale di società estera (branch of a foreign company);

• Trust (regolato dal Trusts and Trustees Act);

• Joint venture, si realizzano usando le varie forme societarie;

• SICAV, società d`investimento a capitale variabile, e INVCO, società d`investimento a capitale fisso ( limited liability companies. investment company with variable or fixed share capital – SICAV or INVCO).

La forma societaria piu’ diffusa e’ la Limited liability company .

Limited Liability Companies

Il Companies’ Act distingue le società a responsabilità limitata tra private e pubbliche:

Private Limited Companies (LTD) e Public Limited Companies (PLC). Nel rispetto di ben precise regole si possono costituire le Private Exempt Companies , una variante delle LTD.

PRIVATE LIMITED COMPANIES (LTD)

Il capitale sociale minimo di una LTD è di 1.250 euro e deve essere sottoscritto da almeno due persone.

I soci all`atto della registrazione, devono versare almeno il 20% del capitale sociale, che può essere espresso in qualsiasi valuta straniera.

Nel caso in cui la società faccia ricorso ad una società come amministratore ( Nominee Director) il capitale sociale deve essere interamente versato.

Quando il capitale sociale é fissato nella misura minima , deve essere interamente sottoscritto nel memorandum.

Se il capitale sociale è fissato in misura maggiore, deve essere sottoscritto almeno il minimo di legge e possono essere conferiti beni materiali, che possono essere soggetti a una valutazione economica.

I soci devono essere almeno due e non possono essere più di 50.

I soci possono conservare l’anonimato (Nominee shareolders).

Lo statuto deve obbligatoriamente prevedere delle limitazione alla vendita ed all’offerta al pubblico delle quote sociali.

Il Memorandum of Association ( Statuto) deve specificare esattamente le attività che la società può compiere. Non è ammesso ( come nel caso del Regno Unito) che l’oggetto sociale rinvii a tutte le attività lecite o al commercio in generale.

La gestione della società prevede almeno un amministratore (director) ed un segretario (company secretary, servizio fornito da società specializzate, che non devono essere necessariamente di diritto maltese).

L’amministratore può essere una società, e qualora sia amministratore unico può svolgere anche le funzioni di segretario.

E’ gradito e raccomandato, pur non essendo obbligatorio, che almeno un amministratore, società o persona fisica, sia Maltese.

Il numero degli amministratori e l’identità dei primi amministratori di una società devono essere obbligatoriamente indicati nel memorandum della società.

I successivi amministratori sono nominati in base a normali deliberazioni assunte nelle assemblee generali.

Gli Amministratori possono rassegnare le dimissioni o essere revocati in caso di inadempimento o per giusta causa. Un amministratore può essere revocato in base ad una normale deliberazione assunta in una assemblea generale della società.
L’ Amministratore assicura, essendone direttamente responsabile, che la società opera in conformità alla legislazione ed i regolamenti maltesi nonche ed al la legge sull’imposta sul reddito ( C ompanies Act, the Income Tax Act and the Income Tax Management Act).

Nel caso la società eserciti l’attività di casino on line occorre rispettare il Regolamento per i giochi a distanza. ( Remote Gaming Regulations 2004).
Il direttore è anche responsabile delle relazioni con le autorità locali e deve procurarsi i locali per la segreteria, la contabilità ed i servizi giuridici per l’impresa.
Ogni anno deve aver luogo un’Assemblea Generale, che non deve necessariamente tenersi a Malta. Tutte le altre Assemblee sono considerate straordinarie.

E’, ovviamente, necessario che la Sede legale sia fissata in Malta; bisogna giustificare e documentare eventuali successivi trasferimenti della sede sociale.

Le transazioni commerciali possono avvenire in qualsiasi valuta, non è assolutamente obbligatorio l’uso dell’euro.

Si possono acquistare società già costituite che non hanno mai operato.

La costituzione della società può essere effettuata da persone o società all’uopo delegate dai soci.

Corporate Taxe

L’aliquota delle imposte dirette è del 35% che si riduce ad un 5 -10% dopo il rimborso ai soci: la base imponibile è rappresentata da tutti i redditi ovunque prodotti.

Non ci sono:

• Ritenute alla fonte sugli interessi

• Ritenute alla fonte sui dividendi

• Ritenuta alla fonte sui canoni e royalties

L’IVA per gli scambi intra-Eu è del 18%.

Si sottolinea che l’identità dell’effettivo beneficiario non è divulgata in caso di ricorso al “confidential nominee shareolding service”

In questo caso le quote sono detenute fiduciariamente da società autorizzate dalla Malta Financial Services Authority .

PRIVATE EXEMPT COMPANIES

La private exempt company é una forma particolare di Limited.

I soci devono essere esclusivamente persone fisiche , le società sono tassativamente escluse, e non possono essere piú di 50 .

E`ammessa la società ad unico socio (“Single Member Company”), ed in questo caso lo statuto deve ben precisare l`attività principale della società in quanto la società svolgerà unicamente l’attività principale prevista.

L’Amministratore ( director) puó svolgere anche l`incarico di segretario (company secretary).

PUBLIC LIMITED COMPANIES (PLC)

Il capitale sociale minimo per la costituzione di una PLC é di 46.590 euro , e deve essere sottoscritto da almeno due persone.
L’ammontare del capitale sociale deve essere indicato nello statuto (Memorandum and Articles of Association) della società.

I soci, all’atto della registrazione, devono versare almeno il 25% del valore nominale della quota sottoscritta.

Se il capitale sociale è fissato nella misura minima, prevista dalla legge, deve essere sottoscritto contestualmente alla sipula dell’Atto Costitutivo.

Nel caso in cui il capitale sia maggiore, deve essere sottoscritto almeno il minimo di legge.

I soci possono sottoscrivere il capitale societario sia in denaro sia conferendo dei beni che devono esssere messi a disposizione della società e che possono essere soggetti a valutazione economica.

Una PLC puó offrire le proprie azioni od obbligazioni al pubblico, in questo caso l’ emissione deve essere accompagnata da un prospetto illustrativo .

Per la gestione della società sono necessari due Amministratori ( directors) ed un segretaio (company secretary).

General and Limited partnerships

Le società in nome collettivo e le società in accomandita con capital diviso in quote non hanno l’obbligo di tenere l’annuale Assemblea Generale.

Non hanno neppure l’obbligo di presentare un rendiconto annuale al Registrar of Companies.

Le partnership sono però soggette alle tasse annuali di registrazione.

Al momento della registrazione, la partnership assume un’autonoma personalità giuridica.

Il panorama societario maltese prevede e regolamenta tra l’altro: Yacht VAT Registration , Malta Ship Registration , Malta Gaming License , Funds and Trusts in Malta , International Holding Companies.

Malta ha saputo creare il giusto ambiente economico, per soddisfare le esigenze del mercato globale. Sono forti e tradizionali i legami con l’Europa, il Nord Africa mentre si aprono nuove prospettive commerciali a carattere planetario.

Malta si distingue per una politica liberale che attira gli investimenti esteri.

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Bulgaria

Scheda paese: Bulgaria

Sono soggetti d’imposta le persone fisiche locali i cui redditi hanno origine all’interno del Paese o all’estero, (con residenza in Bulgaria o che trascorrono più di 183 su ogni 365 giorni in Bulgaria o stranieri che lavorano in Bulgaria a nome di altri Paesi oppure organizzazioni internazionali tranne il personale delle rappresentanze diplomatiche o consolari straniere, impiegati di enti interstatali e intergovernativi e anche i dipendenti delle persone sopracitate); persone fisiche straniere, il cui reddito è generato sul territorio.  Gli amministratori unici sono soggetti a obblighi fiscali e il loro reddito tassabile viene determinato in modo analogo al calcolo del reddito tassabile delle società (in conformità alla legge Ires). Questi devono versare in anticipo ogni mese il 20 per cento, calcolato sulla stessa base e dovuto negli stessi termini come per le persone giuridiche. L’imposta personale annuale è dovuta entro 30 giorni dopo la consegna della dichiarazione delle entrate annuali.

Le imposte dirette sulle persone fisiche
Dal 1° gennaio 2008 i redditi delle persone fisiche sono tassati con aliquota fissa del 10% mentre alcune specifiche agevolazioni fiscali sono previste per alcune categorie di contribuenti come giovani coppie e invalidiIl diritto d’accisa
Tale imposta si calcola secondo la tariffa d’accisa inclusa nella legge sulla tassa di accisa. Le principali modalità di pagamento sono: importazione di beni alla dogana; commercio con prodotti di tabacco e alcolici tramite l’apposizione della banda fiscale; attività di giochi d’azzardo con l’apposizione di speciali adesivi; produzione di merce sottoposta ad accisa oppure prestazione di servizi sottoposti ad accisa tramite due rate quindicinali versate al bilancio il 14 ed il 28 di ogni mese.

Le imposte dirette sulle persone giuridiche
Dal 1° gennaio 2007 le persone giuridiche e le società non personificate che esercitano una attività produttiva sono soggette a un’imposta del 10%.

L’imposta sul valore aggiunto
L’imposta sul valore aggiunto è regolamentata dalla legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 1998. L’articolo 1 stabilisce che l’Iva si applica a tutti i trasferimenti di beni e servizi effettuati sul territorio nazionale dai contribuenti che esercitano una attività economica indipendente. L’articolo 3 definisce come contribuente colui che svolge in modo indipendente una qualsiasi attività economica, qualunque siano gli scopi e i risultati di questa attività, escludendo lo Stato, le autorità centrali e locali e le persone fisiche che svolgono la loro attività sulla base di un contratto di impiego. Sono altresì soggette a imposta sul valore aggiunto le transazioni considerate equivalenti ai trasferimenti di beni e servizi, quali ad esempio i trasferimenti di diritti di proprietà o le concessioni di servizi per usi personali. L’imposta è dovuta anche nel caso di importazione  definitiva  di  beni  e  per l’immissione di beni in una zona franca o in un deposito franco. Sono soggetti al pagamento dell’Iva la temporanea esportazione per la lavorazione o il perfezionamento attivo e quei beni trasferiti dal cedente in territorio straniero ove ne sia anche trasferita la proprietà o altri diritti reali. L’imposta, inoltre, è dovuta per i trasporti internazionali e i trasferimenti di beni e servizi direttamente connessi, per i servizi di pubblica telecomunicazione, spedizione, agenzia e intermediazione. L’aliquota applicata è del 20 per cento. Tra i casi di deduzione dell’Iva va menzionato quello previsto dall’articolo 77 che dà diritto al rimborso dell’Iva versata per quella percentuale del fatturato che deriva da importazione di beni purché tale percentuale sia pari o superiore al 30 per cento dell’intero fatturato dei dodici mesi precedenti.

Capitale: Sofia
Lingua ufficiale: bulgaro (BGN)
Moneta: la moneta ufficiale bulgara è il Lev (Bgn). Il tasso di cambio a maggio 2006 è fissato a 1.9558 Lev per 1 euro
Forma di governo: repubblica parlamentare
Principali trattati
Accordo per evitare la doppia imposizione firmato il 21 settembre del 1988 ed entrato in vigore il 10 giugno 1991.
Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti firmato nel dicembre del 1988 e in vigore dal 27 dicembre del 1990.

Fonte: Fisco Oggi

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Cipro

Formation of a Cyprus company

The procedure for the formation of a Cyprus company is very simple. First we need a name for the company. Our office has a list with approved names which is at your disposal upon your request. Of course the client can choose his own name but the application for the approval of the name can take up to 6 working days. The most important paper we need it’s a copy of the two first pages of the passport of the intended foreign participant in a Cyprus Company. If the participant will be a legal entity (company) then we need proof of existence, like certificate of incorporation. Those documents must be certified by a notary or lawyer or accountant. The clients must send it first by fax to our office and then the original by post or courier service. Together with the copy of passport we need also our firm’s questionnaire duly completed.

After the approval of the name we draft the following agreements between our firm and the client:

  1. Trust agreement in case of nominee shareholder, which indicates that the shares are owned in trust
  2. Deed of indemnity for the nominee director and secretary
  3. Agreement for the fees

All the above agreements are send to the client by email or fax and in order to proceed with the incorporation we need those agreements signed first by fax or scanned electronic copy and after the original agreements.

After that we proceed with the incorporation of the company (about 6 working days). For the whole procedure we need about 10 working days (if the client choose a name from our list).

For practical and tax reasons usually the non-resident shareholders hold there shares through nominees. Our office provides that service. Of course the share certificates are kept by the beneficiaries and trust declaration agreements are signed. […]

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Cipro

Cipro, sì della Commissione Ue alla proposta di tonnage tax

Il regime è conforme al massimale di aiuti previsti dagli orientamenti comunitari in materia ed è autorizzato sino al 2019

La Commissione europea ha approvato, in base alle norme vigenti sugli aiuti di Stato, la proposta, avanzata dal governo, che prevede di introdurre la tonnage tax nell’ordinamento cipriota. Il meccanismo, opzionale, riguarda tutte quelle imprese armatoriali operanti nel settore del trasporto marittimo internazionale. La Commissione ha rilevato che la proposta, applicata con successo in molti altri Stati dell’Unione europea, contribuirà a rafforzare la competitività della flotta cipriota, senza falsare indebitamente la concorrenza.

I termini della proposta
Le compagnie di navigazione ammesse a beneficiare dell’imposta sul tonnellaggio possono decidere di tassare le proprie attività in base alla stazza netta della flotta piuttosto che in base agli utili effettivi. Secondo l’esecutivo Ue il regime è conforme al massimale di aiuti previsti dagli orientamenti comunitari in materia e il governo cipriota ha calcolato che il costo annuale della misura si aggirerebbe intorno agli 1,5 milioni di euro. La Commissione ha autorizzato il regime di tonnage tax fino al 31 dicembre 2019. L’obiettivo è sostenere il settore della navigazione a Cipro così come in altri Stati dell’Ue con una forte caratterizzazione marittima dell’economia.

La posizione della Commissione europea
Una leva competitiva per rilanciare il trasporto marittimo, garantire la prevenzione dell’inquinamento marino e favorire una politica di semplificazione fiscale. Questa da sempre la posizione della Commissione europea sui vantaggi della tonnage tax. Per evitare le distorsioni della concorrenza due sono gli obiettivi che la Commissione considera prioritari: evitare le distorsioni della concorrenza e, di fatto, creare una parità di condizioni definendo un rapporto di 1:3 o 1:4 tra le navi di proprietà e le navi noleggiate a tempo.

Le motivazioni alla base della proposta
L’introduzione della tonnage tax nel sistema tributario e mercantilistico cipriota è sostenuta da anche da valide ragioni economiche. Cipro, membro dell’organizzazione marittima internazionale, dipende in maniera significativa dal commercio marittimo internazionale ed è sede del maggior numero di imprese di gestione navale al mondo. L’industria di settore è la più importante d’Europa e la decima nel mondo. Con l’adozione di questo sistema di imposizione fiscale il governo ritiene di poter garantire immediate ricadute positive sul sistema marittimo nazionale.

Il ruolo della gestione navale a Cipro e nell’Ue
Nella Comunità europea la gestione navale viene effettuata in gran parte a Cipro. Esistono comunque società di gestione con sede in Belgio, Danimarca, Germania e Regno Unito. Al di fuori della Comunità, le società di gestione navale sono principalmente stabilite a Hong Kong, Singapore, India, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti. Proprio lo scorso anno la Commissione europea ha pubblicato una comunicazione (GUUE – C 132/6  dell’11 giugno 2009) relativa al diritto delle imprese che provvedono alla gestione degli equipaggi e alla gestione tecnica delle navi di beneficiare di riduzioni d’imposta sulle società o dell’applicazione dell’imposta sul tonnellaggio in linea con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al trasporto marittimo. La comunicazione non riguarda gli aiuti di Stato accordati alle imprese che provvedono alla gestione commerciale delle navi. La comunicazione si applica alla gestione degli equipaggi e alla gestione tecnica delle navi prescindendo dal fatto che questi servizi siano forniti congiuntamente o separatamente.

Fonte: Fisco Oggi

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Dalle giurisdizioni

Scheda paese: Gibilterra

Tutte le nuove attività imprenditoriali intraprese dopo il 1° luglio 2009 beneficiano dell’aliquota ridotta del 10%

1. Introduzione
Gibilterra, territorio d’oltremare del Regno Unito situato sulla punta della penisola iberica, a nord del Marocco e a sud della Spagna, è stato sempre considerato un centro finanziario offshore. La sua posizione strategica a livello geografico l’hanno resa per un lungo periodo di tempo oggetto di contesa fra Regno Unito e Spagna. Nel 2006 è stata approvata la nuova costituzione con il voto favorevole del 60% della popolazione e allo stato attuale il territorio vede la presenza di organi legislativi ed esecutivi dotati di competenze costituzionalmente garantite, senza una politica estera e di difesa autonoma e con una moneta ancorata a quella dello Stato dominante. Una normativa fiscale specifica è stata introdotta nel 1952 ed è stata, successivamente, oggetto di emendamenti. Ciò che preme evidenziare è che sia le disposizioni tributarie sia la normativa di natura civilistica si ispirano al sistema legislativo del Regno Unito.

2. L’imposta sul reddito delle persone fisiche
Tale imposta si applica alle persone fisiche ed ai trust residenti ed alle persone e ai trust non residenti in relazione ai redditi prodotti nel territorio dello Stato. Si considerano residenti quegli individui che normalmente risiedono in Gibilterra, fatta eccezione per eventuali brevi periodi nel corso dell’anno. Nello specifico un individuo è considerato residente qualora risieda nel paese per più di 183 giorni l’anno. Gli individui di nazionalità inglese o irlandese che lavorano in Gibilterra ma che risiedono nelle cittadine spagnole di La Linea e Algeciras sono considerati residenti nel territorio di Gibilterra.

2.1 La base imponibile
L’imposta si applica alle seguenti categorie di reddito:

Reddito di impresa e da lavoro autonomo;
Reddito da lavoro dipendente;
Dividendi e interessi;
Pensioni, alimenti e altri redditi similari;
Redditi da locazione, royalties, premi e altri redditi derivanti da beni di proprietà;
Redditi derivanti dal possesso di un’abitazione per fini personali.
I redditi di lavoro dipendente e le pensioni sono assoggettati a ritenuta alla fonte. Si applica il principio della tassazione del reddito ovunque prodotto. Tuttavia in riferimento ai redditi esteri prodotti da soggetti residenti nel territorio ma con domicilio all’estero si applica il principio della tassazione di quanto viene rimesso nel territorio (cosiddetto criterio della “remittance basis” vigente nel Regno Unito secondo il quale la tassazione avviene solo se le somme guadagnate all’estero vengono trasferite nel territorio nazionale).
Lo status di cittadino residente ma con domicilio all’estero è stato mutuato dal diritto tributario inglese. Si tratta  di contribuenti che pur essendo residenti nel territorio hanno eletto domicilio all’estero e sono soggetti a tassazione solo per i redditi prodotti nel Regno Unito e per quelli esteri che siano stati “rimpatriati”. I residenti con domicilio in Gibilterra sono invece tassati sui redditi ovunque siano stati prodotti.  Per quanto riguarda i dividendi e gli interessi di fonte estera sono esenti qualora siano stati assoggettati a tassazione nel paese di origine.

2.2 Aliquota
Le persone fisiche possono decidere se essere tassate in base al sistema “ABS” (“Allowance based system”) che tiene conto delle deduzioni e detrazioni legalmente riconosciute o in base al sistema GIBS (“Gross income based system”) che prevede la tassazione del reddito lordo. Le aliquote fiscali nel sistema ABS sono attualmente le seguenti:
GBP
Aliquota
fino a 4.000
17 %
4.001-16.000
30 %
sopra i 16.000
40 %
Qualora viceversa si opti per l’altro metodo di tassazione, GIBS, le aliquote sono le seguenti:

GBP
Aliquota
fino a 25.000
20 % *
25.001-100.000
29 %
sopra i 100.000
35 %

* Per i redditi non superiori a 25.000 sterline (GBP), si applicano delle aliquote speciali, che sono rappresentate nel prospetto che segue:

 

Importo del reddito
Aliquota
fino a 16.000
I primi 10.000 GBP sono tassati al 10 %, il restante al 20%
16.000 – 17. 000
I primi 5.000 GBP sono tassati al 0 %, il restante al 20 %
17.000 – 18. 000
I primi 4.000 GBP sono tassati al 0 %, il restante al 20 %
18.000 – 19. 000
I primi 3.000 GBP sono tassati al 0 %, il restante al 20 %
19.000 – 20.000
I primi   2.000 GBP sono tassati al 0 %, il restante al 20 %
20.000 – 25.000
I primi   1.000 GBP sono tassati al 0 %, il restante al 20 %

2.3  Deduzioni e detrazioni
Sono deducibili gli interessi sul mutuo per l’acquisto delle abitazioni, i premi assicurativi corrisposti in relazione alle assicurazioni sulla vita, le somme corrisposte ai fondi pensione, contributi previdenziali versati al sistema pensionistico statale, i premi versati per assicurazioni sanitarie e le erogazioni liberali.
Le detrazioni riconosciute al contribuente sono le seguenti:

 

Categoria
Detrazione
Detrazione personale
2.735
Detrazione per il coniuge
2.560
Famiglia con unico genitore
2.560
Familiare a carico
185
Per i figli che studiano nel territorio dello Stato è riconosciuta inoltre una detrazione di 970 GBP sempre che non siano di età superiore ai 16 anni; per i figli che studiano all’estero e che hanno più di 16 anni la detrazione è pari a 1.075 GBP. Infine agli uomini di età superiore ai 65 anni ed alle donne di età superiore a 60 anni è riconosciuta un’ulteriore detrazione pari alla differenza tra l’importo di 10.590 GBP e la detrazione personale standard e quella per il coniuge. L’effetto finale di tale detrazione consiste nel fatto che laddove il reddito complessivo sia inferiore a 10.590 GBP nessuna imposta sul reddito personale è dovuta.

2.4  Obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte
Il periodo di imposta va dal 1° luglio al 31 giugno dell’anno successivo. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre successivo al periodo cui si riferisce ed il pagamento dell’imposta è dovuto entro il 28 febbraio. È prevista la possibilità di presentare la dichiarazione congiunta per i coniugi.  In casi di accertamento fiscale le somme debbono essere corrisposte entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. Sanzioni di natura tributaria sono previste in  caso di ritardato versamento delle imposte, infedele o omessa dichiarazione fiscale.

2.5 Regimi speciali
Un regime fiscale speciale è stato introdotto nel 1992 dal governo al fine di indurre gli individui titolari di grandi patrimoni a prendere la residenza in Gibilterra. In presenza di determinate condizioni questi contribuenti, definiti “High Net Worth Individuals”(HNWI) ossia individui con un alto patrimonio netto, vengono tassati fino ad un reddito di 60.000 GBP. Una delle condizioni che debbono essere soddisfatte al fine di poter beneficiare di tale regime è data dalla disponibilità in via esclusiva di una residenza nel territorio. È inoltre necessario che il soggetto non abbia avuto la residenza nel territorio nei 5 anni precedenti la richiesta.
Un ulteriore regime agevolativo è riconosciuto a quei lavoratori che abbiano particolari e riconosciute capacità professionali e che abbiano redditi annui superiori a 100.000 sterline. Lo status di High Executives Possessing Specialist Skills” (HEPPS) è riconosciuto solo a quegli individui che abbiano capacità tali da poter promuovere o favorire lo svolgimento di attività economiche nel territorio di Gibilterra. È inoltre necessario aver avuto la residenza all’estero nei 3 anni precedenti. L’imposta massima a carico di tali contribuenti per ciascun anno non può eccedere i 27.500 GBP.

3.  L’imposta sul reddito delle società
Soggetti passivi sono non solo le società ma anche i trust, le associazioni in partecipazione e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
Una persona giuridica è considerata residente nel territorio di Gibilterra se l’attività di gestione e controllo dell’attività viene esercitata nel territorio o se l’attività viene svolta nel territorio mentre la gestione ed il controllo della stessa vengono posti in essere all’estero ma da individui che sono residenti in Gibilterra.
Non è prevista una normativa fiscale in materia di gruppi di imprese.

3.1 Base imponibile
Costituisce base imponibile il reddito derivante dall’esercizio dell’attività al netto delle deduzioni e detrazioni riconosciute per legge.
Rientra nella base imponibile il reddito ovunque prodotto dal soggetto.
Alcune tipologie di reddito sono peraltro escluse da tassazione. Non vengono infatti tassati ad esempio:
– i dividendi percepiti da un’altra società residente;
– gli interessi percepiti da banche ed altre istituzioni finanziarie autorizzate ad operare nel territorio;
– i redditi derivanti da titoli emessi dal governo o da altre autorità pubbliche.

3.2 Deduzioni e detrazioni
Le spese sono considerate generalmente deducibili qualora siano state sostenute interamente ed esclusivamente al fine di produrre il reddito della società.
Le detrazioni più significative si riferiscono alle spese per acquisto di impianti e macchinari che fino ad un importo di 30.000 GBP sono detraibili interamente nell’anno in cui sono sostenute e le spese per attrezzature di tipo informatico detraibili fino ad un importo di 50.000 GBP nell’anno dell’acquisto. La parte  eccedente viene detratta in base all’aliquota del 25 % negli anni successivi.

3.3 Aliquota fiscale
Per il periodo di imposta che va dal 1 luglio 2009 al 30 giugno 2010 l’aliquota standard è del 22 %.
Le piccole aziende, intendendosi per tali quelle che hanno profitti inferiori a 35.000 GBP, sono tassate con aliquota del 20%. Le nuove attività imprenditoriali intraprese successivamente al 1 luglio 2009 beneficiano dell’aliquota ridotta del 10 %. A partire dal 1° gennaio 2011 si applicherà un’aliquota del 10 % a tutte le società fatta eccezione per quelle che operano nel settore energetico, della telefonia, dei carburanti, dell’elettricità e per quelle che forniscono acqua. Per queste ultime l’aliquota sarà del 20 %.

3.4 Obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte
Il periodo di imposta va dal 1° luglio al 31 giugno dell’anno successivo. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre successivo al periodo cui si riferisce ed il pagamento dell’imposta è dovuto entro il 28 febbraio.

4.  Altre imposte e tasse
I contribuenti non sono assoggettati ad IVA, né ad imposte di successione e donazione.
Non sono previste inoltre imposte sui capital gain.
La normativa prevede viceversa dazi di importazione su determinati beni che sono generalmente tassati con aliquota del 12 %.
L’imposta di bollo è applicabile agli atti di trasferimento con aliquota variabile dallo 0 al 2,5 %.
Sono inoltre previste imposte di fabbricazione e consumo su oli minerali, vino, tabacco e sui liquori.

5. Aspetti internazionali
Il 23 aprile 2010 Gibilterra e Paesi Bassi hanno concluso un accordo per lo scambio di informazioni Tax Information Exchange Agreement (ARCI).
Altri accordi per lo scambio di informazioni sono stati recentemente stipulati con Finlandia, Regno Unito, Groenlandia e Stati Uniti.
La stipula di più di 12 accordi di questo tipo, già nell’ottobre del 2009, ha consentito a Gibilterra di acquisire lo status di paese “White list”. Questo nuovo criterio di inserimento nella lista suddetta è stato introdotto dal G20 nell’aprile del 2009.

Forma di governo: monarchia parlamentare (territorio d’oltremare del Regno Unito)
Capitale: Gibilterra
Moneta: sterlina di Gibilterra (GBP)
Lingua ufficiale: inglese

Fonte: Fisco Oggi […]