Australia: tassazione dei servizi offerti ai cittadini australiani

Nel caso Satyam Computer Services Limited v FCT, la Full Federal Court ha confermato una decisione in cui era stato stabilito che i pagamenti ricevuti per servizi offerti a clienti australiani da parte di soggetti residenti in India dipendenti di aziende Indiane sono considerati di fonte australiana e, quindi, sono ritenuti imponibili in Australia. La corte ha ribadito che questo non si tratta di doppia imposizione, anche se tali pagamenti erano considerati royalties ai sensi dell’accordo contro le doppie imposizioni tra Australia e India.

Nel caso di specie, il contribuente era una società indiana che aveva fornito servizi di tecnologia. Il contribuente aveva anche uffici in Australia e i servizi forniti ai clienti Australiani erano stati forniti in parte da dipendenti con sede in Australia e in parte in India.

 Nel caso Tech Mahindra Limited v FCT, che si riferisce alla stessa transazione, il giudice Perry aveva confermato che i pagamenti ricevuti dai contribuenti per servizi forniti da dipendenti residenti in India dovevano considerarsi “royalties”, come definito nell’Art. 12(3) (g) dell’Indian Agreement e che l’Australia aveva il diritto di tassare questi pagamenti ai sensi dell’Art. 12(2) del predetto Agreement. La decisione è stata poi confermata in appello.

Il giudice aveva inoltre dichiarato che i pagamenti dovevano essere considerati di fonte australiana ai sensi dell’Art. 23 dell’Indian Agreement e ai sensi della sezione 4(2) del International Tax Agreements Act 1953 ed erano pertanto valutabili come provenienti di fonte australiana ai sensi di quanto previsto dalla sezione 6-5 (3)(a) dell’Income Tax Assestment Act 1997. È questa la decisione che è stata successivamente impugnata davanti al Tribunale Federale.

La Full Federal Court si è pronunciata stabilendo che, dal punto di vista letterale, l’Art. 23 sancisce che quegli elementi di reddito che uno stato contraente può tassare devono essere considerati come redditi aventi fonte nel predetto stato a fini fiscali.

Siccome la sezione 6-5(3)(a) del ITAA 1997 è parte della legge Australiana in materia di imposte, ne consegue che, in base a quanto previsto dall’Art. 23, i pagamenti in questione devono essere considerati di fonte australiana.

Per tale motivo, la società indiana in questione doveva essere soggetta a tassazione per quei pagamenti ricevuti per i servizi forniti a clienti australiani da dipendenti situati in India così come in Australia. Questo caso è rilevante per le società non residenti che forniscono servizi a clienti australiani dall’estero, in un paese che ha concluso un trattato contro la doppia posizione con l’Australia. La decisione conferma quindi la possibilità per l’Australia di tassare tali redditi.

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