Irlanda: disegno di legge per il recepimento della MLD4

Il Ministro della giustizia Irlandese ha pubblicato un disegno di legge finalizzato al recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio nel diritto irlandese.

Il termine per il recepimento della Direttiva nella legge irlandese sarebbe dovuto essere il 26 giugno 2017. Buona parte dell’articolo 30 (che si occupa della disciplina relativa alla titolarità effettiva delle società) era già stata recepita a novembre del 2016, mentre le rimanenti parti della quarta direttiva, che si occupa dei titolari effettivi delle società e dei trusts, sono gestite separatamente dal Dipartimento delle Finanze.

Il disegno di legge (Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) (Amendment) Bill 2018), una volta in vigore, andrà a modificare le leggi in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo del 2010 e 2013 (Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act 2010 e Criminal Justice Act 2013) che avevano recepito nel diritto irlandese I contenuti della terza direttiva sull’antiriciclaggio.

Tale normativa, assieme alla normativa anti corruzione prevista dal Criminal Justice (Corruption Offences) Bill entra a far parte del pacchetto di misure del governo contro la criminalità dei cosiddetti “colletti bianchi”.

Di seguito vengono esaminate le previsioni normative principali contenute nel disegno di legge per il recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio; misure che evidenziano un approccio mirato basato sui rischi per combattere azioni finalizzate al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (ML/FL) e che costituiscono il fulcro principale della quarta direttiva.

Per quanto riguarda la valutazione dei rischi, soggetti designati avranno il compito di valutare i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo di una determinata attività economica di un soggetto. Numerosi sono i fattori che dovranno essere presi in considerazione nella fase di valutazione, e combinati con altri fattori di rischio addizionali previsti dal Ministro di volta in volta, dalle linee guida in materia previste dalle competenti Autorità e dalle linee guida delle Autorità di vigilanza europee.

Il soggetto designato alla valutazione dei rischi dovrà esaminare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo presentati dalla transazione o dal soggetto stesso facendo riferimento a tutta una serie di fattori, compresi quei fattori che possono indicare i rischi potenzialmente piu’ bassi o quelli potenzialmente piu’ elevati.

Il disegno di legge prevede un elenco non esaustivo di tali fattori, tra cui:

  • Fattori che suggeriscono la presenza di un basso rischio includono i casi in cui si tratta di una entità quotata in borsa e soggetta ad obblighi di comunicazione;
  • Fattori che suggeriscono un piu’ alto rischio includono i casi di entità non residenti, l’utilizzo di azionisti nominee, l’utilizzo delle azioni al portatore, le operazioni a distanza, ecc.

Per quanto riguarda le attività di due diligence, in aggiunta all’obbligo di svolgere attività di verifica della clientela (Customer Due Diligence – CDD) in determinati momenti come previsto dalla legge del 2010, il disegno di legge propone l’introduzione dell’obbligo di svolgere attività di due diligence ogni qualvolta la presenza di un rischio di antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo lo richieda.

Nel caso in cui un soggetto decida di agire per conto di un cliente, una persona designata sarà obbligata a verificare sia l’identità del soggetto, sia se lo stesso è stato autorizzato ad agire.

In base all’approccio basato sul rischio adottato dalla quarta direttiva contro il riciclaggio, persone appositamente designate avranno il compito di eseguire attività di due diligence semplificate nel caso in cui un cliente o un settore di attività sia considerato a basso rischio.

Quando la persona designata decide di eseguire attività di due diligence semplificate, deve inserire in un apposito registro le motivazioni in base alle quali ha preso la decisione di condurre tali attività.

In caso di transazioni complesse o di dimensioni insolitamente grandi, o in caso di una serie di transazioni insolite, una persona designata avrà il compito di monitorare la transazione piu’ nel dettaglio, e aumentare i controlli se la transazione appare sospetta.

Verranno inoltre imposti requisiti ulteriori per quanto riguarda il procedimento di identificazione dei soggetti beneficiari di polizze assicurative sulla vita e altre polizze assicurative di investimento.

Ai sensi di quanto previsto dalla legge del 2010, le banche possono aprire conti correnti per i clienti prima di avere verificato la loro identità a condizione che non vengano effettuate operazioni finche’ le verifiche non sono state effettuate. In base al disegno di legge, tale facoltà verrà estesa alle istituzioni finanziarie e ai conti correnti che consentono di effettuare operazioni su valori mobiliari.

Per quanto riguarda i PEPs (Politically Exposed Persons), le misure che precedentemente si applicavano solo ai soggetti esposti politicamente e residenti fuori dal territorio irlandese si applicheranno ora anche ai PEPs residenti in Irlanda. Inoltre, vanno presi specifici accorgimenti anche in caso di Politically Exposed Persons che sono beneficiarie di una polizza assicurativa sulla vita.

Sempre per quanto riguarda gli adempimenti relativi alla due diligence, soggetti appositamente designati dovranno occuparsi di effettuare controlli piu’ approfonditi quando hanno a che fare con clienti che risiedono o sono stabiliti in un paese terzo considerato ad alto rischio oppure quando una relazione o una transazione specifica presenta un elevato livello di rischio.

Sempre per quanto concerne tale tipologia di controlli, sarà aumentato il numero di situazioni in cui il soggetto designato ad effettuare tali controlli potrà affidare il proprio compito a un soggetto terzo: in presenza di determinate condizioni, infatti, anche soggetti terzi (branch o un’affiliata con partecipazione maggioritaria di un’entità designata stabilita nell’UE) stabiliti in un paese terzo potranno occuparsi della due diligence.

Il disegno di legge espande la lista di questioni che devono essere incuse nelle procedure dell’entità designata ai controlli antiriciclaggio, incluse le misure che vanno intraprese per prevenire i rischi che possono sorgere dalle nuove tecnologie.

I gruppi di società dovranno adottare delle procedure a livello del gruppo per prevenire ed individuare le situazioni a rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che dovranno essere adottate dalle entità designate all’interno del gruppo.

Se una società irlandese che è soggetto designato gestisce una succursale o una un’affiliata con partecipazione maggioritaria dovrà adottare e applicare all’interno del gruppo determinate regole e procedure. Se questa ha una sussidiaria in altro paese dell’Unione Europea, dovrà rispettare la normativa locale che recepisce la quarta direttiva antiriciclaggio. Se un paese terzo non consente l’applicazione delle procedure del gruppo, l’entità designata dovrà occuparsi di porre in essere misure addizionali e notificare la questione all’Autorità competente. All’interno del gruppo dovranno poi essere condivisi dei report in cui andranno registrate le transazioni sospette.

Il disegno di legge, inoltre, modifica la definizione di “financial institution” tenendo conto degli aggiornamenti rispetto alla precedente direttiva, e definisce il concetto di “collective investment undertaking“.

Determinate istituzioni finanziarie che non sono già state autorizzate da o registrate con la Banca Centrale dovranno registrare determinati dettagli con la Banca Centrale al fine di consentire alla stessa di identificare i soggetti che sono responsabili della generale supervisione della normativa antiriciclaggio.

Per quanto riguarda i servizi legali, il disegno di legge prevede un’eccezione alla restrizione prevista per le professioni legali di fornire un servizio a qualcuno che non ha fornito le necessarie informazioni e documenti richiesti dalla normativa antiriciclaggio. Sarà possibile continuare a fornire il servizio quando si tratta di rappresentare tali soggetti in un procedimento legale.

Il disegno di legge in questione estende anche alle istituzioni finanziarie il divieto previsto per le banche di instaurare una relazione bancaria con banche al di fuori dell’Unione Europea.

Il disegno di legge ha inserito un nuovo capitolo (3 A) nella legge del 2010 in cui viene preso in considerazione il ruolo delle Financial Intelligence Units irlandesi. In particolare, vengono disciplinati i poteri delle FIU di ricevere e analizzare le informazioni, di accedere ai registri centrali dei beneficiari effettivi delle società e dei trusts, di richiedere informazioni alle autorità competenti e di condividere informazioni con altre FIUs nell’Unione Europea.

Per quanto riguarda i doveri di rendiconto, determinati soggetti designati avranno il compito di riferire quelle transazioni connesse con paesi terzi ad alto rischio direttamente alla Financial Intelligence Unit e ai Revenue Commissioners.

Attualmente, le banche e le istituzioni finanziarie devono avere un sistema che consenta loro di rispondere velocemente alle richieste del Garda Sochna irlandese riguardanti le relazioni commerciali relative ai sei anni precedenti. Il disegno di legge estende questo requisito a tutti i soggetti designati, ma riduce il periodo di tempo da sei a cinque anni.

Di seguito vengono elencate le sanzioni che possono essere imposte dalla Banca Centrale per le violazioni in materia di antiriciclaggio da parte dei fornitori di servizi finanziari che sono state inserite nel disegno di legge:

  • Nel caso di soggetto designato persona fisica: l’importo maggiore tra 1 milione e due volte l’ammontare dei benefici derivanti dalla violazione;
  • Nel caso di soggetto designato persona giuridica e enti di fatto: l’importo più alto tra 10 milioni e due volte l’ammontare dei benefici derivanti dalla violazione e il 10% del turnover dell’esercizio finanziario precedente.

Se la violazione viene commessa da un soggetto coinvolto nella gestione di un fornitore di servizi finanziari, le sanzioni sono le seguenti:

  • Il soggetto designato è una banca o istituzione finanziaria: l’importo maggiore tra 5 milioni e due volte l’ammontare dei benefici derivanti dalla violazione;
  • Il soggetto designato non è una banca o istituzione finanziaria: l’importo maggiore tra 1 milione e due volte l’ammontare dei benefici derivanti dalla violazione.

Come già menzionato, la rimanente parte della quarta direttiva antiriciclaggio (quella che si riferisce alla disciplina della titolarità effettiva delle società e dei trusts) rientra tra i compiti del Dipartimento delle Finanze, e verrà trattata dal Dipartimento stesso in separata sede.

Tali previsioni, inoltre, potrebbero essere influenzate dall’accordo che è stato appena concluso a livello europeo sulla quinta direttiva antiriciclaggio.

 

 

 

 

 

 

 

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