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Svizzera: progetto per un mandato negoziale sull’accordo istituzionale

A giugno il Consiglio federale ha affidato al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) l’incarico di elaborare un progetto per un mandato negoziale con l’Unione europea in ambito istituzionale. Oggi il Consiglio federale ha adottato il progetto di mandato e lo sottopone a consultazione presso le Commissioni della politica estera e i Cantoni. Le parti sociali ne vengono informate.

La via bilaterale resta al momento lo strumento più efficace in materia di politica europea per difendere gli interessi della Svizzera nei confronti dell’UE, che rimane di gran lunga il suo principale partner commerciale. Poggiando su una ventina di accordi bilaterali principali e un centinaio di altri accordi settoriali, questa via garantisce agli operatori economici svizzeri accesso al mercato interno dell’UE. Il Consiglio federale ha confermato a più riprese questo strumento, attestando che resta il più adatto a difendere gli interessi della Svizzera. La via bilaterale è stata, inoltre, regolarmente sostenuta dal popolo svizzero e dai Cantoni, ottenendo più volte la maggioranza quando sottoposta a votazione.

Per preservare l’acquis della Svizzera, la via bilaterale deve essere rinnovata senza compromettere l’indipendenza e la prosperità del Paese né la salvaguardia dell’accesso al mercato. Discussioni a livello svizzero ed europeo hanno permesso di tracciare diverse bozze di soluzione di natura tecnica e giuridica. Basandosi su una di queste opzioni, il Consiglio federale ha incaricato, lo scorso giugno, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) di elaborare un progetto per un mandato di negoziazione. Oggi il Consiglio federale ha confermato la decisione presa a giugno e sottopone il progetto di mandato a consultazione presso le Commissioni della politica estera e i Cantoni. Le parti sociali ne vengono informate.

Questioni istituzionali La soluzione scelta dal Consiglio federale non implica alcuna nuova istituzione di carattere sovranazionale e consente, da un lato, di garantire l’omogeneità del diritto applicabile e, dall’altro, di tutelare l’autonomia della Svizzera in quanto Stato non membro dell’UE. Ogni parte garantirà il monitoraggio sull’applicazione dell’accordo all’interno del proprio territorio mediante le sue autorità, mentre la supervisione generale sull’applicazione sarà assicurata dal comitato misto. Sia la Svizzera sia l’UE possono, all’occorrenza, sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) le questioni interpretative relative al diritto dell’UE recepito in un accordo bilaterale. Sulla  base dell’interpretazione della CGUE il comitato misto dovrà cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti. In suo difetto potrebbero essere adottate misure compensative proporzionate che possono arrivare fino alla sospensione parziale o totale dell’accordo interessato.

La soluzione scelta non implica nemmeno il recepimento automatico dell’acquis comunitario. Qualsiasi integrazione di una nuova disposizione del diritto dell’UE in un accordo bilaterale deve essere oggetto di una decisione da parte della Svizzera, nel pieno rispetto delle sue procedure interne. In sostanza, un futuro accordo istituzionale non può produrre, come effetto, la modifica della natura e del campo di applicazione degli accordi tra la Svizzera e l’UE. Così, per esempio, per quanto concerne l’accordo sulla libera circolazione delle persone, non sarà recepita la direttiva europea relativa alla cittadinanza. Sarà garantito che la Svizzera possa mantenere le misure complementari in materia di libera circolazione delle persone.

Prossime tappe Il progetto di mandato – che contiene gli obiettivi e le direttive negoziali cui sarà soggetta la delegazione svizzera – viene oggi sottoposto a consultazione presso le Commissioni della politica estera e i Cantoni. Le parti sociali ne vengono informate. I risultati della consultazione saranno presentati al Consiglio federale in vista dell’adozione definitiva di un mandato. Se vengono aperti i negoziati e hanno buon esito, il Parlamento e il popolo avranno la possibilità di esprimersi in materia.

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Bahrain: dimezzate le imposte a carico dei lavoratori stranieri

Il Gabinetto del Bahrain,  per stimolare le piccole e medie imprese straniere,  il 18 agosto ha approvato la proposta di ridurre le tasse a carico dei lavoratori stranieri.

I canoni mensili saranno ridotti da BHD10 (USD26.36) a BHD 5 per le imprese che occupano meno di cinque lavoratori.

Le piccole imprese,  attualmente costituiscono il 78 per cento del numero totale di imprese che operano in Bahrain,  che impiegano meno di cinque dipendenti potranno beneficiare di questa riduzione.

Il prelievo ridotto entrerà in vigore il 1 settembre 2013.

Il governo ha sospeso le tasse per i lavoratori stranieri ad aprile 2011 per alleviare l’impatto dei disordini finanziari nel settore privato. In un primo momento l’imposta è stata cancellata per sei mesi, ma in seguito il governo ha deciso di prorogare la misura per un massimo di un anno.

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Cipro: il Governo progetta di modificare la Property Tax

Il governo di Cipro ha annunciato l’intenzione di modificare il sistema di tassazione delle proprietà immobiliare, esentando le proprietà di valore più basso, ed eliminando il pagamento di imposte inferiori a 75 euro.

La tassa di proprietà a Cipro è attualmente basata su valutazioni effettuate nel 1980, l’importo dovuto dal contribuente è calcolato sul valore complessivo delle proprietà possedute. Se il progetto  del governo diventa legge, i contribuenti la cui proprietà totale è stimata meno di 5. 000 euro non pagherà nulla. Per i possessori di immobili il cui valore complessivo  è compreso fra 5. 000 e 40.000 euro l’imposta sarà dello 0,6 per cento.

Un portavoce del governo ha spiegato che la riforma  mira a correggere le distorsioni del sistema fiscale e a rimuovere un costo amministrativo.

Dal prossimo anno, la valutazione 1980 sarà aggiornata a valori 2013.

La  tassa di proprietà a Cipro si deve versare entro il 15 novembre. E ‘stato inoltre recentemente annunciato che coloro che pagano entro il 16 ottobre riceveranno uno sconto del 10 per cento, ma coloro che pagano in ritardo saranno soggetti a un supplemento del 10 per cento.

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Singapore: il numero delle nuove società cresce rapidamente

A Singapore sono state rese note le statistiche sull’ incorporazione di nuove imprese;  vi è stato un aumento del  13,2 nel secondo trimestre di quest’anno rispetto al primo trimestre, e un aumento di quasi il 10,7 per cento rispetto al secondo trimestre del 2012.

Si è constatato che vi erano 16.027 le imprese con sede a Singapore, nel secondo trimestre del 2013, registrando un significativo incremento rispetto alle 14.156 imprese costituite nel primo trimestre dell’anno, ed alle 14.481 registrate nel secondo trimestre dello scorso anno.

Come nei trimestri precedenti, la società a responsabilità limitata ha continuato ad essere il tipo di entità più comune a Singapore con 9.145 incorporazioni nei tre mesi da aprile a giugno di quest’anno. Seguono le imprese individuali con 5.433 nuove iscrizioni.

Poco più del 85 per cento delle società a responsabilità limitata, e quasi la metà di tutte le nuove imprese costituite nel secondo trimestre del 2013, sono stati inseriti come Exempt Private Limited Company , ognuna di esse ha 20 o meno azionisti persone fisiche ed uno di loro possiede almeno il 10 per cento delle sue azioni.

Inoltre, mentre l’aliquota di imposta sulle società a Singapore è del 17 per cento, le esenzioni fiscali concorrono a ridurre l’aliquota fiscale effettiva per le piccole e medie imprese in modo significativo. Una Exempt Private Limited Company , registrata e residente fiscale a Singapore, è esente da imposta sulle società sino a SGD100, 000 (USD78, 700) del  reddito imponibile per i primi tre anni dalla costituzione, mentre tutte le società residenti di Singapore possono beneficiare di esenzioni fiscali che riducono la loro aliquota fiscale effettiva a circa il 8,5 per cento sui redditi imponibili fino ad un massimo di  SGD 300, 000 all’anno.

A Singapore i tre settori con il maggior numero di registrazione di business sono stati il commercio all’ingrosso, i servizi finanziari e le attività di consulenza per la gestione
I paesi che hanno maggiormente investito a Singapore sono le Isole Vergini, gli Stati Uniti, l Cina, il Giappone e l’ India.

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Francia : riduzione dell’imposta relativa alle plusvalenze immobiliari

Il governo francese ha pubblicato le informazioni utili e necessarie per una corretta applicazione della riduzione fiscale del 25% accordata alle persone fisiche che realizzano delle plusvalenze a seguito della cessione di un immobile  residenziale.

La misura agevolativa fa parte del progetto di riforma della  tassazione delle plusvalenze immobiliari e si applica per il periodo dal 1 settembre 2013 al 31 agosto 2014.

La riduzione non si applica alle vendite di terreni edificabili e diritti connessi  ma esclusivamente alle cessione di immobili residenziali e diritti  relativi a tali proprietà.

La riduzione non trova applicazione quando la cessione è fatta al coniuge, al partner civile, convivente, ascendente o discendente.  L’agevolazione non si applica neppure quando la cessione è fatta ad un ente morale nel quale il cedente o un familiare, nel senso lato appena visto, acquisisca, per effetto  della cessione, la qualità di partner  o associato o membro.

La riduzione del 25 per cento sarà calcolata  sulla base imponibile  al netto delle plusvalenze immobiliari.

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Service Tax: unificazione di Imu e Tares

Il Tesoro studia l’unificazione delle due tasse Imu e Tares. Le tasse verrebbero riscosse a livello locale ed i Sindaci avrebbero un certo margine di discrezionalità nell’imposizione.

Si dice che la prima casa non sarebbe assoggettata alla ” Service tax” e la prima rata della nuova imposta potrebbe essere pagata a dicembre. Niente di nuovo: prima casa si o prima casa no?

A parte questo si presenta come un vero e proprio toccasana.

Lo Stato potrebbe “dare due miliardi ai Comuni (grosso modo metà del gettito Imu sulla prima casa), in modo che i sindaci possano garantire ai cittadini che la Service tax sarà inferiore all`Imu e inferiore anche alla somma di Imu e Tares, la tassa sui rifiuti, che vi sarà inclusa”.
Si dice che con questa unificazione si debbono trovare i soldi per compensare l`eliminazione dell`Imu, ed anche quelli per evitare l`aumento dell`Iva e per il rifinanziamento della cassa integrazione e possibilmente per la riduzione del cuneo fiscale già nel 2014.

Sembra il gioco delle tre carte: chi vince e chi perde.

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Exit tax: l’Italia ci riprova

Si è da poco conclusa la procedura di infrazione aperta dalla Commissione europa e l’Italia, obtorto collo, aveva accettato, per le ipotesi di trasferimento della residenza fiscale all’estero, di sospendere la tassazione dei redditi derivanti da plusvalenze latenti al momento di effettivo realizzo.

Sono passati pochi mesi e la materia è rimessa in disscussione dal Decreto del Ministro dellEconomia e delle Finanze del 2 agosto 2013.

Tale decreto prevede, che la riscossione della exit tax avvenga in una delle tre diverse modalità previste:

– pagamento immediato

– sospensione della tassazione fino al realizzo della plusvalenza. Ma attenzione occorre prestare garanzie e adempiere gli obblighi di monitoraggio. E’ un pochino il ripetersi della storia del rimborso delle eccedenze di IVA. Sei creditore, ti rimborsero’ ma intanto presta fidejussione.

– rateizzazione in dieci anno con pagamento di interessi, prestazioni di garanzie.

In conlusione si dovrebbe pagare, per non avere problemi, l’exit tax sui redditi di plusvalenze che non è certo se e quando si realizzano e per un ammotare che è evidentemente incerto nel quanto per essere stato determinato sulla base di elucubrazioni contabili.

Seguono alcune ipotesi di redditi da plusvalenze che sono, in ogni caso, assoggettati a tassazione immediata.

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UE: Rapporto sulle Aliquote IVA europee

La Commissione europea ha recentemente pubblicato un rapporto completo per  tracciare i tassi ordinari, i tassi agevolati, ed i  tassi super-ridotti (sotto il cinque per cento), nonche i tassi eccezionali dell’imposta sul valore aggiunto (IVA); si tratta dei tassi in vigore in tuttigli Stati membri dell’Unione europea su tutte le beni e categorie di servizi, corrente al 1 ° luglio 2013.

Rilasciato il 15 luglio 2013, il documento, “Aliquote IVA applicate negli Stati membri dell’Unione europea,” fornisce una panoramica completa dei diversi regimi IVA in tutta l’UE. Oltre a fornire i dettagli sui tassi positivi, elenca in modo completo la applicazione di zero aliquote e le esenzioni totali  in ogni stato membro.

Il rapporto si rivelerà utile per i commercianti internazionali che cercano di superare gli ostacoli di conformità per operare nel mercato unico dell’UE, e sarà anche utile per informare le imprese e le persone fisiche dei tassi applicabili a talune attività economiche in tutta l’UE.

L’ Ungheria, per esempio, ha il più alto tasso di IVA in Europa (27 per cento), ma i prelievi sono ridotti al cinque per cento sul maggior numero di beni essenziali.
Dopo Lussemburgo (15 per cento), Cipro e Malta hanno la seconda aliquota IVA dell’UE più bassa, a 18 per cento.

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Transfer price: confronto sulla semplificazione documentale

Il 30 luglio scorso l’Ocse ha pubblicato sul proprio sito il “White Paper on Transfer Pricing Documentation”

L’obiettivo del documento è quello di iniziare un dibattito a livello internazionale sulla semplificazione degli oneri e degli obblighi di documentazione posti a carico delle imprese.

Al tempo stesso si  desidera preservare le esigenze informative delle Amministrazioni fiscali nelle operazioni di controllo.

Tutti i commenti relativi al contenuto del White Paper dovranno essere inviati all’Ocse entro il 1° ottobre 2013.

 Con riferimento all’importanza della predisposizione della documentazione relativa ai prezzi di trasferimento l’approccio adottato dall’OCSE nel White Paper risulta fondato su alcune considerazioni.

Le Amministrazioni   fiscali devono avere accesso alle informazioni necessarie a condurre un   adeguato risk assessment che consenta di decidere sull’opportunità di condurre una verifica relativa al transfer pricing nonché di ottenere ogni altra  informazione ulteriore in fase di controllo.

Per i contribuenti è opportuno valutare in una fase anteriore o al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi annuale la propria  compliance con la disciplina dei prezzi di trasferimento.

Le disposizioni   volte a disciplinare la documentazione devono pertanto perseguire e   contemplare tali finalità.

Le disposizioni relative alla predisposizione della documentazione dovrebbero contemplare le esigenze informative proprie di ciascuna fase dell’audit a cominciare dal risk assessment iniziale del contribuente.

La semplificazione degli obblighi di documentazione non deve pregiudicare o limitare le esigenze conoscitive ed informative delle   Amministrazioni fiscali.

 L’OCSE ritiene che un approccio alla documentazione così come concepito nel White Paper consenta di bilanciare gli interessi delle Amministrazioni fiscali e dei contribuenti.

Alcune problematiche saranno oggetto di successivi lavori dell’OCSE.

Timing Issues: occorrerà valutare quali informazioni sono richieste al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi annuale e quelle necessarie al fine di condurre un audit specifico;

Definire con precisione la soglia di materialità delle transazioni intercompany: in quanto non  tutte le transazioni infragruppo richiedono lo stesso livello di dettaglio e   di analisi.

La creazione di incentivi per la predisposizione della documentazione.

Le   sanzioni per la mancata compliance variano da paese a paese e tale differenza  influenza la predisposizione del contribuente alla collaborazione.

Ladefinizione di strumenti che possono garantire uniformità a livello   internazionale delle practices in tema di documentazione.

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UE: il Portogallo deve modificare la normativa sulla fiscalità delle imprese non residenti

La Commissione europea chiede al Portogallo di porre fine alla tassazione discriminatoria delle imprese non residenti.

Le imprese aventi la loro sede legale o di direzione effettiva fuori dal Portogallo sono soggette all’imposta sulle società per il reddito ottenuto in Portogallo. Alla pari di altri contribuenti, tali imprese possono godere di una serie di benefici fiscali. Tali benefici tuttavia non vengono accordati nel caso in cui più del 25% del capitale delle suddette imprese non residenti sia di proprietà di cittadini portoghesi residenti.

La Commissione europea ritiene che l’applicazione di un trattamento fiscale differente alle imprese non residenti, basato sulla residenza dei partecipanti al capitale, rappresenti un ostacolo alla libera circolazione dei capitali. La richiesta della Commissione assume la forma di un parere motivato. In mancanza di una risposta soddisfacente entro due mesi, la Commissione potrà adire la Corte di giustizia dell’UE.

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