Ai sensi del diritto societario, agli amministratori è proibito divulgare informazioni riservate e segreti commerciali a cui hanno accesso in qualità di amministratori. Inoltre, la legge stabilisce che la portata e la durata degli obblighi di riservatezza in capo ad un amministratore devono essere concordati tra l’amministratore medesimo e la società al momento della nomina del primo.
Quanto all’accesso degli azionisti alle informazioni confidenziali, e il trasferimento di informazioni all’azionista da parte dell’amministratore in carica, la legge sulle società stabilisce espressamente quali sono le informazioni a cui gli azionisti possono accedere, anche alla luce del principio di parità ed equita’ di trattamento fra azionisti.
Pertanto, gli azionisti di una societa’ hanno accesso ad un numero limitato di informazioni anche se poi ogni singola societa’ puo’ decidere di ampliare l’elenco di informazioni a cui i propri azionisti possono avere accesso mediante una modifica allo statuto societario.
La normativa in ambito societario stabilisce che, anche laddove gli azionisti detengano congiuntamente o singolarmente almeno il 10% del capitale sociale di una società, hanno il diritto di richiedere la nomina di uno o più esperti al fine di analizzare determinate attività della società e ricevere eventuali relazioni. Non hanno, tuttavia, il diritto di ricevere copie degli accordi conclusi.
Sebbene gli azionisti di controllo non abbiano diritti speciali di informazione in base alla legge, vi sono circostanze specifiche in cui costoro possono avere accesso a una più ampia gamma di informazioni.
Ad esempio, nel caso di società quotate, se un azionista intende presenta un’offerta pubblica secondaria, la società deve divulgare all’offerente tutte le informazioni necessarie per preparare un prospetto di offerta. Siccome tale divulgazione di informazioni e’ obbligatoria per legge, non si pone il problema di un’eventuale violazione dei doveri di confidenzialita’ in capo agli amministratori.
Ci sono tuttavia dei casi in cui le disposizioni legali lasciano spazio a interpretazioni sfavorevoli.
Ad esempio, nel caso di una struttura di gruppo in cui la società madre è regolamentata (ad es. enti creditizi o societa’ di investimento), è necessario soddisfare determinati requisiti normativi a livello di gruppo e non solo a livello di entità di gruppo.
Di conseguenza, a livello di gruppo, devono essere rispettati vari requisiti legali che comporterebbero un trasferimento di informazioni all’interno del gruppo. Tuttavia, la normativa romena non prevede disposizioni giuridiche chiare che consentano l’attuazione di tale trasferimento di informazioni all’interno del gruppo.
In base a quanto previsto dalla normativa in materia, l’ambito di applicazione e la durata dei doveri di riservatezza in capo agli amministratori deve essere decisa nell’accordo di mandato che verra’ concluso tra l’amministratore e la societa’
Al fine di mitigare i rischi derivanti da interpretazioni sfavorevoli della legge, gli accordi di mandato, dovrebbero stabilire quali sono le circostanze specifiche in cui gli amministratori possono divulgare informazioni riservate all’impresa madre o alle sussidiarie.
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