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Dalle giurisdizioni

Coopération dans le domaine fiscal

Accord sur la directive relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal est dans l’intérêt de notre place financière

Le 7 décembre 2010, le ministre des Finances, Luc Frieden, a annoncé qu’un accord politique a été trouvé au Conseil “Affaires économiques et financières” sur la directive relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.

“Nous avons unanimement trouvé un compromis sur la directive qui est dans l’intérêt de l’Europe et du Luxembourg”, s’est réjoui Luc Frieden. En effet, l’échange d’informations sur demande entre les administrations fiscales, principe appliqué depuis 2009 par le Luxembourg dans le cadre des accords de non-double imposition suivant le modèle de l’OCDE, deviendra le principe de base au sein de l’Union européenne.

L’échange d’informations sur demande entre les administrations fiscales s’applique à partir du 1er janvier 2011 et n’a pas d’effet rétroactif.

Le Luxembourg a aussi obtenu gain de cause sur les “fishing expeditions”, qui n’entrent pas dans le champ d’application de la directive. Dans le cadre d’une demande d’information à un autre pays, l’identité de la personne concernée doit être mentionnée précisément, de même que le motif de la demande.

Parallèlement, les ministres des Finances de l’UE se sont aussi accordés sur un échange automatique des informations, qui est toutefois limité à 5 catégories de revenu et de capital, à condition que l’information soit disponible : les salaires des non-résidents, les retraites des non-résidents, les tantièmes, les assurances-vie et la propriété immobilière. Les avoirs bancaires ne sont donc pas concernés par l’échange automatique. Chaque État membre ne doit appliquer l’échange automatique qu’à 3 des 5 catégories de revenu et est libre de choisir les 3 catégories sur lesquelles il compte l’appliquer.

La directive entrera en vigueur au 1er janvier 2013. À partir de 2015, les États membres doivent appliquer l’échange automatique et au plus tard en 2017, ils doivent l’appliquer à 3 catégories de revenu.

Le ministre des Finances a d’ores et déjà annoncé que le Luxembourg appliquera à partir de 2013 l’échange automatique sur les salaires et les retraites des non-résidents. Probablement à partir de l’année 2015, le Luxembourg l’appliquera également sur les tantièmes. Selon le ministre des Finances, ces 3 catégories de revenu n’ont pas d’effet sur les activités de la gestion du patrimoine (private banking) au Luxembourg. Le Luxembourg n’appliquera pas l’échange automatique aux assurances-vie. Cet échange d’informations sur demande, combiné au principe inchangé de la retenue à la source sur les avoirs des non-résidents, est donc « une bonne solution pour nous car il n’y aura aucun changement pour le secteur du private banking au Luxembourg. La confidentialité des données bancaires restera assurée”. “Cet accord est dans l’intérêt du Luxembourg et de notre place financière”, a résumé Luc Frieden, “parce que nous avons atteint nos deux objectifs : une bonne coopération dans la lutte contre la fraude fiscale ainsi que la protection des droits privés et la protection des données”.

Guido Ascheri
Ragioniere Commercialista in Londra

info@ascheri.co.uk […]

Dalle giurisdizioni

Le caratteristiche della SCI Monegasca

untitled 

Società Civile Immobiliare Monegasca: sintesi

Atto costitutivo

  • Scrittura privata

Numero di soci

  • Minimo due soci

Durata

  • Illimitata, salvo disposizioni contrarie dello statuto

Capitale

  • Nessun minimo.

Riserva legale obbligatoria

  • No

Responsabilità finanziaria

  • I soci sono congiuntamente responsabili per le operazioni poste in essere

Forma delle quote sociali

  • Le quote sociali sono nominative ma non esiste alcuna formalità o modello ; risultano solo negli Statuti della società.

Cessione delle quote sociali

  • Le quote sono liberamente cedibili salvo diversa pattuizione.
  • La cessione delle quote avviene per scrittura privata da registrare e depositare in termini, il mancato rispetto del termine di registrazione e deposito rendono l’atto e le pattuizioni nulle.

Informazioni contabili e finanziarie

  • Alcun obbligo di tenere particolari scritture o di redigere e depositare bilanci

Fiscalità

  • Redditi prodotti a Monaco
  • Redditi prodotti fuori Monaco
  • Ritenute su redditi di capitali : nessuna ritenuta
  • IVA
  • Successioni per proprietà in- out Monaco

Anonimato dei soci e degli Amministratori

  • Anonimato assoluto sui nomi dei Soci e degli Amministratori.
Gerenti ed Amministratori
  • Uno o più gerenti nominati , la prima volta, nell’atto costitutivo
  • Il gerente può essere un non socio.
  • I gerenti sono revocabili per cause di legittimità ( manifesta incapacità, concorrenza sleale nei confronti della società, infedeltà, prelevamenti abusivi di fondi)
  • Il gerente è considerato un mandatario della società.

Sorveglianza e controllo dei conti della società

  • Non sono previsti Revisori Contabili.

Operazioni usuali della società civile

  • Acquisti immobiliari in Monaco, Italia, Francia ed ovunque nel mondo. Diffuso il sistema del “viager” cessione della nuda proprietà e riserva di usufrutto o di diritti reali quali l’uso e l’abitazione.
  • Acquisto di quote di partecipazione, anche maggioritarie, in società commerciali ( utilizzo tipo holding)
  • Sistemazione patrimoniale fra soggetti non legati da vincoli di parentela: copie di fatto, figli nati fuori del matrimonio, e quant’altro
  • Gestione di denaro ed altri investimenti mobiliari.
  • Apertura conti correnti di risparmio ed ordinari con carta di credito e gestione on line delle operazioni.

Tempi registrazione

  • Circa dieci giorni per l’iscrizione al Registro Speciale delle Società Civili.
Aggiornamento: 7 maggio 2009

[…]

Dalle giurisdizioni

Il sistema fiscale monegasco

monaco_rocherPresentazione Generale 

Una delle caratteristiche del Principato consiste nella circostanza che per le persone fisiche  si applica una fiscalità « leggera ». L’ esonero da qualsiasi imposta sul reddito si fonda su una Ordinanza emessa nel 1869 dal Principe Carlo III.
La sola imposta diretta applicata nel Principato è l’imposta sui redditi delle attività industriali e commerciali.
Nel Principato di Monaco non esiste ne l’imposta patrimoniale, ne la « taxe foncière » e neppure la « taxe d’habitation ».

Le persone fisiche
I Monegaschi ed i residenti del Principato, eccetto i cittadini francesi sottoposti alla Convenzione bilaterale franco-monegasca del 1963, non sono assoggettati ad imposta sul reddito. Tuttavia, l’esonero delle persone fisiche dall’imposta sul reddito si applica alle attività ed alle persone effettivamente e realmente stabilite nel Principato. Questa situazione di fatto non attenta alle regole di tassazione degli altri Paesi.
Le imposta di successione o di donazione si applicano ai beni situati sul territorio del Principato o che vi hanno la loro base imponibile, indipendentemente dal domicilio, dalla residenza o nazionalità del de cuius o del donatore.
Il tasso dell’imposta è in funzione del grado di parentela fra il defunto ed il suo erede:

– in successione diretta genitori-figli o tra coniugi

0 %

– tra fratelli e sorelle

8 %

– tra zii, zie, nipoti

10 %

– tra collaterali diversi dai fratelli,sorelle, zii, nipoti 13 %
– tra persone non parenti

16 %

La fiscalità delle imprese
Le imprese, qualunque sia la loro forma, sono assoggettate ad una imposta sul reddito, se realizzano almeno il 25 % del loro volume di affari all’esterno del Principato.
L’aliquota dell’imposta è del 33,33 %.
Tutte le imprese create nel Principato e rientranti nel campo si applicazione dell’imposta sul reddito sono esonerate da questa imposta per i primi due anni e beneficiano di una riduzione per i tre anni successivi.

Regolamento doganale
I territori francesi e monegaschi, comprese le loro acque territoriali, formano una unione doganale regolata dalla Convenzione del 18 maggio 1963 ; cosi che il codice doganale Francese è applicabile nel Principato di Monaco. Per effetto dell’unione doganale con la Francia, ed allo scopo di assicurare una stretta applicazione di questo accordo bilaterale, il Principato è incorporato nel territorio doganale europeo ( benché resti uno Stato terzo in rapporto all’Unione Europea ). L’accesso al mercato unico europeo dei beni e servizi – libera circolazione – provenienti da Monaco è in questo modo assicurato.

Imposta sul valore aggiunto
L’imposta sul valore aggiunto ( T.V.A.) è calcolata sulla stessa base imponibile ed alle stesse aliquote della Francia; il regime della T.V.A. intra-comunitaria si applica a partire dal 1° gennaio 1993. Le aliquote più usuali sono :
– aliquota normale : 19,60 %
– aliquota ridotta : 5,50 %

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Dalle giurisdizioni

Scheda paese: Irlanda

untitledIRLANDA : Scheda Paese (fonte Fisco Oggi)

Esistono due principali sistemi di tassazione a seconda che il reddito derivi da lavoro dipendente oppure da lavoro autonomo

Le imposte sul reddito e i contributi previdenziali gravano su tutti i redditi conseguiti dalle persone fisiche nell’arco di un anno, con diverse eccezioni ed esclusioni. Esistono due principali sistemi di tassazione a seconda che il reddito derivi da lavoro dipendente oppure da lavoro autonomo. Per un lavoratore dipendente si applica il sistema “Paye ” acronimo di Pay As You Earn, ossia “paga in quanto guadagni”. Per un lavoratore autonomo, invece, si applica il sistema dell’autoaccertamento. L’individuo normalmente residente e domiciliato in Irlanda è soggetto all’imposta sul totale dei redditi dovunque prodotti. Il sistema impositivo tiene conto del tipo di composizione del nucleo familiare, favorendo ad esempio le famiglie mono-reddito o le famiglie mono-genitoriale, mentre per i contribuenti a basso reddito sono previste totali esenzioni o particolari riduzioni. Ha comunque diritto a ottenere crediti e deduzioni sempre che il reddito sia inferiore a certi limiti. Secondo il sistema Paye, il datore di lavoro effettua la ritenuta settimanalmente, con cadenza quindicinale ovvero mensile. Tale sistema viene applicato anche ai dirigenti e ai pensionati.

Le aliquote per il 2009

Limiti esenzione per il 2009

La manovra 2010 ha previsto un inasprimento della pressione fiscale sui redditi delle persone fisiche abbienti. E’ stata, infatti, introdotta una nuova imposta sulla ricchezza pari a 200mila euro per i residenti che hanno un reddito imponibile superiore a un milione di euro.

Il sistema di autoaccertamento
Sono invece soggetti al sistema dell’autoaccertamento quei soggetti che ritraggono i loro redditi direttamente dalla fonte del proprio lavoro ovvero coloro che non scontano le imposte con il sistema Paye, ad esempio per quanto riguarda i redditi derivanti da commissioni, assegni di mantenimento, proventi esteri, rendite, guadagni di capitale, da lavoro dipendente al servizio di imprese che non sono soggette all’imposizione nello Stato. Per i lavoratori autonomi è obbligatoria la tenuta della contabilità, consistente in tutte quelle scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa. Una persona fisica è considerata residente se la sua permanenza nel territorio dello Stato è stata di almeno 183 giorni in un anno o di almeno 280 giorni nell’arco di due anni se in ciascun anno sia stato presente per almeno 30 giorni.

La tassazione delle società
Una società residente è soggetta a tassazione relativamente alla totalità dei proventi conseguiti mentre le società non domiciliate fiscalmente in Irlanda ma qui operanti attraverso una filiale o un’agenzia sono soggette all’imposizione soltanto per la parte di utili generate da tali filiali o agenzie. Il reddito imponibile si determina apportando variazioni in aumento o in diminuzione al risultato economico dell’esercizio che risulta dal bilancio. Le perdite non utilizzate per compensare gli utili possono essere utilizzate illimitatamente. La nozione di gruppo ai fini fiscali prevede il possesso da parte di una società fiscalmente domiciliata in Irlanda del 75 per cento del pacchetto azionario di una o più filiali fiscalmente domiciliate in Irlanda che, per essere considerate tali, devono avere nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione e della direzione dell’impresa. I trasferimenti intragruppo sono effettuati in regime di neutralità. I dividendi e le altre somme distribuite non sono deducibili dal computo dei profitti mentre i dividendi pagati da un’impresa residente e ricevuti da un’impresa residente non sono soggetti alla corporation tax.
Per le società residenti è, inoltre, prevista l’ esenzione totale dalla corporation tax dei redditi derivanti da brevetti (c.d. royalties) frutto di attività di ricerca e sviluppo svolte in Irlanda.
I guadagni di capitale sono considerati nel computo della base imponibile della corporation tax e su di essi si applica una particolare aliquota prevista per i capital gains. Le imprese possono beneficiare di un credito di imposta del 20 per cento per spese di ricerca e sviluppo se le stesse sono almeno pari a 50mila euro. Gli ispettori dell’Amministrazione finanziaria hanno il potere di accertare la corporation tax su ogni impresa residente o non residente ma domiciliata in Irlanda.

Le tipologie societarie
Secondo la legislazione irlandese sono previste le seguenti forme di società:

  • private limited company – Società a responsabilità limitata, è il tipo di società più frequentemente usato per i privati, aziende ed imprese. La qualificazione esatta sarebbe quella di società per azioni in cui la responsabilità dei soci è limitata al capitale sociale sottoscritto.
  • guarantee company – utilizzata dagli enti di beneficienza a fini scolastici o religiosi, associazioni sportive, ed altre operazioni non – benefit
  • unlimited company – Società utilizzate per operazioni di poco rischio, la responsabilità illimitata dei soci comunque può essere limitata al secondo stadio, quando gli azionisti sono società a responsabilità limitata.
  • public limited company (PLC) Società finalizzate alla quotazione in borsa.
  • societas europaea company (SE) – La Società Europea (SE) è una società per azioni costituita in base al  Regolamento UE adottato da tutti gli stati membri.

Le aliquote
Le aliquote previste sono le seguenti: 12,5 per cento per le imprese che svolgono un’attività di trading, 25 per cento per le imprese che esercitano un’attività diversa dal trading e 10 per cento per determinate imprese in forza di un regime speciale in via di esaurimento ma esistente fino al 2010. Il concetto di trading non è definito ma è comunemente accettato il significato di qualunque forma di scambio e produzione. La prassi registra che nella maggior parti dei casi non vi è dubbio se un’impresa sia o meno ricompresa nel concetto di trading.
L’aliquota nella misura del  12,5% (corporation tax regime) è oggi generalmente applicabile a tutti i redditi d’impresa prodotti nell’esercizio di attività commerciale (redditi di natura attiva). L’aliquota del 25% scatta se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio dell’impresa commerciale.
Attività manageriali (legali, finanziarie, contabili ecc.), attività finanziarie (attività bancarie, di gestione finanziaria, assicurative, ecc.), commercio elettronico, attività di supporto tecnico, attività di ricerca o sviluppo, attività di distribuzione sono tutte attività commerciali che assieme alle più classiche attività manifatturiere, se condotte in Irlanda e strutturate opportunamente, possono essere soggette al regime dell’aliquota ordinaria del 12,5%.
Una  società, per avvalersi dell’aliquota ridotta, è obbligata a svolgere attività commerciali nel territorio irlandese. Infatti plusvalenze realizzate attraverso scambi commerciali effettuati al di fuori del territorio irlandese attraggono un’aliquota pari al 25%.
Il livello di tassazione sui redditi d’impresa risulta, sulla base dell’elaborazione condotta dall’Eurostat , l’ufficio statistico dell’Ue, tra i più bassi rilevati in Eurolandia (la media comunitaria risulta attestata al 34,3%) nell’area euro.

L’imposta sul valore aggiunto
L’imposta sul valore aggiunto grava sui trasferimenti di beni e sulle prestazioni di servizi forniti dalle imprese nell’ambito della loro attività, con aliquota normale del 21 per cento. Per specifiche categorie di beni e di servizi è prevista l’applicazione di aliquote ridotte: ad esempio 4,8 per cento per gli animali vivi come ovini, suini, cavalli. Per quanto riguarda i soggetti passivi, coloro che non sono obbligati a registrarsi come soggetti Vat in quanto non superano i limiti di legge di volume d’affari possono tuttavia farlo facoltativamente. Normalmente il periodo base di determinazione dell’Iva dovuta è bimestrale e il pagamento va effettuato entro il giorno 19 del mese successivo alla scadenza del periodo. Si può pagare con bonifico bancario oppure in via telematica tramite il Revenue Online Service (Ros). La base imponibile corrisponde al corrispettivo pagato o dovuto dal cessionario e include tutte le tasse, i costi e le commissioni applicabili tranne la Vat che grava su tali costi aggiuntivi. Normalmente la Vat si rende esigibile con l’emissione della fattura che ne espone l’importo dovuto, tuttavia alcuni contribuenti possono optare di far coincidere l’esigibilità con il momento del pagamento del corrispettivo. I soggetti Vat hanno il diritto di sottrarre l’imposta che è stata loro addebitata per acquisti inerenti la loro attività sottraendola da quella dovuta in ragione delle vendite effettuate mentre tale diritto non spetta se lo scopo degli acquisti non riguarda l’attività.

Contabilità e controlli
Gli obblighi strumentali contemplano la tenuta di una contabilità chiara tale da consentire il controllo degli ispettori e di metterli in grado di determinare l’ammontare dell’imposta dovuta. Le scritture devono essere conservate fino a sei anni dopo la data della transazione cui si riferiscono. Per quanto riguarda gli aspetti internazionali delle transazioni rilevanti ai fini della Vat, anche l’Irlanda applica il regime comune vigente nell’Unione. Così le importazioni che consistono nelle introduzioni di beni provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione sono tassate nel punto in cui fanno ingresso nel territorio dello Stato con la stessa aliquota con cui sono tassate le vendite interne. In generale è previsto il rimborso dell’imposta per gli operatori Vat stranieri che acquistano beni e servizi per la loro attività, come se gli stessi fossero operatori interni con la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione.

Il fisco telematico
In Irlanda esiste un buon sistema di fisco on-line denominato Revenue On-line Service (ROS) a cui si può accedere mediante il sito www.revenue.ie e una efficiente amministrazione finanziaria ( Irish Revenue), impegnata nell’assistenza  fiscale e nella comunicazione istituzionale di documenti, attività e programmi.

Il diritto di interpello
Il regime Vat irlandese prevede la possibilità di esperire un interpello contro una determinazione dell’Amministrazione finanziaria su questioni concernenti l’aliquota applicabile. Comunque ogni questione di fatto o di diritto può essere portata davanti alle Corti irlandesi. Le materie comprese nell’ambito di applicazione del ricorso sono tra le altre: i provvedimenti riguardanti determinate attività sportive o dilettantistiche; i ricorsi per ottenere un rimborso; il rigetto dell’Amministrazione di considerare tassabile un soggetto; il rigetto dell’Amministrazione di considerare il quesito come obiettivamente incerto. In caso di dubbio sull’applicazione della normativa Vat il contribuente può presentare un quesito all’Amministrazione. Se essa lo riconosce come fondato e la questione è risolta gli interessi non sono dovuti. In caso contrario il contribuente può presentare ricorso alle Corti. Il contribuente può altresì adire un ispettorato distrettuale o regionale per sottoporre a revisione i provvedimenti ad esso sfavorevoli.

Panoramica sulle altre imposte irlandesi
1) Tassa sull’acquisizione di capitali (capital acquisitions tax)
Comprende l’imposta sulle donazioni, successioni e trust discrezionale. La tassazione è nella misura del 20% delle plusvalenze su cessioni di immobilizzazioni materiali (immobili, terreni edificabili, …) e dei patrimoni oggetto di donazioni e successioni ereditarie.

2) Tassa sui guadagni di capitale (capital gains tax)
Viene applicata sulle differenze positive tra il valore delle azioni acquisite e il valore delle stesse azioni al momento della cessione. Si applica comunque a tutti i guadagni di capitali derivanti da atti di disposizione come la vendita, la permuta o la donazione, l’atto di dotazione di un trust, un risarcimento assicurativo. Sono soggetti all’imposta gli individui residenti ovunque si trovi il bene considerato che dà luogo a una plusvalenza o rendita di valore. L’ammontare tassabile deve essere ridotto da determinate spese deducibili ivi comprese le spese dovute all’inflazione. L’aliquota normale è del 20 per cento.
I guadagni dei contribuenti residenti in Irlanda realizzati dalla compravendita di azioni sono valutati su base annuale. I contribuenti non residenti in Irlanda sono tassati soltanto per le azioni locate in Irlanda. Le perdite di guadagno possono essere compensate con i guadagni nell’anno o in qualsiasi anno seguente, ma non possono essere compensate con altri redditi.

3) Ritenuta d’imposta sugli interessi da deposito (deposit interest retention tax)
E’ la ritenuta alla fonte effettuata dalla banca sugli interessi pagati o accreditati sui depositi dei soggetti residenti in Irlanda.
Dal 6 aprile 1999 l’Irlanda ha adottato, nei confronti dei dividendi, un sistema classico di tassazione in cui le società che distribuiscono gli stessi applicano una ritenuta alla fonte e ha quindi abbandonato il sistema del credito di imposta. La ritenuta alla fonte, attualmente è pari al 20% (nel 2000 era pari al 24%).
Una ritenuta alla fonte è applicata anche sui “relevant deposit takers” ossia le banche, le casse di risparmio, i libretti di risparmio postali, ecc.. Gli interessi sui depositi dei non residenti sono esenti.

4) Tassa sui dividendi (dividend witholding tax)
Si applica sui dividendi e sulle altre somme distribuite da un’impresa residente. Sono esenti, fra le altre categorie previste dalla legge, le imprese, i fondi pensioni, i fondi collettivi di investimento.

5) Ritenuta sui corrispettivi pagati da pubbliche istituzioni (professional service witholding tax)
L’imposta consiste più propriamente in una deduzione (ritenuta) operata da pubbliche istituzioni sul corrispettivo da queste dovuto in relazione a prestazioni professionali ricevute (ad es., prestazioni mediche, ingegneristiche, legali, contabili), in misura equivalente all’aliquota ordinaria prevista per l’imposta sui redditi. In pratica quando un ente pubblico esegue un pagamento in corrispettivo, è obbligata a ritenere l’imposta dall’ammontare totale dovuto comprensivo di spese e interessi con l’esclusione delle imposta dovute come la Vat o il bollo. All’atto del pagamento, i “sostituti di imposta” rilasciano una ricevuta con valore probatorio. La ritenuta subita costituisce un acconto delle imposte sul reddito che i contribuenti persone fisiche scomputano nello stesso anno di effettuazione della ritenuta, mentre le persone giuridiche nell’esercizio amministrativo di pagamento.

6) Stamp Duty
E’ l’imposta di bollo sui documenti legali e commerciali, su determinate transazioni delle società di capitali o su determinati premi di assicurazione.

7) Vehicle Registration Tax (Vrt)
E’ la tassa applicata al momento della registrazione di un veicolo in Irlanda.8) Relevant Contracts Tax (Rct)Tale imposta consiste in un sistema di deduzioni per cui un appaltatore applica la tassa deducendola nella misura del 35 per cento dal pagamento effettuato ai sub-appaltatori. Si applica nel settore delle costruzioni edili e alle industrie di confezionamento di carni.

Capitale: Dublino
Lingua ufficiale: inglese, gaelico
Moneta: euro (EUR)
Forma istituzionale: repubblica parlamentare
Principali trattati stipulati con l’Italia
Convenzione tra l’Italia e l’Irlanda per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmata a Dublino l’11 giugno 1971, ratificata in Italia con legge del 9 ottobre 1974, n. 583, in vigore dal 14 febbraio 1975.

 

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