Dalle giurisdizioni

L’Irlanda come sede delle holding

irlL’Irlanda, grazie ai suoi innumerevoli vantaggi sia fiscali che economici, risulta essere una giurisdizione molto attraente ove locare una società holding.

Introduzione:

Negli anni più recenti l’Irlanda è divenuta una giurisdizione molto attraente per le aziende internazionali alla ricerca di un paese ove stabilire la sede  della propria società holding. Non solo Il suo favorevole regime fiscale e ambiente economico, ma anche l’efficiente sistema giuridico e normativo, hanno contribuito ad rendere il paese un luogo ideale da cui operare per quelle aziende che si affacciano sui mercati internazionali. Con molta frequenza negli ultimi anni si è potuto difatti osservare il caso di aziende, sia grandi che piccole, che hanno deciso o di trasferire la sede della propria società madre, o direttamente costituire una nuova holding sul territorio irlandese.

Società residenti:

Una società residente fiscalmente in Irlanda è assoggettata a imposizione per gli utili ovunque prodotti a livello mondiale. La semplice costituzione di una società in Irlanda non è condizione sufficiente a renderla fiscalmente residente, se, ad esempio, i suoi azionisti sono residenti in un paese dell’Unione Europea o in un altro paese con il quale è in vigore un trattato contro le doppie imposizioni.

Difatti, il test determinate per stabilire la residenza fiscale risulta essere il luogo effettivo nel quale sono esercitati il controllo e gestione centrale della società. In sostanza questo significa che una società è considerata residente in Irlanda se le decisioni strategiche riguardanti la sua attività sono prese nel territorio del paese. Alcuni degli elementi che generalmente sono decisivi per individuare il luogo di effettivo controllo e gestione dell’attività sono:

Dove sono prese le più importanti decisioni di politica e indirizzo aziendale?

Dove sono residenti la maggioranza degli amministratori?

Dove si svolgono le riunioni degli amministratori?

Dove sono negoziati la maggioranza dei contratti?

Vantaggi fiscali:

I principali vantaggi fiscali per le società holding residenti irlandesi sono:

L’esenzione da tassazione per le plusvalenze realizzate da cessione di partecipazioni qualificate. Si intendono qualificate le partecipazioni, uguali o superiori al 5%, in aziende residenti nell’Unione Europea o in paesi con i quali è in vigore un trattato contro la doppia imposizione. La partecipazione deve inoltre garantire il diritto al ricevimento di almeno il 5% dei profitti della società partecipata, ed inoltre il diritto ad almeno il 5% dei beni che residuano in caso di scioglimento della società. Il precedente requisito si considera soddisfatto anche nel caso in cui la società holding sia parte di un gruppo, i cui membri detengono quote nella medesima società partecipata. La partecipazione deve essere stata detenuta per un periodo minimo continuato di 12 mesi, e la cessione deve avvenire entro 2 anni dalla data di acquisizione dei necessari requisiti. Al momento della cessione, l’attività della società partecipata deve essere esclusivamente o prevalentemente di carattere commerciale. Questo requisito è soddisfatto anche nel caso in cui l’attività della società holding e delle altre società in cui la holding possieda delle partecipazioni direttamente o indirettamente non inferiori al 5%, consista completamente o prevalentemente nell’esercitare uno o più attività’ commerciali.

  1. Un sistema efficace di esenzione sui dividenti esteri per mezzo di un’aliquota del 12.5%, e un sistema flessibile di crediti d’imposta.  La legge finanziaria 2008 ha introdotto un’aliquota del 12,5% su dividendi esteri derivanti da utili generati da attività’ commerciali di società’ fiscalmente residenti nell’Unione Europea o in paesi con i quali l’Irlanda ha in vigore un trattato sulla doppia imposizione.
  1. Sgravi contro la doppia imposizione fiscale per tasse pagate da sussidiarie estere e possibilità di cumulo per i crediti inutilizzati. Nel caso in cui:

(i)                 la società irlandese riceva utili provenienti da una sussidiaria estera, e

(ii)               l’imposta estera applicata sull’utile della sussidiaria estera superi l’imposta irlandese

allora la differenza può essere utilizzata a storno di eventuali tasse irlandesi pagabili sui redditi di altre sussidiarie estere della società’ irlandese per l’anno in analisi.

  1. La ritenuta sui dividendi può essere evitata in alcune circostanze, inclusi i casi in cui il destinatario è fiscalmente residente nell’Unione Europea o in paesi con i quali l’Irlanda ha in vigore un trattato contro le doppie imposizioni. Alcuni dei casi previsti sono:
  1. per le società che sono residenti in paese con il quale vige un trattato contro le doppie imposizioni, ma che non sono controllate direttamente o indirettamente da persone residenti fiscalmente in Irlanda
  2. per le società non residenti in Irlanda e che sono controllate il ultima istanza da persone residenti in un paese con il quale vige un trattato contro le doppie imposizioni fiscali.

Infine, le persone non residenti né ordinariamente residente in Irlanda, ma residenti in uno Stato dell’Unione Europea o in un paese con il quale vige un trattato contro le doppie imposizioni fiscale, possono ricevere il pagamento dei dividendi lordi, senza quindi ritenuta alla fonte, se sono rispettate alcune procedure di verifica e controllo.

  1. Prezzi di trasferimento. Fino a tempi recenti, la legge Irlandese non conteneva disposizioni sui prezzi di trasferimento. Tuttavia, nuove norme sono state introdotte per garantire che i prezzi relativi a transazioni tra soggetti associati rispettino il principio cosiddetto “arm’s length”, assicurando così che gli utili siano interamente tassati nel paese ove questi sono stati effettivamente generati. Tali regole non si applicano alle piccole e medie imprese (meno di 250 dipendenti, con fatturato inferiore a 50 milioni di euro o immobilizzazioni inferiori a 43 milioni). Le norme sono entrate in vigore il 1 ° gennaio 2011, con valore per tutte le transazioni concluse dopo il 1 luglio 2010.
  1. Regole sulle società controllate estere (CFC). In Irlanda non è in vigore alcuna legge sulle società controllate estere ed è quindi possibile per una società’ irlandese detenere azioni in una società residente in una giurisdizione estera senza l’obbligo di dover rimpatriare i profitti in Irlanda. Tale obbligo è invece previsto in molte altre giurisdizioni.

Uno dei maggiori vantaggi derivanti dal fissare la sede della Holding in Irlanda è la possibilità di svolgere altre attività commerciali quali ad esempio: amministrazione del gruppo, condivisione di servizi, tesoreria acquisti e ricerca e sviluppo.

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Dalle giurisdizioni

Ireland as a holding company location

intercambio-irlanda-dublin_0Introduction:

In recent years Ireland has become a very attractive place for international companies to locate a holding company.  Because of attractive tax, legal and regulatory framework, combined with an open and accommodating business environment, Ireland’s status as a world-class location for international business is well established.  Very often the preferred method of accomplishing these aims has been either through the relocation of the tax residence of a parent or holding company to Ireland or the incorporation of a new parent or holding company in Ireland.

Company Residency:

A company that is resident in Ireland is liable to Irish corporation tax on its worldwide profits and not just in respect of Irish source profits.  A company that is merely incorporated in Ireland is not automatically treated as resident here if it is controlled by shareholders who are resident in another EU State or in a country with which Ireland has a tax treaty.

However, the key determinant for tax residency is the “central management and control” test.  In essence this means that a company is resident in Ireland if the strategic decisions concerning it’d activities and operations are exercised here.  Some of the factors that can generally be expected to be of relevance in determining the central management and control include:

  • Where are the important questions of company policy and critical decisions determined?
  • Where do the majority of directors reside?
  • Where are the board meetings held?
  • Where is the negotiation of major contracts undertaken?

Tax Advantages:

The main tax advantages for Irish resident holding companies include:

Capital gains tax participation exemption on disposal of qualifying shareholdings; Qualifying shareholdings are greater than or equal to 5% in companies resident in an EU member state/double tax agreement partner country. This shareholding must include the right to 5% of the profits of the company and the right to 5% of the assets on a winding up. The minimum holding requirement can also be satisfied where the holding company is a member of a group and the shareholdings of members of the group are taken into account. This holding requirement must be satisfied for a continuous 12 month period and the disposal must take place within a two year period after meeting the holding requirement. The activity of a subsidiary company must consist wholly or mainly of the carrying on of a trade at the time of the disposal. This requirement can also be satisfied where the business of the holding company and companies in which the holding company has a direct or indirect ownership interest of at least 5%,  consist wholly or mainly of the carrying on of one or more trades.

  1. Effective exemption for foreign dividends via 12.5% tax rate for qualifying foreign dividends and flexible foreign tax credit system.  The Finance Act 2008 introduced a 12.5% tax rate on foreign dividends out of trading profits of companies that are resident for tax purposes in EU Member States (‘EU’) or in countries with which Ireland has a tax treaty (‘DTA’).
  2. Double tax relief available for tax suffered in foreign branches and pooling provisions for unused credits. Where (i) the Irish company receives foreign branch income, and (ii) the foreign tax suffered exceeds the Irish tax on the foreign branch income, then the excess may be set-off against Irish tax on other foreign branch income of the Irish company in the year concerned.
  3. Dividend withholding tax can be avoided in certain circumstances including where the recipient is resident in an EU member state or a tax treaty partner country.  Amongst the circumstances included are: (A) Companies which are resident in a treaty country, but which are not under the control, whether directly or indirectly, of a person or persons who are resident in Ireland and (B) Companies which are not resident in Ireland and which are ultimately controlled by persons who are resident for tax purposes in a treaty country.  In addition persons who are not resident nor ordinarily resident in Ireland but are resident in an EU state or tax treaty country than be paid gross with withholding tax providing certain compliance procedures are met.
  4. Transfer pricing.  Up to recently there were no transfer pricing rules in Ireland.  However new rules have been introduced to ensure that arm’s length prices apply to transactions between associated persons, thus ensuring the full profit is taxed in the country receiving the income. The rules do not apply to small and medium sized enterprises (less than 250 employees, with turnover below €50m or assets below €43m). Effective 1 January 2011 as respects transactions agreed on or after 1 July 2010.
  5. Controlled Foreign Company (CFC) Regulations.  Ireland does not have any CFC regulations and therefore it is possible for an Irish company to hold shares in companies that are resident in other jurisdictions and not require the profits of the entity in the other jurisdiction to be repatriated to Ireland. Many other international holding company locations include CFC rules which can limit the range of countries into which they can invest.

One of the major advantages of Ireland as a holding company location is the ability to combine the holding company with trading activities such as shared services, group administration, purchasing treasury and research and development.

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Irlanda: costituzione società

512px-Irish_flag_dublinSecondo la legislazione irlandese sono previste le seguenti forme di società: Private Limited Company;- Guarantee Company ; Unlimited Company ; Public Limited Company (PLC); Societas Europaea Company (SE).

Secondo la legislazione irlandese sono previste le seguenti forme di società:
Private Limited Company – Società a responsabilità limitata, è il tipo di società più frequentemente usato per i privati, aziende ed imprese. La qualificazione esatta sarebbe quella di società per azioni in cui la responsabilità dei soci è limitata al capitale sociale sottoscritto.

Guarantee Company – utilizzata dagli enti di beneficienza a fini scolastici o religiosi, associazioni sportive, ed altre operazioni non – benefit
Unlimited Company – Società utilizzate per operazioni di poco rischio, la responsabilità illimitata dei soci comunque può essere limitata al secondo stadio, quando gli azionisti sono società a responsabilità limitata.
Public Limited Company (PLC) Società finalizzate alla quotazione in borsa.
Societas Europaea Company (SE) – La Società Europea (SE) è una società per azioni costituita in base al Regolamento UE adottato da tutti gli stati membri.

In questa sede ci occupiamo delle caratteristiche della Limited ( Private Limited Company).

 

Denominazione sociale.

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve obbligatoriamente contenere l`indicazione Limited o Ltd che è una persona giuridica autonoma e distinta rispetto ai soci ed alle persone che curano gli affari e la gestione della società.
La denominazione sociale coincide con il nome commerciale ed ha la particolarità che deve essere unico e , per evitare errori o confusioni, non può essere simile, neppure foneticamente o visivamente, a quello di società costituite in precedenza.

Le cautele e le restrizioni riguardo alla denominazione sociale sono numerose ; la denominazione sociale è soggetta ad approvazione ed accettazione da parte del CRO, Companies Registration Office, equivalente alla Camera di Commercio.

Alcune parole possono essere usate nella denominazione sociale solo se c’è una preventiva autorizzazione delle competenti autorità: Banca centrale d’Irlanda, Ministero del Commercio, ed altre.

Con la registrazione della società la denominazione è legalmente protetta contro chiunque costituisca una società con un nome simile.

 

Sigillo

La legge irlandese esige che tutte le società a responsabilità limitata abbiano un sigillo ufficiale dell’azienda.

Sede sociale.

La sede della società deve essere in Irlanda e l’indirizzo della società deve essere indicato su tutti i documenti aziendali. E’ possibile avere un indirizzo commerciale diverso dalla Sede ma entrambi devono essere in Irlanda.

 

Amministratori.

Gli amministratori debbono essere almeno due, anche nel caso di società unipersonale, e devono essere persone fisiche che abbiano compiuto i diciotto anni. Le società non possono essere amministratori.
Almeno un amministratore deve essere residente nella Unione Europea, in alternativa occorre emettere un “ Non resident director Bond” per Euro 25,394.76 che ha lo scopo di assicurare il corretto rispetto dei rapporti con il “Companies Registration Office “, equivalente alla Camera di Commercio, ed al “Revenue Commissioners “, equivalente all’ Agenzia delle Entrate.

Gli incarichi di amministratore o componente di consiglio di amministrazione sono limitati a 25 società.

 

Segretario della società

Ogni società, comprese le società uni personali, deve avere almeno un Segretario che può essere sia una persona fisica sia una società. Può essere Segretario uno degli Amministratori.
Il segretario deve garantire che vengano soddisfatti tutti gli obblighi contabili, fiscali ed amministrativi.

In particolare il Segretario ha i seguenti compiti ed obbligazioni:

– Tenuta del registro degli Amministratori e dei Segretari;

– Rilascio dei certificati azionari e delle certificazioni in caso di trasferimento di quote o azioni;

– Tenuta del registro dei soci e degli Obbligazionisti:

– Esecuzione o controllo delle registrazioni contabili;

– Deposito degli atti e dei documenti , comprese le variazioni di Amministratori e Segretari, presso il Companies Registration Office.

 

Ready Made Companies ( Società pre costituite).

In Irlanda non sono ammesse le società Ready Made ( precostituite). Se si ha urgenza di avere una società con numero di registrazione bisogna far ricorso ad altre giurisdizioni: Regno Unito abitualmente.

 

Oggetto sociale.

Lo scopo e l’oggetto sociale devono essere dettagliatamente definiti nello Statuto e nell’Atto costitutivo e devono corrispondere ad un codice NACE.
Il NACE è un sistema di classificazione pan europeo delle attività.
Questo codice è usato, tra l’altro, dall’Ufficio Centrale di Statistica Irlandese. Se una società esercita più attività deve indicare il codice NACE dell’attività prevalente.

 

Capitale sociale

Il capitale sociale è determinato liberamente, non vi è alcun capitale massimo.

L’ obbligo di versare il capitale deliberato è limitato al valore nominale di due azioni o di una azione nel caso di società unipersonale.

Sono ammesse diverse categorie di azioni: ordinarie, privilegiate, con o senza diritto di voto.

 

Soci

La società può essere costituita da uno o più soci.

La società costituita da un solo socio può essere trasformata senza formalità in una società con più soci.

Allo stesso modo una società costituita da più soci diviene società unipersonale quando tutte le azioni appartengono allo stesso socio.

I dipendenti possono acquistare azioni della società.

 

Assemblee

Tutte le decisioni sono adottate nel corso di Assemblee Generali. Ogni anno deve essere tenuta almeno una assemblea annuale che approva i rendiconti.

Per le società uni personali il socio unico può prendere decisioni o compiere atti senza tenere una formale riunione. Tuttavia queste decisioni devono risultare in forma scritta ed essere registrate nei libri della società.

 

Dichiarazioni dei redditi

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno. Per le società costituite nel secondo semestre di un anno la dichiarazione del periodo può essere unificata con quella dell’anno successivo.

 

Vantaggi

Nella Limited vi è netta scissione fra il patrimonio dei soci e degli amministratori e quello della società.

In caso di insolvenza, fallimento e liquidazione i creditori possono agire solo sui beni della società. Gli Amministratori della società, Director e Secretary, non hanno alcuna responsabilità personale e gli azionisti sono responsabili per il capitale versato e per i residui decimi in caso di capitale sottoscritto e non interamente versato.

Gli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali sono semplici.

Il vantaggio maggiore è rappresentato dal basso tasso dell’imposta sulle società che è contenuto nella misura del 12,50% il che rende l’Irlanda un paese molto interessante per lo sviluppo di qualsivoglia attività commerciale o professionale.

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