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Cipro

Cipro, sì della Commissione Ue alla proposta di tonnage tax

Il regime è conforme al massimale di aiuti previsti dagli orientamenti comunitari in materia ed è autorizzato sino al 2019

La Commissione europea ha approvato, in base alle norme vigenti sugli aiuti di Stato, la proposta, avanzata dal governo, che prevede di introdurre la tonnage tax nell’ordinamento cipriota. Il meccanismo, opzionale, riguarda tutte quelle imprese armatoriali operanti nel settore del trasporto marittimo internazionale. La Commissione ha rilevato che la proposta, applicata con successo in molti altri Stati dell’Unione europea, contribuirà a rafforzare la competitività della flotta cipriota, senza falsare indebitamente la concorrenza.

I termini della proposta
Le compagnie di navigazione ammesse a beneficiare dell’imposta sul tonnellaggio possono decidere di tassare le proprie attività in base alla stazza netta della flotta piuttosto che in base agli utili effettivi. Secondo l’esecutivo Ue il regime è conforme al massimale di aiuti previsti dagli orientamenti comunitari in materia e il governo cipriota ha calcolato che il costo annuale della misura si aggirerebbe intorno agli 1,5 milioni di euro. La Commissione ha autorizzato il regime di tonnage tax fino al 31 dicembre 2019. L’obiettivo è sostenere il settore della navigazione a Cipro così come in altri Stati dell’Ue con una forte caratterizzazione marittima dell’economia.

La posizione della Commissione europea
Una leva competitiva per rilanciare il trasporto marittimo, garantire la prevenzione dell’inquinamento marino e favorire una politica di semplificazione fiscale. Questa da sempre la posizione della Commissione europea sui vantaggi della tonnage tax. Per evitare le distorsioni della concorrenza due sono gli obiettivi che la Commissione considera prioritari: evitare le distorsioni della concorrenza e, di fatto, creare una parità di condizioni definendo un rapporto di 1:3 o 1:4 tra le navi di proprietà e le navi noleggiate a tempo.

Le motivazioni alla base della proposta
L’introduzione della tonnage tax nel sistema tributario e mercantilistico cipriota è sostenuta da anche da valide ragioni economiche. Cipro, membro dell’organizzazione marittima internazionale, dipende in maniera significativa dal commercio marittimo internazionale ed è sede del maggior numero di imprese di gestione navale al mondo. L’industria di settore è la più importante d’Europa e la decima nel mondo. Con l’adozione di questo sistema di imposizione fiscale il governo ritiene di poter garantire immediate ricadute positive sul sistema marittimo nazionale.

Il ruolo della gestione navale a Cipro e nell’Ue
Nella Comunità europea la gestione navale viene effettuata in gran parte a Cipro. Esistono comunque società di gestione con sede in Belgio, Danimarca, Germania e Regno Unito. Al di fuori della Comunità, le società di gestione navale sono principalmente stabilite a Hong Kong, Singapore, India, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti. Proprio lo scorso anno la Commissione europea ha pubblicato una comunicazione (GUUE – C 132/6  dell’11 giugno 2009) relativa al diritto delle imprese che provvedono alla gestione degli equipaggi e alla gestione tecnica delle navi di beneficiare di riduzioni d’imposta sulle società o dell’applicazione dell’imposta sul tonnellaggio in linea con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al trasporto marittimo. La comunicazione non riguarda gli aiuti di Stato accordati alle imprese che provvedono alla gestione commerciale delle navi. La comunicazione si applica alla gestione degli equipaggi e alla gestione tecnica delle navi prescindendo dal fatto che questi servizi siano forniti congiuntamente o separatamente.

Fonte: Fisco Oggi

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Dalle giurisdizioni

Scheda paese: Gibilterra

Tutte le nuove attività imprenditoriali intraprese dopo il 1° luglio 2009 beneficiano dell’aliquota ridotta del 10%

1. Introduzione
Gibilterra, territorio d’oltremare del Regno Unito situato sulla punta della penisola iberica, a nord del Marocco e a sud della Spagna, è stato sempre considerato un centro finanziario offshore. La sua posizione strategica a livello geografico l’hanno resa per un lungo periodo di tempo oggetto di contesa fra Regno Unito e Spagna. Nel 2006 è stata approvata la nuova costituzione con il voto favorevole del 60% della popolazione e allo stato attuale il territorio vede la presenza di organi legislativi ed esecutivi dotati di competenze costituzionalmente garantite, senza una politica estera e di difesa autonoma e con una moneta ancorata a quella dello Stato dominante. Una normativa fiscale specifica è stata introdotta nel 1952 ed è stata, successivamente, oggetto di emendamenti. Ciò che preme evidenziare è che sia le disposizioni tributarie sia la normativa di natura civilistica si ispirano al sistema legislativo del Regno Unito.

2. L’imposta sul reddito delle persone fisiche
Tale imposta si applica alle persone fisiche ed ai trust residenti ed alle persone e ai trust non residenti in relazione ai redditi prodotti nel territorio dello Stato. Si considerano residenti quegli individui che normalmente risiedono in Gibilterra, fatta eccezione per eventuali brevi periodi nel corso dell’anno. Nello specifico un individuo è considerato residente qualora risieda nel paese per più di 183 giorni l’anno. Gli individui di nazionalità inglese o irlandese che lavorano in Gibilterra ma che risiedono nelle cittadine spagnole di La Linea e Algeciras sono considerati residenti nel territorio di Gibilterra.

2.1 La base imponibile
L’imposta si applica alle seguenti categorie di reddito:

Reddito di impresa e da lavoro autonomo;
Reddito da lavoro dipendente;
Dividendi e interessi;
Pensioni, alimenti e altri redditi similari;
Redditi da locazione, royalties, premi e altri redditi derivanti da beni di proprietà;
Redditi derivanti dal possesso di un’abitazione per fini personali.
I redditi di lavoro dipendente e le pensioni sono assoggettati a ritenuta alla fonte. Si applica il principio della tassazione del reddito ovunque prodotto. Tuttavia in riferimento ai redditi esteri prodotti da soggetti residenti nel territorio ma con domicilio all’estero si applica il principio della tassazione di quanto viene rimesso nel territorio (cosiddetto criterio della “remittance basis” vigente nel Regno Unito secondo il quale la tassazione avviene solo se le somme guadagnate all’estero vengono trasferite nel territorio nazionale).
Lo status di cittadino residente ma con domicilio all’estero è stato mutuato dal diritto tributario inglese. Si tratta  di contribuenti che pur essendo residenti nel territorio hanno eletto domicilio all’estero e sono soggetti a tassazione solo per i redditi prodotti nel Regno Unito e per quelli esteri che siano stati “rimpatriati”. I residenti con domicilio in Gibilterra sono invece tassati sui redditi ovunque siano stati prodotti.  Per quanto riguarda i dividendi e gli interessi di fonte estera sono esenti qualora siano stati assoggettati a tassazione nel paese di origine.

2.2 Aliquota
Le persone fisiche possono decidere se essere tassate in base al sistema “ABS” (“Allowance based system”) che tiene conto delle deduzioni e detrazioni legalmente riconosciute o in base al sistema GIBS (“Gross income based system”) che prevede la tassazione del reddito lordo. Le aliquote fiscali nel sistema ABS sono attualmente le seguenti:
GBP
Aliquota
fino a 4.000
17 %
4.001-16.000
30 %
sopra i 16.000
40 %
Qualora viceversa si opti per l’altro metodo di tassazione, GIBS, le aliquote sono le seguenti:

GBP
Aliquota
fino a 25.000
20 % *
25.001-100.000
29 %
sopra i 100.000
35 %

* Per i redditi non superiori a 25.000 sterline (GBP), si applicano delle aliquote speciali, che sono rappresentate nel prospetto che segue:

 

Importo del reddito
Aliquota
fino a 16.000
I primi 10.000 GBP sono tassati al 10 %, il restante al 20%
16.000 – 17. 000
I primi 5.000 GBP sono tassati al 0 %, il restante al 20 %
17.000 – 18. 000
I primi 4.000 GBP sono tassati al 0 %, il restante al 20 %
18.000 – 19. 000
I primi 3.000 GBP sono tassati al 0 %, il restante al 20 %
19.000 – 20.000
I primi   2.000 GBP sono tassati al 0 %, il restante al 20 %
20.000 – 25.000
I primi   1.000 GBP sono tassati al 0 %, il restante al 20 %

2.3  Deduzioni e detrazioni
Sono deducibili gli interessi sul mutuo per l’acquisto delle abitazioni, i premi assicurativi corrisposti in relazione alle assicurazioni sulla vita, le somme corrisposte ai fondi pensione, contributi previdenziali versati al sistema pensionistico statale, i premi versati per assicurazioni sanitarie e le erogazioni liberali.
Le detrazioni riconosciute al contribuente sono le seguenti:

 

Categoria
Detrazione
Detrazione personale
2.735
Detrazione per il coniuge
2.560
Famiglia con unico genitore
2.560
Familiare a carico
185
Per i figli che studiano nel territorio dello Stato è riconosciuta inoltre una detrazione di 970 GBP sempre che non siano di età superiore ai 16 anni; per i figli che studiano all’estero e che hanno più di 16 anni la detrazione è pari a 1.075 GBP. Infine agli uomini di età superiore ai 65 anni ed alle donne di età superiore a 60 anni è riconosciuta un’ulteriore detrazione pari alla differenza tra l’importo di 10.590 GBP e la detrazione personale standard e quella per il coniuge. L’effetto finale di tale detrazione consiste nel fatto che laddove il reddito complessivo sia inferiore a 10.590 GBP nessuna imposta sul reddito personale è dovuta.

2.4  Obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte
Il periodo di imposta va dal 1° luglio al 31 giugno dell’anno successivo. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre successivo al periodo cui si riferisce ed il pagamento dell’imposta è dovuto entro il 28 febbraio. È prevista la possibilità di presentare la dichiarazione congiunta per i coniugi.  In casi di accertamento fiscale le somme debbono essere corrisposte entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. Sanzioni di natura tributaria sono previste in  caso di ritardato versamento delle imposte, infedele o omessa dichiarazione fiscale.

2.5 Regimi speciali
Un regime fiscale speciale è stato introdotto nel 1992 dal governo al fine di indurre gli individui titolari di grandi patrimoni a prendere la residenza in Gibilterra. In presenza di determinate condizioni questi contribuenti, definiti “High Net Worth Individuals”(HNWI) ossia individui con un alto patrimonio netto, vengono tassati fino ad un reddito di 60.000 GBP. Una delle condizioni che debbono essere soddisfatte al fine di poter beneficiare di tale regime è data dalla disponibilità in via esclusiva di una residenza nel territorio. È inoltre necessario che il soggetto non abbia avuto la residenza nel territorio nei 5 anni precedenti la richiesta.
Un ulteriore regime agevolativo è riconosciuto a quei lavoratori che abbiano particolari e riconosciute capacità professionali e che abbiano redditi annui superiori a 100.000 sterline. Lo status di High Executives Possessing Specialist Skills” (HEPPS) è riconosciuto solo a quegli individui che abbiano capacità tali da poter promuovere o favorire lo svolgimento di attività economiche nel territorio di Gibilterra. È inoltre necessario aver avuto la residenza all’estero nei 3 anni precedenti. L’imposta massima a carico di tali contribuenti per ciascun anno non può eccedere i 27.500 GBP.

3.  L’imposta sul reddito delle società
Soggetti passivi sono non solo le società ma anche i trust, le associazioni in partecipazione e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
Una persona giuridica è considerata residente nel territorio di Gibilterra se l’attività di gestione e controllo dell’attività viene esercitata nel territorio o se l’attività viene svolta nel territorio mentre la gestione ed il controllo della stessa vengono posti in essere all’estero ma da individui che sono residenti in Gibilterra.
Non è prevista una normativa fiscale in materia di gruppi di imprese.

3.1 Base imponibile
Costituisce base imponibile il reddito derivante dall’esercizio dell’attività al netto delle deduzioni e detrazioni riconosciute per legge.
Rientra nella base imponibile il reddito ovunque prodotto dal soggetto.
Alcune tipologie di reddito sono peraltro escluse da tassazione. Non vengono infatti tassati ad esempio:
– i dividendi percepiti da un’altra società residente;
– gli interessi percepiti da banche ed altre istituzioni finanziarie autorizzate ad operare nel territorio;
– i redditi derivanti da titoli emessi dal governo o da altre autorità pubbliche.

3.2 Deduzioni e detrazioni
Le spese sono considerate generalmente deducibili qualora siano state sostenute interamente ed esclusivamente al fine di produrre il reddito della società.
Le detrazioni più significative si riferiscono alle spese per acquisto di impianti e macchinari che fino ad un importo di 30.000 GBP sono detraibili interamente nell’anno in cui sono sostenute e le spese per attrezzature di tipo informatico detraibili fino ad un importo di 50.000 GBP nell’anno dell’acquisto. La parte  eccedente viene detratta in base all’aliquota del 25 % negli anni successivi.

3.3 Aliquota fiscale
Per il periodo di imposta che va dal 1 luglio 2009 al 30 giugno 2010 l’aliquota standard è del 22 %.
Le piccole aziende, intendendosi per tali quelle che hanno profitti inferiori a 35.000 GBP, sono tassate con aliquota del 20%. Le nuove attività imprenditoriali intraprese successivamente al 1 luglio 2009 beneficiano dell’aliquota ridotta del 10 %. A partire dal 1° gennaio 2011 si applicherà un’aliquota del 10 % a tutte le società fatta eccezione per quelle che operano nel settore energetico, della telefonia, dei carburanti, dell’elettricità e per quelle che forniscono acqua. Per queste ultime l’aliquota sarà del 20 %.

3.4 Obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte
Il periodo di imposta va dal 1° luglio al 31 giugno dell’anno successivo. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre successivo al periodo cui si riferisce ed il pagamento dell’imposta è dovuto entro il 28 febbraio.

4.  Altre imposte e tasse
I contribuenti non sono assoggettati ad IVA, né ad imposte di successione e donazione.
Non sono previste inoltre imposte sui capital gain.
La normativa prevede viceversa dazi di importazione su determinati beni che sono generalmente tassati con aliquota del 12 %.
L’imposta di bollo è applicabile agli atti di trasferimento con aliquota variabile dallo 0 al 2,5 %.
Sono inoltre previste imposte di fabbricazione e consumo su oli minerali, vino, tabacco e sui liquori.

5. Aspetti internazionali
Il 23 aprile 2010 Gibilterra e Paesi Bassi hanno concluso un accordo per lo scambio di informazioni Tax Information Exchange Agreement (ARCI).
Altri accordi per lo scambio di informazioni sono stati recentemente stipulati con Finlandia, Regno Unito, Groenlandia e Stati Uniti.
La stipula di più di 12 accordi di questo tipo, già nell’ottobre del 2009, ha consentito a Gibilterra di acquisire lo status di paese “White list”. Questo nuovo criterio di inserimento nella lista suddetta è stato introdotto dal G20 nell’aprile del 2009.

Forma di governo: monarchia parlamentare (territorio d’oltremare del Regno Unito)
Capitale: Gibilterra
Moneta: sterlina di Gibilterra (GBP)
Lingua ufficiale: inglese

Fonte: Fisco Oggi […]

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Dalle giurisdizioni

Types of Legal Entities

TYPES OF LEGAL ENTITIES

Overview

Different types of legal business entities are defined in the legal systems of various countries. In Gibraltar, these range from Sole Traders and Partnerships to Limited Companies and Trusts, as well as various other specialised types of structures. A quick description of each follows.

Sole Traders

Sole traders undoubtedly have an entrepreneurial spirit. They are able to manage their business affairs on their own, either under their own name or under a business or trading title. The advantages of being a sole trader include that they are essentially their own bosses and, moreover, they and they alone stand to gain from their business’s profits.
Sole traders have total control over their business and its assets. Generally, monies can be moved between business and personal accounts almost without restrictions, though accounts and records must be declared and kept for taxation purposes.
Sole traders also have unlimited liability and are consequently personally responsible for any losses the business may incur, thus their possessions and assets (including property and personal belongings) could be at risk if the debts incurred by the business are not paid.
It is also worth noting that it may be harder to secure finance if registered as a sole trader. Nonetheless, there are a number of funding sources available, ranging from personal savings to EU Funding, which can assist with the costs that usually burdens most start-ups.

Partnerships

Partnerships are essentially agreements between two or more people who are setting up in business together and jointly contribute finance, time and skills to the venture. Partnerships may trade under the names of the partners or under a business name.

The rights and obligations of the partners are set out in a specifically prepared Deed of Partnership or, in the absence of such documents, under the Partnership Principal Act 1895.

A partnership is effectively an amalgamation of sole traders and the same advantages and disadvantages broadly apply as to a sole trader. It must be noted that claims against one partner can result in a claim against the other(s).
Conversely, a Limited Liability Partnership (LLP) shares many of the features of a normal partnership, save that it also offers reduced personal responsibility for business debts. In other words, unlike members of ordinary partnerships, the LLP itself is responsible for any debts that it incurs, not the individual partners.

Limited Liability Partnership

An LLP has elements of partnerships and corporations. In an LLP one partner is not responsible or liable for another partner’s misconduct or negligence. This is an important difference from that of a typical partnership.

In an LLP, all partners have a form of limited liability for each individual’s protection within the partnership, similar to that of the shareholders of a corporation. However, unlike corporate shareholders, the partners have the right to manage the business directly, whereas corporate shareholders have to elect a board of directors under the laws of various state charters.

The board organizes itself (also under the laws of the various state charters) and hires corporate officers who then have, as corporate individuals, the legal responsibility to manage the corporation in its best interests. An LLP also contains a different level of tax liability than a corporation.

Limited Companies

In accordance with the Companies Act 1930, companies are required to be incorporated in Gibraltar as:

• A company limited by shares

• A company limited by guarantee with or without a share capital

• An unlimited company with or without share capital

The services of a professional (lawyer, accountant or company manager) should be sought when incorporating a limited company, although this is not a strict requirement.
A limited company may own assets, enter into contracts, borrow and lend money, and sue and be sued in its own name. The legal personality of the limited company is separated from its individual shareholders (owners), but please note that it is sometimes common practice for banks and landlords to seek personal guarantees from the directors, making them personally liable for obligations should the business fail.
The liabilities of a company are distinct from those of its shareholders. The company is liable for its debts to the full extent of its assets, but this liability does not extend to the personal assets of its shareholders. A company also has perpetual existence, so the ownership can pass at any time through the transfer of the shares, this being an ideal vehicle for expansion.
There are some points that need to be noted on the subject of company incorporation: all companies must comply with the provisions of the Companies Act; normally there are fees for the management of a company; company details, even if limited by shares, can be disclosed, including memorandum and articles of association. Accounts and other returns are necessary and are normally an annual requirement. There are numerous regulations governing the administration of a company, with the duties, responsibilities and liabilities of directors being set out in the Companies Act 1930.

The first step when forming a Gibraltar Company is to ensure that the proposed name is acceptable to the Company Registrar. Once the name is approved, the following documents require to be submitted in accordance with the provisions of the Companies Act:

• Memorandum of Association

• Articles of Association

• Declaration of Compliance

• Notice of Situation of Registered Office

• Statement of Nominal Share Capital

A registration fee is payable at the time of presentation of the documents. The Memorandum and Articles of Association must be embossed with the appropriate Stamp Duty.
The time taken to incorporate a Company is normally between one and two days. A Certificate of Incorporation is issued. Under Gibraltar legislation only barristers or acting solicitors of the Supreme Court may incorporate Companies for gain.
Protected Cell Companies (PCC)

The Protected Cell Companies Act provides for a PCC to create one or more cells for the purpose of segregating and protecting cellular assets. As a result, the rights of creditors would be limited to the assets of the cell of which they are creditors.
The PCC may, in respect of any of its cells, create and issue shares (the cell shares) the proceeds of which (the cell share capital) are comprised of the cellular assets attributable to the cell in respect of which the cell shares were issued. A PCC may also pay a dividend on individual cells (a cellular dividend), subject to available profits, and by reference to the assets and liabilities of the cell.

A company may be incorporated as a PCC or converted, if permitted by its Articles, into a PCC. The name of the company would include reference to its PCC status and each cell must have its own distinct name or designation.

Insurance companies and collective investment schemes require the consent and approval of the Financial Services Commission before operating as a PCC. An annual licence fee of £3,000, plus £1,000 per cell, is currently payable to the Financial Services Commission.

Trusts

In common law legal systems, a trust is a relationship in which a person or entity (the trustee) holds legal title to certain property (the trust property or trust corpus), but is bound by a fiduciary duty to exercise that legal control for the benefit of one or more individuals or organisations (the beneficiary), who hold beneficial or equitable title. The trust is governed by the terms of the (usually) written trust agreement and local law. The entity (one or more individuals, a partnership, or a corporation) that creates the trust is called the settlor (in other jurisdictions: the trustor, grantor, donor or creator). The common benefits that trust arrangements offer include providing personal and financial safeguards for family and other beneficiaries, postponing or avoiding unnecessary taxes, and establishing a means of controlling or administering property as well as meeting other social or commercial goals.
In certain circumstances, the income received by a trust or beneficiary under a trust may be exempted from paying income tax in Gibraltar. The Trustee Act is the main legislation governing trusts in Gibraltar. Such trusts are particularly attractive to a non-resident in Gibraltar because there is no estate duty, inheritance tax, capital gains tax, wealth tax or gift tax applicable in Gibraltar. No stamp duty is payable on the transfer of any assets (other than on real estate situated in Gibraltar) held by such a trust.
The trust commonly known as the Asset Protection Trust seeks to protect the assets of a settlor from such situations as political strife, forced repatriation, confiscatory taxes, exchange controls and, most recently, risks associated with litigation arising out of malpractice or negligence suits. However, such trusts may be invaded by a creditor of the settlor should it be revealed that transfers into the trust lacked legal propriety.

Non-profit Making Organizations

Non-profit making organizations are also known as ‘not for profit’ organizations. It is the name given to a legal entity that does not accrue money for profit or personal gain.

Examples of such organizations include:

• Associations

• Clubs

• Societies

• Charities

A non-profit making organizations can be setup as a trust, company or in even an incorporated association, as is the case with a registered charity. In Gibraltar, a charity is registered with the Charity Commissioner at the Supreme Court. One of the advantages of registering as a charitable organization includes that you are exempt from paying certain taxes once certified. It is likewise possible to set up a charity to not only create awareness for your causes but also as a way to fund your operations. Trusts and bodies partly established for charitable purposes are sometimes likewise considered as, or treated as, charities.

For more informations contact Ascheri & Partners Ltd
info@ascheri.co.uk

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Dalle giurisdizioni

Francia: la società per azioni semplificata

Per lo sviluppo economico del paese si rendono opportuni adeguamenti delle norme societarie. Per rendere più agevole lo stumento della società per azioni ecco quella semplificata.

La SAS, società per azioni semplificata, è uno statuto giuridico più interessante della stessa SARL, società a responsabilità limitata, ed è particolarmente idonea per ogni tipo di impresa, indipendentemente dalle dimensioni. Unica limitazione non può ricorrere al pubblico risparmio. Questa società commerciale, dopo le modifiche introdotte a partire dal 1 gennaio 2009, è predestinata a rimpiazzare o ad essere almeno progressivamente predominante sulla più anziana e più conosciuta delle società: la SARL (società a responsabilità limitata) ed anche sull’EURL (impresa uni personale a responsabilità limitata) con la SASU (società per azioni semplificata unipersonale).

Le principali caratteristiche sono una grande duttilità di funzionamento e la possibilità per i soci di regolamentare negli statuti le condizioni per diventare soci e per recedere dalla società.

Soci

Una società per azioni semplificata può essere costituita da uno o più soci, persone fisiche o morali. Nel caso di un solo socio di parla di SASU, società per azioni semplificata unipersonale

Impegno finanziario

Dal 1 gennaio 2009, i soci fissano liberamente l’ammontare del capitale sociale.
I soci possono effettuare apporti in denaro o in natura.
Gli apporti d’opera sono ormai autorizzati, ma non concorrono alla formazione del capitale sociale e sono effettuati in cambio di azioni inalienabili.
Almeno la metà degli apporti in denaro deve essere liberata al momento della costituzione, la parte restante entro cinque anni.
La SAS può avere un capitale variabile: caratteristica di particolare interesse pratico.
Non può fare un ricorso pubblico al risparmio.

Responsabilità:

• Soci , responsabilità limitata agli apporti.

• Dirigenti ,

• Responsabilità civile dell’imprenditore, specialmente in caso di errori di gestione,.

• Responsabilità penale dell’imprenditore.

Funzionamento

I soci determinano liberamente negli statuti le regole di organizzazione della società:

• Nomina di un Presidente unico o di un organo collegiale di direzione all’interno del quale è scelto un presidente che è abilitato ad impegnare la società.

• Possibilità di scegliere un dirigente non azionista.

• Possibilità di designare una persona morale come dirigente

• Modalità di nomina e di revoca degli amministratori

• Possibilità di delegare alcuni poteri a dei comitati speciali.

La SAS ha l’obbligo di designare un rappresentante legale che può essere il Presidente o una persona avente i titolo di Direttore generale o di Direttore generale Delegato.

Decisioni collettive.

I soci possono determinare liberamente negli statuti le modalità per l’adozione delle decisioni collettive: definizione delle decisioni che devono essere prese collettivamente, formalità, quorum e maggioranze.
Essi possono allo stesso modo prevedere un organo di sorveglianza del o dei dirigenti.

Alcune decisioni devono obbligatoriamente essere prese collettivamente, sia in Assemblea Generale sia con tutti gli altri mezzi, ( come la consultazione scritta dei soci, la votazione a distanza, acc.): approvazione dei conti e riparto degli utili, modificazione del capitale sociale, fusione, scissione, scioglimento della società, nomina dei revisori dei conti.

Nomina obbligatoria di uno o più revisori dei conti.

A far data dal 1° gennaio 2009, l’obbligo di nominare un revisore dei conti nelle Società per Azioni Semplificata è obbligatorio quando ricorrono le condizioni seguente:

• La SAS supera alla chiusura dell’esercizio due dei seguenti limiti: totale del bilancio superiore a 1.000.00 di euro, volume d’affari netto superiore a 2.000.000 di euro e/o numero medio dei dipendenti occupati in permanenza nel corso dell’esercizio superiore a 20 salariati,

• La SAS controlla o è controllata da una o più società.

• Uno o più soci, rappresentanti almeno un decimo del capitale domandano al Presidente del Tribunale la nomina di un Revisore dei Conti.

Particolarità della SASU amministrata da un socio unico persona fisica.

A far data dal 1° gennaio 2009, le SASU nella quale il socio unico è Presidente beneficiano di regole di costituzione e di funzionamento semplificate.

Non è più richiesta al momento dell’immatricolazione della società l’inserzione di un avviso nel Bollettino Ufficiale degli annunci civili e commerciali.

Il dirigente è dispensato di:

• Approvare i conti della società. Questa formalità è considerata rispettata con il deposito dei conti annuali e dell’inventario alla Cancelleria del Tribunale di Commercio.

• Depositare alla Cancelleria del Tribunale di Commercio il rapporto sulla gestione. Questo documento deve ciò nonostante essere tenuto a disposizione di chiunque ne faccia domanda.

• Menzionare sul registro della società le ricevute rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale al momento del deposito dei conti annuali.

Da notare. La legge 19 ottobre 2009 che favorisce il credito alle piccole e medie imprese sopprime l’obbligo di redigere un rapporto sulla gestione a condizione di rispettare le condizioni dei massimali ( totale di bilancio, giro d’affari e numero medio dei dipendenti).

L’applicazione di queste disposizioni è subordinata alla pubblicazione di un decreto che fisserà l’ammontare dei massimali da non superare alla chiusura dell’esercizio per poter avvalersi di queste misure semplificativi.

Regime fiscale

Imposizione secondo il regime dell’imposta sulle società

Si può esercitare l’opzione per la tassazione col sistema dei BIC per gli esercizi aperti dopo il 6 agosto 2008.

Questa opzione è permessa alle SAS , a condizione che:

• Esercitino un’attività commerciale, artigianale, agricola o liberale ( resta esclusa l’attività di gestione in proprio del patrimonio immobiliare o mobiliare).

• Siano state creste da almeno 5 anni al momento dell’opzione.

• Impiegano meno di 50 dipendenti e realizzino un Volume di Affari o un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.

• Non sia quotata su di un mercato regolamentato.

• I diritti di voto appartengano per almeno il 50% a persone fisiche e per almeno il 34% ai dirigenti dell’impresa o ai membri della loro famiglia(intesa in senso fiscale)

Per l’esercizio dell’opzione occorre l’unanimità dei soci.

L’opzione può essere formulata presso i servizi fiscali nei primi tre mesi dell’esercizio nel corso del quale deve essere applicata.

L’opzione è valida per cinque esercizi e può essere revocata, in questo caso l’impresa non potrà più chiedere si essere assoggettata all’imposta sui redditi.

Regime fiscale dei dirigenti

Per il Presidente assoggettamento all’imposta sui redditi nella categoria dei salari; applicazione della deduzione forfettaria per spese professionale in misura del 10% oppure deduzione delle spese professionali reali e giustificate.

La SAS, società per azioni semplificata, è uno statuto giuridico più interessante della stessa SARL, società a responsabilità limitata, ed è particolarmente idonea per ogni tipo di impresa, indipendentemente dalle dimensioni. Unica limitazione non può ricorrere al pubblico risparmio. Questa società commerciale, dopo le modifiche introdotte a partire dal 1 gennaio 2009, è predestinata a rimpiazzare o ad essere almeno progressivamente predominante sulla più anziana e più conosciuta delle società: la SARL (società a responsabilità limitata) ed anche sull’EURL (impresa uni personale a responsabilità limitata) con la SASU (società per azioni semplificata unipersonale).

Le principali caratteristiche sono una grande duttilità di funzionamento e la possibilità per i soci di regolamentare negli statuti le condizioni per diventare soci e per recedere dalla società.

Soci

Una società per azioni semplificata può essere costituita da uno o più soci, persone fisiche o morali. Nel caso di un solo socio di parla di SASU, società per azioni semplificata unipersonale

Impegno finanziario

Dal 1 gennaio 2009, i soci fissano liberamente l’ammontare del capitale sociale.
I soci possono effettuare apporti in denaro o in natura.
Gli apporti d’opera sono ormai autorizzati, ma non concorrono alla formazione del capitale sociale e sono effettuati in cambio di azioni inalienabili.
Almeno la metà degli apporti in denaro deve essere liberata al momento della costituzione, la parte restante entro cinque anni.
La SAS può avere un capitale variabile: caratteristica di particolare interesse pratico.
Non può fare un ricorso pubblico al risparmio.

Responsabilità:

• Soci , responsabilità limitata agli apporti.

• Dirigenti ,

• Responsabilità civile dell’imprenditore, specialmente in caso di errori di gestione,.

• Responsabilità penale dell’imprenditore.

Funzionamento

I soci determinano liberamente negli statuti le regole di organizzazione della società:

• Nomina di un Presidente unico o di un organo collegiale di direzione all’interno del quale è scelto un presidente che è abilitato ad impegnare la società.

• Possibilità di scegliere un dirigente non azionista.

• Possibilità di designare una persona morale come dirigente

• Modalità di nomina e di revoca degli amministratori

• Possibilità di delegare alcuni poteri a dei comitati speciali.

La SAS ha l’obbligo di designare un rappresentante legale che può essere il Presidente o una persona avente i titolo di Direttore generale o di Direttore generale Delegato.

Decisioni collettive.

I soci possono determinare liberamente negli statuti le modalità per l’adozione delle decisioni collettive: definizione delle decisioni che devono essere prese collettivamente, formalità, quorum e maggioranze.
Essi possono allo stesso modo prevedere un organo di sorveglianza del o dei dirigenti.

Alcune decisioni devono obbligatoriamente essere prese collettivamente, sia in Assemblea Generale sia con tutti gli altri mezzi, ( come la consultazione scritta dei soci, la votazione a distanza, acc.): approvazione dei conti e riparto degli utili, modificazione del capitale sociale, fusione, scissione, scioglimento della società, nomina dei revisori dei conti.

Nomina obbligatoria di uno o più revisori dei conti.

A far data dal 1° gennaio 2009, l’obbligo di nominare un revisore dei conti nelle Società per Azioni Semplificata è obbligatorio quando ricorrono le condizioni seguente:

• La SAS supera alla chiusura dell’esercizio due dei seguenti limiti: totale del bilancio superiore a 1.000.00 di euro, volume d’affari netto superiore a 2.000.000 di euro e/o numero medio dei dipendenti occupati in permanenza nel corso dell’esercizio superiore a 20 salariati,

• La SAS controlla o è controllata da una o più società.

• Uno o più soci, rappresentanti almeno un decimo del capitale domandano al Presidente del Tribunale la nomina di un Revisore dei Conti.

Particolarità della SASU amministrata da un socio unico persona fisica.

A far data dal 1° gennaio 2009, le SASU nella quale il socio unico è Presidente beneficiano di regole di costituzione e di funzionamento semplificate.

Non è più richiesta al momento dell’immatricolazione della società l’inserzione di un avviso nel Bollettino Ufficiale degli annunci civili e commerciali.

Il dirigente è dispensato di:

• Approvare i conti della società. Questa formalità è considerata rispettata con il deposito dei conti annuali e dell’inventario alla Cancelleria del Tribunale di Commercio.

• Depositare alla Cancelleria del Tribunale di Commercio il rapporto sulla gestione. Questo documento deve ciò nonostante essere tenuto a disposizione di chiunque ne faccia domanda.

• Menzionare sul registro della società le ricevute rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale al momento del deposito dei conti annuali.

Da notare. La legge 19 ottobre 2009 che favorisce il credito alle piccole e medie imprese sopprime l’obbligo di redigere un rapporto sulla gestione a condizione di rispettare le condizioni dei massimali ( totale di bilancio, giro d’affari e numero medio dei dipendenti).

L’applicazione di queste disposizioni è subordinata alla pubblicazione di un decreto che fisserà l’ammontare dei massimali da non superare alla chiusura dell’esercizio per poter avvalersi di queste misure semplificativi.

Regime fiscale

Imposizione secondo il regime dell’imposta sulle società

Si può esercitare l’opzione per la tassazione col sistema dei BIC per gli esercizi aperti dopo il 6 agosto 2008.

Questa opzione è permessa alle SAS , a condizione che:

• Esercitino un’attività commerciale, artigianale, agricola o liberale ( resta esclusa l’attività di gestione in proprio del patrimonio immobiliare o mobiliare).

• Siano state creste da almeno 5 anni al momento dell’opzione.

• Impiegano meno di 50 dipendenti e realizzino un Volume di Affari o un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.

• Non sia quotata su di un mercato regolamentato.

• I diritti di voto appartengano per almeno il 50% a persone fisiche e per almeno il 34% ai dirigenti dell’impresa o ai membri della loro famiglia(intesa in senso fiscale)

Per l’esercizio dell’opzione occorre l’unanimità dei soci.

L’opzione può essere formulata presso i servizi fiscali nei primi tre mesi dell’esercizio nel corso del quale deve essere applicata.

L’opzione è valida per cinque esercizi e può essere revocata, in questo caso l’impresa non potrà più chiedere si essere assoggettata all’imposta sui redditi.

Regime fiscale dei dirigenti

Per il Presidente assoggettamento all’imposta sui redditi nella categoria dei salari; applicazione della deduzione forfettaria per spese professionale in misura del 10% oppure deduzione delle spese professionali reali e giustificate.

La SAS, società per azioni semplificata, è uno statuto giuridico più interessante della stessa SARL, società a responsabilità limitata, ed è particolarmente idonea per ogni tipo di impresa, indipendentemente dalle dimensioni. Unica limitazione non può ricorrere al pubblico risparmio. Questa società commerciale, dopo le modifiche introdotte a partire dal 1 gennaio 2009, è predestinata a rimpiazzare o ad essere almeno progressivamente predominante sulla più anziana e più conosciuta delle società: la SARL (società a responsabilità limitata) ed anche sull’EURL (impresa uni personale a responsabilità limitata) con la SASU (società per azioni semplificata unipersonale).

Le principali caratteristiche sono una grande duttilità di funzionamento e la possibilità per i soci di regolamentare negli statuti le condizioni per diventare soci e per recedere dalla società.

Soci

Una società per azioni semplificata può essere costituita da uno o più soci, persone fisiche o morali. Nel caso di un solo socio di parla di SASU, società per azioni semplificata unipersonale

Impegno finanziario

Dal 1 gennaio 2009, i soci fissano liberamente l’ammontare del capitale sociale.
I soci possono effettuare apporti in denaro o in natura.
Gli apporti d’opera sono ormai autorizzati, ma non concorrono alla formazione del capitale sociale e sono effettuati in cambio di azioni inalienabili.
Almeno la metà degli apporti in denaro deve essere liberata al momento della costituzione, la parte restante entro cinque anni.
La SAS può avere un capitale variabile: caratteristica di particolare interesse pratico.
Non può fare un ricorso pubblico al risparmio.

Responsabilità:

• Soci , responsabilità limitata agli apporti.

• Dirigenti ,

• Responsabilità civile dell’imprenditore, specialmente in caso di errori di gestione,.

• Responsabilità penale dell’imprenditore.

Funzionamento

I soci determinano liberamente negli statuti le regole di organizzazione della società:

• Nomina di un Presidente unico o di un organo collegiale di direzione all’interno del quale è scelto un presidente che è abilitato ad impegnare la società.

• Possibilità di scegliere un dirigente non azionista.

• Possibilità di designare una persona morale come dirigente

• Modalità di nomina e di revoca degli amministratori

• Possibilità di delegare alcuni poteri a dei comitati speciali.

La SAS ha l’obbligo di designare un rappresentante legale che può essere il Presidente o una persona avente i titolo di Direttore generale o di Direttore generale Delegato.

Decisioni collettive.

I soci possono determinare liberamente negli statuti le modalità per l’adozione delle decisioni collettive: definizione delle decisioni che devono essere prese collettivamente, formalità, quorum e maggioranze.
Essi possono allo stesso modo prevedere un organo di sorveglianza del o dei dirigenti.

Alcune decisioni devono obbligatoriamente essere prese collettivamente, sia in Assemblea Generale sia con tutti gli altri mezzi, ( come la consultazione scritta dei soci, la votazione a distanza, acc.): approvazione dei conti e riparto degli utili, modificazione del capitale sociale, fusione, scissione, scioglimento della società, nomina dei revisori dei conti.

Nomina obbligatoria di uno o più revisori dei conti.

A far data dal 1° gennaio 2009, l’obbligo di nominare un revisore dei conti nelle Società per Azioni Semplificata è obbligatorio quando ricorrono le condizioni seguente:

• La SAS supera alla chiusura dell’esercizio due dei seguenti limiti: totale del bilancio superiore a 1.000.00 di euro, volume d’affari netto superiore a 2.000.000 di euro e/o numero medio dei dipendenti occupati in permanenza nel corso dell’esercizio superiore a 20 salariati,

• La SAS controlla o è controllata da una o più società.

• Uno o più soci, rappresentanti almeno un decimo del capitale domandano al Presidente del Tribunale la nomina di un Revisore dei Conti.

Particolarità della SASU amministrata da un socio unico persona fisica.

A far data dal 1° gennaio 2009, le SASU nella quale il socio unico è Presidente beneficiano di regole di costituzione e di funzionamento semplificate.

Non è più richiesta al momento dell’immatricolazione della società l’inserzione di un avviso nel Bollettino Ufficiale degli annunci civili e commerciali.

Il dirigente è dispensato di:

• Approvare i conti della società. Questa formalità è considerata rispettata con il deposito dei conti annuali e dell’inventario alla Cancelleria del Tribunale di Commercio.

• Depositare alla Cancelleria del Tribunale di Commercio il rapporto sulla gestione. Questo documento deve ciò nonostante essere tenuto a disposizione di chiunque ne faccia domanda.

• Menzionare sul registro della società le ricevute rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale al momento del deposito dei conti annuali.

Da notare. La legge 19 ottobre 2009 che favorisce il credito alle piccole e medie imprese sopprime l’obbligo di redigere un rapporto sulla gestione a condizione di rispettare le condizioni dei massimali ( totale di bilancio, giro d’affari e numero medio dei dipendenti).

L’applicazione di queste disposizioni è subordinata alla pubblicazione di un decreto che fisserà l’ammontare dei massimali da non superare alla chiusura dell’esercizio per poter avvalersi di queste misure semplificativi.

Regime fiscale

Imposizione secondo il regime dell’imposta sulle società

Si può esercitare l’opzione per la tassazione col sistema dei BIC per gli esercizi aperti dopo il 6 agosto 2008.

Questa opzione è permessa alle SAS , a condizione che:

• Esercitino un’attività commerciale, artigianale, agricola o liberale ( resta esclusa l’attività di gestione in proprio del patrimonio immobiliare o mobiliare).

• Siano state creste da almeno 5 anni al momento dell’opzione.

• Impiegano meno di 50 dipendenti e realizzino un Volume di Affari o un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.

• Non sia quotata su di un mercato regolamentato.

• I diritti di voto appartengano per almeno il 50% a persone fisiche e per almeno il 34% ai dirigenti dell’impresa o ai membri della loro famiglia(intesa in senso fiscale)

Per l’esercizio dell’opzione occorre l’unanimità dei soci.

L’opzione può essere formulata presso i servizi fiscali nei primi tre mesi dell’esercizio nel corso del quale deve essere applicata.

L’opzione è valida per cinque esercizi e può essere revocata, in questo caso l’impresa non potrà più chiedere si essere assoggettata all’imposta sui redditi.

Regime fiscale dei dirigenti

Per il Presidente assoggettamento all’imposta sui redditi nella categoria dei salari; applicazione della deduzione forfettaria per spese professionale in misura del 10% oppure deduzione delle spese professionali reali e giustificate.

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Dalle giurisdizioni

Irlanda: costituzione società

512px-Irish_flag_dublinSecondo la legislazione irlandese sono previste le seguenti forme di società: Private Limited Company;- Guarantee Company ; Unlimited Company ; Public Limited Company (PLC); Societas Europaea Company (SE).

Secondo la legislazione irlandese sono previste le seguenti forme di società:
Private Limited Company – Società a responsabilità limitata, è il tipo di società più frequentemente usato per i privati, aziende ed imprese. La qualificazione esatta sarebbe quella di società per azioni in cui la responsabilità dei soci è limitata al capitale sociale sottoscritto.

Guarantee Company – utilizzata dagli enti di beneficienza a fini scolastici o religiosi, associazioni sportive, ed altre operazioni non – benefit
Unlimited Company – Società utilizzate per operazioni di poco rischio, la responsabilità illimitata dei soci comunque può essere limitata al secondo stadio, quando gli azionisti sono società a responsabilità limitata.
Public Limited Company (PLC) Società finalizzate alla quotazione in borsa.
Societas Europaea Company (SE) – La Società Europea (SE) è una società per azioni costituita in base al Regolamento UE adottato da tutti gli stati membri.

In questa sede ci occupiamo delle caratteristiche della Limited ( Private Limited Company).

 

Denominazione sociale.

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve obbligatoriamente contenere l`indicazione Limited o Ltd che è una persona giuridica autonoma e distinta rispetto ai soci ed alle persone che curano gli affari e la gestione della società.
La denominazione sociale coincide con il nome commerciale ed ha la particolarità che deve essere unico e , per evitare errori o confusioni, non può essere simile, neppure foneticamente o visivamente, a quello di società costituite in precedenza.

Le cautele e le restrizioni riguardo alla denominazione sociale sono numerose ; la denominazione sociale è soggetta ad approvazione ed accettazione da parte del CRO, Companies Registration Office, equivalente alla Camera di Commercio.

Alcune parole possono essere usate nella denominazione sociale solo se c’è una preventiva autorizzazione delle competenti autorità: Banca centrale d’Irlanda, Ministero del Commercio, ed altre.

Con la registrazione della società la denominazione è legalmente protetta contro chiunque costituisca una società con un nome simile.

 

Sigillo

La legge irlandese esige che tutte le società a responsabilità limitata abbiano un sigillo ufficiale dell’azienda.

Sede sociale.

La sede della società deve essere in Irlanda e l’indirizzo della società deve essere indicato su tutti i documenti aziendali. E’ possibile avere un indirizzo commerciale diverso dalla Sede ma entrambi devono essere in Irlanda.

 

Amministratori.

Gli amministratori debbono essere almeno due, anche nel caso di società unipersonale, e devono essere persone fisiche che abbiano compiuto i diciotto anni. Le società non possono essere amministratori.
Almeno un amministratore deve essere residente nella Unione Europea, in alternativa occorre emettere un “ Non resident director Bond” per Euro 25,394.76 che ha lo scopo di assicurare il corretto rispetto dei rapporti con il “Companies Registration Office “, equivalente alla Camera di Commercio, ed al “Revenue Commissioners “, equivalente all’ Agenzia delle Entrate.

Gli incarichi di amministratore o componente di consiglio di amministrazione sono limitati a 25 società.

 

Segretario della società

Ogni società, comprese le società uni personali, deve avere almeno un Segretario che può essere sia una persona fisica sia una società. Può essere Segretario uno degli Amministratori.
Il segretario deve garantire che vengano soddisfatti tutti gli obblighi contabili, fiscali ed amministrativi.

In particolare il Segretario ha i seguenti compiti ed obbligazioni:

– Tenuta del registro degli Amministratori e dei Segretari;

– Rilascio dei certificati azionari e delle certificazioni in caso di trasferimento di quote o azioni;

– Tenuta del registro dei soci e degli Obbligazionisti:

– Esecuzione o controllo delle registrazioni contabili;

– Deposito degli atti e dei documenti , comprese le variazioni di Amministratori e Segretari, presso il Companies Registration Office.

 

Ready Made Companies ( Società pre costituite).

In Irlanda non sono ammesse le società Ready Made ( precostituite). Se si ha urgenza di avere una società con numero di registrazione bisogna far ricorso ad altre giurisdizioni: Regno Unito abitualmente.

 

Oggetto sociale.

Lo scopo e l’oggetto sociale devono essere dettagliatamente definiti nello Statuto e nell’Atto costitutivo e devono corrispondere ad un codice NACE.
Il NACE è un sistema di classificazione pan europeo delle attività.
Questo codice è usato, tra l’altro, dall’Ufficio Centrale di Statistica Irlandese. Se una società esercita più attività deve indicare il codice NACE dell’attività prevalente.

 

Capitale sociale

Il capitale sociale è determinato liberamente, non vi è alcun capitale massimo.

L’ obbligo di versare il capitale deliberato è limitato al valore nominale di due azioni o di una azione nel caso di società unipersonale.

Sono ammesse diverse categorie di azioni: ordinarie, privilegiate, con o senza diritto di voto.

 

Soci

La società può essere costituita da uno o più soci.

La società costituita da un solo socio può essere trasformata senza formalità in una società con più soci.

Allo stesso modo una società costituita da più soci diviene società unipersonale quando tutte le azioni appartengono allo stesso socio.

I dipendenti possono acquistare azioni della società.

 

Assemblee

Tutte le decisioni sono adottate nel corso di Assemblee Generali. Ogni anno deve essere tenuta almeno una assemblea annuale che approva i rendiconti.

Per le società uni personali il socio unico può prendere decisioni o compiere atti senza tenere una formale riunione. Tuttavia queste decisioni devono risultare in forma scritta ed essere registrate nei libri della società.

 

Dichiarazioni dei redditi

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno. Per le società costituite nel secondo semestre di un anno la dichiarazione del periodo può essere unificata con quella dell’anno successivo.

 

Vantaggi

Nella Limited vi è netta scissione fra il patrimonio dei soci e degli amministratori e quello della società.

In caso di insolvenza, fallimento e liquidazione i creditori possono agire solo sui beni della società. Gli Amministratori della società, Director e Secretary, non hanno alcuna responsabilità personale e gli azionisti sono responsabili per il capitale versato e per i residui decimi in caso di capitale sottoscritto e non interamente versato.

Gli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali sono semplici.

Il vantaggio maggiore è rappresentato dal basso tasso dell’imposta sulle società che è contenuto nella misura del 12,50% il che rende l’Irlanda un paese molto interessante per lo sviluppo di qualsivoglia attività commerciale o professionale.

[…]

Dalle giurisdizioni

Le non résident français face à l’impôt de solidarité sur la fortune.

franceLe non résident français face à l’impôt de solidarité sur la fortune à l’occasion de l’achat d’un bien immobilier situé en France

 Il est utile de préciser que l’impôt de solidarité sur la fortune est dû par les personnes physiques dont le patrimoine, apprécié globalement, excède le seuil d’imposition au 1er janvier.

            Les personnes domiciliées hors de France ne sont imposables que sur les biens situés en France.

             Les personnes imposables

             1°/ Seules les personnes physiques sont assujetties à l’impôt de solidarité sur la fortune, les personnes morales (ex: les sociétés) ne le sont jamais.

             2°/ Sont assujetties les personnes physiques domiciliées en France, et domiciliées hors de France.

            Sous réserve des conventions internationales le domicile fiscal est celui défini par l’article 4 B* du Code général des impôts pour l’application de l’impôt sur le revenu.

*Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A :   a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;            b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;                                                 c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l’Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus.

En conséquence, doit être considéré comme une personne non domiciliée en France, une personne qui ne répond pas aux critères ci-dessus.

              Les biens imposables

             1°/ Le principe

             Constituent pour cette catégorie de personne, des biens situés en France :

 Les meublescorporels,

  • Les immeubles, droits immobiliers, actions ou parts de sociétés,
  • Les créances sur un débiteur établi en France et les valeurs mobilières émises par l’Etat français,

             2°/ Les exonérations

             Définitions des placements financiers exonérés

             Afin d’inciter les redevables domiciliés hors de France, l’article 885 L du Code général des impôts exonère les placements financiers de l’impôt de solidarité sur la fortune.

Ainsi, les placements financiers comprennent, sous la réserve des deux exceptions, l’ensemble des placements effectués en France par une personne physique et dont les produits de toute nature, exceptés les gains en capital, relèvent ou relèveraient de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Il s’agit notamment des dépôts à vue ou à terme en euros ou en devises, des comptes courants d’associés détenus dans une société ou une personne morale qui a en France son siège social ou le siège de sa direction effective, des bons et titres de même nature, obligations, actions et droits sociaux, des contrats d’assurance-vie ou de capitalisation souscrits auprès de compagnies d’assurances établies en France.

             La détermination de l’assiette de l’impôt de solidarités sur la fortune

             Principe d’évaluation de la valeur des biens

La valeur vénale d’un bien est le prix auquel ce bien pourrait ou aurait pu normalement se négocier à l’époque considérée, tel qu’il résulte en particulier de l’analyse des prix déclarés lors des mutations de biens présentant des caractéristiques identiques et affectés au même usage.

            La déduction du passif

Aux termes de l’article 885 E du CGI, l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables.

L’impôt de solidarité sur la fortune étant assis selon les mêmes règles que les droits de succession, les dettes grevant les patrimoines sont susceptibles d’être admises en déduction pour l’assiette de l’impôt dans les mêmes conditions.

Pour être déductibles, les dettes doivent :

– exister au 1er janvier de l’année d’imposition ;

– être la charge personnelle du redevable ;

– être justifiées par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.

Précisions relatives au prêt immobilier:

Si un immeuble est acquis moyennant un emprunt, sont déductibles au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune :

– le capital restant dû au 1er janvier de l’année d’imposition ;

– les intérêts échus et non payés au 1er janvier ;

– les intérêts courus au 1er janvier.

Les mêmes règles sont applicables aux prêts relais immobiliers.

Précisions relatives aux parts de société civile immobilière

Aucune exception n’étant prévue en faveur des parts de sociétés civiles immobilières, celles-ci doivent être comprises à concurrence de leur valeur vénale pour le calcul de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.

   Etant précisé, que sous certaines conditions, il n’existe aucune obligation comptable pour une société civile immobilière qui met à disposition gratuite, d’un ou des associés, le bien immobilier dont elle propriétaire.

   L’établissement d’un bilan simplifié répondant à la nomenclature classique, ACTIF (immobilisations, actif circulant…) / PASSIF (prêt bancaire, compte courant d’associé ….) est cependant recommandé.

Le calcul de l’impôt de solidarité sur la fortune

Le calcul de l’impôt consiste à appliquer le tarif prévu à l’article 885 U du CGI à la valeur nette du patrimoine des personnes imposables.

 Pour l’année 2009 :

790.000,00 EUR 0%
entre 790.000 EUR et 1.280.000 EUR 0,55 %
entre 1.280.000 EUR et 2.520.000 EUR 0,75 %
entre 2.520.000 EUR et 3.960.000 EUR 1%
entre  3.960.000 EUR et 7.570.000 EUR 1,3%
entre 7.570.000 EUR et 16.480.000 EUR 1,65%
supérieure à 16.480.000 EUR 1,8%

Conclusion:

La situation personnelle du redevable, la détention directe ou indirecte, le recours à un prêt bancaire etc,  auront une incidence notable sur l’exposition du contribuable à l’impôt de solidarité sur la fortune.

Préalablement à l’acte d’achat, il convient de procéder à un examen attentif de tous ces éléments.

 

Jacques Figasso, notaire in Nice

  […]

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Dalle giurisdizioni

La fiscalità dei redditi da locazione

redditiLa tassazione dei redditi da locazione prodotti in Francia è particolarmente favorevole per i piccoli investitori. Sono in vigore sistemi di tassazione forfettaria che rendono l’investimento immobiliare mlolto appetibile.

L’essentiel sur les revenus provenant de la location d’un bien immobilier situé en France

L’impôt sur le revenu est un impôt unique établi sur l’ensemble des revenus dont bénéficient les personnes physiques au cours d’une année déterminée.

On distingue donc deux catégories de personnes passibles de l’impôt :

– d’une part, les personnes domiciliées en France, qui sont imposables à raison de l’ensemble de leurs revenus ;

– d’autre part, les personnes ayant leur domicile fiscal hors de France qui sont imposables en France si elles ont des revenus de source française ou dans certains cas si elles disposent d’une habitation dans notre pays.

Les revenus provenant de la location de bien immobilier meublés ou pas relèvent de l’impôt sur le revenu, les biens immobiliers nus relevant des revenus fonciers, les biens immobiliers d’habitation meublés relevent des bénéfices industriels et commerciaux.

LA LOCATION MEUBLEE D’UN BIEN IMMOBILIER A USAGE D’HABITATION

DEFINITION DU LOUEUR PROFESSIONNEL

A compter de l’imposition des revenus de 2009, seront désormais considérées comme professionnelles les activités de location meublée respectant les trois conditions cumulatives suivantes :

– Au moins un membre du foyer fiscal est inscrit au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur professionnel.

– les recettes annuelles tirées de cette activité par l’ensemble du foyer fiscal sont supérieures à 23 000 euros.

les recettes tirées de la location meublée doivent être supérieures aux revenus du foyer fiscal.

Les revenus du foyer fiscal pris en compte sont les traitements et salaires au sens de l’article 79 du Code général des impôts, les bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de la location meublée, les bénéfices non commerciaux et les revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du Code général des impôts.

Précision étant ici faite :

Des mesures transitoires sont prévues pour l’application de la troisième condition aux contribuables ayant eu le statut de loueur en meublé professionnel avant 2009.

Ainsi, le montant des recettes sera multiplié par 5 pour être ensuite diminué de 2/5ème par année de détention dans la limite de dix afin de parvenir à des recettes majorées qui rejoindront à terme les recettes réelles.

LE REGIME APPLICABLE AU LOUEUR PROFESSIONEL

– Le principe est celui de l’imputation des déficits subis par les loueurs en meublé professionnels sur les autres revenus du foyer fiscal, sans limitation;

– Lorsque l’activité de loueur est exercée à titre professionnel, les plus-values de cession des locaux données en location relèvent du régime des plus-values professionnelles.

– La plus-value de cession des locaux réalisée à compter du 1er janvier 2009 est totalement exonérée si les recettes annuelles sont inférieures ou égales à 90 000 euros et partiellement exonérée si les recettes annuelles sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 euros.

Lorsque l’activité n’est pas exercée à titre professionnel, les plus-values réalisées par les loueurs en meublé relèvent des plus-values immobilières réalisées par les particuliers.

LE REGIME APPLICABLE AU LOUEUR NON PROFESSIONEL

– Les plus-values réalisées relèvent du régime des plus-values des particuliers et,

– Les déficits ne sont pas imputables sur le revenu global.

A compter de l’imposition des revenus de 2009, les déficits issus de la location en meublée sont uniquement imputables sur les bénéfices de même nature (provenant donc uniquement de la location en meublée non professionnel) des dix années suivantes.

– Les contribuables non professionnels peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt d’un montant maximum de 25 000 euros pour les investissements réalisés dans certaines structures à compter du 1er janvier 2009 (sont notamment visés, les résidences avec services pour étudiants, les résidences de tourisme classée, les maisons de retraite).

Les amortissements de ces immeubles ne sont admis en déduction qu’à hauteur de 85% du montant régulièrement comptabilisé.

LE REGIME DES MICRO-ENTREPRISES

Le régime de micro-entreprises est réservé aux contribuables dont les recettes annuelles ne dépassaient pas 32.000 €. Le bénéfice imposable était alors égal au chiffre d’affaires diminué d’un abattement pour charge de 50%.

LA LOCATION NUE D’UN BIEN IMMOBILIER

Sont imposables au titre des revenus fonciers non seulement les revenus des locations d’immeubles proprement dit mais également les revenus accessoires.

Le régime d’imposition différe selon le montant des recettes.

LE REGIME REEL D’IMPOSITION

Le revenu foncier imposable à l’impôt sur le revenu est égal à la différence entre le montant des recettes encaissées et le total des frais et charges acquittées.

Les déficits fonciers, autres que celui résultant des intérêts d’emprunt s’imputent sur le revenu global dans la limite annuelle de 10.700 euros.

La fraction du déficit supérieur à cette limite ainsi que celle correspondantr aux intérêts d’emprunt ne sont imputable que sur les revenus fonciers des dix annéées suivantes.

Lorsque le revenu global du contribuable est insuffisant pour absorber le déficit foncier imputable, l’exédent du déficit est imputable dans les conditions de droit commun sur les revenus globaux des six années suivantes.

LE REGIME DU MICRO FONCIER

Sauf option du contribuable pour le régime réel d’imposition des revenus fonciers et sous réserve d’exclusions, le régime micro-foncier s’applique de plein droit aux contribuables dont le revenu brut foncier n’excède pas 15 000 € au titre de l’année d’imposition.

Le revenu net imposable est déterminé automatiquement par l’administration par application d’un abattement représentatif de l’ensemble des charges de la propriété, le taux de l’abattement applicable aux revenus bruts est fixé à 30 %.

Les contribuables concernés portent directement le montant du revenu brut annuel (revenus bruts des immeubles donnés en location directement.

Le contribuable imposé selon le régime micro-foncier ne peut, par construction, constater de déficits.

SPECIFICITE DES PERSONNES DOMICILIEES HORS DE France

Les personnes dont le domicile fiscal n’est pas situé en France peuvent être soumises à une obligation fiscale en France.

LES PERSONNES TAXEES EN France EN RAISON DE L’HABITATION QU’ELLES ONT EN FRANCE

Les personnes de nationalité française ou étrangère qui n’ont pas leur domicile fiscal en France mais qui disposent d’une ou plusieurs habitations en France, sont soumise, au titre de l’impôt sur le revenu, à une taxation forfaitaire minimale basée sur la valeur locative de l’habitation en France.

Toutefois cette taxation n’est pas applicable dans de nombreuses hypothèses et notamment lorsqu’il existe avec le pays de la nationalité de la personne interessée une convention relative au double imposition ou un traité de réciprocité.

LES PERSONNES TAXEES EN FRANCE EN RAISON DE LEUR REVENUS DE SOURCES FRANCAISE

Les personnes fiscalement domiciliées hors de France sont imposable en France en raison, mais seulement en raison, de leurs revenus de source francaise (sauf convention internationale dérogeant à ce principe).

Sont imposables :

– les revenus provenant de biens, droits ou activités localisés en France

– les revenus versés par un débiteur domicilié ou établi en France

L’impôt sur le revenu dû par les contribuables non domicilés en France est calculé de la manière suivante :

– base d’imposition : les règles sont quasi identique que pour un résident fiscal français (les mêmes déductions sont admises).

– taux d’imposition : il est progressif et le système du quotient familial s’applique.

Cependant un taux minimum est prévu de 20 % sauf à ce que le contribuable justifie que le taux moyen qui résulterait de l’imposition en France de l’ensemble de ses revenus de sources française et étrangère sertait inférieur à ce taux minimum. En pareil cas, c’est ce taux moyen qui serait retenu.

Jacques Figasso, notaire in Nice

[…]

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Dalle giurisdizioni

Taxe foncière

Taxe foncière

Les propriétaires, usufruitiers, ou fiduciaires d’un immeuble bâti sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Les immeubles bâtis désignent les constructions et bâtiments élevées au-dessus du sol ou construits en sous-sol.
Pour les particuliers, il s’agit essentiellement des locaux d’habitation et des parkings dont ils sont propriétaires, qu’ils soient ou non occupants des lieux.
Les bâtiments commerciaux, industriels ou professionnels sont également imposés à la taxe foncière.

Les immeubles doivent :

être fixés au sol : on ne doit pas pouvoir les déplacer sans les démolir. C’est le cas si la construction repose sur des fondations ou qu’elle est reliée à une assise en maçonnerie incorporée au sol;
présenter le caractère de véritables constructions;
En conséquence, les caravanes et baraquements mobiles sont le plus souvent exonérés, sauf s’ils sont fixés par des attaches en maçonnerie.

D’autres biens sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties  :

les installations industrielles ou commerciales (hangars, ateliers, cuves, silos…) ;
les terrains et sols formant les dépendances immédiates des constructions et des immeubles d’habitation ;
les terrains à usage commercial ou industriel (chantiers, lieux de dépôt de marchandises…) ou utilisés, dans certaines conditions, pour la publicité ;
les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l’habitation , le commerce ou l’industrie

Les propriétés exonérées

Certains bâtiments sont exonérés de taxe foncière, comme les bâtiments ruraux affectés de manière exclusive et permanente à un usage agricole (granges, écuries, celliers, pressoirs,…).
A compter de 2009, les bâtiments ne servant plus à une exploitation rurale et qui ne sont pas affectés à un autre usage sont exonérés, lorsqu’ils sont destinés à l’exercice d’une activité de production d’électricité d’origine photovoltaïque.

Comment est calculée la taxe ?

La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie dans la commune où est situé l’immeuble. Vous recevez donc des avis d’imposition différents pour chaque commune où vous êtes propriétaire et pour chaque trésorerie dont vous dépendez.

Elle est établie pour l’année entière d’après la situation au 1er janvier de l’année d’imposition.
Ainsi, en tant que propriétaire au 1er janvier, vous devez la taxe foncière pour l’année entière, même si vous vendez le bien par la suite.

Et si vous avez apporté des améliorations à votre construction (d’où une augmentation de sa valeur locative) en cours d’année, elles ne seront prises en compte que l’année suivante, au 1er janvier.

La base d’imposition

Le  revenu cadastral constitue la base d’imposition.
Il est égal à la valeur locative cadastrale diminuée d’un abattement de 50% afin de tenir compte des frais de gestion, d’assurance, d’amortissement, d’entretien et de réparation.
La valeur locative cadastrale, déterminée par le service du cadastre, correspond à un loyer annuel théorique que le propriétaire pourrait tirer du bien s’il était loué.

Quant à l’abattement forfaitaire, il permet de prendre en compte les frais de gestion, d’assurance, d‘amortissement, d’entretien et de réparation.

Les taux

Les taux, appliqués à la base d’imposition, sont votés par les collectivités territoriales : communes, les EPCI (intercommunalité),  les départements et régions. […]