Romania: Trasferimento di beni e trattamento IVA

Per effetto delle disposizioni del codice fiscale rumeno, il trasferimento di tutto o parte del patrimonio di una società non viene considerato una fornitura dal punto di vista dell’IVA. L’acquisizione di un’impresa non è pertanto soggetta a IVA. Sembra semplice, ma la classificazione può essere difficile. Ecco, quindi, quali sono i requisiti e le condizioni.

Quadro generale

Il codice fiscale rumeno definisce il trasferimento di tutti i beni di un’impresa ed il trasferimento di una parte degli attivi di una linea di business. In tali casi il cessionario dei beni è considerato il successore del cedente, in merito all’adeguamento del diritto alla detrazione dell’IVA.

Se l’IVA è stata detratta sull’acquisto iniziale delle attività trasferite o è stata prelevata su beni e servizi utilizzati per la produzione di tali attività, è importante chiarire i criteri che qualificano un trasferimento dell’impresa o un trasferimento delle attività al fine di assicurarsi che non sia soggetto a tassazione IVA.

Il valore delle attività trasferite è solitamente sostanziale e l’impatto dell’IVA sarebbe lo stesso nel caso in cui l’operazione fosse classificata come una cessione di beni. Le conseguenze consisterebbero in un significativo impatto negativo del flusso di cassa per il successore e imporrebbe un ulteriore onere per recuperare l’IVA pagata.

Requisiti

Per qualificarsi come un trasferimento di beni, tali beni devono formare una struttura che sia indipendente dal punto di vista tecnico, vale a dire una struttura in grado di svolgere attività economiche autonome (stand-alone). Il semplice trasferimento di edifici o impianti di produzione in cui sono situate le attività non classifica di per sé l’operazione come un trasferimento di attività. L’attività (o le funzioni relative alle attività) trasferita al successore può essere proseguita dal successore in un luogo diverso, purché l’attività venga mantenuta.

È discutibile il fatto se tale attività possa essere modificata dal cessionario in qualsiasi modo pur mantenendo la struttura del patrimonio presente nel momento in cui è stato trasferito. La giurisprudenza europea indica che, in un caso i), un’autorità fiscale ha stabilito che il cessionario deve continuare a svolgere lo stesso tipo di attività del cedente in quanto viene trattato come successore di quest’ultimo. Dal punto di vista delle autorità fiscali, non può esserci continuità con la stessa persona giuridica senza la continuazione dello stesso tipo di attività, anche se la legge sull’IVA del paese non menzionava tale obbligo. La Corte di Giustizia europea ha stabilito che non è cruciale il fatto che lo stesso tipo di attività debba essere svolto dal cessionario.

Inoltre, il semplice trasferimento del patrimonio (in tutto o in parte) non si configura come un trasferimento a meno che il successore delle attività non dimostri la sua intenzione di svolgere l’attività che gli è stata trasferita e di non liquidare l’attività o vendere i beni. Il cessionario deve quindi fornire una dichiarazione giurata al cedente in cui afferma la sua intenzione.

Le conseguenze per l’acquirente

Il cessionario assumerà i diritti e gli obblighi relativi alle attività trasferite. Se l’acquirente non è registrato ai fini IVA in Romania, l’IVA già detratta dal venditore (cedente) relativa alle attività deve essere corretta dall’acquirente, operazione questa piuttosto difficile. Ciò riflette il principio secondo cui una detrazione dell’IVA non è appropriata quando l’imposta a monte è stata pagata per forniture che non vengono utilizzate per produrre forniture soggette ad imposta.

L’adeguamento dell’IVA verrà effettuato alla data in cui le attività sono state ottenute dal cedente e non alla data del trasferimento.Ad esempio: un’attrezzatura è stata acquistata a gennaio 2010; nel settembre 2018 viene quindi venduta ad un’impresa non registrata ai fini IVA, nell’ambito di un trasferimento di attività non soggetto a IVA. In questo caso, l’adeguamento IVA dovrebbe essere effettuato dal cessionario per l’IVA di gennaio 2010. Il conseguente adeguamento è macchinoso e costoso. Quindi si raccomanda vivamente di registrare l’acquirente per l’IVA in Romania al fine di evitare tale problema.

Per concludere, il trasferimento di attività, nella loro totalità o in parte, è un’operazione complessa e può essere soggetta all’interpretazione da parte delle autorità fiscali rumene le quali possono dare origine ad una classificazione diversa rispetto alle intenzioni iniziali delle parti.

Si adottano le misure migliori per evitare correzioni IVA ed i rischi delle parti coinvolte dovrebbero essere distribuiti contrattualmente. Un’analisi dettagliata delle parti potrebbe essere una buona preparazione.

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