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La salvaguardia del patrimonio immobiliare

immobileNel tempo sono cresciute le responsabilità dei professionisti, degli amministratori, dei dirigenti e di tutti gli imprenditori. Con esse aumentano i rischi di aggressione del patrimonio personale o d’impresa, con particolare riguardo a quello immobiliare.

Nella legislazione italiana non si trovano strumenti societari idonei alla spersonalizzazione del patrimonio immobiliare e si è costretti a ricorrere a soluzioni alternative, frutto di costruzioni o montaggi giuridici complessi.

I contratti che si utilizzano sono l’acquisto con riserva di proprietà, l’accensione di un mutuo fondiario, l’acquisto in leasing, la stipula di un contratto di vendita preliminare con trascrizione, ed altri ancora.

Nella legislazione di altri paesi europei incontriamo tutta una serie di strumenti societari atti a favorire la costituzione di un patrimonio immobiliare autonomo, patrimonio difficilmente aggredibile. La distinzione fra la sfera imprenditoriale e professionale ed il patrimonio immobiliare è netta, spesso insormontabile. L’utilizzo di questi strumenti è privilegiato, spesso consigliato e, non raramente, favorito con agevolazioni anche fiscali.

Senza alcuna pretesa esaustiva ricordiamo alcuni dei tipi di società idonei a salvaguardare il patrimonio immobiliare personale o d’impresa. La società civile monegasca si distingue per l’anonimato dei soci e per il numero contenuto di adempimenti contabili e fiscali.

La società civile lussemburghese regola la distinzione del patrimonio immobiliare in una struttura giuridica distinta dall’impresa che esercita l’attività commerciale o industriale. Tale tipo di società è definito società civile di gestione quando il suo scopo è quello di amministrare gli immobili di cui è proprietaria e che concede in affitto all’impresa.

Nel diritto societario lussemburghese troviamo la società di “ Titrisation”. Questa operazione di “titrisation” permette ad una società costituita in Europa o altrove di estrarre dal suo patrimonio gli attivi immobiliari. La società di titrisation distribuisce delle azioni al portatore completamente anonime. Questa scelta è particolarmente valida anche come mezzo alternativo di finanziamento.

La società privata a responsabilità limitata di diritto belga può essere utilizzata sia per la gestione del patrimonio immobiliare sia per l’esercizio dell’attività imprenditoriale. Ovviamente lo sdoppiamento avviene mediante la costituzione di due distinte società.

La società a responsabilità familiare di diritto francese, con possibilità di capitale sociale variabile, è uno strumento giuridico ad hoc.

La società civile immobiliare francese presenta alcune particolarità che la rendono molto interessante.

Innanzi tutto è possibile costituire delle società civili a capitale sociale variabile. Nello Statuto e nel Registro del Commercio figurano solo i nomi dei fondatori, gli ingressi e le uscite di soci che avvengono successivamente alla costituzione appaiono solo negli atti della società con esonero da qualsivoglia adempimento amministrativo o di pubblicità.

Altra peculiarità della società civile immobiliare di diritto francese è l’applicabilità della clausola della “tontine”. La “tontine” è un sistema di investimento nel quale la proprietà è attribuita definitivamente all’ultimo dei sopravissuti, senza ufficializzazione delle modificazioni intermedie. In pratica è se come l’acquisto fosse effettuato dal sopravissuto.

E’ una clausola a carattere aleatorio che deve essere utilizzata con un occhio di riguardo all’età ed allo stato di salute dei contraenti. Inoltre è bene limitare la clausola della tontine ad alcuni degli intervenienti, lasciando fuori del patto alcune quote, attribuite a membri della famiglia, al fine di evitare la cessazione della società per mancanza della pluralità di soci. Occorre prestare particolare attenzione alle ipotesi in cui il patto possa essere ricondotto ad una donazione occulta.

Nell’insieme constatiamo una netta tendenza a dissociare gli immobili dall’impresa propriamente detta. Noi condividiamo appieno questa scelta che ritroviamo con sempre maggiore frequenza nei montaggi giuridici consigliati dai professionisti al momento della creazione delle imprese o nel momento della loro ristrutturazione.

La costituzione di una struttura giuridicamente indipendente per finanziare gli immobili e metterli successivamente a disposizione dell’impresa, si rivela spesso una scelta giudiziosa.

Ipotizziamo l’utilizzo di una Società Civile Immobiliare, consapevoli che, a seconda dei casi e della consistenza del patrimonio immobiliare da tutelare, altri tipi di società possono essere più validi.

La SCI costituisce, in effetti, una struttura molto duttile e si adatta a situazioni familiari, imprenditoriali e professionali diverse.

Perché dissociare l’immobiliare dalla gestione dell’impresa? Sono diverse le ragioni che possono motivare questa scelta:

Proteggere il proprio patrimonio immobiliare professionale da eventuali azioni di creditori dell’impresa.
Preparare il trasferimento dell’impresa nell’ambito familiare
Facilitare la vendita dell’impresa a terzi
Assicurare ai soci della SCI, ed eventualmente a dei propri familiari, dei redditi immobiliari.
Proteggere il proprio patrimonio immobiliare professionale da eventuali azioni di creditori dell’impresa
Nel caso di azioni e procedure contro la società di gestione è possibile salvaguardare gli immobili. E’ necessario essere molto prudenti: la protezione non opererà in certe situazioni. I Tribunali possono estendere le azioni alla SCI, se giudicano che quest’ultima è fittizia o che vi è confusione tra la SCI e l’Impresa. Questa nozione potrebbe essere accolta se si prova che c’è stato trasferimento di attività tra le due società senza alcuna contropartita: canoni di locazione ingiustificatamente elevati, arricchimento della Sci in danno della società di gestione, migliorie ai locali finanziati dalla società di gestione ed acquisiti alla SCI senza indennità alcuna. Preparare il trasferimento dell’impresa nell’ambito familiare

Nel caso di un’impresa a conduzione famigliare, la costituzione di una SCI permette di assegnare la gestione dell’impresa a uno o più figli che dimostrano essere i più idonei a gestire l’impresa, e trasferire agli altri le quote della SCI, per via di donazioni o per testamento. Per le SCI francesi può essere interessante la “donation-partage”.

Facilitare la vendita dell’impresa a terzi
L’attivo immobiliare può rappresentare una posta molto importante nel bilancio di un’impresa. Eppure gli immobili non costituiscono in quanto tali degli elementi della produzione, eccetto quando sono specifici ad una particolare attività (albergo, clinica, ecc.) Di conseguenza, gli acquirenti potenziali attribuiranno maggiore importanza ad altri beni produttivi per la determinazione del valore di acquisto dell’impresa. Un’impresa senza attivo immobiliare è dunque più facilmente cedibile in quanto l’acquirente non è obbligato ad acquistare gli immobili. Inoltre questi non rischieranno di essere sottovalutati.

Assicurare ai soci della SCI, ed eventualmente a dei propri familiari, dei redditi immobiliari.
Il principio è il seguente: l’impresa versa alla SCI un affitto, che deve corrispondere al valore locativo dell’immobile. Gli utili della SCI, rappresentati essenzialmente da questi affitti, dedotte le spese e gli interessi per il mutuo, vengono suddivisi fra gli associati in proporzione della loro partecipazione al capitale. Questi utili costituiscono per gli associati (fra i quali può esserci l’imprenditore) una volta rimborsati i prestiti, dei redditi fondiari complementari. Se l’imprenditore decide di cedere l’impresa, egli conserverà questa fonte di reddito, ottima integrazione del trattamento di pensione.

Perché una SCI
L’utilizzo di una SCI facilità la trasmissione familiare del patrimonio immobiliare personale e d’impresa. Evita che gli eredi si trovino proprietari di un immobile in comunione, situazione difficile da gestire quotidianamente. Se uno degli eredi desidera cedere le sue quote, non obbligherà gli altri a vendere l’immobile come succede nel caso di comunione. Il problema della dissociazione del patrimonio immobiliare è vero, reale ed attuale. A nostro avviso le soluzioni vanno ricercate, caso per caso, nell’ambito della legislazione societaria europea. […]

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Europa: succursali e filiali

512px-European_flag_in_Karlskrona_2011Succursali e filiali

Panoramica

Qualsiasi impresa legalmente costituita in un paese dell’UE può aprire una sede secondaria (ufficio, agenzia, succursale o filiale) in un altro paese dell’UE.

  • Libertà di stabilimento (articolo 43 del trattato CE)

Tipi di sedi secondarie

Le imprese possono costituire diversi tipi di sedi secondarie:

  • un ufficio, che rappresenta la società e fornisce informazioni sui prodotti ma, in linea di principio, non svolge un’attività commerciale;
  • un’agenzia, che svolge funzioni di rappresentanza della società;
  • una succursale, ossia un’entità dotata di maggiore autonomia che svolge attività in proprio, ma sempre per conto dell’impresa cui fa capo;
  • una filiale, ossia un’entità dotata di personalità giuridica, costituita in un paese ospitante in una delle forme previste dal diritto societario di quest’ultimo, il cui capitale è interamente di proprietà dell’impresa madre (una società con un socio unico, una forma sociale riconosciuta in tutti i paesi dell’UE) o controllato da un’altra società insieme a soci di minoranza locali (una filiale comune).

Se uffici, agenzie e succursali non hanno personalità giuridica, le filiali sono persone giuridiche autonome rispetto alla società madre.

Condizioni

Per costituire una sede secondaria in un altro paese dell’UE, le imprese devono:

  • rispettare i codici deontologici professionali;
  • ottenere le autorizzazioni necessarie;
  • possedere tutti i requisiti previsti dalla legge;
  • verificare i requisiti fiscali.

In tutti i paesi dell’UE le succursali devono:

  • iscriversi nel registro delle imprese e adempiere alle necessarie formalità in materia di imposte, IVA e previdenza sociale;
  • pubblicare informazioni – le stesse in tutti i paesi dell’UE – sulla società cui fanno capo e sulle sue attività.

Le filiali devono inoltre seguire tutte le procedure prescritte per la costituzione di una società nel paese ospitante.

I responsabili di uffici e agenzie devono ottenere un’autorizzazione, iscriversi alla camera di commercio o ad altri organismi analoghi e verificare quali siano i loro obblighi fiscali e previdenziali nel paese ospitante.

Sportelli unici

La direttiva europea sui servizi, cui va data piena attuazione entro la fine del 2009, impone ai paesi dell’UE di semplificare tutte le procedure connesse all’avvio e allo svolgimento di un’attività di servizio. Entro la fine del 2009, le imprese e i singoli operatori che prestano servizi devono poter espletare tutte le formalità necessarie attraverso sportelli unici, a distanza e per via elettronica.

Per maggiori informazioni:

 

 

info@ascheri.co.uk

 

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Sistema fiscale

La tassazione del reddito da risparmio

600x1000_fitbox-save_money_box_aL’Unione europea persegue l’obiettivo finale di consentire che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a persone fisiche residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro siano soggetti a un’effettiva imposizione secondo la legislazione di quest’ultimo Stato membro.

ATTO

Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

Obiettivo della direttiva

L’obiettivo finale della presente direttiva è permettere che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a «beneficiari effettivi», che sono persone fisiche residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro, siano soggetti a un’effettiva imposizione secondo la legislazione di quest’ultimo Stato. Il mezzo fissato per permettere la reale imposizione su tali pagamenti nello Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo è lo scambio automatico di informazioni tra gli Stati membri sui «pagamenti di interessi». Gli Stati membri devono pertanto adottare le misure indispensabili per assicurare che i compiti necessari per l’attuazione della presente direttiva – cooperazione e scambio di informazioni bancarie – siano eseguiti dagli agenti pagatori stabiliti sul loro territorio, a prescindere dal luogo di stabilimento del debitore del credito che produce gli interessi.

Campo di applicazione

La direttiva riguarda unicamente l’imposizione sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi su crediti ed esclude le questioni relative alla tassazione delle prestazioni pensionistiche e assicurative. A livello territoriale, la direttiva si applica agli interessi pagati da un «agente pagatore» con residenza all’interno del territorio in cui è applicabile il trattato.

Regime generale: scambio di informazioni

  • Comunicazione di informazioni da parte dell’agente pagatore

Nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi sia residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l’agente pagatore, la direttiva impone a quest’ultimo di comunicare all’autorità competente dello Stato membro di stabilimento delle informazioni minime, come l’identità e la residenza del beneficiario effettivo, il nome o la denominazione e l’indirizzo dell’agente pagatore, il numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, l’identificazione del credito che produce gli interessi, nonché informazioni relative al pagamento di interessi.

Inoltre, le informazioni minime che l’agente pagatore è tenuto a comunicare riguardo al pagamento di interessi devono differenziare gli interessi secondo le specifiche categorie enumerate nella direttiva. Tuttavia gli Stati membri possono limitare tali informazioni minime all’intero importo degli interessi o dei redditi e a quello dei proventi della cessione, del riscatto o del rimborso.

  • Scambio automatico di informazioni

La direttiva impone all’autorità competente dello Stato membro dell’agente pagatore di comunicare le informazioni di cui sopra – almeno una volta all’anno ed entro i sei mesi successivi al termine dell’anno fiscale dello Stato membro dell’agente pagatore – all’autorità competente dello Stato membro di residenza del beneficiario effettivo.

Disposizioni transitorie: ritenuta alla fonte (Belgio, Lussemburgo e Austria)

Durante un periodo transitorio, Belgio, Lussemburgo e Austria possono astenersi dallo scambio di informazioni sui redditi da risparmio di cui alla presente direttiva, a condizione che applichino ai redditi di cui sopra un sistema di ritenuta alla fonte. In effetti, questi tre Stati membri applicano il sistema transitorio in questione finché la Confederazione svizzera, il Principato di Andorra, il Principato del Liechtenstein, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino non garantiscano uno scambio effettivo e completo di informazioni in materia di pagamento di interessi e finché il Consiglio non convenga all’unanimità sull’impegno degli Sati Uniti d’America a scambiare informazioni su richiesta come definito nel modello di convenzione dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Tuttavia, la direttiva autorizza questi tre Stati membri a ricevere informazioni dagli altri Stati membri. Nel corso del periodo transitorio, Belgio, Lussemburgo o Austria possono optare per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni, qualora il paese che abbia esercitato tale opzione non applichi più un sistema di ritenuta alla fonte e la ripartizione del relativo gettito fiscale. Il Belgio ha pertanto annunciato di aver deciso di applicare lo scambio di informazioni nel quadro della direttiva “Risparmio” a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Quanto al sistema di ritenuta alla fonte, la direttiva impone che, se il beneficiario effettivo degli interessi è residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l’agente pagatore, Belgio, Lussemburgo e Austria prelevano una ritenuta alla fonte ad un’aliquota del 15% nei primi tre anni del periodo transitorio, del 20% per i tre anni seguenti e del 35% successivamente.

In materia di ripartizione del gettito fiscale, la direttiva impone agli Stati membri che applicano una ritenuta alla fonte di conservare il 25% del gettito di tale ritenuta e di trasferirne il 75% allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo degli interessi.

Per quanto riguarda le doppie imposizioni, la direttiva impone allo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo di assicurare l’eliminazione di qualsiasi doppia imposizione che potrebbe derivare dall’applicazione della ritenuta alla fonte.

Infine, la direttiva non osta a che gli Stati membri prelevino ritenute alla fonte di tipo diverso da quello di cui sopra, in conformità alla loro legislazione nazionale o ai sensi di convenzioni contro le doppie imposizioni.

Contesto

Nell’ambito del “pacchetto fiscale” destinato alla lotta contro la concorrenza fiscale dannosa, la Comunità europea (CE) ha deciso di dotarsi di uno strumento normativo per attenuare le distorsioni esistenti nell’effettiva tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

I redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi su crediti costituiscono infatti redditi imponibili per i residenti di tutti gli Stati membri dell’Unione europea. Tuttavia, a causa della libera circolazione dei capitali (artt. 56-60 del trattato) e in mancanza di un coordinamento dei regimi tributari nazionali in materia di imposizione sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, in particolare per quanto attiene al trattamento degli interessi percepiti da non residenti, attualmente i residenti degli Stati membri possono spesso evitare nel loro Stato di residenza qualsiasi forma di imposizione sugli interessi percepiti in un altro Stato membro. Questa situazione produce, nei movimenti di capitali fra Stati membri, distorsioni incompatibili con il mercato interno. Inoltre, incoraggia l’evasione dei redditi da risparmio e accentua la pressione fiscale su redditi meno mobili, come quelli da lavoro, con un effetto dannoso sul costo di quest’ultimo e quindi indirettamente sulla creazione d’impiego.

Dopo il fallimento della proposta di direttiva del 1998, che, per ovviare a questi ostacoli, suggeriva di lasciare agli Stati membri la scelta tra lo scambio delle informazioni bancarie o l’applicazione di una ritenuta fiscale alla fonte, la presente direttiva si basa sull’accordo raggiunto al Consiglio europeo di Feira del 19 e del 20 giugno 2000 e ai successivi Consigli ECOFIN del 26 e del 27 novembre 2000, del 13 dicembre 2001 e del 21 gennaio 2003. Tale accordo riguarda la realizzazione di uno scambio automatico di informazioni tra gli Stati membri, ad accezione di Belgio, Lussemburgo ed Austria, che beneficeranno di un periodo transitorio durante il quale, invece di fornire le informazioni agli altri Stati membri, devono applicare una ritenuta alla fonte ai redditi da risparmio di cui alla presente direttiva

Termini chiave dell’atto
  • Beneficiario effettivo: con questo termine si intende qualsiasi persona fisica che percepisca un pagamento di interessi o a favore della quale sia attribuito un pagamento di interessi, a meno che essa dimostri che tale pagamento non sia stato effettuato a proprio vantaggio o che non le sia stato attribuito.
  • Agente pagatore: con questo termine si intende qualsiasi operatore economico che paghi interessi o che attribuisca il pagamento di interessi direttamente a favore del beneficiario effettivo, sia esso il debitore del credito che produce gli interessi o l’operatore incaricato dal debitore o dal beneficiario effettivo di pagare gli interessi o di attribuirne il pagamento; in alcuni casi specifici di cui all’art. 4 della direttiva, anche qualsiasi entità stabilita in uno Stato membro alla quale siano pagati interessi o alla quale sia attribuito un pagamento di interessi a vantaggio del beneficiario effettivo è considerata agente pagatore all’atto stesso di tale pagamento o di tale attribuzione di pagamento.
  • Pagamento di interessi: con pagamento d’interessi si intendono gli interessi pagati, o accreditati su un conto, relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico e delle obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli e obbligazioni (con esclusione delle penalità di mora); gli interessi maturati o capitalizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto dei crediti di cui sopra; i redditi derivanti da pagamenti di interessi, direttamente o tramite alcune entità enumerate limitativamente, distribuiti dagli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) autorizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE o da alcuni altri organismi di investimento collettivo; i redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote negli OICVM, qualora questi investano, direttamente o indirettamente, tramite altri organismi di investimento collettivo o altre entità, più del 40% del loro attivo nei crediti.

Fonte: Commissione Europea

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Diritto societario

Acquisizioni

Una delle opzioni di cui dispongono le imprese per accrescere la loro competitività ed espandere le loro attività nel proprio paese e all’estero consiste nel acquisire un’altra azienda. Le modalità sono tante e possono comportare:

  • un’offerta pubblica di acquisto di una società;
  • l’acquisto della maggior parte delle azioni o di una percentuale di controllo di una società quotata in borsa;
  • l’acquisto delle azioni di una società con l’accordo dei proprietari;
  • la fusione con un’altra impresa, ossia l’unione di due o più imprese in un’unica proprietà (mediante rilevamento di una società o creazione di una nuova).

Le fusioni costituiscono un modo più economico di espandere una società, poiché la procedura non richiede il pagamento in contanti delle attività trasferite dall’impresa assorbita all’altra.

L’UE ha fissato una serie di norme per consentire le fusioni interne e transfrontaliere delle società per azioni, nonché le offerte pubbliche di acquisto. Altre norme riguardano le operazioni di scissione che comportano il trasferimento delle attività dell’impresa frazionata a due diverse società.

  • Direttiva sulle fusioni interne delle società per azioni
  • Direttiva sulle fusioni transfrontaliere
  • Direttiva sulle scissioni delle società per azioni

Le acquisizioni e fusioni possono essere effettuate avvalendosi dei nuovi tipi di strutture aziendali europee, come la società europea (per azioni), il gruppo europeo di interesse economico e la società cooperativa europea.

Acquistare un’impresa con una struttura consolidata può rivelarsi vantaggioso per l’espansione di un’attività

Controllo delle fusioni

Le fusioni possono ostacolare o creare distorsioni della concorrenza conferendo all’entità nata dalla fusione una posizione di mercato dominante o un’influenza eccessiva nella catena di produzione o di distribuzione. Ciò può, a sua volta, causare un aumento dei prezzi al consumo, ridurre la scelta del consumatore e frenare l’innovazione.

Laddove il fatturato annuale delle imprese interessate supera una determinata soglia (intesa come percentuale delle vendite complessive e delle vendite in Europa), la Commissione europea deve esserne informata per poter analizzare l’impatto della fusione sulla concorrenza. Le fusioni con fatturati annuali inferiori vengono controllate dalle autorità nazionali garanti della concorrenza.

Le norme sulla fusione si applicano a tutte le imprese che operano nell’UE, a prescindere che la loro sede si trovi all’interno o al di fuori dell’UE.

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Miscellanea

Commissione europea: caccia agli evasori

Presentata una proposta per estendere ad ogni forma di reddito la normativa europea sullo scambio obbligatorio di informazioni finanziarie personali.

La frode e l’evasione fiscale si ripercuotono negativamente su tutti noi. Coloro che illegalmente evitano di pagare la loro parte privano le amministrazioni nazionali e locali delle risorse che potrebbero essere utilizzate per attuare politiche economiche e sociali a favore dei cittadini.

Un modo per evadere il fisco consiste nel nascondere il proprio reddito all’estero, rendendolo invisibile alle autorità del paese in cui si risiede e dove si pagano le tasse.

L’UE cerca di evitare che ciò avvenga all’interno delle sue frontiere. L’attuale normativa europea impone a tutti i paesi membri di raccogliere informazioni sul reddito percepito sul loro territorio dai non residenti.

Le autorità nazionali italiane devono quindi fornire queste informazioni ai paesi europei in cui i cittadini in questione hanno la residenza, in modo che il loro reddito possa essere tassato localmente. Viceversa gli altri paesi europei sono tenuti a inviare al nostro paese qualsiasi informazione riguardante cittadini italiani residenti in Italia.

L’attuale normativa non si applica però a tutte le forme di reddito. Su richiesta di alcuni paesi europei, la Commissione si sta adoperando per chiudere queste falle.

Ecco perché dal 2015 lo scambio automatico di informazioni verrà esteso ad altre forme di reddito: redditi da lavoro, compensi per dirigenti, prodotti di assicurazione sulla vita, pensioni e proprietà e redditi immobiliari.

La Commissione propone ora di compiere un ulteriore passo per includere nello scambio di informazioni anche dividendi, plusvalenze, tutte le altre forme di reddito finanziario e i saldi dei conti.

Un approccio internazionale comune

Una norma comune europea per lo scambio delle informazioni fiscali eviterebbe una situazione in cui i paesi dell’UE abbiano sottoscritto una serie di accordi bilaterali distinti con gli Stati Uniti e altri paesi extra UE.

Garantirebbe anche che tutti i paesi europei dispongano delle informazioni aggiuntive necessarie per calcolare e riscuotere meglio le imposte dovute nel paese di residenza.

L’UE si troverebbe inoltre in una posizione negoziale migliore per promuovere uno scambio più intenso di informazioni fiscali a livello mondiale.

Nel dicembre 2012 la Commissione ha presentato un piano d’azione per consentire una risposta più efficace dell’Europa all’evasione e all’elusione fiscale. Il piano evidenzia la necessità di promuovere lo scambio automatico di informazioni come norma internazionale.

La Commissione collaborerà con i paesi europei per garantire che ai prossimi vertici del G8 (giugno 2013) e del G20 (settembre 2013) possa emergere una forte posizione comune dell’UE.

Fonte: Commissione Europea

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Sistema fiscale

Tempo di vacanze attenti al contante

banconote-euroLa carta costituzionale europea garantisce la libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali all’interno dell’Unione Europea, e vieta rigorosamente qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.

Molto bene per la teoria ed i principi, un pochino meno bene nella realtà dei fatti.

Controllo dei movimenti di denaro contante

Gli stati membri sono fortemente impegnati nella lotta al riciclaggio di denaro sporco nonché al terrorismo internazionale ed al suo finanziamento. Anche questo è un principio sacrosanto.

La regola generale

L’obbligo di dichiarazione dei movimenti di denaro liquido fa parte della strategia comunitaria della lotta contro il finanziamento al terrorismo ed il riciclaggio di denaro sporco.Chiunque desideri entrare od uscire dal territorio dell’Unione Europea trasportando con se una somma di denaro contante uguale o superiore a 10.000 euro, o al suo controvalore in altre valute, deve presentare una dichiarazione alle autorità doganali.

Che cosa succede in caso di omessa dichiarazione?

Il denaro contante che viene trasportato può essere trattenuto o confiscato. In caso di omessa o falsa dichiarazione le autorità doganali applicano la loro legislazione nazionale.
Le sanzioni possono anche arrivare a pene di tipo carcerazione in caso di ipotesi di collegamento al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo.

Quale è la sorte dei dati comunicati?

La confidenzialità dei dati è garantita al fine di proteggere la sicurezza dei cittadini quando trasportano denaro contante.
Le informazioni sono messe a disposizione dei Servizi di Informazione Finanziaria dello stato membro, attraverso il quale si è entrati o si è usciti dal territorio della Comunità Europea.
I Servizi di Informazione Finanziaria sono delle agenzie centrali che controllano le transazioni finanziarie allo scopo di lottare contro il riciclaggio di denaro sporco e contro il finanziamento del terrorismo.
Quando è provato che il denaro contante è trasportato al fine di riciclare denaro sporco o di finanziare il terrorismo, gli Stati membri possono procedere allo scambio di informazioni tra di loro e con la Commissione Europea.

Movimento di denaro liquido all’interno della Comunità Europea

In alcuni Stati membri vigono disposizioni specifiche in materia di controllo e di dichiarazione per i movimenti intracomunitari di denaro contante; queste vengono applicate in aggiunta alla normativa UE.
Le misure nazionali devono essere conformi al Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, che autorizza gli Stati membri a predisporre delle procedure di dichiarazione dei movimenti di denaro ai fini di una informazione amministrativa o statistica, o a prendere delle misure giustificate da motivi connessi all’ordine pubblico ed alla sicurezza pubblica; tuttavia queste misure e procedure non possono costituire né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione mascherata alla libera circolazione dei capitali.

Applicano il controllo dei movimenti di denaro contante alle frontiere con gli altri Stati Membri il Belgio, la Bulgaria, Cipro, la Germania, la Danimarca, la Spagna, la Francia, l’Italia, Malta, la Polonia e il Portogallo.
A questo scopo questi Stati ricorrono a un sistema di dichiarazione obbligatoria con una soglia di 10.000 euro, ad eccezione del Portogallo in cui la dichiarazione è facoltativa, a meno che la persona non sia controllata.
L’Austria estende i controlli sull’insieme del suo territorio. La Spagna, come l’Austria, ha introdotto dei controlli nazionali, ma limitatamente a importi superiori o uguali a 100.000 Euro.
Il Regno Unito non ha instaurato dei controlli abitudinari alle frontiere, ma i suoi funzionari effettuano, sul territorio, dei controlli a campione sia dei passeggeri che dei loro bagagli, al fine di verificare il trasporto di qualsiasi somma di denaro contante.
L’Irlanda applica una procedura simile a quella del Regno Unito, ma la soglia di denaro contante è fissata a 6.438 Euro.
Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Finlandia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Olanda, Romania, Slovenia, Slovacchia e Svezia non praticano alcuna forma di controllo intracomunitario relativo alla movimentazione di denaro contante.

Italia: la normativa nazionale in dettaglio

Ogni persona che entra/esce dal territorio italiano “trasportando” denaro contante (o mezzi non tracciabili equivalenti) per un ammontare pari o superiore a 10.000 euro, deve dichiarare dette somme utilizzando il modello messo a disposizione dall’Agenzia delle Dogane. La dichiarazione può essere presentata in via telematica all’Agenzia delle Dogane ovvero consegnata in forma cartacea presso un Ufficio doganale.

Lo Stato italiano nel recepire la normativa comunitaria ha rivisto la disciplina riguardante le movimentazioni di denaro contante, o mezzi equivalenti, in entrata e in uscita dall’Italia, la cui provenienza o destinazione sia uno Stato comunitario ovvero extracomunitario, al fine di “contrastare l’introduzione dei proventi di attività illecite nel sistema economico finanziario” e di “individuare, attraverso l’obbligo della dichiarazione, movimenti di denaro contante in entrata nella Comunità europea o in uscita da essa e … tra l’Italia e gli altri Paesi comunitari”.

Si ricorda che tale obbligo era già presente nel nostro ordinamento nazionale la cui soglia era però fissata ad € 12.500.
Per denaro contante si intendono, in generale, i mezzi di pagamento non tracciabili, ossia:
– le banconote e le monete metalliche aventi corso legale;
– gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali traveller’s cheque;
– gli strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna;
– gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento firmati ma privi del nome del beneficiario.

Sono interessati dalla disciplina in esame anche i trasferimenti di denaro contante effettuati mediante plico postale o equivalente.
Sono invece esclusi dagli obblighi in esame i trasferimenti di vaglia postali o cambiari, di assegni postali, bancari o circolari, tratti o emessi da Banche o Poste, a condizione che rechino l’indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Sono altresì esclusi i moduli di assegni bancari (non compilati) che il soggetto trasporta con sé recandosi all’estero.
In caso di eventuale rilascio a soggetti terzi devono essere comunque rispettate le regole di emissione, e cioè l’indicazione del beneficiario e clausola di non trasferibilità in caso di importi pari o superiori ad euro 5.000.

La dichiarazione di trasferimento

La dichiarazione di trasferimento di denaro contante deve essere, alternativamente:
– inviata telematicamente all’Agenzia delle Dogane, prima dell’entrata/uscita dal territorio italiano; in tal caso il soggetto interessato deve portare al seguito una copia della dichiarazione inviata ed il numero di registrazione attribuito alla stessa dal sistema telematico doganale;
– presentata in forma cartacea presso un Ufficio doganale di confine o limitrofo, al momento dell’entrata/uscita dal territorio italiano; in tal caso l’Ufficio rilascia copia della dichiarazione presentata con l’attestazione di ricevimento, copia che il soggetto interessato deve portare al seguito nel prosieguo del suo viaggio.

In riferimento ai trasferimenti di denaro contante tramite plico postale o mezzo equivalente, la dichiarazione in esame va presentata all’Ufficio postale ovvero al fornitore del servizio postale all’atto della spedizione, o nelle 48 ore successive al ricevimento, e non presso la Dogana.

Regime sanzionatorio

In caso di omessa, incompleta o non veritiera dichiarazione di trasferimento di denaro contante pari o superiore a 10.000 euro, è previsto il sequestro del denaro trasferito o che si è tentato di trasferire eccedente la soglia di 10.000 euro, nel limite del 40% dell’importo oltre la soglia, con un minimo di 300 euro. Alla conclusione del procedimento sanzionatorio, il denaro sequestrato, nella misura in cui non è servito per il pagamento della sanzione, è restituito all’interessato, a condizione che lo stesso provveda a presentare istanza entro 5 anni dalla data del sequestro.

Estinzione della violazione con versamento dell’oblazione ridotta

E’ prevista la possibilità di estinguere la violazione di omessa/incompleta/non veritiera dichiarazione mediante il pagamento di un’oblazione di ammontare pari al 5% del denaro contante eccedente la soglia di 10.000 euro, con un minimo di 200 euro. Tale modalità è preclusa se la somma eccedente la soglia è superiore a 250.000 euro, ovvero se il soggetto si è già avvalso della facoltà oblatoria in esame nei 365 giorni precedenti.

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Cipro

Cipro, sì della Commissione Ue alla proposta di tonnage tax

Il regime è conforme al massimale di aiuti previsti dagli orientamenti comunitari in materia ed è autorizzato sino al 2019

La Commissione europea ha approvato, in base alle norme vigenti sugli aiuti di Stato, la proposta, avanzata dal governo, che prevede di introdurre la tonnage tax nell’ordinamento cipriota. Il meccanismo, opzionale, riguarda tutte quelle imprese armatoriali operanti nel settore del trasporto marittimo internazionale. La Commissione ha rilevato che la proposta, applicata con successo in molti altri Stati dell’Unione europea, contribuirà a rafforzare la competitività della flotta cipriota, senza falsare indebitamente la concorrenza.

I termini della proposta
Le compagnie di navigazione ammesse a beneficiare dell’imposta sul tonnellaggio possono decidere di tassare le proprie attività in base alla stazza netta della flotta piuttosto che in base agli utili effettivi. Secondo l’esecutivo Ue il regime è conforme al massimale di aiuti previsti dagli orientamenti comunitari in materia e il governo cipriota ha calcolato che il costo annuale della misura si aggirerebbe intorno agli 1,5 milioni di euro. La Commissione ha autorizzato il regime di tonnage tax fino al 31 dicembre 2019. L’obiettivo è sostenere il settore della navigazione a Cipro così come in altri Stati dell’Ue con una forte caratterizzazione marittima dell’economia.

La posizione della Commissione europea
Una leva competitiva per rilanciare il trasporto marittimo, garantire la prevenzione dell’inquinamento marino e favorire una politica di semplificazione fiscale. Questa da sempre la posizione della Commissione europea sui vantaggi della tonnage tax. Per evitare le distorsioni della concorrenza due sono gli obiettivi che la Commissione considera prioritari: evitare le distorsioni della concorrenza e, di fatto, creare una parità di condizioni definendo un rapporto di 1:3 o 1:4 tra le navi di proprietà e le navi noleggiate a tempo.

Le motivazioni alla base della proposta
L’introduzione della tonnage tax nel sistema tributario e mercantilistico cipriota è sostenuta da anche da valide ragioni economiche. Cipro, membro dell’organizzazione marittima internazionale, dipende in maniera significativa dal commercio marittimo internazionale ed è sede del maggior numero di imprese di gestione navale al mondo. L’industria di settore è la più importante d’Europa e la decima nel mondo. Con l’adozione di questo sistema di imposizione fiscale il governo ritiene di poter garantire immediate ricadute positive sul sistema marittimo nazionale.

Il ruolo della gestione navale a Cipro e nell’Ue
Nella Comunità europea la gestione navale viene effettuata in gran parte a Cipro. Esistono comunque società di gestione con sede in Belgio, Danimarca, Germania e Regno Unito. Al di fuori della Comunità, le società di gestione navale sono principalmente stabilite a Hong Kong, Singapore, India, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti. Proprio lo scorso anno la Commissione europea ha pubblicato una comunicazione (GUUE – C 132/6  dell’11 giugno 2009) relativa al diritto delle imprese che provvedono alla gestione degli equipaggi e alla gestione tecnica delle navi di beneficiare di riduzioni d’imposta sulle società o dell’applicazione dell’imposta sul tonnellaggio in linea con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al trasporto marittimo. La comunicazione non riguarda gli aiuti di Stato accordati alle imprese che provvedono alla gestione commerciale delle navi. La comunicazione si applica alla gestione degli equipaggi e alla gestione tecnica delle navi prescindendo dal fatto che questi servizi siano forniti congiuntamente o separatamente.

Fonte: Fisco Oggi

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Diritto societario

Società Europea

SOCIETA’ EUROPEA

Con la pubblicazione dello Statuto della Società Europea (SE), le istituzioni comunitarie intendono offire uno strumento legale adeguato per le attività transnazionali e transfrontaliere di tali soggetti economici.

Lo strumento si aggiunge al Regolamento in merito all´istituzione di un Gruppo Europeo di Interesse Economico – GEIE – e all’istituzione della  Società Cooperativa Europea.

Statuto della Società Europea:
Il Consiglio UE ha approvato due distinti tipi di documenti sulla Società europea:

  • Regolamento 2157/2001/CE,
    che disciplina in dettaglio le regole di costituzione e di funzionamento delle Società europee
  • Direttiva 2001/86/CE,
    che stabilisce le regole di partecipazione dei lavoratori alla creazione e allo sviluppo della società stessa.

Il regolamento e la direttiva sono due provvedimenti inscindibili. Per il resto, la disciplina va ricostruita attraverso il rinvio, totale o parziale, alla disciplina applicabile ad una società per azioni dello Stato membro in cui la SE ha la propria sede legale.

L’obiettivo che si vuole raggiungere è quello di creare una Società Europea dotata di un proprio statuto giuridico, per permettere a società di Stati membri differenti di fondersi, di formare una holding o una filiale comune senza dover sottostare ai vincoli giuridici e pratici derivanti da quindici ordinamenti giuridici differenti.

Per quanto sia la direttiva che il regolamento siano entrati in vigore l’8 Ottobre 2004, occorre considerare che solo le imprese degli Statri membri che hanno già provveduto a recepire la direttiva possono già di fatto utilizzare questo nuovo strumento.

Per quanto riguarda l’Italia, la direttiva 2001/86/CE è stata recepita dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 188 “Attuazione della direttiva 2001/86/CE che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori” (pubblicato sulla G.U. n. 220, del 21/09/2005). L’elenco dei provvedimenti di attuazione adottati dagli altri Paesi UE è disponibile sul sito EUR-LEX.

La costituzione:

  • Società per azioni
  • Dotata di personalità giuridica
  • Nella denominazione sociale deve comparire l’indicazione Società europea (SE)
  • Capitale minimo sottoscritto 120.000 euro
  • Immatricolazione e cancellazione sono atti soggetti a pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell´ Unione europea
  • La sede sociale della Se deve essere situata all’interno dell’UE

Le regole applicabili:

  • Il regime della SE è opzionale e alternativo a quello nazionale
  • In riferimento a tutto ciò che non è disciplinato dal regolamento si applicano le regole nazionali in cui la SE ha la sede sociale

La struttura:

  • Assemblea generale degli azionisti
  • Un organo di controllo e un organo di direzione (modello dualista)
  • Un organo di amministrazione (modello monista)

Il trasferimento di sede:

  • Progetto di trasferimento
  • Convocazione dell’assemblea generale
  • Un mese prima dell’assemblea generale: informazione del contenuto del progetto di fusione ad azionisti e creditori
  • Decisione dell’assemblea generale
  • Iscrizione nel nuovo Stato e notifica allo Stato in cui, in precedenza, era la sede della società
  • Cancellazione della precedente iscrizione
  • Pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell’immatricolazione e della cancellazione

La partecipazione dei lavoratori:

  • In fase di costituzione: creazione di un gruppo speciale di negoziazione
  • In fase di funzionamento: previsione di un organo di rappresentanza per la partecipazione diretta dei lavoratori alla vita della Se

Le materie non disciplinate:

  • Diritto della proprietà intellettuale
  • Diritto fallimentare
  • Diritto internazionale privato
  • Fiscalità
  • Regole per la formazione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato
  • Concorrenza

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Dalle giurisdizioni

Scheda paese: Gibilterra

Tutte le nuove attività imprenditoriali intraprese dopo il 1° luglio 2009 beneficiano dell’aliquota ridotta del 10%

1. Introduzione
Gibilterra, territorio d’oltremare del Regno Unito situato sulla punta della penisola iberica, a nord del Marocco e a sud della Spagna, è stato sempre considerato un centro finanziario offshore. La sua posizione strategica a livello geografico l’hanno resa per un lungo periodo di tempo oggetto di contesa fra Regno Unito e Spagna. Nel 2006 è stata approvata la nuova costituzione con il voto favorevole del 60% della popolazione e allo stato attuale il territorio vede la presenza di organi legislativi ed esecutivi dotati di competenze costituzionalmente garantite, senza una politica estera e di difesa autonoma e con una moneta ancorata a quella dello Stato dominante. Una normativa fiscale specifica è stata introdotta nel 1952 ed è stata, successivamente, oggetto di emendamenti. Ciò che preme evidenziare è che sia le disposizioni tributarie sia la normativa di natura civilistica si ispirano al sistema legislativo del Regno Unito.

2. L’imposta sul reddito delle persone fisiche
Tale imposta si applica alle persone fisiche ed ai trust residenti ed alle persone e ai trust non residenti in relazione ai redditi prodotti nel territorio dello Stato. Si considerano residenti quegli individui che normalmente risiedono in Gibilterra, fatta eccezione per eventuali brevi periodi nel corso dell’anno. Nello specifico un individuo è considerato residente qualora risieda nel paese per più di 183 giorni l’anno. Gli individui di nazionalità inglese o irlandese che lavorano in Gibilterra ma che risiedono nelle cittadine spagnole di La Linea e Algeciras sono considerati residenti nel territorio di Gibilterra.

2.1 La base imponibile
L’imposta si applica alle seguenti categorie di reddito:

Reddito di impresa e da lavoro autonomo;
Reddito da lavoro dipendente;
Dividendi e interessi;
Pensioni, alimenti e altri redditi similari;
Redditi da locazione, royalties, premi e altri redditi derivanti da beni di proprietà;
Redditi derivanti dal possesso di un’abitazione per fini personali.
I redditi di lavoro dipendente e le pensioni sono assoggettati a ritenuta alla fonte. Si applica il principio della tassazione del reddito ovunque prodotto. Tuttavia in riferimento ai redditi esteri prodotti da soggetti residenti nel territorio ma con domicilio all’estero si applica il principio della tassazione di quanto viene rimesso nel territorio (cosiddetto criterio della “remittance basis” vigente nel Regno Unito secondo il quale la tassazione avviene solo se le somme guadagnate all’estero vengono trasferite nel territorio nazionale).
Lo status di cittadino residente ma con domicilio all’estero è stato mutuato dal diritto tributario inglese. Si tratta  di contribuenti che pur essendo residenti nel territorio hanno eletto domicilio all’estero e sono soggetti a tassazione solo per i redditi prodotti nel Regno Unito e per quelli esteri che siano stati “rimpatriati”. I residenti con domicilio in Gibilterra sono invece tassati sui redditi ovunque siano stati prodotti.  Per quanto riguarda i dividendi e gli interessi di fonte estera sono esenti qualora siano stati assoggettati a tassazione nel paese di origine.

2.2 Aliquota
Le persone fisiche possono decidere se essere tassate in base al sistema “ABS” (“Allowance based system”) che tiene conto delle deduzioni e detrazioni legalmente riconosciute o in base al sistema GIBS (“Gross income based system”) che prevede la tassazione del reddito lordo. Le aliquote fiscali nel sistema ABS sono attualmente le seguenti:
GBP
Aliquota
fino a 4.000
17 %
4.001-16.000
30 %
sopra i 16.000
40 %
Qualora viceversa si opti per l’altro metodo di tassazione, GIBS, le aliquote sono le seguenti:

GBP
Aliquota
fino a 25.000
20 % *
25.001-100.000
29 %
sopra i 100.000
35 %

* Per i redditi non superiori a 25.000 sterline (GBP), si applicano delle aliquote speciali, che sono rappresentate nel prospetto che segue:

 

Importo del reddito
Aliquota
fino a 16.000
I primi 10.000 GBP sono tassati al 10 %, il restante al 20%
16.000 – 17. 000
I primi 5.000 GBP sono tassati al 0 %, il restante al 20 %
17.000 – 18. 000
I primi 4.000 GBP sono tassati al 0 %, il restante al 20 %
18.000 – 19. 000
I primi 3.000 GBP sono tassati al 0 %, il restante al 20 %
19.000 – 20.000
I primi   2.000 GBP sono tassati al 0 %, il restante al 20 %
20.000 – 25.000
I primi   1.000 GBP sono tassati al 0 %, il restante al 20 %

2.3  Deduzioni e detrazioni
Sono deducibili gli interessi sul mutuo per l’acquisto delle abitazioni, i premi assicurativi corrisposti in relazione alle assicurazioni sulla vita, le somme corrisposte ai fondi pensione, contributi previdenziali versati al sistema pensionistico statale, i premi versati per assicurazioni sanitarie e le erogazioni liberali.
Le detrazioni riconosciute al contribuente sono le seguenti:

 

Categoria
Detrazione
Detrazione personale
2.735
Detrazione per il coniuge
2.560
Famiglia con unico genitore
2.560
Familiare a carico
185
Per i figli che studiano nel territorio dello Stato è riconosciuta inoltre una detrazione di 970 GBP sempre che non siano di età superiore ai 16 anni; per i figli che studiano all’estero e che hanno più di 16 anni la detrazione è pari a 1.075 GBP. Infine agli uomini di età superiore ai 65 anni ed alle donne di età superiore a 60 anni è riconosciuta un’ulteriore detrazione pari alla differenza tra l’importo di 10.590 GBP e la detrazione personale standard e quella per il coniuge. L’effetto finale di tale detrazione consiste nel fatto che laddove il reddito complessivo sia inferiore a 10.590 GBP nessuna imposta sul reddito personale è dovuta.

2.4  Obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte
Il periodo di imposta va dal 1° luglio al 31 giugno dell’anno successivo. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre successivo al periodo cui si riferisce ed il pagamento dell’imposta è dovuto entro il 28 febbraio. È prevista la possibilità di presentare la dichiarazione congiunta per i coniugi.  In casi di accertamento fiscale le somme debbono essere corrisposte entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. Sanzioni di natura tributaria sono previste in  caso di ritardato versamento delle imposte, infedele o omessa dichiarazione fiscale.

2.5 Regimi speciali
Un regime fiscale speciale è stato introdotto nel 1992 dal governo al fine di indurre gli individui titolari di grandi patrimoni a prendere la residenza in Gibilterra. In presenza di determinate condizioni questi contribuenti, definiti “High Net Worth Individuals”(HNWI) ossia individui con un alto patrimonio netto, vengono tassati fino ad un reddito di 60.000 GBP. Una delle condizioni che debbono essere soddisfatte al fine di poter beneficiare di tale regime è data dalla disponibilità in via esclusiva di una residenza nel territorio. È inoltre necessario che il soggetto non abbia avuto la residenza nel territorio nei 5 anni precedenti la richiesta.
Un ulteriore regime agevolativo è riconosciuto a quei lavoratori che abbiano particolari e riconosciute capacità professionali e che abbiano redditi annui superiori a 100.000 sterline. Lo status di High Executives Possessing Specialist Skills” (HEPPS) è riconosciuto solo a quegli individui che abbiano capacità tali da poter promuovere o favorire lo svolgimento di attività economiche nel territorio di Gibilterra. È inoltre necessario aver avuto la residenza all’estero nei 3 anni precedenti. L’imposta massima a carico di tali contribuenti per ciascun anno non può eccedere i 27.500 GBP.

3.  L’imposta sul reddito delle società
Soggetti passivi sono non solo le società ma anche i trust, le associazioni in partecipazione e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
Una persona giuridica è considerata residente nel territorio di Gibilterra se l’attività di gestione e controllo dell’attività viene esercitata nel territorio o se l’attività viene svolta nel territorio mentre la gestione ed il controllo della stessa vengono posti in essere all’estero ma da individui che sono residenti in Gibilterra.
Non è prevista una normativa fiscale in materia di gruppi di imprese.

3.1 Base imponibile
Costituisce base imponibile il reddito derivante dall’esercizio dell’attività al netto delle deduzioni e detrazioni riconosciute per legge.
Rientra nella base imponibile il reddito ovunque prodotto dal soggetto.
Alcune tipologie di reddito sono peraltro escluse da tassazione. Non vengono infatti tassati ad esempio:
– i dividendi percepiti da un’altra società residente;
– gli interessi percepiti da banche ed altre istituzioni finanziarie autorizzate ad operare nel territorio;
– i redditi derivanti da titoli emessi dal governo o da altre autorità pubbliche.

3.2 Deduzioni e detrazioni
Le spese sono considerate generalmente deducibili qualora siano state sostenute interamente ed esclusivamente al fine di produrre il reddito della società.
Le detrazioni più significative si riferiscono alle spese per acquisto di impianti e macchinari che fino ad un importo di 30.000 GBP sono detraibili interamente nell’anno in cui sono sostenute e le spese per attrezzature di tipo informatico detraibili fino ad un importo di 50.000 GBP nell’anno dell’acquisto. La parte  eccedente viene detratta in base all’aliquota del 25 % negli anni successivi.

3.3 Aliquota fiscale
Per il periodo di imposta che va dal 1 luglio 2009 al 30 giugno 2010 l’aliquota standard è del 22 %.
Le piccole aziende, intendendosi per tali quelle che hanno profitti inferiori a 35.000 GBP, sono tassate con aliquota del 20%. Le nuove attività imprenditoriali intraprese successivamente al 1 luglio 2009 beneficiano dell’aliquota ridotta del 10 %. A partire dal 1° gennaio 2011 si applicherà un’aliquota del 10 % a tutte le società fatta eccezione per quelle che operano nel settore energetico, della telefonia, dei carburanti, dell’elettricità e per quelle che forniscono acqua. Per queste ultime l’aliquota sarà del 20 %.

3.4 Obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte
Il periodo di imposta va dal 1° luglio al 31 giugno dell’anno successivo. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre successivo al periodo cui si riferisce ed il pagamento dell’imposta è dovuto entro il 28 febbraio.

4.  Altre imposte e tasse
I contribuenti non sono assoggettati ad IVA, né ad imposte di successione e donazione.
Non sono previste inoltre imposte sui capital gain.
La normativa prevede viceversa dazi di importazione su determinati beni che sono generalmente tassati con aliquota del 12 %.
L’imposta di bollo è applicabile agli atti di trasferimento con aliquota variabile dallo 0 al 2,5 %.
Sono inoltre previste imposte di fabbricazione e consumo su oli minerali, vino, tabacco e sui liquori.

5. Aspetti internazionali
Il 23 aprile 2010 Gibilterra e Paesi Bassi hanno concluso un accordo per lo scambio di informazioni Tax Information Exchange Agreement (ARCI).
Altri accordi per lo scambio di informazioni sono stati recentemente stipulati con Finlandia, Regno Unito, Groenlandia e Stati Uniti.
La stipula di più di 12 accordi di questo tipo, già nell’ottobre del 2009, ha consentito a Gibilterra di acquisire lo status di paese “White list”. Questo nuovo criterio di inserimento nella lista suddetta è stato introdotto dal G20 nell’aprile del 2009.

Forma di governo: monarchia parlamentare (territorio d’oltremare del Regno Unito)
Capitale: Gibilterra
Moneta: sterlina di Gibilterra (GBP)
Lingua ufficiale: inglese

Fonte: Fisco Oggi […]

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Sistema fiscale

Coordinamento dei sistemi di imposizione diretta degli Stati membri

Le iniziative annunciate nella presente comunicazione mirano a promuovere il coordinamento dei sistemi di imposizione diretta degli Stati membri per eliminare ostacoli fiscali quali le discriminazioni e le doppie imposizioni a livello dell’Unione europea (UE). Il coordinamento dei sistemi di imposizione diretta non armonizzati degli Stati membri mira a far sì che tali sistemi siano compatibili con il diritto comunitario e la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. Due di queste iniziative riguardano i settori specifici delle tassazioni in uscita e della compensazione delle perdite transfrontaliere per le società ed i gruppi.

ATTO

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato economico e sociale europeo – Coordinamento dei sistemi di imposizione diretta degli Stati membri nel mercato interno [COM(2006) 823 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

SINTESI

La Commissione europea annuncia una serie di iniziative destinate a promuovere un migliore coordinamento dei sistemi nazionali di imposizione diretta nell’Unione. L’obiettivo è di garantire la conformità di questi sistemi nazionali con il diritto comunitario e assicurare una buona interazione tra di essi. Le iniziative in questione riguardano la soppressione delle discriminazioni e della doppia imposizione a beneficio dei privati e delle imprese, nonché la lotta contro la frode fiscale e la preservazione della base imponibile.

Gli obiettivi principali di un approccio fiscale coerente e coordinato sono i seguenti:

    • soppressione delle discriminazioni e della doppia imposizione;
    • prevenzione dei casi involontari di mancata imposizione e delle frodi;
    • riduzione dei costi che comporta l’obbligo di conformarsi alle disposizioni di più sistemi fiscali.

Parallelamente alla comunicazione suddetta, la Commissione ha adottato altre due comunicazioni, la prima sulla compensazione transfrontaliera delle perdite, la seconda sulla tassazione in uscita. Si tratta dei primi due esempi concreti di settori specifici nei quali un approccio coordinato potrebbe rivelarsi vantaggioso.

Contesto

La normativa comunitaria lascia agli Stati membri grande discrezionalità nella concezione dei loro sistemi di imposizione diretta, consentendo loro di adattarli in funzione di obiettivi e imperativi nazionali. Disposizioni fiscali esclusivamente o principalmente fondate su considerazioni di ordine interno possono tuttavia comportare incoerenze nel trattamento fiscale quando sono applicate in un contesto transfrontaliero. Un contribuente in situazione transfrontaliera, che si tratti di un privato o di un’impresa, può essere vittima di discriminazione o di doppia imposizione, e può succedere che debba pagare spese supplementari per conformarsi a più regolamentazioni diverse.

L’aumento netto delle denunce presentate in questi ultimi anni dai contribuenti dinanzi ai tribunali nazionali e alla Corte di giustizia delle Comunità europee dimostra chiaramente che è necessario garantire maggiore cooperazione e coordinamento tra gli Stati membri.

Obiettivi

L’iniziativa della Commissione consiste nel promuovere soluzioni ai problemi comuni derivanti dalle interazioni dei numerosi sistemi fiscali esistenti nel quadro del mercato interno. Presentando questa iniziativa, la Commissione dimostra la propria volontà di aiutare gli Stati membri a definire i principi che permetteranno di mettere a punto soluzioni coordinate e di migliorare le modalità pratiche della cooperazione amministrativa.

L’iniziativa della Commissione non mira a sostituire i sistemi fiscali nazionali con un sistema comunitario unico. Essa tenta soprattutto di rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e di migliorare il coordinamento delle loro legislazioni, per garantire il buon funzionamento di ventisette sistemi nazionali diversi nel quadro del mercato interno.

Oltre ai settori specifici trattati nelle due comunicazioni che la accompagnano, la comunicazione suddetta copre altri aspetti dell’imposizione diretta (ritenute alla fonte, misure contro l’evasione fiscale, diritti di successione, ecc..), per le quali la Commissione ritiene che sia necessario avere un approccio coordinato.

Coordinamento ed armonizzazione della base imponibile dell’imposta sulle società

L’iniziativa di coordinamento dei sistemi fiscali è complementare alle iniziative legislative intraprese dalla Commissione in materia di imposizione diretta. La Commissione ritiene che il solo mezzo sistematico per lottare contro gli ostacoli fiscali persistenti con i quali si scontrano le imprese che effettuano operazioni in più di uno Stato membro è di permettere ai gruppi multinazionali di essere tassati, per tutte le loro attività nell’UE, su una base imponibile comune consolidata per l’imposta sulle società. La Commissione ha annunciato l’intenzione di presentare nel 2008 una proposta legislativa globale in vista della creazione di una base imponibile comune consolidata per l’imposta sulle società (CCCTB). La CCCTB sarà applicata tuttavia soltanto alle società che soddisferanno i criteri stabiliti a tal fine e che ne faranno richiesta. Resta necessario, in modo più generale, garantire un migliore coordinamento dei sistemi fiscali nazionali a vantaggio dei privati e delle imprese, e prevenire l’erosione della base imponibile degli Stati membri.

SETTORI POSSIBILI DI COORDINAMENTO TRA GLI STATI MEMBRI

In relazione con la presente comunicazione, la Commissione ha pubblicato due comunicazioni nei settori specifici delle tassazioni in uscita e della compensazione delle perdite transfrontaliere per le società ed i gruppi.

Tassazione in uscita

Il settore delle tassazioni in uscita riguarda in particolare le tasse sui trasferimenti di attivi in un altro Stato membro. Nella comunicazione sulla tassazione in uscita, che riguarda la fiscalità dei privati e delle imprese, la Commissione formula delle proposte sul modo in cui gli Stati membri potrebbero coordinare la loro azione per eliminare la discriminazione o la doppia imposizione.

Compensazione delle perdite transfrontaliere

In mancanza di una compensazione delle perdite transfrontaliere per le società ed i gruppi, gli utili e le perdite di tali società e gruppi rischiano di essere ripartiti su diversi paesi. Pertanto la compensazione delle perdite delle società e dei gruppi è limitata agli utili realizzati nello Stato membro nel quale è stato effettuato l’investimento. Di conseguenza, i gruppi e le società rischiano di pagare imposte su una base imponibile che supera la totalità dei loro risultati a livello dell’UE. Questa situazione determina altresì un calo della competitività. Per questa ragione la Commissione propone un approccio coordinato degli Stati membri in questo settore.

(Fonte: Commissione Europea) […]