Dalle giurisdizioni

Irlanda: costituzione società

512px-Irish_flag_dublinSecondo la legislazione irlandese sono previste le seguenti forme di società: Private Limited Company;- Guarantee Company ; Unlimited Company ; Public Limited Company (PLC); Societas Europaea Company (SE).

Secondo la legislazione irlandese sono previste le seguenti forme di società:
Private Limited Company – Società a responsabilità limitata, è il tipo di società più frequentemente usato per i privati, aziende ed imprese. La qualificazione esatta sarebbe quella di società per azioni in cui la responsabilità dei soci è limitata al capitale sociale sottoscritto.

Guarantee Company – utilizzata dagli enti di beneficienza a fini scolastici o religiosi, associazioni sportive, ed altre operazioni non – benefit
Unlimited Company – Società utilizzate per operazioni di poco rischio, la responsabilità illimitata dei soci comunque può essere limitata al secondo stadio, quando gli azionisti sono società a responsabilità limitata.
Public Limited Company (PLC) Società finalizzate alla quotazione in borsa.
Societas Europaea Company (SE) – La Società Europea (SE) è una società per azioni costituita in base al Regolamento UE adottato da tutti gli stati membri.

In questa sede ci occupiamo delle caratteristiche della Limited ( Private Limited Company).

 

Denominazione sociale.

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve obbligatoriamente contenere l`indicazione Limited o Ltd che è una persona giuridica autonoma e distinta rispetto ai soci ed alle persone che curano gli affari e la gestione della società.
La denominazione sociale coincide con il nome commerciale ed ha la particolarità che deve essere unico e , per evitare errori o confusioni, non può essere simile, neppure foneticamente o visivamente, a quello di società costituite in precedenza.

Le cautele e le restrizioni riguardo alla denominazione sociale sono numerose ; la denominazione sociale è soggetta ad approvazione ed accettazione da parte del CRO, Companies Registration Office, equivalente alla Camera di Commercio.

Alcune parole possono essere usate nella denominazione sociale solo se c’è una preventiva autorizzazione delle competenti autorità: Banca centrale d’Irlanda, Ministero del Commercio, ed altre.

Con la registrazione della società la denominazione è legalmente protetta contro chiunque costituisca una società con un nome simile.

 

Sigillo

La legge irlandese esige che tutte le società a responsabilità limitata abbiano un sigillo ufficiale dell’azienda.

Sede sociale.

La sede della società deve essere in Irlanda e l’indirizzo della società deve essere indicato su tutti i documenti aziendali. E’ possibile avere un indirizzo commerciale diverso dalla Sede ma entrambi devono essere in Irlanda.

 

Amministratori.

Gli amministratori debbono essere almeno due, anche nel caso di società unipersonale, e devono essere persone fisiche che abbiano compiuto i diciotto anni. Le società non possono essere amministratori.
Almeno un amministratore deve essere residente nella Unione Europea, in alternativa occorre emettere un “ Non resident director Bond” per Euro 25,394.76 che ha lo scopo di assicurare il corretto rispetto dei rapporti con il “Companies Registration Office “, equivalente alla Camera di Commercio, ed al “Revenue Commissioners “, equivalente all’ Agenzia delle Entrate.

Gli incarichi di amministratore o componente di consiglio di amministrazione sono limitati a 25 società.

 

Segretario della società

Ogni società, comprese le società uni personali, deve avere almeno un Segretario che può essere sia una persona fisica sia una società. Può essere Segretario uno degli Amministratori.
Il segretario deve garantire che vengano soddisfatti tutti gli obblighi contabili, fiscali ed amministrativi.

In particolare il Segretario ha i seguenti compiti ed obbligazioni:

– Tenuta del registro degli Amministratori e dei Segretari;

– Rilascio dei certificati azionari e delle certificazioni in caso di trasferimento di quote o azioni;

– Tenuta del registro dei soci e degli Obbligazionisti:

– Esecuzione o controllo delle registrazioni contabili;

– Deposito degli atti e dei documenti , comprese le variazioni di Amministratori e Segretari, presso il Companies Registration Office.

 

Ready Made Companies ( Società pre costituite).

In Irlanda non sono ammesse le società Ready Made ( precostituite). Se si ha urgenza di avere una società con numero di registrazione bisogna far ricorso ad altre giurisdizioni: Regno Unito abitualmente.

 

Oggetto sociale.

Lo scopo e l’oggetto sociale devono essere dettagliatamente definiti nello Statuto e nell’Atto costitutivo e devono corrispondere ad un codice NACE.
Il NACE è un sistema di classificazione pan europeo delle attività.
Questo codice è usato, tra l’altro, dall’Ufficio Centrale di Statistica Irlandese. Se una società esercita più attività deve indicare il codice NACE dell’attività prevalente.

 

Capitale sociale

Il capitale sociale è determinato liberamente, non vi è alcun capitale massimo.

L’ obbligo di versare il capitale deliberato è limitato al valore nominale di due azioni o di una azione nel caso di società unipersonale.

Sono ammesse diverse categorie di azioni: ordinarie, privilegiate, con o senza diritto di voto.

 

Soci

La società può essere costituita da uno o più soci.

La società costituita da un solo socio può essere trasformata senza formalità in una società con più soci.

Allo stesso modo una società costituita da più soci diviene società unipersonale quando tutte le azioni appartengono allo stesso socio.

I dipendenti possono acquistare azioni della società.

 

Assemblee

Tutte le decisioni sono adottate nel corso di Assemblee Generali. Ogni anno deve essere tenuta almeno una assemblea annuale che approva i rendiconti.

Per le società uni personali il socio unico può prendere decisioni o compiere atti senza tenere una formale riunione. Tuttavia queste decisioni devono risultare in forma scritta ed essere registrate nei libri della società.

 

Dichiarazioni dei redditi

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno. Per le società costituite nel secondo semestre di un anno la dichiarazione del periodo può essere unificata con quella dell’anno successivo.

 

Vantaggi

Nella Limited vi è netta scissione fra il patrimonio dei soci e degli amministratori e quello della società.

In caso di insolvenza, fallimento e liquidazione i creditori possono agire solo sui beni della società. Gli Amministratori della società, Director e Secretary, non hanno alcuna responsabilità personale e gli azionisti sono responsabili per il capitale versato e per i residui decimi in caso di capitale sottoscritto e non interamente versato.

Gli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali sono semplici.

Il vantaggio maggiore è rappresentato dal basso tasso dell’imposta sulle società che è contenuto nella misura del 12,50% il che rende l’Irlanda un paese molto interessante per lo sviluppo di qualsivoglia attività commerciale o professionale.

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La tassazione del reddito da risparmio.

600x1000_fitbox-save_money_box_aL’Unione europea persegue l’obiettivo finale di consentire che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a persone fisiche residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro siano soggetti a un’effettiva imposizione secondo la legislazione di quest’ultimo Stato membro.

ATTO

Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

Obiettivo della direttiva

L’obiettivo finale della presente direttiva è permettere che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a «beneficiari effettivi», che sono persone fisiche residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro, siano soggetti a un’effettiva imposizione secondo la legislazione di quest’ultimo Stato. Il mezzo fissato per permettere la reale imposizione su tali pagamenti nello Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo è lo scambio automatico di informazioni tra gli Stati membri sui «pagamenti di interessi». Gli Stati membri devono pertanto adottare le misure indispensabili per assicurare che i compiti necessari per l’attuazione della presente direttiva – cooperazione e scambio di informazioni bancarie – siano eseguiti dagli agenti pagatori stabiliti sul loro territorio, a prescindere dal luogo di stabilimento del debitore del credito che produce gli interessi.

Campo di applicazione

La direttiva riguarda unicamente l’imposizione sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi su crediti ed esclude le questioni relative alla tassazione delle prestazioni pensionistiche e assicurative. A livello territoriale, la direttiva si applica agli interessi pagati da un «agente pagatore» con residenza all’interno del territorio in cui è applicabile il trattato.

Regime generale: scambio di informazioni

  • Comunicazione di informazioni da parte dell’agente pagatore

Nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi sia residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l’agente pagatore, la direttiva impone a quest’ultimo di comunicare all’autorità competente dello Stato membro di stabilimento delle informazioni minime, come l’identità e la residenza del beneficiario effettivo, il nome o la denominazione e l’indirizzo dell’agente pagatore, il numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, l’identificazione del credito che produce gli interessi, nonché informazioni relative al pagamento di interessi.

Inoltre, le informazioni minime che l’agente pagatore è tenuto a comunicare riguardo al pagamento di interessi devono differenziare gli interessi secondo le specifiche categorie enumerate nella direttiva. Tuttavia gli Stati membri possono limitare tali informazioni minime all’intero importo degli interessi o dei redditi e a quello dei proventi della cessione, del riscatto o del rimborso.

  • Scambio automatico di informazioni

La direttiva impone all’autorità competente dello Stato membro dell’agente pagatore di comunicare le informazioni di cui sopra – almeno una volta all’anno ed entro i sei mesi successivi al termine dell’anno fiscale dello Stato membro dell’agente pagatore – all’autorità competente dello Stato membro di residenza del beneficiario effettivo.

Disposizioni transitorie: ritenuta alla fonte (Belgio, Lussemburgo e Austria)

Durante un periodo transitorio, Belgio, Lussemburgo e Austria possono astenersi dallo scambio di informazioni sui redditi da risparmio di cui alla presente direttiva, a condizione che applichino ai redditi di cui sopra un sistema di ritenuta alla fonte. In effetti, questi tre Stati membri applicano il sistema transitorio in questione finché la Confederazione svizzera, il Principato di Andorra, il Principato del Liechtenstein, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino non garantiscano uno scambio effettivo e completo di informazioni in materia di pagamento di interessi e finché il Consiglio non convenga all’unanimità sull’impegno degli Sati Uniti d’America a scambiare informazioni su richiesta come definito nel modello di convenzione dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Tuttavia, la direttiva autorizza questi tre Stati membri a ricevere informazioni dagli altri Stati membri. Nel corso del periodo transitorio, Belgio, Lussemburgo o Austria possono optare per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni, qualora il paese che abbia esercitato tale opzione non applichi più un sistema di ritenuta alla fonte e la ripartizione del relativo gettito fiscale. Il Belgio ha pertanto annunciato di aver deciso di applicare lo scambio di informazioni nel quadro della direttiva “Risparmio” a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Quanto al sistema di ritenuta alla fonte, la direttiva impone che, se il beneficiario effettivo degli interessi è residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l’agente pagatore, Belgio, Lussemburgo e Austria prelevano una ritenuta alla fonte ad un’aliquota del 15% nei primi tre anni del periodo transitorio, del 20% per i tre anni seguenti e del 35% successivamente.

In materia di ripartizione del gettito fiscale, la direttiva impone agli Stati membri che applicano una ritenuta alla fonte di conservare il 25% del gettito di tale ritenuta e di trasferirne il 75% allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo degli interessi.

Per quanto riguarda le doppie imposizioni, la direttiva impone allo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo di assicurare l’eliminazione di qualsiasi doppia imposizione che potrebbe derivare dall’applicazione della ritenuta alla fonte.

Infine, la direttiva non osta a che gli Stati membri prelevino ritenute alla fonte di tipo diverso da quello di cui sopra, in conformità alla loro legislazione nazionale o ai sensi di convenzioni contro le doppie imposizioni.

Contesto

Nell’ambito del “pacchetto fiscale” destinato alla lotta contro la concorrenza fiscale dannosa, la Comunità europea (CE) ha deciso di dotarsi di uno strumento normativo per attenuare le distorsioni esistenti nell’effettiva tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

I redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi su crediti costituiscono infatti redditi imponibili per i residenti di tutti gli Stati membri dell’Unione europea. Tuttavia, a causa della libera circolazione dei capitali (artt. 56-60 del trattato) e in mancanza di un coordinamento dei regimi tributari nazionali in materia di imposizione sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, in particolare per quanto attiene al trattamento degli interessi percepiti da non residenti, attualmente i residenti degli Stati membri possono spesso evitare nel loro Stato di residenza qualsiasi forma di imposizione sugli interessi percepiti in un altro Stato membro. Questa situazione produce, nei movimenti di capitali fra Stati membri, distorsioni incompatibili con il mercato interno. Inoltre, incoraggia l’evasione dei redditi da risparmio e accentua la pressione fiscale su redditi meno mobili, come quelli da lavoro, con un effetto dannoso sul costo di quest’ultimo e quindi indirettamente sulla creazione d’impiego.

Dopo il fallimento della proposta di direttiva del 1998, che, per ovviare a questi ostacoli, suggeriva di lasciare agli Stati membri la scelta tra lo scambio delle informazioni bancarie o l’applicazione di una ritenuta fiscale alla fonte, la presente direttiva si basa sull’accordo raggiunto al Consiglio europeo di Feira del 19 e del 20 giugno 2000 e ai successivi Consigli ECOFIN del 26 e del 27 novembre 2000, del 13 dicembre 2001 e del 21 gennaio 2003. Tale accordo riguarda la realizzazione di uno scambio automatico di informazioni tra gli Stati membri, ad accezione di Belgio, Lussemburgo ed Austria, che beneficeranno di un periodo transitorio durante il quale, invece di fornire le informazioni agli altri Stati membri, devono applicare una ritenuta alla fonte ai redditi da risparmio di cui alla presente direttiva

Termini chiave dell’atto
  • Beneficiario effettivo: con questo termine si intende qualsiasi persona fisica che percepisca un pagamento di interessi o a favore della quale sia attribuito un pagamento di interessi, a meno che essa dimostri che tale pagamento non sia stato effettuato a proprio vantaggio o che non le sia stato attribuito.
  • Agente pagatore: con questo termine si intende qualsiasi operatore economico che paghi interessi o che attribuisca il pagamento di interessi direttamente a favore del beneficiario effettivo, sia esso il debitore del credito che produce gli interessi o l’operatore incaricato dal debitore o dal beneficiario effettivo di pagare gli interessi o di attribuirne il pagamento; in alcuni casi specifici di cui all’art. 4 della direttiva, anche qualsiasi entità stabilita in uno Stato membro alla quale siano pagati interessi o alla quale sia attribuito un pagamento di interessi a vantaggio del beneficiario effettivo è considerata agente pagatore all’atto stesso di tale pagamento o di tale attribuzione di pagamento.
  • Pagamento di interessi: con pagamento d’interessi si intendono gli interessi pagati, o accreditati su un conto, relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico e delle obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli e obbligazioni (con esclusione delle penalità di mora); gli interessi maturati o capitalizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto dei crediti di cui sopra; i redditi derivanti da pagamenti di interessi, direttamente o tramite alcune entità enumerate limitativamente, distribuiti dagli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) autorizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE o da alcuni altri organismi di investimento collettivo; i redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote negli OICVM, qualora questi investano, direttamente o indirettamente, tramite altri organismi di investimento collettivo o altre entità, più del 40% del loro attivo nei crediti.

Fonte: Commissione Europea

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Dalle giurisdizioni

Le non résident français face à l’impôt de solidarité sur la fortune.

franceLe non résident français face à l’impôt de solidarité sur la fortune à l’occasion de l’achat d’un bien immobilier situé en France

 Il est utile de préciser que l’impôt de solidarité sur la fortune est dû par les personnes physiques dont le patrimoine, apprécié globalement, excède le seuil d’imposition au 1er janvier.

            Les personnes domiciliées hors de France ne sont imposables que sur les biens situés en France.

             Les personnes imposables

             1°/ Seules les personnes physiques sont assujetties à l’impôt de solidarité sur la fortune, les personnes morales (ex: les sociétés) ne le sont jamais.

             2°/ Sont assujetties les personnes physiques domiciliées en France, et domiciliées hors de France.

            Sous réserve des conventions internationales le domicile fiscal est celui défini par l’article 4 B* du Code général des impôts pour l’application de l’impôt sur le revenu.

*Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A :   a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;            b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;                                                 c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l’Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus.

En conséquence, doit être considéré comme une personne non domiciliée en France, une personne qui ne répond pas aux critères ci-dessus.

              Les biens imposables

             1°/ Le principe

             Constituent pour cette catégorie de personne, des biens situés en France :

 Les meublescorporels,

  • Les immeubles, droits immobiliers, actions ou parts de sociétés,
  • Les créances sur un débiteur établi en France et les valeurs mobilières émises par l’Etat français,

             2°/ Les exonérations

             Définitions des placements financiers exonérés

             Afin d’inciter les redevables domiciliés hors de France, l’article 885 L du Code général des impôts exonère les placements financiers de l’impôt de solidarité sur la fortune.

Ainsi, les placements financiers comprennent, sous la réserve des deux exceptions, l’ensemble des placements effectués en France par une personne physique et dont les produits de toute nature, exceptés les gains en capital, relèvent ou relèveraient de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Il s’agit notamment des dépôts à vue ou à terme en euros ou en devises, des comptes courants d’associés détenus dans une société ou une personne morale qui a en France son siège social ou le siège de sa direction effective, des bons et titres de même nature, obligations, actions et droits sociaux, des contrats d’assurance-vie ou de capitalisation souscrits auprès de compagnies d’assurances établies en France.

             La détermination de l’assiette de l’impôt de solidarités sur la fortune

             Principe d’évaluation de la valeur des biens

La valeur vénale d’un bien est le prix auquel ce bien pourrait ou aurait pu normalement se négocier à l’époque considérée, tel qu’il résulte en particulier de l’analyse des prix déclarés lors des mutations de biens présentant des caractéristiques identiques et affectés au même usage.

            La déduction du passif

Aux termes de l’article 885 E du CGI, l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables.

L’impôt de solidarité sur la fortune étant assis selon les mêmes règles que les droits de succession, les dettes grevant les patrimoines sont susceptibles d’être admises en déduction pour l’assiette de l’impôt dans les mêmes conditions.

Pour être déductibles, les dettes doivent :

– exister au 1er janvier de l’année d’imposition ;

– être la charge personnelle du redevable ;

– être justifiées par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.

Précisions relatives au prêt immobilier:

Si un immeuble est acquis moyennant un emprunt, sont déductibles au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune :

– le capital restant dû au 1er janvier de l’année d’imposition ;

– les intérêts échus et non payés au 1er janvier ;

– les intérêts courus au 1er janvier.

Les mêmes règles sont applicables aux prêts relais immobiliers.

Précisions relatives aux parts de société civile immobilière

Aucune exception n’étant prévue en faveur des parts de sociétés civiles immobilières, celles-ci doivent être comprises à concurrence de leur valeur vénale pour le calcul de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.

   Etant précisé, que sous certaines conditions, il n’existe aucune obligation comptable pour une société civile immobilière qui met à disposition gratuite, d’un ou des associés, le bien immobilier dont elle propriétaire.

   L’établissement d’un bilan simplifié répondant à la nomenclature classique, ACTIF (immobilisations, actif circulant…) / PASSIF (prêt bancaire, compte courant d’associé ….) est cependant recommandé.

Le calcul de l’impôt de solidarité sur la fortune

Le calcul de l’impôt consiste à appliquer le tarif prévu à l’article 885 U du CGI à la valeur nette du patrimoine des personnes imposables.

 Pour l’année 2009 :

790.000,00 EUR 0%
entre 790.000 EUR et 1.280.000 EUR 0,55 %
entre 1.280.000 EUR et 2.520.000 EUR 0,75 %
entre 2.520.000 EUR et 3.960.000 EUR 1%
entre  3.960.000 EUR et 7.570.000 EUR 1,3%
entre 7.570.000 EUR et 16.480.000 EUR 1,65%
supérieure à 16.480.000 EUR 1,8%

Conclusion:

La situation personnelle du redevable, la détention directe ou indirecte, le recours à un prêt bancaire etc,  auront une incidence notable sur l’exposition du contribuable à l’impôt de solidarité sur la fortune.

Préalablement à l’acte d’achat, il convient de procéder à un examen attentif de tous ces éléments.

 

Jacques Figasso, notaire in Nice

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Operazioni con soggetti Iva dei paesi Black list

Operazioni con paesi Black list: strumenti operativi

L’agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti Iva gli strumenti per le comunicazioni che devono effettuare i soggetti Iva che effettuano operazioni con paesi black list.

Software di compilazione della Comunicazione da parte dei soggetti Iva dei dati relativi alle operazioni con paesi Black list clicca qui

Procedura di controllo della comunicazione da parte dei soggetti Iva dei dati relativi alle operazioni con paesi Black list clicca qui

Specifiche tecniche per la comunicazione da parte dei soggetti Iva dei dati relativi alle operazioni con paesi Black list clicca qui

 

Operazioni con soggetti Iva dei paesi Black list clicca qui

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