I NUOVI PARAMETRI PER LA DEFINIZIONE DELLA DIMENSIONE D’IMPRESA

PMI

 

La Companies, Partnership e Groups Regulation introduce nuovi criteri per la determinazione delle dimensioni aziendali facendo seguito alle modifiche apportate dalla Direttiva 2013/34/UE della Commissione europea.

L’obiettivo di procedere ad una nuova identificazione dimensionale dell’impresa ha trovato la sua giustificazione nel raggiungimento dei seguenti obiettivi:

  1. Semplificare i requisiti contabili al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, ed in particolare per le aziende di piccole dimensioni.
  2. Aumentare la chiarezza e la comparabilità dei bilanci. Questo dovrebbe aumentare il livello di scambi, fusioni e acquisizioni transfrontaliere.
  3. Proteggere e mantenere accessibili ai terzi le più importanti informazioni contabili aziendali.

Al fine di raggiungere questi obiettivi, la Direttiva:

  1. Introduce un approccio ‘building block’ per il bilancio civilistico in cui i livelli di comunicazione crescono a seconda delle dimensioni dell’impresa.
  2. Riduce il numero di opzioni messe a disposizione dei soggetti che predispongono i documenti contabili aziendali in materia di rilevazione, valutazione e presentazione.
  3. Crea un regime più armonioso per le piccole imprese limitando la quantità di informazioni che gli Stati membri possono esigere relativamente ai loro bilanci annuali.

I cambiamenti più significativi riguardano i criteri di dimensione aziendale. La nuova normativa tocca i criteri dimensionali che identificano le categorie d’azienda, ma non tocca i limiti che determinano l’obbligatorietà della revisione che per il momento rimangono invariati.

La direttiva stabilisce soglie massime per la definizione di micro, piccole, medie e grandi imprese sulla base di:

  • Il numero medio dei dipendenti;
  • Totale dello stato patrimoniale;
  • Il fatturato netto alla data del bilancio.

Nell’applicare queste semplificazioni, gli Stati membri definiscono microimprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

  1. Totale dello stato patrimoniale: 316,000 GBP;
  2. Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 632,000 GBP;
  3. Numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 10.

Per tali soggetti è consentito procedere ad aggregazioni e semplificazioni che riducono in maniera rilevante l’onere amministrativo derivante dall’assolvimento degli obblighi di bilancio. In particolare, sarà possibile omettere la presentazione della nota integrativa, della relazione sulla gestione e del rendiconto finanziario, fornendo specifiche informazioni in calce allo stato patrimoniale.

Sono piccole imprese le aziende che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre seguenti criteri:

  1. Totale dello stato patrimoniale: 3,500,000 GBP;
  2. Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 7,000,000 GBP;
  3. Numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 50.

Sono medie imprese le aziende che non rientrano nella categoria delle microimprese o delle piccole imprese e che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre seguenti criteri:

  1. Totale dello stato patrimoniale: 18,000,000 EUR;
  2. Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 36,000,000 EUR;
  3. Numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250.

Sono grandi imprese quelle che alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre seguenti criteri:

  1. Totale dello stato patrimoniale: 18,000,000 EUR;
  2. Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 36,000,000 EUR;
  3. Numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250.

La Direttiva interviene, inoltre, sulle previsioni che disciplinano i casi di esonero dalla redazione del bilancio consolidato, aggiornando la misura delle soglie quantitative al superamento delle quali sorge l’obbligo di consolidamento.

Secondo le nuove disposizioni, non sono soggette all’obbligo del consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

  1. Totale degli attivi degli stati patrimoniali: 18 milioni di sterline;
  2. Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 36 milioni di sterline;
  3. 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

L’autorità europea, attraverso il principio del “think small first” (Pensare innanzitutto in piccolo) riconosce il ruolo centrale svolto dalle piccole e medie imprese nell’economia dell’Unione Europea e si pone l’obiettivo di elaborare ed applicare normative più eque e tali da assicurare che gli oneri amministrativi siano commisurati ai benefici arrecati.

Le nuove regole entreranno in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicheranno ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da tale data.

Tra le altre novità che si prevede verranno a breve introdotte troviamo la disciplina relativa all’utilizzo di alcuni moderni istituti contabili, già contemplati dagli IAS/IFRS, quali l’indicazione a bilancio del “fair value” per gli strumenti derivati. Tali modifiche sono tese a responsabilizzare le imprese nella sottoscrizione e gestione di tali prodotti finanziari che, data la loro complessità e potenziale rischiosità, necessitano di vedere evidenziati immediatamente in bilancio i propri effetti.

Marina d’Angerio
Dottore Commercialista in Torino
ICAEW Chartered Accountant

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Dottore Commercialista Chartered Accountant in Londra   Dottore Commercialista e Revisore Contabile iscritta all’albo di Torino e laureata presso l’Università degli Studi di Torino.   ICAEW Chartered Accountant ed Auditor in Inghilterra e Galles.   Presso lo studio si occupa di fiscalità internazionale, consulenza societaria, redazione dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali.

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