Il Consiglio federale apre una consultazione sull’imposizione dei domicili all’estero

Imposta sulle società -Svizzera

Introduzione

I redditi generati dai dipendenti che lavorano a distanza dal loro domicilio all’estero dovrebbero essere tassati in Svizzera, a condizione che la Svizzera abbia il diritto di tassazione in base a un trattato internazionale. Alla fine dello scorso anno, con un accordo aggiuntivo alla Convenzione sulla doppia imposizione (DTA), la Svizzera e la Francia hanno concordato che i frontalieri dovranno pagare l’imposta alla fonte su tutti i redditi percepiti in Svizzera a partire dal 1° gennaio 2023, a condizione che non più del 40% delle ore di lavoro individuali siano trascorse a distanza dal proprio domicilio in Francia. L’accordo sarà firmato definitivamente il 30 giugno 2023.

Questo disegno di legge garantirà il gettito fiscale in Svizzera. Il Consiglio federale ha sottoposto a consultazione la revisione della legge fiscale nazionale nella riunione del 9 giugno 2023.

Background

La spinta verso la digitalizzazione e le nuove tecnologie di comunicazione negli ultimi anni ha favorito la richiesta di un maggiore coinvolgimento del lavoratore a domicilio nel mercato del lavoro. La pandemia di Covid 19 ha rafforzato questa tendenza a lavorare da casa, soprattutto nel settore terziario. Gli sviluppi intergovernativi hanno fornito la spinta immediata per questa proposta legislativa.

Tradizionalmente, le convenzioni contro la doppia imposizione si basano sul principio che il reddito è imponibile nel luogo in cui viene esercitata l’attività lavorativa. Di conseguenza, i frontalieri provenienti dall’estero pagano l’imposta alla fonte sul reddito percepito in Svizzera. Se lavorano da casa, i trattati applicabili prevedono che lo Stato estero di residenza possa tassare i redditi percepiti da casa.

Contenuto della proposta

Nell’ambito della soluzione raggiunta con la Francia sulla ripartizione del diritto di tassazione del lavoro dipendente svolto all’estero, è fondamentale garantire tale diritto anche a livello nazionale.

Infatti, il diritto di tassazione della Svizzera sui redditi prodotti in Svizzera è generalmente subordinato, da un lato, all’assenza di un trattato che lo limiti e, dall’altro, a un evento imponibile ai sensi del diritto nazionale. Se una convenzione sulla doppia imposizione o un accordo transfrontaliero tra pendolari assegna il diritto di imposizione alla Svizzera, ma il lavoro non è fisicamente svolto in Svizzera, la Svizzera non potrà in genere sfruttare il suo diritto di imposizione in conformità alla giurisprudenza applicabile della Corte Suprema svizzera.

Per quanto riguarda l’imposta alla fonte per i dipendenti senza residenza o domicilio fiscale in Svizzera, la bozza preliminare introduce una base imponibile nazionale per le attività senza una presenza fisica obbligatoria nei locali del datore di lavoro svizzero. Di conseguenza, la presenza fisica in Svizzera non è un prerequisito per l’applicazione dell’imposta alla fonte sui redditi da lavoro dipendente dei lavoratori residenti all’estero.

Se nel diritto nazionale viene creata una base imponibile esplicita per il domicilio all’estero, la certificazione dei giorni di lavoro nel domicilio assume una notevole importanza. La cooperazione tra lavoratori e datori di lavoro per raggiungere questo obiettivo appare indispensabile.

Sviluppi a livello di regolamenti basati su trattati

L’articolo 15, paragrafo 1, del Modello di Convenzione fiscale dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (la cui formulazione è generalmente adottata nelle DTA concluse dalla Svizzera) stabilisce che i salari, gli stipendi e le remunerazioni analoghe percepiti da un residente di uno Stato contraente a seguito di un’attività lavorativa possono essere tassati solo in tale Stato di residenza, a meno che il lavoro non sia svolto nell’altro Stato contraente di prestazione. Per quanto riguarda gli Stati non aderenti alla DTA, la Svizzera ha un diritto di imposizione indipendente e illimitato in caso di presenza fisica in Svizzera.

Le DTA sono giunte alla conclusione che i Paesi limitrofi Italia, Francia, Germania, Austria e Liechtenstein non contengono attualmente alcuna disposizione generale in base alla quale l’imposizione del lavoro all’estero viene attribuita al luogo di lavoro svizzero. Di conseguenza, il nuovo standard di base può avere un effetto specifico solo se alla Svizzera viene concesso il diritto di tassare il lavoro estero a domicilio in un trattato. Un primo passo significativo in questa direzione è stato fatto con la Francia.

Entrata in vigore

Se l’accordo aggiuntivo alla DTA con la Francia potrà entrare in vigore, come previsto, il 1° gennaio 2025, il Consiglio federale farà in modo che anche le modifiche al diritto nazionale entrino in vigore il 1° gennaio 2025.

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