Monaco
SCI – Domanda Iscrizione al Repertorio Speciale
Conto bancario personale a Monaco
| Nota bene:La direttiva europea in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi si applica esclusivamente ai conti personali. |
| Caratteristiche generali del conto |
| Conto bancario presso banca in Monaco.Note:
Persona fisica: sconsigliato. Società Civile Monegasca: consigliata per consistenze fino a 250 mila euro. Limited Seychelles: consigliata per depositi importanti ( a partire da 250 mila euro). I conti possono essere ordinari o saving, in questo caso il cliente può gestire personalmente gli investimenti oppure delegare in tutto o in parte ai funzionari della banca.
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Conto bancario nelle seguenti valute |
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EUR – GBP – USD |
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Carte e operatività |
Carta Debit VISA oppure differita.Limiti di prelievo agli ATM:
Operatività:
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Spese di conto |
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Eleggibilità |
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Documenti |
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Documentazione richiesta per l’apertura del conto:
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Certificazione ed autentica documenti |
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Deposito minimo iniziale |
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Tempistica apertura conto |
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Direttiva Europea Tassazione Risparmio |
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Scambio informazioni |
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Scheda paese: Monaco
Monaco Principato : Scheda Paese (fonte Fisco Oggi)
Le successioni e le donazioni
Per quanto riguarda successioni e donazioni, l’imposta si applica solo ai beni siti in Monaco. Sono esenti da imposta sulle successioni o donazioni i beni lasciati o donati a Coniuge, ascendenti o discendenti, comunità locale, ospedali pubblici o organizzazioni di carità, fondazioni private di carità. Negli altri casi l’aliquota di imposta varia a seconda della relazione fra il donante e il donatario o fra il defunto e l’erede (relazione aliquota %: fratelli e sorelle 8; zii, nipoti 10; altri parenti 13; nessuna parentela 16).
La tassazione delle persone giuridiche
Dal 1° gennaio 1963 viene applicata una aliquota del 33,33 per cento sul reddito netto nei seguenti casi:
– imprese estere e locali, cioè società di capitali, sedi secondarie di società estere (branch), società di persone e imprese individuali, impegnate in Monaco in attività industriali o commerciali e con giro d’affari proveniente da operazioni compiute al di fuori del territorio monegasco per almeno il 25 per cento;
– società la cui attività in Monaco consiste nel ricevere ricavi dalla vendita o dalla concessione in licenza di brevetti, marchi, procedimenti industriali/formule e diritti su opere letterarie ed artistiche, senza riguardo alla loro fonte di provenienza.
Conseguentemente le imprese cui si fa riferimento al punto 1, che derivano più del 75 per cento del loro fatturato da fonti monegasche sono esenti da imposte sul reddito. Per quanto riguarda gli uffici di rappresentanza, è previsto un trattamento fiscale molto favorevole che può essere negoziato in anticipo con le autorità monegasche (tax ruling). Di regola gli uffici di rappresentanza dovrebbero essere tassati con riferimento al profitto realizzato da una impresa monegasca che conduce le medesime attività, applicando i prezzi che tale impresa fatturerebbe per i propri servizi a terzi. Nella pratica, data la difficoltà di stabilire tale profitto, gli uffici di rappresentanza vengono generalmente tassati sulla base di un profitto teorico netto, concordato anticipatamente con le autorità monegasche. Il profitto teorico netto viene espresso come una percentuale (al solito dell’8 per cento) delle spese sostenute in loco.
L’imposta sul valore aggiunto
In conseguenza dell’accordo doganale in vigore fra la Francia e Monaco, l’imposta sul valore aggiunto (Tva) si applica nel Principato sulle stesse operazioni e con le medesime aliquote previste dalla legge francese. Monaco è perciò indirettamente soggetta alle previsioni della sesta direttiva comunitaria. L’aliquota ordinaria è del 19,6 per cento. L’aliquota agevolata è del 5.5 per cento.
L’imposta di registro (droit d’enregistrement)
L’imposta di registro si applica sul trasferimento di certi beni siti in Monaco. Si elencano di seguito alcuni esempi di operazioni imponibili: cessione di beni immobili in Monaco 7,5 per cento; cessione di azienda 7,5 per cento; cessione di quote di Sci che detengono immobili a Monaco 6,5 per cento: locazione di immobili per durata illimitata o vitalizia 6,5 per cento; locazione di beni mobli per durata illimitata 1,0 per cento; sottoscrizione di azioni alla costituzione di una società 1,0 per cento; cessione di azioni, quote e titoli negoziali 1,0 per cento. L’imposta di bollo è minima ed è normalmente di ammontare fisso. Tuttavia, nel caso di emissione di azioni e di obbligazioni, l’imposta di bollo è dovuta nella misura dello 0,5 per cento sul valore nominale, aumentato dell’eventuale sovrapprezzo di emissione.
Il trust monegasco
Monaco è uno dei pochi paesi di civil law ad aver introdotto nel proprio ordinamento una legge sul trust. In forza di tale legge, uno straniero nel cui paese di provenienza sia previsto dal sistema legislativo l’istituto del trust è legittimato a costituire un trust per disporre dei propri beni in conformità alla legge del proprio paese. Il trust può essere sia inter vivos che testamentario. L’atto con cui si crea un trust inter vivos è soggetto all’imposta di registro che varia da 1,3 per cento a 1,7 per cento a seconda del numero dei beneficiari nominati nell’atto. In un trust testamentario, l’imposta di successione viene applicata ai beneficiari nella misura ordinaria in cui sarebbe applicata in caso di successioni testamentarie o ab intestato.
Capitale: Monaco
Lingua: francese (lingua ufficiale). Nelle scuole si insegna il monegasco
Moneta: euro (EUR)
Forma di governo: monarchia costituzionale
Principali trattati
Non esistono Convenzioni contro la doppia imposizione sottoscritte con l’Italia. Monaco ha firmato con la Francia una forma limitata di Convenzione contro la doppia imposizione (1963) e una Convenzione sulle imposte di successione (1950) che sono le uniche vigenti in materia fiscale.
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Il sistema fiscale monegasco
Una delle caratteristiche del Principato consiste nella circostanza che per le persone fisiche si applica una fiscalità « leggera ». L’ esonero da qualsiasi imposta sul reddito si fonda su una Ordinanza emessa nel 1869 dal Principe Carlo III.
La sola imposta diretta applicata nel Principato è l’imposta sui redditi delle attività industriali e commerciali.
Nel Principato di Monaco non esiste ne l’imposta patrimoniale, ne la « taxe foncière » e neppure la « taxe d’habitation ».
Le persone fisiche
I Monegaschi ed i residenti del Principato, eccetto i cittadini francesi sottoposti alla Convenzione bilaterale franco-monegasca del 1963, non sono assoggettati ad imposta sul reddito. Tuttavia, l’esonero delle persone fisiche dall’imposta sul reddito si applica alle attività ed alle persone effettivamente e realmente stabilite nel Principato. Questa situazione di fatto non attenta alle regole di tassazione degli altri Paesi.
Le imposta di successione o di donazione si applicano ai beni situati sul territorio del Principato o che vi hanno la loro base imponibile, indipendentemente dal domicilio, dalla residenza o nazionalità del de cuius o del donatore.
Il tasso dell’imposta è in funzione del grado di parentela fra il defunto ed il suo erede:
| – in successione diretta genitori-figli o tra coniugi |
0 % |
| – tra fratelli e sorelle |
8 % |
| – tra zii, zie, nipoti |
10 % |
| – tra collaterali diversi dai fratelli,sorelle, zii, nipoti | 13 % |
| – tra persone non parenti |
16 % |
La fiscalità delle imprese
Le imprese, qualunque sia la loro forma, sono assoggettate ad una imposta sul reddito, se realizzano almeno il 25 % del loro volume di affari all’esterno del Principato.
L’aliquota dell’imposta è del 33,33 %.
Tutte le imprese create nel Principato e rientranti nel campo si applicazione dell’imposta sul reddito sono esonerate da questa imposta per i primi due anni e beneficiano di una riduzione per i tre anni successivi.
Regolamento doganale
I territori francesi e monegaschi, comprese le loro acque territoriali, formano una unione doganale regolata dalla Convenzione del 18 maggio 1963 ; cosi che il codice doganale Francese è applicabile nel Principato di Monaco. Per effetto dell’unione doganale con la Francia, ed allo scopo di assicurare una stretta applicazione di questo accordo bilaterale, il Principato è incorporato nel territorio doganale europeo ( benché resti uno Stato terzo in rapporto all’Unione Europea ). L’accesso al mercato unico europeo dei beni e servizi – libera circolazione – provenienti da Monaco è in questo modo assicurato.
Imposta sul valore aggiunto
L’imposta sul valore aggiunto ( T.V.A.) è calcolata sulla stessa base imponibile ed alle stesse aliquote della Francia; il regime della T.V.A. intra-comunitaria si applica a partire dal 1° gennaio 1993. Le aliquote più usuali sono :
– aliquota normale : 19,60 %
– aliquota ridotta : 5,50 %

