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Quadro RW e ravvedimento operoso

dichiarazione modulo RW all'Agenzia delle Entrate

In base a quanto stabilito dall’art. 5 del D.L. n. 167/1990 come modificato dalla Legge Europea 2013, per la violazione degli obblighi di trasmissione della dichiarazione modulo RW all’Agenzia delle Entrate da parte degli intermediari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 25% dell’importo dell’operazione non segnalata.

Si tratta delle violazioni all’obbligo di monitoraggio dei trasferimenti, pari o superiori ai 15mila euro, oggetto di rilevazione ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del Dlgs 231/2007 (normativa antiriciclaggio), eseguite per conto o a favore dei soggetti obbligati al rispetto della disciplina sul monitoraggio.

Il database da cui gli intermediari estrarranno i flussi da trasmettere alle Entrate sarà costituita dall’Archivio unico informatico. La modifica è finalizzata anche ad allineare le comunicazioni sul monitoraggio fiscale a quelle antiriciclaggio.

La violazione dell’obbligo di dichiarazione delle attività detenute in Paesi NON black list è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 15% dell’ammontare degli importi non dichiarati.

La violazione dell’obbligo di dichiarazione delle attività detenute in Paesi black list è, invece, punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6% al 30% dell’ammontare degli importi non dichiarati e i termini concessi all’Ufficio per contestare la violazione dell’obbligo di compilare il modulo RW sono raddoppiati a partire dal 2010.

Infine, nel caso di dichiarazione tardiva, cioè presentata entro 90 giorni dal termine, si applica la sanzione di € 258.

Prima della Legge Europea 2013, invece, le sanzioni erano molto più elevate:

25% per la violazione degli obblighi di trasmissione da parte degli intermediari dal 10% al 50% di quanto non dichiarato il doppio per le attività detenute nei paesi black list, oltre alla confisca di beni di corrispondente valore.

In base al principio del “favor rei” di cui al D. Lgs. n. 472/1997, art. 3, commi 2 e 3:

«Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.» (Sezioni I e III RW).

e:

«Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo» (Sezione II RW).

Quindi, per le violazioni già commesse si applicano le nuove sanzioni più ridotte.

Secondo la CM 180/1998 Sezioni I e II, il principio del favor rei trova un limite soltanto nell’intervenuto pagamento della sanzione, giacché colui che ha pagato non può chiedere la restituzione, mentre, anche in presenza di provvedimento definitivo, non è possibile la riscossione delle somme (ancora) dovute.

Le sanzioni in materia di monitoraggio fiscale, come precisato dall’agenzia delle entrate nella circolare n. 9 del 2002, hanno natura tributaria e dunque, con riferimento alle stesse, possono essere applicate le disposizioni in materia di ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

Con l’entrata in vigore della Legge Europea, è prevista la sanzione fissa di 258 euro per la presentazione o integrazione del Mod RW in Unico entro 90 giorni dalla scadenza della presentazione delle dichiarazioni (riducibile ad 1/8 con ravvedimento operoso).

Se il contribuente omette l’indicazione dei suoi investimenti all’estero, non avendo occultato ulteriori elementi al Fisco, non essendosi configurata evasione d’imposta, dovrebbe sussistere solo la violazione di irregolare compilazione della dichiarazione.

Quindi, entro il 30.09.2013, è stato possibile beneficiare delle (ridotte) sanzioni in caso di utilizzo del ravvedimento operoso lungo per correggere errori commessi in sede di compilazione del quadro RW del mod. Unico 2012, da effettuarsi con i nuovi importi delle sanzioni e unicamente per la Sezione II.

Il termine ultimo per Unico 2013 è il 30.12.2013.

I ravvedimenti fatti prima del 4 settembre 2013 NON possono essere chiesti a rimborso in quanto non possono configurarsi come versamenti non dovuti al tempo in cui sono stati effettuati.

Paolo Battaglia

Dottore Commercialista in Ragusa

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Equitalia è incostituzionale

novita-cartelle-esattoriali-equitalia-pignoramenti-472x270_0Tutta l’attività svolta da Equitalia potrebbe essere incostituzionale: a dirlo è Maria Rosario Randaccio, ex Intendente di Finanza a Cagliari (poi direttrice della Commissione Tributaria, in ultimo in forza al Tesoro e all’assessorato regionale al Turismo).

La Costituzione [1] – spiega la dottoressa Randaccio – afferma che tutti devono contribuire alle spese dello Stato secondo le proprie possibilità economiche; afferma poi [2] che solo lo Stato che può riscuotere i propri tributi tramite dipendenti pubblici, assunti nel pubblico impiego tramite pubblici concorsi banditi dal Ministero delle Finanze; che i dipendenti pubblici, una volta assunti, devono prestare giuramento di essere fedeli alla Repubblica, di prestare con onore il loro lavoro e rispetto della legalità.

Equitalia invece lavora – sempre secondo ciò che afferma la dottoressa Randaccio – con personale non statale, ma assunto privatamente; in genere, si tratta di dipendenti di Banche che, per tale motivo, non dovrebbero effettuare la riscossione di tributi per conto dello Stato.

Equitalia ha oggi le stesse competenze che aveva un tempo l’Intendenza di Finanza. L’Intendente era l’ufficio del ministero delle Finanze che aveva il compito di controllare che tutti gli uffici finanziari pubblici rispettassero i principi costituzionali della trasparenza, correttezza e il rispetto della legalità. Fino a quando c’era l’Intendenza di Finanza non è mai stato messo sotto sequestro né un solo appartamento, né sono mai state acquisite aziende o poi messe all’asta.

Secondo la dottoressa Randaccio – che sta conducendo una battaglia insieme ad alcuni avvocati – bisogna solo avere pazienza perché, se si riuscirà a trovare un giudice che vorrà rispettare le norme Costituzionali, tutte le cartelle di Equitalia diverranno inefficaci.

La dottoressa Randaccio dedica il suo tempo, a titolo assolutamente gratuito, al popolo dei triturati, agli infelici che hanno duelli con Equitalia con la sua “Associazione regionale ascolto del disagio” (Arad).

Articolo a cura dell’avv. FLORIANA BALDINO del foro di Trani (BT) esperta in diritto civile e tributario.

[1] Art. 53 Cost.

[2] Art. 54 Cost.

© Riproduzione riservata

Articolo ripreso dal portale www.laleggepertutti.it

Pagina originale: Equitalia è incostituzionale

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