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Regno Unito

Società Limited Inglese

Panoramica

È possibile costituire una private limited company al fine di esercitare un’attività. È necessario nominare le persone per gestire l’impresa (chiamati gli amministratori) e registrarsi (o’ incorporarsi’) presso la Companies House. Una volta che l’azienda è registrata, si riceve un “Certificate of Incorporation”, che prova l’esistenza giuridica dell’azienda, indica il numero della società e la data di costituzione della stessa.

Gli imprenditori individuali sono personalmente responsabili per i debiti aziendali, ma la responsabilità di una società privata è di solito limitata agli azionisti.

Le tipologie di società a responsabilità limitata

Nella private company limited by shares la responsabilità dei soci (azionisti) è limitata al valore iniziale delle azioni emesse e non pagate.

Esempio

Un’azionista ha 500 azioni inizialmente valutate a una sterlina ciascuna. Nel momento che la società fallisce, egli ha pagato solo per 100 azioni, quindi è responsabile fino al valore originario delle azioni che non aveva pagato (£ 400).

Una società privata a responsabilità limitata implica che i membri della società sono responsabili economicamente nei confronti dell’azienda fino ad un importo specifico se la società è in perdita .

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Monitoraggio: finito l’obbligo di indicare i movimenti da e verso l’Italia e/o i trasferimenti estero su estero

Con il recepimento della normativa europea, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 agosto scorso, sono state apportate significative modifiche alle che disciplinano gli obblighi in materia di dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività estere e le relative sanzioni.

 Per quanto riguarda gli obblighi dichiarativi (articolo 4), è da segnalare l’abrogazione dell’obbligo, a carico dei contribuenti, di compilazione delle sezioni I e III del quadro RW e il permanere in vita del solo obbligo di compilazione della sezione II, relativa al saldo dei capitali detenuti all’estero al 31 dicembre di ciascuna annualità.

L’adempimento relativo alla sezione I, è del tutto marginale e residuale, la sua abrogazione è quasi ininfluente. Per contro è rilevante l’abrogazione dell’obbligo riguardante la sezione III, destinata a fornire indicazioni sui flussi in entrata e in uscita dall’Italia e sui trasferimenti di disponibilità estero su estero.

 Di grande interesse l’eliminazione del limite dei 10mila euro come soglia di riferimento superata la quale il contribuente era tenuto a compilare la sezione II.

Gli obblighi dichiarativi sono estesi al  “titolare effettivo”, vale a dire “la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché’ la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, individuate nel decreto sull’antiriciclaggio.

La sanzione per omessa trasmissione delle comunicazioni è graduata dal 10 al 25% mentre, per le violazioni commesse dai contribuenti, la mancata compilazione della Sezione II del quadro RW, le sanzioni variano dal 3 al 15%, mentre prima erano comprese tra il 10 e il 50 per cento.

In contro tendenza nelle ipotesi di investimenti o attività estere detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, le sanzioni sono raddoppiate: oscilleranno tra il 6 e il 30 per cento.

In ultimo, il contribuente può sanare la mancata compilazione del quadro RW entro 90 giorni dallo scadere del termine per la presentazione della dichiarazione annuale, la sanzione è pari a 258 euro.

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Bahrain: dimezzate le imposte a carico dei lavoratori stranieri

Il Gabinetto del Bahrain,  per stimolare le piccole e medie imprese straniere,  il 18 agosto ha approvato la proposta di ridurre le tasse a carico dei lavoratori stranieri.

I canoni mensili saranno ridotti da BHD10 (USD26.36) a BHD 5 per le imprese che occupano meno di cinque lavoratori.

Le piccole imprese,  attualmente costituiscono il 78 per cento del numero totale di imprese che operano in Bahrain,  che impiegano meno di cinque dipendenti potranno beneficiare di questa riduzione.

Il prelievo ridotto entrerà in vigore il 1 settembre 2013.

Il governo ha sospeso le tasse per i lavoratori stranieri ad aprile 2011 per alleviare l’impatto dei disordini finanziari nel settore privato. In un primo momento l’imposta è stata cancellata per sei mesi, ma in seguito il governo ha deciso di prorogare la misura per un massimo di un anno.

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Cipro: il Governo progetta di modificare la Property Tax

Il governo di Cipro ha annunciato l’intenzione di modificare il sistema di tassazione delle proprietà immobiliare, esentando le proprietà di valore più basso, ed eliminando il pagamento di imposte inferiori a 75 euro.

La tassa di proprietà a Cipro è attualmente basata su valutazioni effettuate nel 1980, l’importo dovuto dal contribuente è calcolato sul valore complessivo delle proprietà possedute. Se il progetto  del governo diventa legge, i contribuenti la cui proprietà totale è stimata meno di 5. 000 euro non pagherà nulla. Per i possessori di immobili il cui valore complessivo  è compreso fra 5. 000 e 40.000 euro l’imposta sarà dello 0,6 per cento.

Un portavoce del governo ha spiegato che la riforma  mira a correggere le distorsioni del sistema fiscale e a rimuovere un costo amministrativo.

Dal prossimo anno, la valutazione 1980 sarà aggiornata a valori 2013.

La  tassa di proprietà a Cipro si deve versare entro il 15 novembre. E ‘stato inoltre recentemente annunciato che coloro che pagano entro il 16 ottobre riceveranno uno sconto del 10 per cento, ma coloro che pagano in ritardo saranno soggetti a un supplemento del 10 per cento.

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Singapore: il numero delle nuove società cresce rapidamente

A Singapore sono state rese note le statistiche sull’ incorporazione di nuove imprese;  vi è stato un aumento del  13,2 nel secondo trimestre di quest’anno rispetto al primo trimestre, e un aumento di quasi il 10,7 per cento rispetto al secondo trimestre del 2012.

Si è constatato che vi erano 16.027 le imprese con sede a Singapore, nel secondo trimestre del 2013, registrando un significativo incremento rispetto alle 14.156 imprese costituite nel primo trimestre dell’anno, ed alle 14.481 registrate nel secondo trimestre dello scorso anno.

Come nei trimestri precedenti, la società a responsabilità limitata ha continuato ad essere il tipo di entità più comune a Singapore con 9.145 incorporazioni nei tre mesi da aprile a giugno di quest’anno. Seguono le imprese individuali con 5.433 nuove iscrizioni.

Poco più del 85 per cento delle società a responsabilità limitata, e quasi la metà di tutte le nuove imprese costituite nel secondo trimestre del 2013, sono stati inseriti come Exempt Private Limited Company , ognuna di esse ha 20 o meno azionisti persone fisiche ed uno di loro possiede almeno il 10 per cento delle sue azioni.

Inoltre, mentre l’aliquota di imposta sulle società a Singapore è del 17 per cento, le esenzioni fiscali concorrono a ridurre l’aliquota fiscale effettiva per le piccole e medie imprese in modo significativo. Una Exempt Private Limited Company , registrata e residente fiscale a Singapore, è esente da imposta sulle società sino a SGD100, 000 (USD78, 700) del  reddito imponibile per i primi tre anni dalla costituzione, mentre tutte le società residenti di Singapore possono beneficiare di esenzioni fiscali che riducono la loro aliquota fiscale effettiva a circa il 8,5 per cento sui redditi imponibili fino ad un massimo di  SGD 300, 000 all’anno.

A Singapore i tre settori con il maggior numero di registrazione di business sono stati il commercio all’ingrosso, i servizi finanziari e le attività di consulenza per la gestione
I paesi che hanno maggiormente investito a Singapore sono le Isole Vergini, gli Stati Uniti, l Cina, il Giappone e l’ India.

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Francia : riduzione dell’imposta relativa alle plusvalenze immobiliari

Il governo francese ha pubblicato le informazioni utili e necessarie per una corretta applicazione della riduzione fiscale del 25% accordata alle persone fisiche che realizzano delle plusvalenze a seguito della cessione di un immobile  residenziale.

La misura agevolativa fa parte del progetto di riforma della  tassazione delle plusvalenze immobiliari e si applica per il periodo dal 1 settembre 2013 al 31 agosto 2014.

La riduzione non si applica alle vendite di terreni edificabili e diritti connessi  ma esclusivamente alle cessione di immobili residenziali e diritti  relativi a tali proprietà.

La riduzione non trova applicazione quando la cessione è fatta al coniuge, al partner civile, convivente, ascendente o discendente.  L’agevolazione non si applica neppure quando la cessione è fatta ad un ente morale nel quale il cedente o un familiare, nel senso lato appena visto, acquisisca, per effetto  della cessione, la qualità di partner  o associato o membro.

La riduzione del 25 per cento sarà calcolata  sulla base imponibile  al netto delle plusvalenze immobiliari.

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Service Tax: unificazione di Imu e Tares

Il Tesoro studia l’unificazione delle due tasse Imu e Tares. Le tasse verrebbero riscosse a livello locale ed i Sindaci avrebbero un certo margine di discrezionalità nell’imposizione.

Si dice che la prima casa non sarebbe assoggettata alla ” Service tax” e la prima rata della nuova imposta potrebbe essere pagata a dicembre. Niente di nuovo: prima casa si o prima casa no?

A parte questo si presenta come un vero e proprio toccasana.

Lo Stato potrebbe “dare due miliardi ai Comuni (grosso modo metà del gettito Imu sulla prima casa), in modo che i sindaci possano garantire ai cittadini che la Service tax sarà inferiore all`Imu e inferiore anche alla somma di Imu e Tares, la tassa sui rifiuti, che vi sarà inclusa”.
Si dice che con questa unificazione si debbono trovare i soldi per compensare l`eliminazione dell`Imu, ed anche quelli per evitare l`aumento dell`Iva e per il rifinanziamento della cassa integrazione e possibilmente per la riduzione del cuneo fiscale già nel 2014.

Sembra il gioco delle tre carte: chi vince e chi perde.

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Exit tax: l’Italia ci riprova

Si è da poco conclusa la procedura di infrazione aperta dalla Commissione europa e l’Italia, obtorto collo, aveva accettato, per le ipotesi di trasferimento della residenza fiscale all’estero, di sospendere la tassazione dei redditi derivanti da plusvalenze latenti al momento di effettivo realizzo.

Sono passati pochi mesi e la materia è rimessa in disscussione dal Decreto del Ministro dellEconomia e delle Finanze del 2 agosto 2013.

Tale decreto prevede, che la riscossione della exit tax avvenga in una delle tre diverse modalità previste:

– pagamento immediato

– sospensione della tassazione fino al realizzo della plusvalenza. Ma attenzione occorre prestare garanzie e adempiere gli obblighi di monitoraggio. E’ un pochino il ripetersi della storia del rimborso delle eccedenze di IVA. Sei creditore, ti rimborsero’ ma intanto presta fidejussione.

– rateizzazione in dieci anno con pagamento di interessi, prestazioni di garanzie.

In conlusione si dovrebbe pagare, per non avere problemi, l’exit tax sui redditi di plusvalenze che non è certo se e quando si realizzano e per un ammotare che è evidentemente incerto nel quanto per essere stato determinato sulla base di elucubrazioni contabili.

Seguono alcune ipotesi di redditi da plusvalenze che sono, in ogni caso, assoggettati a tassazione immediata.

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UE: Rapporto sulle Aliquote IVA europee

La Commissione europea ha recentemente pubblicato un rapporto completo per  tracciare i tassi ordinari, i tassi agevolati, ed i  tassi super-ridotti (sotto il cinque per cento), nonche i tassi eccezionali dell’imposta sul valore aggiunto (IVA); si tratta dei tassi in vigore in tuttigli Stati membri dell’Unione europea su tutte le beni e categorie di servizi, corrente al 1 ° luglio 2013.

Rilasciato il 15 luglio 2013, il documento, “Aliquote IVA applicate negli Stati membri dell’Unione europea,” fornisce una panoramica completa dei diversi regimi IVA in tutta l’UE. Oltre a fornire i dettagli sui tassi positivi, elenca in modo completo la applicazione di zero aliquote e le esenzioni totali  in ogni stato membro.

Il rapporto si rivelerà utile per i commercianti internazionali che cercano di superare gli ostacoli di conformità per operare nel mercato unico dell’UE, e sarà anche utile per informare le imprese e le persone fisiche dei tassi applicabili a talune attività economiche in tutta l’UE.

L’ Ungheria, per esempio, ha il più alto tasso di IVA in Europa (27 per cento), ma i prelievi sono ridotti al cinque per cento sul maggior numero di beni essenziali.
Dopo Lussemburgo (15 per cento), Cipro e Malta hanno la seconda aliquota IVA dell’UE più bassa, a 18 per cento.

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