Italia: societa’ straniera con rappresentante IVA

Con riferimento alle modifiche del DLgs. 18/2010, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 3872 depositata in data 16 Febbraio 2018, hanno affermato che il rappresentante fiscale di una società non residente deve applicare l’IVA secondo le medesime modalità per gli acquisti e per le cessioni, qualora riferibili nel loro complesso ad un’unica operazione sotto il profilo economico e non può frazionarli ai fini dell’applicazione di un diverso regime Iva.

Il caso

L’Agenzia delle Entrate notificava ad un contribuente, rappresentante fiscale pro-tempore di una società croata, degli avvisi di accertamento per il recupero dell’Iva, oggetto di rimborso.

L’ufficio, infatti, riteneva elusivo il comportamento tenuto dalla società estera poiché’ gli acquisti venivano effettuati in Italia avvalendosi del proprio rappresentante fiscale, mentre, le operazioni attive erano poste in essere direttamente dal soggetto non residente e ricevute dai committenti italiani attraverso il meccanismo del Reverse Charge.

I provvedimenti furono impugnati e la Commissione tributaria provinciale diede ragione alla società estera. Tale decisione fu confermata anche in appello. In particolare i giudici di merito rilevavano che, il rappresentante fiscale poteva essere nominato anche per alcune delle operazioni effettuate.

L’Agenzia delle Entrate ricorse in Cassazione per sostenere l’illegittimità della pronuncia.

La decisione

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 3872, depositata il 16 febbraio 2018, hanno accolto il ricorso presentato dall’Amministrazione finanziaria.

In particolare, i giudici di legittimità chiariscono che deve considerarsi singola un’operazione anche se si compone di una serie di adempimenti, purché questi siano tutti strettamente connessi e riconducibili ad un’unica prestazione.

Si tratta, prosegue la Corte, di un’operazione complessa caratterizzata dall’ unitarietà della serie di attività che la costituiscono, che in ragione di tale caratteristica non può essere scomposta o frazionata ai fini del regime dell’imposta sul valore aggiunto. Il comportamento risulterebbe essere del tutto illegittimo ed elusivo.

In sostanza, il rappresentante fiscale nominato per le predette operazioni, è chiamato ad occuparsi di tutti i singoli segmenti che le compongono (acquisti e vendite).

Da qui l’accoglimento del ricorso.

 

 

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