Monitoraggio: finito l’obbligo di indicare i movimenti da e verso l’Italia e/o i trasferimenti estero su estero

Con il recepimento della normativa europea, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 agosto scorso, sono state apportate significative modifiche alle che disciplinano gli obblighi in materia di dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività estere e le relative sanzioni.

 Per quanto riguarda gli obblighi dichiarativi (articolo 4), è da segnalare l’abrogazione dell’obbligo, a carico dei contribuenti, di compilazione delle sezioni I e III del quadro RW e il permanere in vita del solo obbligo di compilazione della sezione II, relativa al saldo dei capitali detenuti all’estero al 31 dicembre di ciascuna annualità.

L’adempimento relativo alla sezione I, è del tutto marginale e residuale, la sua abrogazione è quasi ininfluente. Per contro è rilevante l’abrogazione dell’obbligo riguardante la sezione III, destinata a fornire indicazioni sui flussi in entrata e in uscita dall’Italia e sui trasferimenti di disponibilità estero su estero.

 Di grande interesse l’eliminazione del limite dei 10mila euro come soglia di riferimento superata la quale il contribuente era tenuto a compilare la sezione II.

Gli obblighi dichiarativi sono estesi al  “titolare effettivo”, vale a dire “la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché’ la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, individuate nel decreto sull’antiriciclaggio.

La sanzione per omessa trasmissione delle comunicazioni è graduata dal 10 al 25% mentre, per le violazioni commesse dai contribuenti, la mancata compilazione della Sezione II del quadro RW, le sanzioni variano dal 3 al 15%, mentre prima erano comprese tra il 10 e il 50 per cento.

In contro tendenza nelle ipotesi di investimenti o attività estere detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, le sanzioni sono raddoppiate: oscilleranno tra il 6 e il 30 per cento.

In ultimo, il contribuente può sanare la mancata compilazione del quadro RW entro 90 giorni dallo scadere del termine per la presentazione della dichiarazione annuale, la sanzione è pari a 258 euro.

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