Il 22 febbraio 2019 il Governo ha pubblicato il Disegno di legge sul ritiro del Regno Unito dall’Unione Europea, introducendo un’importante novita’ che propone un’azione legislativa in tutti i settori richiesti, in caso di uscita senza accordo.
Nello specifico, il Disegno di legge contiene disposizioni in materia di tassazione, assistenza sociale, protezione dei dipendenti, servizi finanziari e assistenza sanitaria. La parte 6 del Disegno di legge affronta le questioni fiscali, trattando in particolare delle imposte sul reddito, dell’imposta sulle società, dell’imposta sulle plusvalenze, dell’IVA, dell’imposta di bollo e dell’imposta sugli acquisti di capitale. Essa mira a garantire che talune disposizioni della legislazione fiscale irlandese continuino ad applicarsi agli attuali beneficiari anche o quando il Regno Unito cessera’ di essere uno Stato membro dell’Unione Europea o del SEE (che è i paesi dell’UE più Norvegia, Islanda e Liechtenstein).
Con riferimento all’ imposta sul reddito, il Disegno di legge delinea modifiche alla legislazione vigente nei settori della KEEP (programma chiave nell’assunzione dei dipendenti), EIIS (programma di incentivi per il lavoro e gli investimenti), esenzione reddito di artista, sgravio per le tasse universitarie di terzo livello, sgravio per gli interessi ipotecari, sgravio per gi sportivi, indennita’ marittima e credito d’imposta per i pescatori.
In termini di imposta sulle società, le disposizioni del Taxes Consolidation Act del 1997 saranno modificate in modo che l’esenzione per gli oneri sul reddito ai fini dell’imposta sulle società continui ad applicarsi in relazione a interessi e altre annualità, pagamenti annuali, royalties sui brevetti e altri pagamenti pagati alle banche, borse ed enti nel Regno Unito.
Il Taxes Consolidation Act 1997 prevede attualmente sgravi della Capital Gains Tax (CGT, tassa sulle plusvalenze) per i gestori di fondi in relazione agli investimenti di un fondo di venture capital (è l’apporto di capitale di rischio da parte di un investitore per finanziare l’avvio o la crescita di un’attivita’ in settori ad elevato potenziale di sviluppo). Questa disposizione sarà modificata in modo che gli investimenti nel Regno Unito possano essere presi in considerazione nel calcolo dell’importo dello sgravio. Il Disegno di legge si occupa, anche, di sgravio dalla CGT per quanto riguarda i beni acquistati in qualsiasi Stato del SEE (Spazio Economico Europeo) tra il 7 dicembre 2011 e il 31 dicembre 2014, in cui la proprietà è detenuta per un certo periodo di tempo. Lo sgravio continuerà ad essere disponibile per le proprietà acquistate nel Regno Unito. Amplia, inoltre, le norme in materia di aiuti agricoli per includere la proprieta’ agricola situata nel Regno Unito, prevede un certo numero di disposizioni di bollo, compresa l’esenzione dall’imposta di bollo per gli stock acquistati dagli intermediari per conto dei clienti.
Di particolare importanza dal punto di vista dell’IVA, è l’inclusione di disposizioni per ritardare il pagamento della stessa sulle importazioni dal Regno Unito. Ciò garantirà che l’attuale trattamento IVA per le negoziazioni con il Regno Unito rimanga lo stesso e consentirà agli operatori commerciali di registrare l’IVA all’importazione nel periodo in cui l’importazione avviene nell’ambito della procedura contabile “reverse charge“. È interessante notare che le disposizioni non si limitano alle importazioni dal Regno Unito e, laddove si verifichi una “hard Brexit”, si applicheranno a tutte le importazioni da “paesi terzi” (cioè Stati membri non UE). Ciò dovrebbe fornire un vantaggio di flusso di cassa agli operatori commerciali con paesi terzi e rimuovere l’attuale costo del flusso di cassa dell’IVA derivante dalle importazioni da “paesi terzi”.
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