Dalle giurisdizioni

La taxe d’habitation

La taxe d’habitation La taxe d’habitation est établie annuellement, en fonction de votre situation au 1er janvier de l’année d’imposition. Elle est encaissée pour le compte de la commune, du groupement de communes auquel elle […]

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Cipro, sì della Commissione Ue alla proposta di tonnage tax

untitledIl regime è conforme al massimale di aiuti previsti dagli orientamenti comunitari in materia ed è autorizzato sino al 2019

La Commissione europea ha approvato, in base alle norme vigenti sugli aiuti di Stato, la proposta, avanzata dal governo, che prevede di introdurre la tonnage tax nell’ordinamento cipriota. Il meccanismo, opzionale, riguarda tutte quelle imprese armatoriali operanti nel settore del trasporto marittimo internazionale. La Commissione ha rilevato che la proposta, applicata con successo in molti altri Stati dell’Unione europea, contribuirà a rafforzare la competitività della flotta cipriota, senza falsare indebitamente la concorrenza.

I termini della proposta
Le compagnie di navigazione ammesse a beneficiare dell’imposta sul tonnellaggio possono decidere di tassare le proprie attività in base alla stazza netta della flotta piuttosto che in base agli utili effettivi. Secondo l’esecutivo Ue il regime è conforme al massimale di aiuti previsti dagli orientamenti comunitari in materia e il governo cipriota ha calcolato che il costo annuale della misura si aggirerebbe intorno agli 1,5 milioni di euro. La Commissione ha autorizzato il regime di tonnage tax fino al 31 dicembre 2019. L’obiettivo è sostenere il settore della navigazione a Cipro così come in altri Stati dell’Ue con una forte caratterizzazione marittima dell’economia.

La posizione della Commissione europea
Una leva competitiva per rilanciare il trasporto marittimo, garantire la prevenzione dell’inquinamento marino e favorire una politica di semplificazione fiscale. Questa da sempre la posizione della Commissione europea sui vantaggi della tonnage tax. Per evitare le distorsioni della concorrenza due sono gli obiettivi che la Commissione considera prioritari: evitare le distorsioni della concorrenza e, di fatto, creare una parità di condizioni definendo un rapporto di 1:3 o 1:4 tra le navi di proprietà e le navi noleggiate a tempo.

Le motivazioni alla base della proposta
L’introduzione della tonnage tax nel sistema tributario e mercantilistico cipriota è sostenuta da anche da valide ragioni economiche. Cipro, membro dell’organizzazione marittima internazionale, dipende in maniera significativa dal commercio marittimo internazionale ed è sede del maggior numero di imprese di gestione navale al mondo. L’industria di settore è la più importante d’Europa e la decima nel mondo. Con l’adozione di questo sistema di imposizione fiscale il governo ritiene di poter garantire immediate ricadute positive sul sistema marittimo nazionale.

Il ruolo della gestione navale a Cipro e nell’Ue
Nella Comunità europea la gestione navale viene effettuata in gran parte a Cipro. Esistono comunque società di gestione con sede in Belgio, Danimarca, Germania e Regno Unito. Al di fuori della Comunità, le società di gestione navale sono principalmente stabilite a Hong Kong, Singapore, India, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti. Proprio lo scorso anno la Commissione europea ha pubblicato una comunicazione (GUUE – C 132/6  dell’11 giugno 2009) relativa al diritto delle imprese che provvedono alla gestione degli equipaggi e alla gestione tecnica delle navi di beneficiare di riduzioni d’imposta sulle società o dell’applicazione dell’imposta sul tonnellaggio in linea con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al trasporto marittimo. La comunicazione non riguarda gli aiuti di Stato accordati alle imprese che provvedono alla gestione commerciale delle navi. La comunicazione si applica alla gestione degli equipaggi e alla gestione tecnica delle navi prescindendo dal fatto che questi servizi siano forniti congiuntamente o separatamente.

Fonte: Fisco Oggi

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Dalle giurisdizioni

Scheda paese: Irlanda

untitledIRLANDA : Scheda Paese (fonte Fisco Oggi)

Esistono due principali sistemi di tassazione a seconda che il reddito derivi da lavoro dipendente oppure da lavoro autonomo

Le imposte sul reddito e i contributi previdenziali gravano su tutti i redditi conseguiti dalle persone fisiche nell’arco di un anno, con diverse eccezioni ed esclusioni. Esistono due principali sistemi di tassazione a seconda che il reddito derivi da lavoro dipendente oppure da lavoro autonomo. Per un lavoratore dipendente si applica il sistema “Paye ” acronimo di Pay As You Earn, ossia “paga in quanto guadagni”. Per un lavoratore autonomo, invece, si applica il sistema dell’autoaccertamento. L’individuo normalmente residente e domiciliato in Irlanda è soggetto all’imposta sul totale dei redditi dovunque prodotti. Il sistema impositivo tiene conto del tipo di composizione del nucleo familiare, favorendo ad esempio le famiglie mono-reddito o le famiglie mono-genitoriale, mentre per i contribuenti a basso reddito sono previste totali esenzioni o particolari riduzioni. Ha comunque diritto a ottenere crediti e deduzioni sempre che il reddito sia inferiore a certi limiti. Secondo il sistema Paye, il datore di lavoro effettua la ritenuta settimanalmente, con cadenza quindicinale ovvero mensile. Tale sistema viene applicato anche ai dirigenti e ai pensionati.

Le aliquote per il 2009

Limiti esenzione per il 2009

La manovra 2010 ha previsto un inasprimento della pressione fiscale sui redditi delle persone fisiche abbienti. E’ stata, infatti, introdotta una nuova imposta sulla ricchezza pari a 200mila euro per i residenti che hanno un reddito imponibile superiore a un milione di euro.

Il sistema di autoaccertamento
Sono invece soggetti al sistema dell’autoaccertamento quei soggetti che ritraggono i loro redditi direttamente dalla fonte del proprio lavoro ovvero coloro che non scontano le imposte con il sistema Paye, ad esempio per quanto riguarda i redditi derivanti da commissioni, assegni di mantenimento, proventi esteri, rendite, guadagni di capitale, da lavoro dipendente al servizio di imprese che non sono soggette all’imposizione nello Stato. Per i lavoratori autonomi è obbligatoria la tenuta della contabilità, consistente in tutte quelle scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa. Una persona fisica è considerata residente se la sua permanenza nel territorio dello Stato è stata di almeno 183 giorni in un anno o di almeno 280 giorni nell’arco di due anni se in ciascun anno sia stato presente per almeno 30 giorni.

La tassazione delle società
Una società residente è soggetta a tassazione relativamente alla totalità dei proventi conseguiti mentre le società non domiciliate fiscalmente in Irlanda ma qui operanti attraverso una filiale o un’agenzia sono soggette all’imposizione soltanto per la parte di utili generate da tali filiali o agenzie. Il reddito imponibile si determina apportando variazioni in aumento o in diminuzione al risultato economico dell’esercizio che risulta dal bilancio. Le perdite non utilizzate per compensare gli utili possono essere utilizzate illimitatamente. La nozione di gruppo ai fini fiscali prevede il possesso da parte di una società fiscalmente domiciliata in Irlanda del 75 per cento del pacchetto azionario di una o più filiali fiscalmente domiciliate in Irlanda che, per essere considerate tali, devono avere nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione e della direzione dell’impresa. I trasferimenti intragruppo sono effettuati in regime di neutralità. I dividendi e le altre somme distribuite non sono deducibili dal computo dei profitti mentre i dividendi pagati da un’impresa residente e ricevuti da un’impresa residente non sono soggetti alla corporation tax.
Per le società residenti è, inoltre, prevista l’ esenzione totale dalla corporation tax dei redditi derivanti da brevetti (c.d. royalties) frutto di attività di ricerca e sviluppo svolte in Irlanda.
I guadagni di capitale sono considerati nel computo della base imponibile della corporation tax e su di essi si applica una particolare aliquota prevista per i capital gains. Le imprese possono beneficiare di un credito di imposta del 20 per cento per spese di ricerca e sviluppo se le stesse sono almeno pari a 50mila euro. Gli ispettori dell’Amministrazione finanziaria hanno il potere di accertare la corporation tax su ogni impresa residente o non residente ma domiciliata in Irlanda.

Le tipologie societarie
Secondo la legislazione irlandese sono previste le seguenti forme di società:

  • private limited company – Società a responsabilità limitata, è il tipo di società più frequentemente usato per i privati, aziende ed imprese. La qualificazione esatta sarebbe quella di società per azioni in cui la responsabilità dei soci è limitata al capitale sociale sottoscritto.
  • guarantee company – utilizzata dagli enti di beneficienza a fini scolastici o religiosi, associazioni sportive, ed altre operazioni non – benefit
  • unlimited company – Società utilizzate per operazioni di poco rischio, la responsabilità illimitata dei soci comunque può essere limitata al secondo stadio, quando gli azionisti sono società a responsabilità limitata.
  • public limited company (PLC) Società finalizzate alla quotazione in borsa.
  • societas europaea company (SE) – La Società Europea (SE) è una società per azioni costituita in base al  Regolamento UE adottato da tutti gli stati membri.

Le aliquote
Le aliquote previste sono le seguenti: 12,5 per cento per le imprese che svolgono un’attività di trading, 25 per cento per le imprese che esercitano un’attività diversa dal trading e 10 per cento per determinate imprese in forza di un regime speciale in via di esaurimento ma esistente fino al 2010. Il concetto di trading non è definito ma è comunemente accettato il significato di qualunque forma di scambio e produzione. La prassi registra che nella maggior parti dei casi non vi è dubbio se un’impresa sia o meno ricompresa nel concetto di trading.
L’aliquota nella misura del  12,5% (corporation tax regime) è oggi generalmente applicabile a tutti i redditi d’impresa prodotti nell’esercizio di attività commerciale (redditi di natura attiva). L’aliquota del 25% scatta se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio dell’impresa commerciale.
Attività manageriali (legali, finanziarie, contabili ecc.), attività finanziarie (attività bancarie, di gestione finanziaria, assicurative, ecc.), commercio elettronico, attività di supporto tecnico, attività di ricerca o sviluppo, attività di distribuzione sono tutte attività commerciali che assieme alle più classiche attività manifatturiere, se condotte in Irlanda e strutturate opportunamente, possono essere soggette al regime dell’aliquota ordinaria del 12,5%.
Una  società, per avvalersi dell’aliquota ridotta, è obbligata a svolgere attività commerciali nel territorio irlandese. Infatti plusvalenze realizzate attraverso scambi commerciali effettuati al di fuori del territorio irlandese attraggono un’aliquota pari al 25%.
Il livello di tassazione sui redditi d’impresa risulta, sulla base dell’elaborazione condotta dall’Eurostat , l’ufficio statistico dell’Ue, tra i più bassi rilevati in Eurolandia (la media comunitaria risulta attestata al 34,3%) nell’area euro.

L’imposta sul valore aggiunto
L’imposta sul valore aggiunto grava sui trasferimenti di beni e sulle prestazioni di servizi forniti dalle imprese nell’ambito della loro attività, con aliquota normale del 21 per cento. Per specifiche categorie di beni e di servizi è prevista l’applicazione di aliquote ridotte: ad esempio 4,8 per cento per gli animali vivi come ovini, suini, cavalli. Per quanto riguarda i soggetti passivi, coloro che non sono obbligati a registrarsi come soggetti Vat in quanto non superano i limiti di legge di volume d’affari possono tuttavia farlo facoltativamente. Normalmente il periodo base di determinazione dell’Iva dovuta è bimestrale e il pagamento va effettuato entro il giorno 19 del mese successivo alla scadenza del periodo. Si può pagare con bonifico bancario oppure in via telematica tramite il Revenue Online Service (Ros). La base imponibile corrisponde al corrispettivo pagato o dovuto dal cessionario e include tutte le tasse, i costi e le commissioni applicabili tranne la Vat che grava su tali costi aggiuntivi. Normalmente la Vat si rende esigibile con l’emissione della fattura che ne espone l’importo dovuto, tuttavia alcuni contribuenti possono optare di far coincidere l’esigibilità con il momento del pagamento del corrispettivo. I soggetti Vat hanno il diritto di sottrarre l’imposta che è stata loro addebitata per acquisti inerenti la loro attività sottraendola da quella dovuta in ragione delle vendite effettuate mentre tale diritto non spetta se lo scopo degli acquisti non riguarda l’attività.

Contabilità e controlli
Gli obblighi strumentali contemplano la tenuta di una contabilità chiara tale da consentire il controllo degli ispettori e di metterli in grado di determinare l’ammontare dell’imposta dovuta. Le scritture devono essere conservate fino a sei anni dopo la data della transazione cui si riferiscono. Per quanto riguarda gli aspetti internazionali delle transazioni rilevanti ai fini della Vat, anche l’Irlanda applica il regime comune vigente nell’Unione. Così le importazioni che consistono nelle introduzioni di beni provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione sono tassate nel punto in cui fanno ingresso nel territorio dello Stato con la stessa aliquota con cui sono tassate le vendite interne. In generale è previsto il rimborso dell’imposta per gli operatori Vat stranieri che acquistano beni e servizi per la loro attività, come se gli stessi fossero operatori interni con la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione.

Il fisco telematico
In Irlanda esiste un buon sistema di fisco on-line denominato Revenue On-line Service (ROS) a cui si può accedere mediante il sito www.revenue.ie e una efficiente amministrazione finanziaria ( Irish Revenue), impegnata nell’assistenza  fiscale e nella comunicazione istituzionale di documenti, attività e programmi.

Il diritto di interpello
Il regime Vat irlandese prevede la possibilità di esperire un interpello contro una determinazione dell’Amministrazione finanziaria su questioni concernenti l’aliquota applicabile. Comunque ogni questione di fatto o di diritto può essere portata davanti alle Corti irlandesi. Le materie comprese nell’ambito di applicazione del ricorso sono tra le altre: i provvedimenti riguardanti determinate attività sportive o dilettantistiche; i ricorsi per ottenere un rimborso; il rigetto dell’Amministrazione di considerare tassabile un soggetto; il rigetto dell’Amministrazione di considerare il quesito come obiettivamente incerto. In caso di dubbio sull’applicazione della normativa Vat il contribuente può presentare un quesito all’Amministrazione. Se essa lo riconosce come fondato e la questione è risolta gli interessi non sono dovuti. In caso contrario il contribuente può presentare ricorso alle Corti. Il contribuente può altresì adire un ispettorato distrettuale o regionale per sottoporre a revisione i provvedimenti ad esso sfavorevoli.

Panoramica sulle altre imposte irlandesi
1) Tassa sull’acquisizione di capitali (capital acquisitions tax)
Comprende l’imposta sulle donazioni, successioni e trust discrezionale. La tassazione è nella misura del 20% delle plusvalenze su cessioni di immobilizzazioni materiali (immobili, terreni edificabili, …) e dei patrimoni oggetto di donazioni e successioni ereditarie.

2) Tassa sui guadagni di capitale (capital gains tax)
Viene applicata sulle differenze positive tra il valore delle azioni acquisite e il valore delle stesse azioni al momento della cessione. Si applica comunque a tutti i guadagni di capitali derivanti da atti di disposizione come la vendita, la permuta o la donazione, l’atto di dotazione di un trust, un risarcimento assicurativo. Sono soggetti all’imposta gli individui residenti ovunque si trovi il bene considerato che dà luogo a una plusvalenza o rendita di valore. L’ammontare tassabile deve essere ridotto da determinate spese deducibili ivi comprese le spese dovute all’inflazione. L’aliquota normale è del 20 per cento.
I guadagni dei contribuenti residenti in Irlanda realizzati dalla compravendita di azioni sono valutati su base annuale. I contribuenti non residenti in Irlanda sono tassati soltanto per le azioni locate in Irlanda. Le perdite di guadagno possono essere compensate con i guadagni nell’anno o in qualsiasi anno seguente, ma non possono essere compensate con altri redditi.

3) Ritenuta d’imposta sugli interessi da deposito (deposit interest retention tax)
E’ la ritenuta alla fonte effettuata dalla banca sugli interessi pagati o accreditati sui depositi dei soggetti residenti in Irlanda.
Dal 6 aprile 1999 l’Irlanda ha adottato, nei confronti dei dividendi, un sistema classico di tassazione in cui le società che distribuiscono gli stessi applicano una ritenuta alla fonte e ha quindi abbandonato il sistema del credito di imposta. La ritenuta alla fonte, attualmente è pari al 20% (nel 2000 era pari al 24%).
Una ritenuta alla fonte è applicata anche sui “relevant deposit takers” ossia le banche, le casse di risparmio, i libretti di risparmio postali, ecc.. Gli interessi sui depositi dei non residenti sono esenti.

4) Tassa sui dividendi (dividend witholding tax)
Si applica sui dividendi e sulle altre somme distribuite da un’impresa residente. Sono esenti, fra le altre categorie previste dalla legge, le imprese, i fondi pensioni, i fondi collettivi di investimento.

5) Ritenuta sui corrispettivi pagati da pubbliche istituzioni (professional service witholding tax)
L’imposta consiste più propriamente in una deduzione (ritenuta) operata da pubbliche istituzioni sul corrispettivo da queste dovuto in relazione a prestazioni professionali ricevute (ad es., prestazioni mediche, ingegneristiche, legali, contabili), in misura equivalente all’aliquota ordinaria prevista per l’imposta sui redditi. In pratica quando un ente pubblico esegue un pagamento in corrispettivo, è obbligata a ritenere l’imposta dall’ammontare totale dovuto comprensivo di spese e interessi con l’esclusione delle imposta dovute come la Vat o il bollo. All’atto del pagamento, i “sostituti di imposta” rilasciano una ricevuta con valore probatorio. La ritenuta subita costituisce un acconto delle imposte sul reddito che i contribuenti persone fisiche scomputano nello stesso anno di effettuazione della ritenuta, mentre le persone giuridiche nell’esercizio amministrativo di pagamento.

6) Stamp Duty
E’ l’imposta di bollo sui documenti legali e commerciali, su determinate transazioni delle società di capitali o su determinati premi di assicurazione.

7) Vehicle Registration Tax (Vrt)
E’ la tassa applicata al momento della registrazione di un veicolo in Irlanda.8) Relevant Contracts Tax (Rct)Tale imposta consiste in un sistema di deduzioni per cui un appaltatore applica la tassa deducendola nella misura del 35 per cento dal pagamento effettuato ai sub-appaltatori. Si applica nel settore delle costruzioni edili e alle industrie di confezionamento di carni.

Capitale: Dublino
Lingua ufficiale: inglese, gaelico
Moneta: euro (EUR)
Forma istituzionale: repubblica parlamentare
Principali trattati stipulati con l’Italia
Convenzione tra l’Italia e l’Irlanda per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmata a Dublino l’11 giugno 1971, ratificata in Italia con legge del 9 ottobre 1974, n. 583, in vigore dal 14 febbraio 1975.

 

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Possedere denaro, gioielli, opere d’arte e società all’estero è lecito.

imagesCAZM5JWTLa validità assoluta dell’assunto deriva proprio dalle norme cosi dette dello Scudo Fiscale.

Il capo del dipartimento europeo del Fondo Monetario Internazionale,il polacco Marek Belka, ha definito lo scudo fiscale uno strumento da utilizzare “solo per disperazione”. Questo strumento eccezionale perde efficacia con l’aumentare della frequenza di utilizzo.

Ora sappiamo, o meglio, oggi ci viene confermato che sono inalienabili diritti alla libera circolazione di merci, persone e capitali.

Niente da dire se il trasferimento avviene verso i paesi della comunità europea più alcuni altri, compresi nella nuova lista bianca, in tutto, alla data odierna, 36 paesi. Notiamo, solo per completezza che la lista bianca dell’OCSE comprende 44 paesi e quella accettata dal Fisco Italiano solo 36: non è un vero problema. ( Le liste sono in continua evoluzione, controllarle periodicamente).

Resta fuori la Svizzera. La ragione è elementare, nelle banche elvetiche ci sono, si dice e si spera, molti capitali italiani. Conclusione: come direbbe un giocatore di poker: piatto ricco mi ci ficco.

La Svizzera è nella lista bianca Ocse e in quella “ bianco sporco” o “grigio chiaro” dell’Italia.

Per il futuro si parlerà di “euro vestizione” o “ euro vestizione allargata” quando si esportano capitali verso i paesi della Comunità Europea e verso quelli compresi nella “lista bianca italiana” da non confondere con la lista bianca “OCSE”. Negli altri casi si potrà ancora parlare di esterovestizione.

Le regole da rispettare si conoscevano, ora sono confermate ed illustrate anche nel dettaglio dalle recenti circolari ministeriali.

Prima raccomandazione non portare denaro od oggetti preziosi al seguito, scegliere sempre il trasferimento a mezzo intermediari finanziari italiani ovvero presentare una “ Comunicazione valutaria statica” negli altri casi.

Fornire nei termini le dovute informazioni al Fisco, all’Ufficio Italiano dei Cambi ed alle Dogane.

Compilare con attenzione la Dichiarazione dei Redditi, compilare tutti i quadri non dimenticare di barrare eventuali caselle o caselline e se possibile inserire una nota di spiegazione.

Per gli investimenti all’estero scegliere sempre la forma societaria, al limite quella della società unipersonale.

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