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Il Segretario

Il Segretario

Il segretario della società assume solitamente la posizione di capo responsabile amministrativo della società; il suo ruolo ha quindi un peso alquanto significativo nell’ambito del normale funzionamento di una società Limited. Le società per azioni pubbliche (PLC) hanno l’obbligo per legge di designare un segretario. Tale norma non si applica alle società’ per azioni private (LTD), le quali comunque hanno la facoltà di nominare tale figura se lo ritengono necessario. Gli estremi del segretario devono essere registrati nei registri sociali. Il Registro delle Imprese deve essere inoltre prontamente informato di eventuali modifiche. Gli amministratori istruiscono e determinano le funzioni del segretario della società. Il segretario si assicura che l’amministrazione della società sia condotto nel rispetto degli obblighi e di leggi, quali ad esempio:

  • Redigere i registri sociali e mantenerli aggiornati;
  • Rispettare le scadenze relative alle dichiarazioni annuali da inviare al Registro delle Imprese;
  • Organizzazione e verbalizzare le assemblee dell’organo di amministrazione;
  • Garantire che le registrazioni contabili siano mantenute in conformità alle disposizioni di legge;
  • Garantire che il bilancio sia preparato e depositato in conformità alle disposizioni di legge;
  • Monitorare in generale che le attività’ della società’ sia condotte in conformità’ alle disposizione di legge;
  • Opporre la propria firma sui documenti societari ove richiesto dalla legge;

Il segretario della società ha inoltre il potere di concludere contratti con terzi nell’ambito delle ordinarie necessità di amministrazione della società.

Al segretario è solitamente demandato il compito di mantenere i seguenti registri sociali, come previsto per legge per tutte le società:

  • Registro dei soci;
  • Registro delle ipoteche e pegni;
  • Registro degli amministratori e segretari;
  • Copia dei contratti di servizio e indennità degli amministratori;
  • Copia delle delibere di soci, amministratori e dei verbali delle assemblee;
  • Registro degli obbligazionisti (tale registro non e’ obbligatorio, ma ove esistente esso
  • deve essere mantenuto in conformità al Companies Act 2006).
  • Registro degli interessi in azioni (solamente per le società PLC);

Il segretario della società e’ la figura solitamente demandata al trasmettere l'”Annual Return” al Registro delle Imprese, debitamente aggiornato alla data prescritta per legge, che può essere l’anniversario di costituzione o l’anniversario della data del precedente “Annual Return”. Tale documento contiene le seguenti informazioni:

  • L’indirizzo della sede legale della società.
  • L’indirizzo (se differente) dove sono depositati e mantenuti i registri sociali;
  • Il tipo di società e le sue attività principali;
  • Il numero totale di azioni emesse, il loro valore nominale complessivo e gli importi pagati e non pagati per ogni azione;
  • Per ciascuna categoria di azioni, i diritti di tali azioni, il numero totale di azioni della categoria e il loro valore nominale complessivo;
  • I dati relativi ai membri della società;
  • I dati di coloro che hanno cessato di essere membri dopo l’invio dell’ultimo “Annual Return”.
  • Il numero di azioni di ciascuna classe detenute dai membri alla data dell'”Annual Return”, ed i trasferimenti avvenuti dalla data di costituzione o dall’ultimo “Annual Return”.
  • I dati relativi agli amministratori e segretari;

Il segretario e’ inoltre solitamente responsabile del deposito delle copie delle delibere speciali presso il Registro delle Imprese, entro 5 giorni dalla loro approvazione. Questo, naturalmente, include le modifiche allo Statuto, una cui copia cartacea del documento deve essere allegato alla comunicazione.

Esistono delle precise scadenze per il deposito delle informazioni previste per legge. Eventuali ritardi possono essere sanzionati per legge, ed azioni di responsabilità’ promosse contro la società ed i suoi amministratori.

Il segretario ha gli stessi obblighi di corretta gestione ed amministrazione in capo agli amministratori. Ad esempio, egli, in qualità di ufficiale della società, può (assieme agli amministratori) essere sanzionato per la mancata o tardiva presentazione del bilancio o dell'”Annual Return”.

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Direttori ed Amministratori

Amministratori

Quando registrate la vostra azienda, dovete nominare almeno un amministratore. L’amministratore è legalmente responsabile della gestione della società. Un amministratore deve avere più di sedici anni e non essere interdetto dalla qualifica di amministratore. È possibile nominare anche una società come amministratore – in ogni caso uno degli amministratori deve essere una persona fisica. Gli Amministratori sono responsabili della corretta gestione dell’azienda.

Responsabilità degli amministratori.

In qualità di amministratore di una società, la legge prevede che, gli stessi debbano:

  • Far ottenere un risultato economico positivo all’azienda utilizzando abilità, esperienza e prudenza.
  • Seguire le regole della società, indicate nello statuto.
  • Prendere le decisioni nell’interesse della società, e non per il proprio.
  • Informare gli altri soci se da una transazione derivano dei benefici personali per l’amministratore.
  • Tenere i registri aziendali e segnalare le modifiche alla Companies House e al HM Revenue & Customs,
  • Assicurarsi che i conti della società siano la riproduzione ‘fedele’ delle finanze aziendali.
  • Registrarsi per il “Self Assessment” e inviare la dichiarazione dei redditi ogni anno.

Si può delegare altre persone la gestione delle formalità ordinarie. Ad esempio, un ragioniere è in grado di gestire la contabilità per voi – ma voi sarete sempre legalmente responsabili .

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Monitoraggio: finito l’obbligo di indicare i movimenti da e verso l’Italia e/o i trasferimenti estero su estero

Con il recepimento della normativa europea, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 agosto scorso, sono state apportate significative modifiche alle che disciplinano gli obblighi in materia di dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività estere e le relative sanzioni.

 Per quanto riguarda gli obblighi dichiarativi (articolo 4), è da segnalare l’abrogazione dell’obbligo, a carico dei contribuenti, di compilazione delle sezioni I e III del quadro RW e il permanere in vita del solo obbligo di compilazione della sezione II, relativa al saldo dei capitali detenuti all’estero al 31 dicembre di ciascuna annualità.

L’adempimento relativo alla sezione I, è del tutto marginale e residuale, la sua abrogazione è quasi ininfluente. Per contro è rilevante l’abrogazione dell’obbligo riguardante la sezione III, destinata a fornire indicazioni sui flussi in entrata e in uscita dall’Italia e sui trasferimenti di disponibilità estero su estero.

 Di grande interesse l’eliminazione del limite dei 10mila euro come soglia di riferimento superata la quale il contribuente era tenuto a compilare la sezione II.

Gli obblighi dichiarativi sono estesi al  “titolare effettivo”, vale a dire “la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché’ la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, individuate nel decreto sull’antiriciclaggio.

La sanzione per omessa trasmissione delle comunicazioni è graduata dal 10 al 25% mentre, per le violazioni commesse dai contribuenti, la mancata compilazione della Sezione II del quadro RW, le sanzioni variano dal 3 al 15%, mentre prima erano comprese tra il 10 e il 50 per cento.

In contro tendenza nelle ipotesi di investimenti o attività estere detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, le sanzioni sono raddoppiate: oscilleranno tra il 6 e il 30 per cento.

In ultimo, il contribuente può sanare la mancata compilazione del quadro RW entro 90 giorni dallo scadere del termine per la presentazione della dichiarazione annuale, la sanzione è pari a 258 euro.

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Svizzera: progetto per un mandato negoziale sull’accordo istituzionale

A giugno il Consiglio federale ha affidato al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) l’incarico di elaborare un progetto per un mandato negoziale con l’Unione europea in ambito istituzionale. Oggi il Consiglio federale ha adottato il progetto di mandato e lo sottopone a consultazione presso le Commissioni della politica estera e i Cantoni. Le parti sociali ne vengono informate.

La via bilaterale resta al momento lo strumento più efficace in materia di politica europea per difendere gli interessi della Svizzera nei confronti dell’UE, che rimane di gran lunga il suo principale partner commerciale. Poggiando su una ventina di accordi bilaterali principali e un centinaio di altri accordi settoriali, questa via garantisce agli operatori economici svizzeri accesso al mercato interno dell’UE. Il Consiglio federale ha confermato a più riprese questo strumento, attestando che resta il più adatto a difendere gli interessi della Svizzera. La via bilaterale è stata, inoltre, regolarmente sostenuta dal popolo svizzero e dai Cantoni, ottenendo più volte la maggioranza quando sottoposta a votazione.

Per preservare l’acquis della Svizzera, la via bilaterale deve essere rinnovata senza compromettere l’indipendenza e la prosperità del Paese né la salvaguardia dell’accesso al mercato. Discussioni a livello svizzero ed europeo hanno permesso di tracciare diverse bozze di soluzione di natura tecnica e giuridica. Basandosi su una di queste opzioni, il Consiglio federale ha incaricato, lo scorso giugno, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) di elaborare un progetto per un mandato di negoziazione. Oggi il Consiglio federale ha confermato la decisione presa a giugno e sottopone il progetto di mandato a consultazione presso le Commissioni della politica estera e i Cantoni. Le parti sociali ne vengono informate.

Questioni istituzionali La soluzione scelta dal Consiglio federale non implica alcuna nuova istituzione di carattere sovranazionale e consente, da un lato, di garantire l’omogeneità del diritto applicabile e, dall’altro, di tutelare l’autonomia della Svizzera in quanto Stato non membro dell’UE. Ogni parte garantirà il monitoraggio sull’applicazione dell’accordo all’interno del proprio territorio mediante le sue autorità, mentre la supervisione generale sull’applicazione sarà assicurata dal comitato misto. Sia la Svizzera sia l’UE possono, all’occorrenza, sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) le questioni interpretative relative al diritto dell’UE recepito in un accordo bilaterale. Sulla  base dell’interpretazione della CGUE il comitato misto dovrà cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti. In suo difetto potrebbero essere adottate misure compensative proporzionate che possono arrivare fino alla sospensione parziale o totale dell’accordo interessato.

La soluzione scelta non implica nemmeno il recepimento automatico dell’acquis comunitario. Qualsiasi integrazione di una nuova disposizione del diritto dell’UE in un accordo bilaterale deve essere oggetto di una decisione da parte della Svizzera, nel pieno rispetto delle sue procedure interne. In sostanza, un futuro accordo istituzionale non può produrre, come effetto, la modifica della natura e del campo di applicazione degli accordi tra la Svizzera e l’UE. Così, per esempio, per quanto concerne l’accordo sulla libera circolazione delle persone, non sarà recepita la direttiva europea relativa alla cittadinanza. Sarà garantito che la Svizzera possa mantenere le misure complementari in materia di libera circolazione delle persone.

Prossime tappe Il progetto di mandato – che contiene gli obiettivi e le direttive negoziali cui sarà soggetta la delegazione svizzera – viene oggi sottoposto a consultazione presso le Commissioni della politica estera e i Cantoni. Le parti sociali ne vengono informate. I risultati della consultazione saranno presentati al Consiglio federale in vista dell’adozione definitiva di un mandato. Se vengono aperti i negoziati e hanno buon esito, il Parlamento e il popolo avranno la possibilità di esprimersi in materia.

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Bahrain: dimezzate le imposte a carico dei lavoratori stranieri

Il Gabinetto del Bahrain,  per stimolare le piccole e medie imprese straniere,  il 18 agosto ha approvato la proposta di ridurre le tasse a carico dei lavoratori stranieri.

I canoni mensili saranno ridotti da BHD10 (USD26.36) a BHD 5 per le imprese che occupano meno di cinque lavoratori.

Le piccole imprese,  attualmente costituiscono il 78 per cento del numero totale di imprese che operano in Bahrain,  che impiegano meno di cinque dipendenti potranno beneficiare di questa riduzione.

Il prelievo ridotto entrerà in vigore il 1 settembre 2013.

Il governo ha sospeso le tasse per i lavoratori stranieri ad aprile 2011 per alleviare l’impatto dei disordini finanziari nel settore privato. In un primo momento l’imposta è stata cancellata per sei mesi, ma in seguito il governo ha deciso di prorogare la misura per un massimo di un anno.

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Cipro: il Governo progetta di modificare la Property Tax

Il governo di Cipro ha annunciato l’intenzione di modificare il sistema di tassazione delle proprietà immobiliare, esentando le proprietà di valore più basso, ed eliminando il pagamento di imposte inferiori a 75 euro.

La tassa di proprietà a Cipro è attualmente basata su valutazioni effettuate nel 1980, l’importo dovuto dal contribuente è calcolato sul valore complessivo delle proprietà possedute. Se il progetto  del governo diventa legge, i contribuenti la cui proprietà totale è stimata meno di 5. 000 euro non pagherà nulla. Per i possessori di immobili il cui valore complessivo  è compreso fra 5. 000 e 40.000 euro l’imposta sarà dello 0,6 per cento.

Un portavoce del governo ha spiegato che la riforma  mira a correggere le distorsioni del sistema fiscale e a rimuovere un costo amministrativo.

Dal prossimo anno, la valutazione 1980 sarà aggiornata a valori 2013.

La  tassa di proprietà a Cipro si deve versare entro il 15 novembre. E ‘stato inoltre recentemente annunciato che coloro che pagano entro il 16 ottobre riceveranno uno sconto del 10 per cento, ma coloro che pagano in ritardo saranno soggetti a un supplemento del 10 per cento.

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Singapore: il numero delle nuove società cresce rapidamente

A Singapore sono state rese note le statistiche sull’ incorporazione di nuove imprese;  vi è stato un aumento del  13,2 nel secondo trimestre di quest’anno rispetto al primo trimestre, e un aumento di quasi il 10,7 per cento rispetto al secondo trimestre del 2012.

Si è constatato che vi erano 16.027 le imprese con sede a Singapore, nel secondo trimestre del 2013, registrando un significativo incremento rispetto alle 14.156 imprese costituite nel primo trimestre dell’anno, ed alle 14.481 registrate nel secondo trimestre dello scorso anno.

Come nei trimestri precedenti, la società a responsabilità limitata ha continuato ad essere il tipo di entità più comune a Singapore con 9.145 incorporazioni nei tre mesi da aprile a giugno di quest’anno. Seguono le imprese individuali con 5.433 nuove iscrizioni.

Poco più del 85 per cento delle società a responsabilità limitata, e quasi la metà di tutte le nuove imprese costituite nel secondo trimestre del 2013, sono stati inseriti come Exempt Private Limited Company , ognuna di esse ha 20 o meno azionisti persone fisiche ed uno di loro possiede almeno il 10 per cento delle sue azioni.

Inoltre, mentre l’aliquota di imposta sulle società a Singapore è del 17 per cento, le esenzioni fiscali concorrono a ridurre l’aliquota fiscale effettiva per le piccole e medie imprese in modo significativo. Una Exempt Private Limited Company , registrata e residente fiscale a Singapore, è esente da imposta sulle società sino a SGD100, 000 (USD78, 700) del  reddito imponibile per i primi tre anni dalla costituzione, mentre tutte le società residenti di Singapore possono beneficiare di esenzioni fiscali che riducono la loro aliquota fiscale effettiva a circa il 8,5 per cento sui redditi imponibili fino ad un massimo di  SGD 300, 000 all’anno.

A Singapore i tre settori con il maggior numero di registrazione di business sono stati il commercio all’ingrosso, i servizi finanziari e le attività di consulenza per la gestione
I paesi che hanno maggiormente investito a Singapore sono le Isole Vergini, gli Stati Uniti, l Cina, il Giappone e l’ India.

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Francia : riduzione dell’imposta relativa alle plusvalenze immobiliari

Il governo francese ha pubblicato le informazioni utili e necessarie per una corretta applicazione della riduzione fiscale del 25% accordata alle persone fisiche che realizzano delle plusvalenze a seguito della cessione di un immobile  residenziale.

La misura agevolativa fa parte del progetto di riforma della  tassazione delle plusvalenze immobiliari e si applica per il periodo dal 1 settembre 2013 al 31 agosto 2014.

La riduzione non si applica alle vendite di terreni edificabili e diritti connessi  ma esclusivamente alle cessione di immobili residenziali e diritti  relativi a tali proprietà.

La riduzione non trova applicazione quando la cessione è fatta al coniuge, al partner civile, convivente, ascendente o discendente.  L’agevolazione non si applica neppure quando la cessione è fatta ad un ente morale nel quale il cedente o un familiare, nel senso lato appena visto, acquisisca, per effetto  della cessione, la qualità di partner  o associato o membro.

La riduzione del 25 per cento sarà calcolata  sulla base imponibile  al netto delle plusvalenze immobiliari.

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Service Tax: unificazione di Imu e Tares

Il Tesoro studia l’unificazione delle due tasse Imu e Tares. Le tasse verrebbero riscosse a livello locale ed i Sindaci avrebbero un certo margine di discrezionalità nell’imposizione.

Si dice che la prima casa non sarebbe assoggettata alla ” Service tax” e la prima rata della nuova imposta potrebbe essere pagata a dicembre. Niente di nuovo: prima casa si o prima casa no?

A parte questo si presenta come un vero e proprio toccasana.

Lo Stato potrebbe “dare due miliardi ai Comuni (grosso modo metà del gettito Imu sulla prima casa), in modo che i sindaci possano garantire ai cittadini che la Service tax sarà inferiore all`Imu e inferiore anche alla somma di Imu e Tares, la tassa sui rifiuti, che vi sarà inclusa”.
Si dice che con questa unificazione si debbono trovare i soldi per compensare l`eliminazione dell`Imu, ed anche quelli per evitare l`aumento dell`Iva e per il rifinanziamento della cassa integrazione e possibilmente per la riduzione del cuneo fiscale già nel 2014.

Sembra il gioco delle tre carte: chi vince e chi perde.

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