Dalle giurisdizioni

Il sistema fiscale monegasco

monaco_rocherPresentazione Generale 

Una delle caratteristiche del Principato consiste nella circostanza che per le persone fisiche  si applica una fiscalità « leggera ». L’ esonero da qualsiasi imposta sul reddito si fonda su una Ordinanza emessa nel 1869 dal Principe Carlo III.
La sola imposta diretta applicata nel Principato è l’imposta sui redditi delle attività industriali e commerciali.
Nel Principato di Monaco non esiste ne l’imposta patrimoniale, ne la « taxe foncière » e neppure la « taxe d’habitation ».

Le persone fisiche
I Monegaschi ed i residenti del Principato, eccetto i cittadini francesi sottoposti alla Convenzione bilaterale franco-monegasca del 1963, non sono assoggettati ad imposta sul reddito. Tuttavia, l’esonero delle persone fisiche dall’imposta sul reddito si applica alle attività ed alle persone effettivamente e realmente stabilite nel Principato. Questa situazione di fatto non attenta alle regole di tassazione degli altri Paesi.
Le imposta di successione o di donazione si applicano ai beni situati sul territorio del Principato o che vi hanno la loro base imponibile, indipendentemente dal domicilio, dalla residenza o nazionalità del de cuius o del donatore.
Il tasso dell’imposta è in funzione del grado di parentela fra il defunto ed il suo erede:

– in successione diretta genitori-figli o tra coniugi

0 %

– tra fratelli e sorelle

8 %

– tra zii, zie, nipoti

10 %

– tra collaterali diversi dai fratelli,sorelle, zii, nipoti 13 %
– tra persone non parenti

16 %

La fiscalità delle imprese
Le imprese, qualunque sia la loro forma, sono assoggettate ad una imposta sul reddito, se realizzano almeno il 25 % del loro volume di affari all’esterno del Principato.
L’aliquota dell’imposta è del 33,33 %.
Tutte le imprese create nel Principato e rientranti nel campo si applicazione dell’imposta sul reddito sono esonerate da questa imposta per i primi due anni e beneficiano di una riduzione per i tre anni successivi.

Regolamento doganale
I territori francesi e monegaschi, comprese le loro acque territoriali, formano una unione doganale regolata dalla Convenzione del 18 maggio 1963 ; cosi che il codice doganale Francese è applicabile nel Principato di Monaco. Per effetto dell’unione doganale con la Francia, ed allo scopo di assicurare una stretta applicazione di questo accordo bilaterale, il Principato è incorporato nel territorio doganale europeo ( benché resti uno Stato terzo in rapporto all’Unione Europea ). L’accesso al mercato unico europeo dei beni e servizi – libera circolazione – provenienti da Monaco è in questo modo assicurato.

Imposta sul valore aggiunto
L’imposta sul valore aggiunto ( T.V.A.) è calcolata sulla stessa base imponibile ed alle stesse aliquote della Francia; il regime della T.V.A. intra-comunitaria si applica a partire dal 1° gennaio 1993. Le aliquote più usuali sono :
– aliquota normale : 19,60 %
– aliquota ridotta : 5,50 %

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