Jersey, Malta: attività familiari

Tra il cambiamento della situazione politica e i cambiamenti economici che si sono verificati a livello globale, la necessità di garantire protezione al patrimonio familiare sta diventando un’esigenza sempre più importante per gli individui e le famiglie.

Le famiglie guardano a paesi stabili nell’Unione europea (UE) e ad altre giurisdizioni altamente regolamentate, come mezzo per salvaguardare i loro beni e la loro ricchezza per i tempi a venire.

Tuttavia, una delle principali sfide che la maggior parte delle famiglie affronta nel prendere questa importante decisione è stabilire come e in che misura mantenere il controllo sull’amministrazione dei beni della famiglia.

Vari paesi, in tutto il mondo, hanno un regime sofisticato e stabile di trust che è principalmente guidato da trustee professionisti.

Tuttavia, quando le famiglie vogliono continuare a essere coinvolte in una certa misura nell’amministrazione delle loro ricchezze familiari, potrebbero volere anche considerare altre opzioni per la protezione dei propri beni.

Le soluzioni alternative possono includere una struttura aziendale (in particolare società di partecipazione), nonché una fondazione o un trust privato.

Varie giurisdizioni hanno messo in atto una legislazione per consentire l’amministrazione di fondi di famiglia attraverso tali società; Malta e Jersey, in particolare, sono due dei paesi che offrono questa possibilità.

A Malta, l’autorità competente è il MFSA (Autorità per i servizi finanziari di Malta) che è stata elogiata per le sue iniziative flessibili ma sicure nel settore finanziario. Anche Jersey è una giurisdizione molto conosciuta per la sua legislazione in materia di protezione della ricchezza familiare.

Una società privata di trust o PTC è un trustee di proprietà privata che funge da fiduciario responsabile del patrimonio della famiglia in questione. Tali strutture sono solitamente il metodo di scelta delle persone con ingenti patrimonio, dato che il costo di costituzione di una società è più che giustificato dai vantaggi che si possono ottenere. La questione principale è rappresentata dal controllo che un PTC può offrire alle famiglie. Il PTC è progettato per equilibrare il distacco delle attività dalla proprietà e l’inclusione della famiglia nel processo decisionale.

Il consiglio di amministrazione di un PTC di solito comprende membri di quella famiglia e i loro consulenti. In questo modo, la famiglia mantiene il controllo della propria ricchezza in quanto i membri della famiglia in questione sono in grado di prendere decisioni sull’amministrazione di un trust, invece di assumere un fiduciario esterno.

Malta è membro a pieno titolo dell’Unione europea da 15 anni; l’isola è riuscita a diversificare il proprio portafoglio di soluzioni e ha un’economia locale molto forte e in crescita che non dipende esclusivamente dagli investimenti diretti esteri.

L’attuale governo di Malta è noto per essere favorevole alle imprese e proattivo; si tratta di una giurisdizione di diritto civile che ha accolto alcuni istituti di common law tra cui il trust.

Uno sguardo più ravvicinato al contesto politico e normativo di Jersey dimostra che lo stato, in quanto Dipendenza della Corona, gode di una totale autonomia e di un proprio governo. Sebbene non sia considerato membro dell’Unione Europea e quindi non sia vincolato da direttive, regolamenti e trattati dell’UE, condivide una relazione speciale con l’Unione, delineata nel Protocollo 3 del Trattato di adesione del Regno Unito del 1972.

Comprendere la struttura di un PTC è una parte fondamentale nella scelta del miglior piano per la propria famiglia e il patrimonio.

Per quanto riguarda Malta, la legge impone che le PTC siano registrate come società maltesi nel Registro delle società, nonché registrate presso la MFSA come fiduciari di trust di famiglia. Mentre tutti i PTC e Trustees dovevano essere registrati presso la Jersey Financial Services Commission (JFSC) prima del 2000, da allora queste società sono esenti dalla registrazione ai sensi dell’articolo 4 dell’Ordine dei servizi finanziari (Jersey). L’ articolo 3 delle Regole di Malta per i Trustees of Family Trusts richiede che se il PTC deve amministrare un trust già esistente, allora è richiesta una copia dell’atto costitutivo da presentare all’Autorità. La legge di Jersey, invece, non prevede questo requisito.

Quanto all’antiriciclaggio è altresì importante considerare che la legge maltese stabilisce che uno degli amministratori esecutivi o dei dirigenti della PTC deve assumere il ruolo di responsabile nella comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MLRO), conformemente alla Prevenzione del riciclaggio di denaro e al Regolamento sul finanziamento del terrorismo.

Tuttavia, la Proceeds of Crime Law (Jersey) del 1999, la principale normativa antiriciclaggio di Jersey, esclude espressamente l’applicabilità ai PTC.

Sebbene le PTC non necessitino di autorizzazione, devono comunque essere registrate in entrambe le giurisdizioni.

Entrambe le giurisdizioni presentano i propri vantaggi e svantaggi ed è importante che una famiglia ottenga una guida professionale su quale giurisdizione si adatti meglio alle proprie esigenze.

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