La Svizzera modifica l’ordinanza sull’assistenza amministrativa fiscale

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Il Consiglio Federale Svizzero ha approvato la revisione dell’Ordinanza sull’assistenza amministrativa fiscale che prevede la procedura necessaria per lo scambio spontaneo di informazioni in materia fiscale.

La modifica entrerà in vigore il 1 gennaio 2017. Il primo spontaneo scambio di informazioni in materia fiscale avverrà dal 1 gennaio 2018 e sarà applicabile per i periodi di imposta a partire da tale data.

L’ordinanza definisce le modalità e le informazioni da comunicare alle autorità fiscali estere, insieme alle scadenze per lo scambio spontaneo di informazioni in materia fiscale. Essa prevede inoltre lo scambio spontaneo di informazioni su decisioni fiscali anticipate, definisce quali categorie saranno soggette alle sue disposizioni e stabilisce quali paesi riceveranno le informazioni.

Il Consiglio Federale Svizzero ha dichiarato che le nuove disposizioni dell’ordinanza sono conformi al progetto dell’OCSE diretto a contrastare l’erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti e si basano sulla Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale.

Lo scambio spontaneo di informazioni è limitato ai Paesi firmatari della Convenzione sull’assistenza amministrativa.

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