Scheda paese: Regno Unito

REGNO UNITO : Scheda Paese (fonte Fisco Oggi)

La tassazione di una persona fisica avviene su di un reddito complessivo quale sommatoria di diverse categorie di reddito

Ai fini dell’assoggettamento all’imposta sul reddito delle persone fisiche occorre stabilire se il contribuente possa essere o meno considerato fiscalmente residente nel Regno Unito nonché se possa essere considerato “domiciliato” presso il Regno Unito. Per il diritto inglese il domicilio è inizialmente acquisito al momento della nascita(domicile of origin), ma può comunque essere modificato per scelta dei singoli individui dopo il compimento del sedicesimo anno di età. Su tale base un individuo sarà considerato domiciliato ove possieda una “abitazione permanente” e risulti chiaro che intende ivi stabilirsi durevolmente e indefinitivamente (domicile of choice). Sulla base di questi princìpi, il sistema fiscale del Regno Unito prevede che i soggetti fiscalmente residenti (ordinari e non) e ivi domiciliati, vengano normalmente assoggettati a tassazione per i redditi ovunque prodotti (world-wide principle) mentre i soggetti residenti (ordinari o non), ma non domiciliati nel territorio, vengano, invece, tassati soltanto sui redditi prodotti in Regno Unito e sui redditi di fonte estera “importati” (remittance basis principle), mentre coloro che siano non residenti e non domiciliati saranno tassati soltanto sui redditi prodotti nel Paese.

Residenza semplice
Sotto il profilo della residenza fiscale, invece, un soggetto è considerato residente “semplice” nei seguenti casi:
– se è fisicamente presente nel Regno Unito per un periodo minimo di 183 giorni in un singolo anno fiscale;
– quando da suoi comportamenti risulti chiaramente la sua intenzione di permanere nel territorio del Regno Unito;
– in caso di visite temporanee, ma per periodi superiori a 91 giorni, in media per anno, protratti per almeno 4 anni. In questo ultimo caso, lo status di residente fiscale sarà attribuito dall’inizio del quinto anno;
– qualora abbia un incarico di lavoro della durata di almeno due anni. In tal caso, il soggetto verrà considerato residente dalla data di arrivo nel Paese.

Residenza ordinaria e domicilio
Un soggetto, invece, è considerato residente “ordinario” quando dimostra immediatamente la propria intenzione di permanere per più di tre anni. In tal caso sarà considerato residente a partire dal suo arrivo nel Paese. Tuttavia, come innanzi accennato, occorre far riferimento anche al concetto di domicilio. Secondo la legge fiscale del Regno Unito se un soggetto ivi residente è domiciliato altrove, sarà soggetto a tassazione soltanto sui redditi generati in Regno Unito mentre quelli prodotti all’estero saranno colpiti soltanto se rimessi entro il territorio attraverso i canali bancari. In ogni caso occorre ricordare che il periodo fiscale va dal 6 aprile al 5 aprile successivo per le persone fisiche.

Riscossione e controllo dei tributi
Le Agenzie preposte alla riscossione dei tributi e al controllo sono la Inland Revenue ed la HM Custom & Excise, che nel 2005 si sono fuse nell’HM Revenue and Custom(HMRC).

Le categorie di reddito e la normativa fiscale
La tassazione di una persona fisica avviene su di un reddito complessivo determinato come sommatoria di diverse categorie di reddito individuate dalla normativa fiscale. Le diverse categorie sono distinte sulla base della natura della fonte reddituale: redditi da proprietà immobiliare; redditi da lavoro dipendente; redditi d’impresa e professionali; redditi d’investimento (compresi i dividendi domestici); capital gain. A ogni categoria reddituale vanno applicate proprie regole di determinazione, considerando di conseguenza i compensi lordi al netto delle deduzioni personali, delle indennità individuali e dei crediti d’imposta concessi per legge. Sono invece considerati “esenti”, i seguenti redditi: alimenti e assegni al coniuge separato in seguito a una transazione (anche da soggetti non fiscalmente residenti); assegni di mantenimento ai figli; interessi su rimborsi fiscali; redditi dall’occupazione e sfruttamento di foreste e dall’attività di silvicoltura.

Aliquote imposte sul reddito 2009
divise per scaglione e tipo di reddito 

 
Scaglioni di reddito Aliquote sui redditi diversi da quelli di capitale Aliquote sui redditi da capitale Aliquote sui dividendi
Da £0 a £2.440 10% Vedi scaglione base
Da £0 a £37.400
(Scaglione base):
20% 20% 10%
Da £37.401 40% 40% 32.5%

Il sistema Paye (pay as you earn)
La determinazione definitiva dell’obbligazione fiscale avviene su base annuale, anche se periodicamente, all’atto dei singoli pagamenti, il lavoratore dipendente riceve i propri compensi al netto delle ritenute d’acconto prelevate dal datore. Ogni datore di lavoro, in particolare, é tenuto a implementare un sistema Paye (Pay As You Earn ovvero ritenuta alla fonte) in relazione agli stipendi e salari versati ai dipendenti. Questo sistema prevede la deduzione alla fonte da tutti gli stipendi e salari dell’imposta sul reddito e dei contributi per le cosiddette assicurazioni sociali (NIC – National Insurance Contribution). L’ammontare delle suddette deduzioni è versato a cura del datore di lavoro al Fisco su base mensile. Il saldo definitivo, a credito o a debito, sarà da determinarsi in occasione della dichiarazione dei redditi. La legge permette inoltre di godere di una deduzione personale (personal allowances) per i contribuenti con più di 65 anni e se si sono superati i 74 anni.

I crediti d’imposta
E’ infine garantita una serie di crediti d’imposta, parametrati alla situazione personale del contribuente, nel limite del 10 per cento di un ammontare determinato annualmente in sede di budget statale. Per l’anno d’imposta 2004/2005 queste sono le aliquote in vigore applicabili sul reddito complessivo netto:
– fino a 2.020 sterline (10 per cento)
– 2.021 – 31.400 sterline (22 per cento)
– oltre 31.400 sterline (40 per cento)

Il sistema di autodichiarazione
L’assolvimento dell’obbligazione tributaria è basato su di un sistema di autodichiarazione, secondo cui ogni soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione dei redditi entro il 31 gennaio successivo alla fine dell’anno fiscale di riferimento. La liquidazione di quanto dovuto avviene attraverso due acconti infrannuali (il 31/01 e il 31/07), calcolati sulla base della precedente dichiarazione. Il saldo finale, positivo o negativo, verrà corrisposto il 31 gennaio successivo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione.

Imposta sul reddito delle persone giuridiche
Nel Regno Unito sono soggetti a imposta sulle società tutti gli enti costituiti secondo le direttive del Company Act, ossia gli enti dotati di “piena” personalità giuridica e contraddistinti da un regime di responsabilità limitata, in sostanza le Companies (Public Private). L’esercizio fiscale va dal 1° aprile al 31 marzo successivo per le società. L’aliquota standard della corporate tax inglese è del 28% (aprile 2009). Dal 1° aprile 2011 per ogni periodo contabile che finisce dopo il 31 marzo 2010, la dichiarazione della corporation tax potrà essere compilata e presentata esclusivamente on line. Per l’imposta sui redditi delle società i tempi per la dichiarazione e il versamento non coincidono. Di solito, infatti, il contribuente deve pagare entro nove mesi dalla fine del periodo contabile dell’azienda mentre la dichiarazione va presentata entro dodici mesi dalla stessa data.

La residenza fiscale delle società
Una società è considerata fiscalmente residente nel Regno Unito se è ivi costituita, o il centro di controllo e dell’amministrazione si trova nel Regno Unito. Una società residente è assoggettata a Corporation Tax sui redditi prodotti su base mondiale (redditi e plusvalenze). L’imputazione di costi e ricavi avviene partendo delle risultanze contabili e applicando ad esse le opportune modifiche richieste dall’attuazione della normativa fiscale. Sono generalmente considerati deducibili i costi correlati a ricavi imponibili sostenuti esclusivamente nell’esercizio dell’attività d’impresa. Per quanto riguarda invece ammortamenti e svalutazioni, in linea generale non è permessa la deduzione fiscale delle svalutazioni di “assets” d’impresa, in quanto considerate spese di “capitale”. Diversamente sono ritenute deducibili le quote di ammortamento relative ai beni immobilizzati e a diritti immateriali. Le aliquote ammortizzabili sono le seguenti:
– impianti e macchinari (quota ammortamento primo anno 40-50 per cento)
– fabbricati industriali: 4 per cento (25 per cento in alcune zone agevolate)
– fabbricati agricoli: 4 per cento
– spese legate all’attività estrattiva di minerali: 10 per cento o 25 per cento
– ricerca e sviluppo: 100 per cento
– know How25 per cento
– marchi e brevetti: 25 per cento

Ammortamento e accantonamenti
L’avviamento aziendale non è fiscalmente deducile e non è inoltre ammesso l’ammortamento di edifici ad uso commerciale (negozi, uffici). Infine gli accantonamenti di utili (quali ad esempio, riserve per tassazione differita o per future distribuzioni) non sono deducibili. Tale principio si applica altresì nel caso di riserve o fondi di cui non sia possibile effettuare una stima accurata (fondi per crediti inesigibili indeterminati, fondo rinnovo immobilizzazioni, fondo per passività presunte, fondo per spese future non inerenti). Sono invece deducibili gli accantonamenti relativi a crediti certamente inesigibili, o di dubbio esito ma oggettivamente stimabili.

L’imposta sul valore aggiunto
L’imposta colpisce le cessioni di beni e le prestazioni di servizi svolte nel Regno Unito, incluse determinate cessioni in ambito Ue, oltre alle importazioni dai paesi extra Ue. Il sistema si basa come in Italia sulla rivalsa dell’Iva relativa agli acquisti contro l’imposta dovuta sulle operazioni attive compiute. L’eventuale credito risultante può essere rinviato alle successive dichiarazioni infrannuali, o chiesto a rimborso. L’obbligo di registrazione ai fini Iva scatta quando viene superato il limite delle 58mila sterline di ricavi. La base di calcolo è data dall’ammontare pagato per il bene o il servizio mentre per le importazioni farà fede l’imponibile soggetto all’imposta doganale (comprensivo della stessa imposta). Alcune prestazioni sono esenti da Iva, quali i servizi finanziari, le locazione di terreni e fabbricati, i servizi di formazione ed educazione, i servizi medici. L’aliquota standard è del 15% mentre quella ridotta del 5% viene applicata alle forniture di carburante per autotrazione nonché al combustibile per il riscaldamento utilizzato nelle abitazioni. Alle cessioni di certi tipi di beni (quali ad esempio bevande e alimenti, libri, giornali e prodotti per l’infanzia) è applicata l’aliquota dello 0 per cento.

Capitale: Londra
Lingua ufficiale: inglese
Moneta: sterlina inglese (GBP)
Forma istituzionale: monarchia costituzionale
Principali trattati sottoscritti con l’Italia
Convenzione tra la Repubblica Italiana e il Regno Unito per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Pallanza il 21 ottobre 1988 e ratificata con legge n. 329 del 5 novembre 1990 ed entrata in vigore il 31 dicembre 1990.

 

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About Guido Ascheri 104 Articles
Ragioniere Commercialista Chartered Accountant in Londra Coordinatore scientifico dello Studio Ascheri, ha insegnato alla Université Nice Sophia Antipolis, ha pubblicato libri per i tipi di IPSOA ed EBC, ed Ebooks per Fisco e Tasse. Ha fondato e diretto la rivista "Professione Azienda", premiata come opera ad alto contenuto culturale e scientifico dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si occupa di consulenza tributaria e societaria internazionale. Guido è partner della Law Firm Adam Nelson LLP.   Corsi in programma »  Master in Fiscalità Internazionale - Moduli VIII-XVI   Corsi archiviati - 2021 »  Intervista: Residenti in UK – Imposte su redditi italiani ed esteri   Masters Archiviati - 2020/2021 »  Master in Diritto Societario »  Master in Fiscalità Internazionale (Moduli I-VIII)   »   Webinars: »   Il passaggio generazionale nell’impresa:       azioni congiunte della LTD e loro utilizzo »   Scambio automatico o a richiesta di informazioni fiscali »   Esterovestizione delle persone e delle società  »   La residenza fiscale delle società »   La residenza fiscale by investment,       Golden Visa & E-Residence »   La residenza fiscale delle persone fisiche »   Holding italiane ed estere »   Società: Trasferimento sede all’estero, M&A »   L'emigrazione della tutela patrimoniale e del passaggio generazionale   »  Internazionalizzazione d’impresa (serie): »  La Holding per la gestione d’impresa »  La Holding come tutela del patrimonio   »  Fusione Internazionale e Mergers Acquisition (serie): »  Parte I »  Parte II   »   Diritto societario inglese (serie): »   Parte I »   Parte II   Hai delle domande per questo relatore? Contattaci .

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